Ordinanza cautelare 28 gennaio 2021
Sentenza 8 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 08/10/2021, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/10/2021
N. 01194/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in persona dell'Amministratore di Sostegno Avv. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giuseppe Roncoroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bertolissi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della nota Prot. n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, inviata in data 30.10.2020, con la quale è stata negata al Sig. ricorrente l’integrazione della retta di ricovero presso la -OMISSIS- - -OMISSIS- di -OMISSIS-, in quanto -OMISSIS- -OMISSIS-;
- della deliberazione della Giunta comunale di -OMISSIS- n.-OMISSIS- recante la “presa d'atto dell'entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente (is.e.e.) e indirizzi per il regime transitorio di applicazione”;
- della deliberazione della Giunta comunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- recante la “proroga linee guida regolanti la concessione dei contributi economici assistenziali e proroga del periodo transitorio per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) al -OMISSIS-, nonché del relativo Allegato A).
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento ad eventuali ulteriori provvedimenti non conosciuti se ed in quanto lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.1.2021, il ricorrente, nella persona del proprio Amministratore di sostegno (in sigla AdS) avv. -OMISSIS-, giusta decreto di nomina del 18.9.2014, ha impugnato, oltre alle deliberazioni di Giunta Comunale n. -OMISSIS- -recante la “presa d'atto dell'entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) e indirizzi per il regime transitorio di applicazione” - e n. -OMISSIS- - recante la “proroga linee guida regolanti la concessione dei contributi economici assistenziali e proroga del periodo transitorio per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) al -OMISSIS-- quali atti presupposti, la nota del Comune di -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale è stata negata l’integrazione della retta di ricovero presso la -OMISSIS- - -OMISSIS- di -OMISSIS-.
Nelle premesso in fatto, è stato precisato quanto segue:
-il ricorrente, affetto -OMISSIS-in base alle quali è stato dichiarato “-OMISSIS- -OMISSIS-” ai sensi della legge n. 508/1988, affetto da -OMISSIS- per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento ai sensi dell’art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000 e con grave -OMISSIS- ex art. 381 d.P.R. n. 495/1992, è ospite, dal 21.08.2018, presso la -OMISSIS- - -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-), con una quota di integrazione della retta di degenza giornaliera a proprio carico di-OMISSIS-;
-il quadro clinico è stato confermato dalla scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone Adulte e Anziane (in sigla S.Va.M.A.) del 14.6.2018, nella quale è stata accertata la “ dipendenza del soggetto -OMISSIS- e la necessità -OMISSIS- ”, ed evidenziato il “ rischio saltuario che possa procurare -OMISSIS-. Occorre attivare delle prassi di controllo (soprattutto ambientale) per-OMISSIS-.-OMISSIS- distanza ”;
- il ricorrente percepisce la pensione di anzianità/anticipata, cat. -OMISSIS-, unica entrata di cui dispone, di importo netto mensile pari ad euro -OMISSIS-ed è impossibilitato a versare per intero l’integrazione della retta in favore della struttura ospitante, che corrisponde, tenuto conto della quota giornaliera pari ad-OMISSIS-, ad una somma compresa tra i-OMISSIS- e i -OMISSIS- euro mensili, senza contare la necessità di effettuare anche spese di natura personale;
-a fronte di un Isee ordinario pari ad euro -OMISSIS-, al ricorrente, per l’anno 2020, è richiesta la somma di euro -OMISSIS- a titolo di integrazione della retta e, per tale ragione, alla data odierna, la -OMISSIS- - -OMISSIS- di -OMISSIS- vanta un credito nei suoi confronti pari ad euro -OMISSIS-;
-in relazione alla situazione familiare, a seguito della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 15.12.2010, sono cessati gli effetti civili del matrimonio con la propria -OMISSIS-, e i -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e con i quali i rapporti sono pressoché nulli, hanno costituito nuclei familiari autonomi;
-per le esposte ragioni, l’AdS provvedeva a richiedere l’integrazione della retta residenziale in favore del ricorrente, ma il Comune di -OMISSIS-, con la nota impugnata, ha sostenuto di non essere tenuto all’integrazione della retta, in quanto -OMISSIS- -OMISSIS- ai sensi dell’art. 433 e ss. c.c.
