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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2222/2020
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Domenico Forciniti
CONTRO
CP 1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Filardo
Con ricorso depositato in data 30.6.2020 l'opponente di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 60/2020, emesso dal Giudice del
,con il quale Lavoro del Tribunale di Castrovillari, in favore di CP 1 si ingiungeva il pagamento, della somma di euro 2.030,00, oltre accessori e spese liquidate. In particolare, l'opponente sottolineava che l'opposto non avesse mai ripreso servizio dopo la reintegra disposta in sede giudiziale, per cui non risulterebbe maturato alcun diritto retributivo. In subordine, veniva eccepita la prescrizione quinquennale in relazione ad alcune mensilità anteriori rispetto alla data del ricorso monitorio. Chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del decreto ingiuntivo impugnato, spese vinte.
- a causa della L'opposto, nel costituirsi in giudizio, rappresentava che distanza geografica (circa 800 km) tra la propria residenza e la sede aziendale - aveva esercitato la facoltà di optare per l'indennità sostitutiva della reintegra, prevista dall'art. 18, comma 3, Stat. lav., chiedeva il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di efficacia del decreto opposto, spese vinte.
L'opposizione si rigetta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, dunque, si rigetta l'eccezione di prescrizione avendo il credito origine nella sentenza n. 650/2015 pubblicata in data 21.7.2015 ed essendo stato il decreto ingiuntivo richiesto in data 15.4.2020 e concesso in data 7.5.2020.
Dunque, il credito azionato dalla parte opposta, derivante da un provvedimento giudiziale che ha disposto la reintegrazione, è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, come stabilito dall'art. 2946 c.c. Questo principio è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che i crediti fondati su una pronuncia giurisdizionale, anche quando non siano di condanna ma contengano l'accertamento di un diritto conseguente a un provvedimento giudiziale, sono soggetti alla prescrizione decennale. Nel caso in esame, la comunicazione della reintegra è datata 21 luglio 2015, e il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 15 aprile 2020, ben entro il termine ordinario decennale. Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente deve essere rigettata.
Ai fini della risoluzione della controversia, orbene, è opportuno procedere all'inquadramento normativo dell'articolato rappresentato dell'art. 18 Stat. lav.
L'art. 18 della legge 300/1970 disciplina il regime sanzionatorio applicabile nei casi di licenziamento illegittimo, ed è applicabile solo a datori di lavoro che superino specifiche soglie dimensionali. Nel testo previgente, il giudice, accertata l'illegittimità del licenziamento, disponeva la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno, quantificato nella retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, con un minimo di cinque mensilità.
La riforma operata con legge 92/2012 ha introdotto un sistema graduato di tutele, mantenendo la tutela reintegratoria piena solo in alcune ipotesi tassativamente elencate.
Sia nel testo originario che in quello modificato, l'art. 18 prevede, in capo al lavoratore, la facoltà di rinunciare alla reintegra e ottenere, in alternativa, un'indennità fissa pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Questa facoltà deve essere esercitata in forma scritta, entro 30 giorni dalla comunicazione del riconosciuto diritto al reintegro.
Tale opzione, introdotta già con la legge 108/1990 e conservata nella riforma del 2012, rappresenta un diritto personale, irrevocabile e insindacabile, espressione della libertà contrattuale e dell'interesse del lavoratore a evitare la ripresa di un rapporto ormai compromesso.
Orbene, è tuttavia opportuno sottolineare che la parte opposta ha versato in atti la nota della datrice di lavoro datata 2 ottobre 2015, che costituisce l'atto formale con cui è stata data esecuzione all'ordinanza di reintegra, mediante comunicazione della riammissione in servizio dell'opposto in una sede distante 800 km dalla residenza dell'opposto stesso e, che in data 8 ottobre 2015, quindi sei giorni dopo aver appurato che l'opponente aveva eseguito il provvedimento giurisdizionale reintegrando, però, l'opposto in una sede distante 800 km dalla precedente, inviava al datore di lavoro la dichiarazione nella quale esprimeva in modo chiaro e univoco la volontà di non rientrare in servizio e di optare per l'indennità sostitutiva (entrambi i documenti allegati alla produzione di parte opposta).
