Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 4333
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 192, 526, 546 c.p.p. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 - sussistenza dolo specifico

    La motivazione della Corte di appello è manifestamente illogica, laddove afferma che la configurabilità del dolo specifico è certa in quanto l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi evidenzia ex se la coscienza e volontarietà della condotta e la finalizzazione dell'omissione all'evasione delle imposte. Si confonde il dolo generico con il dolo specifico. La sentenza è annullata limitatamente all'elemento soggettivo del reato con rinvio.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 192, 526, 546 c.p.p. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 - imputato mero prestanome

    Secondo il più recente e condivisibile indirizzo di questa Corte, il legale rappresentante di un ente che non abbia dell'ente l'effettiva gestione non risponde per violazione dei doveri di vigilanza e controllo, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni. Gli obblighi dichiarativi gravano direttamente sul legale rappresentante. La responsabilità non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen., bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui. Nel caso di specie, essendo OS l'amministratore di diritto, era il soggetto direttamente obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 192, 526, 546 c.p.p. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 - superamento soglia di punibilità

    La Corte di appello ha ben spiegato che la ricostruzione del volume di affari della società si è fondata non su ragionamenti ipotetici o meramente induttivi, bensì su dati oggettivi, ossia sui bonifici bancari relativi ai conti correnti intestati alla società, da cui emergeva che la società, nel 2017, aveva omesso di dichiarare un imponibile complessivo di 22.251.563, oltre iva per 4.895.343 euro. Sono stati tenuti dei costi di esercizio, calcolati sulla base di quelli relativi allo specifico settore merceologico sostenuti da imprese analoghe, quantificati in 18.468.797 euro, così accertando la mancata presentazione delle prescritte dichiarazioni Ires ed iva per importi superiori alla soglia di punibilità. Le censure del ricorrente sono di merito e generiche.

  • Altro
    Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e dell'art. 81 c.p. - applicazione della continuazione

    Il motivo è assorbito dalla fondatezza del primo motivo relativo all'elemento soggettivo.

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Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 4333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4333
Data del deposito : 3 febbraio 2026

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