Ritenendo illegittima tale comunicazione, il ricorrerete, in estrema sintesi, ha formulato le seguenti censure: “ I. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del d.lgs. 31.03.1998, n. 109; degli artt. 6, 8, 18 e 25 della legge 28.11.2000, n. 328; degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. n. 159/2013; della legge regionale Veneto 08.01.2004, n. 1; degli artt. 3, 32, 38, 53 e 117 co. 2 lett. m) Cost. Illegittimità per difetto assoluto di attribuzione e incompetenza. Eccesso di potere: disparità di trattamento, contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto ”; sulla base dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, l’Amministrazione comunale di -OMISSIS- avrebbe dovuto calcolare la quota di integrazione della retta ed erogare la relativa spesa nel pieno rispetto della legislazione statale vigente, la quale, per l’accesso a tali prestazioni, impone l’applicazione del “criterio Isee” di cui al d.P.C.M. n. 159/2013; sarebbe, pertanto, illegittima la nota comunale del -OMISSIS-, che, introducendo criteri differenti, non terrebbe in alcuna considerazione l’Isee del ricorrente, così come le deliberazioni della Giunta Comunale n. -OMISSIS- e -OMISSIS- che costituirebbero, nel loro complesso, un regime “transitorio” - e illegittimamente prorogato - di attuazione dell’indicatore Isee per la concessione di contributi economici assistenziali e che, di fatto, avrebbero determinato il mancato adeguamento della normativa comunale al d.P.C.M. n. 159/2013; sarebbero, in particolare illegittime le previsioni di una soglia massima erogabile pari ad euro 250 mensili in favore dei cittadini per i quali si renda necessario un intervento a carattere continuativo e la soglia Isee massima di euro 7.500,00 per poter accedere al contributo economico; sarebbe, inoltre, illegittimo, in relazione alla quantificazione dell’integrazione a carico dell’ospite, il rilievo attribuito alla presenza di parenti obbligati ai sensi dell’art. 433 c.c., del tutto differenti da quelli indicati nel d.P.C.M. n. 159/2013; “ II. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 2 co. 6 del d.lgs. n. 109/1998; per violazione ed errata applicazione del DPCM n. 159 del 2013; per violazione ed errata applicazione dell’art. 433 c.c. Illegittimità per l’improprio richiamo, contenuto nella nota Prot. n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, all’istituto degli alimenti disciplinato dagli artt. 433 e ss. c.c. Eccesso di potere: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto ”; la nota comunale impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui fa riferimento a familiari “tenuti agli alimenti” ai sensi dell’art. 433 c.c. e alla possibilità di riconsiderare la richiesta di integrazione nel solo caso di accertata incapacità economica da parte dei familiari a provvedere al sostentamento, atteso che, da un lato, sarebbe in contrasto con le stesse deliberazioni di Giunta impugnate che non contemplano l’art. 433 c.c., ma, soprattutto, contrasterebbe con la normativa sull’Isee per aver introdotto una nozione di “nucleo familiare collegato” sconosciuto alla normativa statale e regionale; in particolare, atteso che il ricorrente non risulta più -OMISSIS- e che i -OMISSIS- hanno costituito nuclei familiari autonomi e non hanno più rapporti con il padre, come rilevato nella scheda S.V a.M.A. del 14.06.2018, la nota comunale impugnata sarebbe illegittima, giusta la previsione di cui all’art. 6, comma 3, lett. b), n. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013, nella parte in cui pretende che all’integrazione della retta dell’odierno ricorrente partecipino anche i soggetti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 s.s. c.c., senza considerare che tali soggetti non rientrano nel nucleo familiare del ricorrente medesimo; “ III. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione ed errata interpretazione degli artt. 3, 32, 36 e 38 Cost.; degli artt. 2, 3, 6, 22 della legge n. 328/2000. Insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità, violazione principio di proporzionalità, dignità, autonomia ed indipendenza della persona ultrasessantacinquenne non autosufficiente; difetto di istruttoria ”; il Comune di -OMISSIS- avrebbe negato ogni assistenza economica nonostante il ricorrente non sia in grado di provvedere all’importo della retta nemmeno destinando a tal fine tutti i suoi beni, con la conseguenza di non poter nemmeno disporre di una somma minima per provvedere alle proprie spese personali.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, il quale, puntualmente contestando le censure avversarie, ha rilevato l’infondatezza del ricorso e l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse, stante la mancanza nella certificazione Isee della componente aggiuntiva relativa ai -OMISSIS-.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 7 luglio 2021, il ricorso è passato in decisione come da verbale di causa.
I motivi di ricorso, per quanto formalmente distinti, possono essere scrutinati unitamente, essendo all’evidenza connessi, atteso che parte ricorrente sostanzialmente lamenta il mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione resistente, della disciplina Isee in relazione all’integrazione della retta di ospitalità.
Va premesso che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dal Comune resistente (mancanza nella certificazione Isee della componente aggiuntiva relativa ai -OMISSIS-) attiene, a ben vedere, a profili di merito delle censure articolate dalla parte ricorrente, censure che, per quanto fondate su presupposti normativi corretti, non possono trovare accoglimento nel caso concreto qui in esame, per le dirimenti ragioni di seguito precisate.
Il D.Lgs n. 159/2013 –recante “ Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ” – stabilisce, al comma 1 dell’art 2, che “ L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. (…) ”; il successivo art. 6 –invocato dallo stesso ricorrente e recante “ prestazioni sanitarie di natura agevolata socio-sanitaria ”- prevede, al comma 3, che “ Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole: a) (…); b) in caso di presenza di -OMISSIS- del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun --OMISSIS-, calcolata sulla base della situazione economica dei -OMISSIS- medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. (…) ”; nell’Allegato 2 del d.P.C.M. sono indicate le modalità di calcolo della componente aggiuntiva per ogni --OMISSIS-, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.
Dunque, in base a tale ultima disposizione, il richiedente le prestazioni sanitarie agevolate, nell’ipotesi di esistenza di -OMISSIS- non inclusi nel proprio nucleo familiare, è tenuto a presentare – in aggiunta all’Isee relativo alla propria situazione reddituale – una componente aggiuntiva dell’indicatore medesimo per ciascun --OMISSIS-.
Ciò risponde all’esigenza di considerare –nei limiti indicati dalla suddetta disciplina – anche la situazione reddituale dei -OMISSIS-, ove esistenti e in grado di contribuire ai bisogni del proprio genitore che risulti non autosufficiente e in difficoltà economiche, nonché necessitante di assistenza socio sanitaria e di particolari cure.
Dalla documentazione depositata agli atti del giudizio –e, in particolare, dall’Isee prodotto al Comune di -OMISSIS- – emerge che il ricorrente non ha adempiuto alle previsioni di cui al richiamato art. 6, comma 3 del d.P.C.M. n. 159/2013 e all’Allegato 2, avendo presentato, ai fini della domanda di accesso ai servizi sociali, un “Isee ordinario” riferito esclusivamente alla propria situazione reddituale, senza alcuna integrazione con componenti aggiuntive in relazione ai -OMISSIS-.
Tale omissione –contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – non può trovare giustificazione nella seconda parte della lettera b) del comma 3 del richiamato art. 6, a norma della quale “ La componente (aggiuntiva) non è calcolata:
1) quando al --OMISSIS- ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del --OMISSIS- in termini di rapporti affettivi ed economici “.
In dettaglio, parte ricorrente sostiene che sarebbe sussistente la condizione di cui al n. 2, circostanza che sarebbe stata accertata nella scheda S.Va.M.A. del 19.06.2018, in particolare nella valutazione finale dell’assistente sociale in cui si precisa che il ricorrente “ -OMISSIS- con cui non ha buoni rapporti ”.
Ebbene, il suddetto riferimento a non buoni rapporti con i propri -OMISSIS- –in disparte l’evidente genericità ed incidentalità della dicitura - non integra la condizione di cui al n. 2, lett. b), del comma 3 dell’art. 6, laddove è richiesto che l’estraneità del --OMISSIS- in termini di rapporti (non solo) affettivi (ma anche) economici sia accertata in sede giurisdizionale ovvero dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, accertamento che, nel caso in esame, non risulta essere stato effettuato.
Giova, a tal proposito, ricordare che il modello assistenziale della Regione Veneto si fonda su una valutazione tecnica di competenza dell’Unita Valutativa Multidimensionale (in sigla UVMD) la cui funzione è quella di individuare e definire le complessive esigenze (sanitarie, sociali, residenziali) della persona necessitante assistenza, al fine di identificare gli interventi e le risposte più appropriate. Tale valutazione si esprime attraverso la redazione della Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone adulte e anziane (in sigla S.Va.M.A.) il cui quadro sinottico produce un risultato in punti percentuali da 0 a 100, con riferimento all’area sanitaria (massimo punteggio percentuale 45), area sociale (massimo punteggio percentuale 30), alternative alla istituzionalizzazione (massimo punteggio percentuale 25).
Dunque, stante le finalità alla stessa assegnate, la scheda S.Va.M.A. non può tenere luogo di un provvedimento reso dall’Amministrazione competente idoneo ad accertare l’estraneità - sotto il profilo affettivo ed economico - dei -OMISSIS- rispetto al genitore, nei termini richiesti dalle disposizioni sopra ricordate.
Pertanto, in assenza della presentazione della certificazione dell’indicatore della situazione economica equivalente integrata dalla componente aggiuntiva relativa a ciascun --OMISSIS-, l’Amministrazione comunale, non potendo valutare la posizione dei -OMISSIS- del ricorrente, non ha potuto determinare correttamente la quota di integrazione della retta.
Pertanto, per tale determinante ragione, le censure di parte ricorrente, come articolate nei tre motivi di ricorso, non possono, allo stato, trovare accoglimento e il ricorso, conseguentemente, va respinto.
Le spese di causa, stante la delicatezza delle questioni esaminate, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.