Nel caso di specie, quindi, l'opposto ha ricevuto comunicazione formale della reintegra solo in data 2 ottobre 2015, come da documentazione versata in atti.
La sua dichiarazione di opzione è intervenuta il successivo 8 ottobre 2015, e dunque entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
Non vi è prova di una messa a disposizione del posto in epoca precedente, né di condotte che rendessero inequivoca l'effettiva esecuzione del provvedimento giudiziale prima di tale data.
Ne consegue che la facoltà di opzione è stata esercitata in modo tempestivo, valido e conforme alla legge, con effetto sostitutivo della reintegrazione e con conseguente fondatezza della pretesa creditoria nei limiti dell'indennità di cui all'art. 18, co. 3 Stat. lav.
La norma individua formalmente la decorrenza del termine per l'opzione nella comunicazione del provvedimento che dispone la reintegra, è opportuno sottolineare, però, che tale norma deve essere interpretata in via sistematica saldandosi ai principi cardine del sistema.
I principi di buona fede, lealtà e correttezza si innervano nel tessuto connettivo ordinamentale assolvendo ad una duplice funzione, atteggiandosi come clausola elastica applicandosi a tutte le situazioni giuridiche che si inverano nella realtà fenomenica, da un lato, e consentendo un perenne adeguamento dell'ordinamento in sincronia alla rapidità di mutamento delle ragioni di coesione sociale, dall'altro. La buona fede oggettiva è una regola di condotta che esprime il principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., norma immediatamente precettiva e lente assiologica dell'intero sistema.
In materia di rapporti di lavoro e di esecuzione delle pronunce giudiziali di reintegra, i principi di buona fede oggettiva e correttezza nell'adempimento - espressione del più ampio dovere di solidarietà contrattuale di cui agli artt. 1175
e 1375 c.c. impongono che le parti cooperino lealmente nell'attuazione del rapporto, evitando condotte ambigue, dilatorie o ostative alla piena esplicazione dei diritti altrui.
In tale contesto, non può farsi decorrere in danno del lavoratore un termine decadenziale, quale quello previsto dall'art. 18, co. 3, 1. n. 300/1970 per l'esercizio dell'opzione, in assenza di una chiara e tempestiva messa a disposizione del posto di lavoro da parte del datore, la quale costituisce il presupposto sostanziale per l'esercizio della scelta.
La giurisprudenza ha del resto riconosciuto che, quando la decadenza è collegata all'alternativa tra due facoltà (reintegra o indennità), la decorrenza deve coincidere con il momento in cui quella alternativa diviene effettivamente esercitabile, e non già con il mero dato formale della comunicazione del provvedimento giudiziale.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, affermando che il termine di 30 giorni per l'opzione decorre alternativamente dalla comunicazione del deposito della sentenza che dispone la reintegra oppure dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, a seconda che l'uno preceda o segua l'altro (Cass. civ., Sez. lav., 23 aprile 2008, n. 10526, rv. 603023).
Tale ricostruzione evita che la mancata cooperazione del datore possa creare una situazione di stallo o generare un effetto decadenziale distorsivo, lesivo del diritto del lavoratore alla corretta informazione e alla piena autodeterminazione.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso oggetto di odierna disamina, quindi, non essendo mai intervenuto un invito a riprendere servizio anteriormente alla nota del 2 ottobre 2015, solo da tale data può farsi decorrere il termine per l'opzione, la quale, esercitata il successivo 8 ottobre 2015, risulta pienamente tempestiva e idonea a produrre l'effetto sostitutivo della reintegra.
Per tali ragioni l'opposizione è rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 60/2020 è esecutivo.
Le spese seguiranno la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 60/2020 che dichiara esecutivo;
b) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 852,00 per compensi oltre IVA, CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Castrovillari, 26.5.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito