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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15114/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15114 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Fabrizio Comini e Maria Caterina Rossetti. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maria Buffoni. CP_1
PARTE CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Guido Controparte_2
Filoso.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto:
“che il Tribunale adito, rigettata ogni avversa deduzione ed eccezione, dichiari l'annullamento della intimazione di pagamento n. 06820249046031951/000”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha contestato le pretese avversiarie. CP_1
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha rilevato che nelle more del giudizio gli Controparte_2 enti hanno provveduto ad effettuare lo sgravio sulla cartella n. 06820230082995535000. ha dato atto di aver provveduto alla cancellazione dell'iscrizione oggetto di controversia.
All'udienza di discussione le parti hanno dato atto che è cessata la materia del contendere alla luce dello sgravio della posizione di cui è causa (come documentato da e hanno quindi chiesto dichiararsi CP_3 la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
***
1 1. La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (cfr. Cass., 27.04.2000, n. 5390; Cass.,
6.05.1998, n. 4583; Cass., 21.04.1982, n. 2463).
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cass., Sez. lav., 27.04.2000, n. 5390, che: “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc””.
È infatti insegnamento consolidato in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass.
S.U. n. 13969/2004).
2. Nel caso in esame, alla luce delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, è venuto meno ogni contrasto tra le parti in ordine all'oggetto della controversia.
Ed invero, è stata allegata la sopravvenienza di un fatto suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che sussistono tutti i requisiti previsti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 17.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
2
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15114 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Fabrizio Comini e Maria Caterina Rossetti. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maria Buffoni. CP_1
PARTE CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Guido Controparte_2
Filoso.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto:
“che il Tribunale adito, rigettata ogni avversa deduzione ed eccezione, dichiari l'annullamento della intimazione di pagamento n. 06820249046031951/000”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha contestato le pretese avversiarie. CP_1
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha rilevato che nelle more del giudizio gli Controparte_2 enti hanno provveduto ad effettuare lo sgravio sulla cartella n. 06820230082995535000. ha dato atto di aver provveduto alla cancellazione dell'iscrizione oggetto di controversia.
All'udienza di discussione le parti hanno dato atto che è cessata la materia del contendere alla luce dello sgravio della posizione di cui è causa (come documentato da e hanno quindi chiesto dichiararsi CP_3 la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
***
1 1. La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (cfr. Cass., 27.04.2000, n. 5390; Cass.,
6.05.1998, n. 4583; Cass., 21.04.1982, n. 2463).
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cass., Sez. lav., 27.04.2000, n. 5390, che: “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc””.
È infatti insegnamento consolidato in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass.
S.U. n. 13969/2004).
2. Nel caso in esame, alla luce delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, è venuto meno ogni contrasto tra le parti in ordine all'oggetto della controversia.
Ed invero, è stata allegata la sopravvenienza di un fatto suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che sussistono tutti i requisiti previsti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 17.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
2