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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8889/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
nata in [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n.298, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Guido Palmeri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela P.IVA_1
Marchese ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di
Catania, sita in Catania, piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 24.09.2024 ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 3603/2024
r.g., in breve, assumendo che il CTU ha sottostimato il complesso patologico di cui è affetta, atteso:
- che dalle risultanze della visita cardiologica del 19.02.2024, con ecocardiogramma color dopller di pari data, la cardiopatia ipertensiva va ricondotta nel codice 6442 ed è stata erroneamente ritenuta di incidenza invalidante pari al 35 %;
- che la patologia rachidea va ricondotta, per analogia, nel codice 7004, tabellato al 55%;
- che l'ipoacusia, seppur di lieve entità, risulta essere di 100 db nell'orecchio destro e di 150 nell'orecchio sinistro e, a fronte della previsione tabellare di cui al codice 4005 merita di essere valutata al 12 %;
- che la stessa, successivamente alle operazioni peritali, si è sottoposta a visita psichiatrica presso il Dipartimento di Salute Mentale della restando certificata in data CP_2
04.09.2024 “grave sindrome depressiva endoreattiva con componente ansiosa, in trattamento farmacologico” da ricondursi al codice 2206 con valutazione ricompresa tra il 31% e il 40 %, per cui meritevole di essere considerata valutata in misura non inferiore al 35 %.
Conseguentemente, la ricorrente ha testualmente chiesto, previa rinnovazione delle operazioni peritali, di “1) Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetta … ne determina la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% con decorrenza dalla visita cardiologica del 19/02/2024 e dell'80% con decorrenza dalla visita psichiatrica del
04/09/2024. 2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio …”. CP_ In data 29.12.2024 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 17.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c.,
Pagina 2 trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevata la tempestività della proposizione dell'opposizione de qua, atteso che l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato il
24.09.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 7.09.2024, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 13.08.2024.
Nel merito, il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari utili a poter beneficiare dell'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della l. n.118/1971, mentre nessuna statuizione in ordine alla spettanza della prestazione può essere adottata in questa sede, avendo la legge riservato all'ente previdenziale ogni ulteriore accertamento rispetto alla sussistenza in concreto degli elementi costitutivi extrasanitari (tra le tante, Cass. 21.10.2020, n. 23029; Cass. 27.05.2020, n. 9929).
Al fine di verificare la ricorrenza del dedotto requisito sanitario, in sede sommaria, è stato dato specifico mandato ad un CTU, il quale, dopo aver operato l'attenta disamina della documentazione sanitaria in atti e raccolto l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica della ricorrente, ha sottoposto quest'ultima ad esame obiettivo, constatando personalmente che la paziente è, tra l'altro, un “Soggetto normotipo, in discrete condizioni generali, con sensorio integro, con cute e mucose visibili roseopallide, con pannicolo adiposo ben rappresentato, muscoli ipotonici e ipotrofici, regolare sviluppo scheletrico, apparato linfoghiandolare semeiologicamente indenne. Non edemi. Temperatura corporea nei limiti fisiologici …Arti:
Normalmente conformati per sesso ed età” nonché persona in grado di effettuare la
“Deambulazione a piccoli passi con andatura incerta ma autonoma”.
In particolare, con riferimento al “rachide lombosacrale”, il tecnico d'ufficio ha accertato che esso “appare in asse, normoatteggiato. Notevole rigidità del rachide in toto che appare ipomobile. La flessione a livello della cerniera lombosacrale è cautelata ma completa,
l'estensione è anche essa limitata. La rotazione destra e sinistra sono ridotte di 1/3.
diffuse nel tratto compreso tra L3-S1. Segno di Lasegue e Controparte_3
Wasserman Boschi negativi bilateralmente. Riflessi osteotendinei normovalidi bilateralmente.
Non deficit neurologici periferici oggettivabili agli AAII”.
Pagina 3 Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il CTU si è soffermato ad apprezzarne la capacità uditiva a pag. 7 punto 12 dell'elaborato peritale, dando atto che dall'“Esame audiometrico eseguito in data 28.03.2024 presso il Reparto ORL del Policlinico di Catania” risulta che soffre di “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità lieve a destra e Pt_1 media di I grado a sinistra” e, a fronte di una valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto, ha concluso che la ricorrente è affetta da “Lombosciatalgia cronica in paziente operata di discectomia;
lieve ipertensione arteriosa”.
Il giudizio medico legale espresso dal CTU è strettamente aderente alle risultanze tabellari di cui al DM 5.02.1992.
Infatti, se è vero come ha dedotto il CTP della ricorrente che per le “perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB” il codice 4005 stabilisce una percentuale fissa del 5% da calibrare da 0 a 59 sulla scorta delle indicazioni di cui alla specifica tabella contenuta nel detto
DM, tuttavia occorre ricordare che nel richiamato allegato è chiarito che alla sordità monolaterale totale va attribuito un punteggio di invalidità del 15%, mentre alla sordità bilaterale totale un grado del 58.5%, specificando ancora che occorre effettuare una valutazione teorica sulla possibilità di applicazione di una protesi per ciascun grado di ipoacusia, applicando quindi una riduzione del punteggio dell'invalidità nei casi di ipoacusia protesizzabile. Al di sotto della soglia dei 245 dB, l'applicabilità al paziente di un apparecchio protesico che possa garantire in modo totale o parziale il ripristino funzionale dell'apparato uditivo è presunta ex lege, per cui occorre automaticamente operare una riduzione del 9% dell'incidenza invalidante della perdita uditiva diagnosticata a carico del periziato.
Dal che, l'apprezzamento operato dal CTP della ricorrente in ordine all'ipoacusia bilaterale protesizzabile –quale è quella di cui soffre la ricorrente alla luce del referto del 28.03.2024- deve essere ex lege assoggettata ad una riduzione del 9%, finendo nel caso concreto per non assumere alcuna reale incidenza invalidante in quanto rientra in un range ricompreso tra 0% e
10% che, a buon diritto, non merita di essere considerata, atteso che l'art. 1 dell'allegato al DM
5.02.1992 afferma espressamente che “A mente dell'art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”.
Parimenti, va mandato esente da censura la valutazione dell'incidenza invalidante della cardiopatia ipertensiva. Invero, il codice 6442 riconosce alla fattispecie della “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II CLASSE NYHA)” una incidenza invalidante ricompresa nel range tra 41% e 50%, mentre il codice 6441 stabilisce per la
“miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I CLASSE NYHA)” un range
Pagina 4 invalidante ricompreso tra il 21% e il 30%: nel contesto considerato, occorre osservare che visita cardiologica eseguita in data 19.02.2024 presso la UO di Cardiologia del AOU
Policlinico di Catania attesta a carico della periziata la sussistenza di una “…Cardiopatia ipertensiva in 2° classe funzionale (NYHA)” in quanto la paziente, ipertesa in trattamento farmacologico, “riferisce dispnea per sforzi lievi moderati” a fronte di un “ECG: nei limiti della norma” e di un “E.O: ndr PA 140/70 mmHG Fc 69 b/m'”, sicché dal punto di vista strettamente medico legale la fattispecie di cui al codice 6442 non appare pienamente integrata in assenza di evidenze obiettive della dispnea dedotta dalla ricorrente, legittimando il riconoscimento di una valenza invalidante del 35%.
A fronte dei rilievi puntuali svolti dal CTU con riferimento al rachide lombosacrale alla luce della storia clinica della ricorrente ricostruita accuratamente alle pagine 3-7 della propria relazione peritale, poi, appare ingiustificato l'inquadramento delle problematiche osteoarticolari della Cader nella fattispecie della “spondiloartrite anchilopoietica” di cui al codice 7004 piuttosto che nella previsione dell'“anchilosi rachide lombare” di cui al codice 7010.
Infine, giova osservare che la depressione endoreattiva è la condizione che consegue ad un evento “stressante” che, nel soggetto predisposto psichicamente, genera una più o meno duratura condizione di “sofferenza”, senza che nella fattispecie concreta vi sia riscontro di un percorso clinico che lasci emergere la dedotta gravità ovvero l'incidenza funzionale di essa sul quadro generale della paziente, sussistendo semplicemente un'unica certificazione che peraltro prevede la somministrazione di un trattamento farmacologico per una durata limitata di 20 giorni laddove in sede di esame obiettivo svolto dal CTU non è emerso neanche un tono dell'umore lievemente deflesso in capo alla né invero la sussistenza di esso si rinviene Pt_1
indicata nel verbale della visita medico legale svolta dalla competente Commissione.
In considerazione di quanto precede, l'apprezzamento della patologia depressiva nei termini operati dal CTP della ricorrente non può essere condiviso, risolvendosi le osservazioni critiche formulate da quest'ultimo in una manifestazione difensiva di dissenso diagnostico, di per sé sola insufficienti a legittimare la rinnovazione della consulenza peritale (in tal senso, tra le tante, Cass. 09.12.2019, n. 32075; Cass. 21.11.2019, n. 30418; Cass. 27.06.2019, n. 17374;
Cass. 6.08.2015, n.16552, conf., ex plurimis, Cass. 19.04.1966, n. 991).
Pertanto, tenuto conto che il giudizio di opposizione non può risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria, atteso che l'art. 445 bis c.p.c. subordina l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi, le conclusioni a cui è prevenuto il consulente d'ufficio applicando la preposta formula, sono condivise e fatte proprie da questo giudice e, per l'effetto, la ricorrente va dichiarata invalida con riduzione permanente della
Pagina 5 capacità lavorativa pari al 67% a far data dalle operazioni peritali (09.07.2024), ciò implicando per il resto il rigetto delle pretese di cui al ricorso.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale, in ragione delle condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c. e, sempre per tale ragione, le spese processuali di entrambe le fase del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità Parte_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale del 67% con decorrenza dal 9.07.2024
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 18.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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