Sentenza 6 marzo 2013
Massime • 1
Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - ivi inclusa la procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari - è regolato da una normativa speciale costituente un "corpus" compiuto ed organico, non derogato dalle leggi generali successive relative al lavoro privato, onde il ricorso alla normativa generale è possibile soltanto ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso "corpus" o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2013, n. 5551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5551 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21597-2011 proposto da:
A.M.A.C.O. - AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA COSENTINA S.P.A. 00179160783, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato DI RIENZO PASQUALE, rappresentata e difesa dall'avvocato DE SANTIS STANISLAO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RR NA MA [...], IE US [...], IE EL [...], IE IT [...], tutte nella qualità di eredi legittime del Signor IE OD, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA Q. MAJORANA 9, presso lo studio dell'avvocato BELCASTRO MARIO VINCENZO, che le rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 538/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/06/2011 r.g.n. 1009/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l'Avvocato DE SANTIS STANISLAO;
udito l'Avvocato LA PERA ROBERTO per delega BELCASTRO MARIO VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 7 giugno 2011, la Corte d'appello di Catanzaro, dopo che le sezioni unite di questa Corte avevano dichiarato, con la sentenza n. 15917 del 2008, la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, ha confermato la decisione di primo grado di annullamento del provvedimento n. 190/2000 - con cui la Azienda per la mobilità nell'area cosentina (A.M.A.C.O.) aveva disposto l'esonero dal servizio del conducente suo dipendente RO LE, a norma del R.D. n. 148 del 1931, art. 27, lett. d), all. A (per scarso rendimento) e l'opinamento per la sua destituzione (divenuto provvedimento definitivo) ai sensi dell'art. 45, punto 7 del medesimo decreto, oltre alla sanzione della sospensione di trenta giorni (in esito ad un procedimento avviato per fatti suscettibili di dar luogo alla destituzione); condannando la predetta Azienda alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento allo stesso della retribuzione dal di dell'esonero all'effettiva reintegrazione.
In proposito, la Corte territoriale ha ritenuto che al procedimento di irrogazione al RO delle sanzioni disciplinari in questione avrebbe dovuto essere applicata la disciplina di cui all'art. 7 S.L., in quanto maggiormente garantista dei diritti del lavoratore di quella di cui al R.D. n. 148 del 1931, all. A, applicabile al procedimento disciplinare in esame.
Per la cassazione di tale sentenza, la A.M.A.CO. ha notificato in data 21 settembre 2011 un ricorso, affidato a quattro motivi. Gli eredi di RO LE, deceduto il 7 maggio 2011, sigg.re NN RI RI, US LE, LA LE e LE IT resistono alle domande con rituale controricorso.
L'A.M.A.CO ha depositato una memoria a norma dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le specifiche deduzioni dell'appellante in ordine alla pretesa abrogazione tacita del sistema sanzionatorio previsto dal R.D. del 1931, erroneamente ritenuta dal giudice di primo grado, in particolare con riferimento ad un procedimento disciplinare, come quello che aveva condotto alla destituzione del LE, per condanna definitiva del dipendente a quattro anni di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. L'appellante aveva infatti ricordato la communis opinio in ordine alla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - nonostante l'intervenuta attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario - ad es. in materia di mansioni e qualifiche, fondata sul rilievo che la relativa disciplina costituisce un corpus compiuto e organico.
Con la conseguenza che, in applicazione delle regole interpretative di cui all'art. 15 preleggi, avrebbe dovuto essere esclusa la tacita abrogazione della normativa speciale in materia di procedimento disciplinare, tanto più per il fatto che anch'essa appare fortemente garantista, mentre non potrebbe sostenersi che la sua abrogazione sia desumibile, in maniera praticamente automatica, non da una legge innovativa, ma dall'intervento di una sentenza e di una sentenza sulla giurisdizione, quale quella invocata a sostegno della decisione (Cass. S.U. 13 gennaio 2005 n. 464). Le obiezioni così formulate dall'appellante, anche con ampio richiamo della giurisprudenza della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e di alcuni giudici di merito, non erano state esaminate dalla Corte d'appello, che sbrigativamente si era limitata ad affermare la incompatibilità e quindi la tacita abrogazione della vecchia disciplina in favore di quella di cui all'art. 7 S.L. in quanto quest'ultima sarebbe "più garantista verso il lavoratore".
Infine, la Corte territoriale avrebbe altresì omesso di considerare che il legislatore nel recente codice del processo amministrativo aveva ritenuto di intervenire unicamente sulla disposizione del R.D. n. 148 del 1931 che prevedeva il ricorso al Consiglio di stato in sede giurisdizionale contro le decisioni del consiglio di disciplina, senza viceversa intervenire sulle competenze di quest'ultimo e quindi sulla normativa concernente il procedimento disciplinare, smentendo così la tesi della abrogazione tacita di queste ultime.
2 - Col secondo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omesso esame del secondo motivo di appello, laddove l'appellante aveva sostenuto che l'eventuale abrogazione della normativa disciplinare degli autoferrotranvieri per effetto della sentenza della Corte di cassazione del 2005 non avrebbe potuto retroagire al 2000, epoca della applicazione al LE della sanzione disciplinare.
3 - Col terzo motivo, la ricorrente denuncia, in via subordinata, la nullità della sentenza per omesso esame del terzo motivo di appello, avente ad oggetto la erroneamente esclusa sopravvivenza, sotto distinti profili, del sistema sanzionatorio ex R.D. n. 148 del 1931. Distinti profili che attenevano a:
a) il fatto che lo stesso legislatore del pubblico impiego contrattualizzato aveva stabilito una disciplina autonoma per i procedimenti disciplinari rispetto a quella contenuta nell'art. 7 S.L.;
b) come risultante dal D.Lgs. n. 112 del 1998, i consigli di disciplina delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono stati aboliti, ma sono stati semmai aboliti i consigli di disciplina delle gestioni governative (art. 102 del D.Lgs.);
c) il fatto che l'accordo nazionale del 19 febbraio 1948 non aveva modificato le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931, all. A quantomeno con riferimento alla procedura di destituzione del personale stabile come il LE.
4 - Col quarto motivo di ricorso viene infine dedotta la falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, artt. 27, 52 e 53, L. n. 300 del 1970, art. 7 art. 112 c.p.c. e art. 12 preleggi, comma 1.
La Corte territoriale aveva affermato la natura maggiormente garantista dell'art. 7 S.L. rispetto al R.D. del 1931 nonostante che l'argomento non fosse stato versato in giudizio dal LE (eventualmente con appello incidentale), il quale si era limitato a sottoporre il distinto tema della abrogazione tacita della disciplina più antica.
Inoltre e comunque, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la natura meno garantista del R.D. rispetto all'art. 7 S.L. quanto al profilo del rispetto della regola del contraddittorio, erroneamente non considerando che in tale sistema al lavoratore è data una duplice possibilità di difesa dalle accuse, una in sede di iniziale contestazione effettuata all'atto della acquisizione della notitia criminis e l'altra al termine della conseguente istruttoria, con annessa formulazione di una proposta di sanzione da parte del datore. Il ricorso, i cui motivi, che, nonostante la diversa indicazione nella rubrica, attengono sostanzialmente al vizio di interpretazione della normativa di legge citata, conviene trattare congiuntamente, è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Il dato centrale della materia del contendere tra le parti (essendo tra le stesse pacifica la natura disciplinare dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio) è infatti rappresentato dalla esattezza o non dell'assunto, sostenuto dal controricorrente e fatto proprio dalla sentenza impugnata, secondo il quale l'evoluzione della disciplina dei rapporti di lavoro in senso lato pubblici, i mutamenti organizzativi secondo moduli privatistici intervenuti nel tempo nell'ambito del servizio di pubblico trasporto nonché il lungo processo di delegificazione della disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931 comporterebbero la tacita abrogazione della disciplina speciale dettata dall'all. A al R.D. in materia di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, in favore della più generale e meglio garantista normativa di cui alla L. n. 300 del 1970, art.
7. Posto nei termini assoluti in cui il problema è stato esaminato dalla Corte territoriale, la soluzione non può che essere nel senso della permanenza della disciplina speciale di cui al R.D. del 1931. Questa Corte ha infatti anche di recente ricordato (cfr. Cass. 22 maggio 2009 n. 11929), anche in base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148,
nonché la permanente specialità, sia pure residuale (al di la del tema relativo all'applicabilità dell'art. 58 di tale decreto in materia di giurisdizione, definitivamente risolto nel senso della giurisdizione ordinaria sui relativi rapporti di lavoro) del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi (Corte Cost. n. 301 del 2004).
In particolare è stato ribadito che secondo la giurisprudenza della Corte tale lavoro "è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus" o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento.
Si è conseguentemente escluso (salvo un passaggio dubbio e comunque, semmai, costituente mero obiter dictum, della citata sentenza n. 15917 del 2008), che le leggi generali sul rapporto di lavoro subordinato privato abbiano abrogato implicitamente le disposizioni della disciplina speciale, dovendo invece trovare applicazione il principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore". Siffatto approccio disciplinare (che il collegio condivide) appare particolarmente pertinente che riguarda la disciplina delle sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri, anche quanto alle relative procedure di irrogazione.
Trattasi infatti di un corpus unitario, molto articolato, sia per quanto riguarda le mancanze che possono dar luogo alle sanzioni specificatamente ad esse correlate sia in ordine alla procedure da seguire e agli organi che vi partecipano.
Trattandosi di disciplina molto datata, essa può presentare lacune o imprecisioni, sul piano delle procedure previste per l'accertamento delle mancanze disciplinari nel necessario rispetto del contraddittorio con l'incolpato.
Lacune o imprecisioni che l'interprete deve tentare di colmare, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme (cfr. ad es. Cass. 10 luglio 2012 n. 11543), la loro possibile interpretazione estensiva o la loro integrazione analogica. Solo al termine di una siffatta analisi, che il giudice compie in stretto riferimento al concreto comportamento seguito dall'amministrazione nell'irrogazione della sanzione, sarà possibile individuare i punti di inconciliabile frizione della disciplina speciale rispetto a principi generali dell'Ordinamento - nello specifico quello del contraddittorio, essenziale in una materia in cui l'equilibrio di forze tra le parti è fortemente alterato a vantaggio del datore di lavoro - da sottoporre eventualmente al vaglio di costituzionalità della Corte costituzionale. Nella sentenza impugnata l'approccio generalista e generico seguito conduce viceversa ad errori di impostazione e a lacune nell'analisi dei fatti e delle norme.
La sentenza si rivela infatti errata laddove valuta peggiorativa in generale la disciplina della destituzione, che consentirebbe solo a posteriori la difesa del dipendente, mentre in tal caso il decreto prevede invece una doppia fase di contestazione, che, ove svolta nel necessario rispetto di una ragionevole immediatezza (e qui si colloca l'intervento interpretativo della giurisprudenza - come del resto avvenuto nella interpretazione corrente dell'art. 7 S.L. - tenendo anche conto che, nello specifico, tra la prima e la seconda contestazione vengono svolte indagini in ordine al fatto contestato, i cui risultati vengono comunicati all'incolpato), assicura al dipendente il diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare.
Si rivela più in generale lacunosa, in quanto omette sostanzialmente di valutare, alla luce delle regole generali sulla interpretazione della legge (art. 12 disp. gen.), le singole norme disciplinari di cui al decreto del 1931 attinenti al caso esaminato, formulando conseguentemente affermazioni di incompatibilità che non trovano adeguato riscontro in analisi concrete (anche in termini di accertamento di fatti: non è infatti, ad es., dato comprendere, ad es. se l'esonero sia stato per scarso rendimento o per ragioni disciplinari, ambedue indicate in passaggi diversi della sentenza, mentre il procedimento disciplinare seguito per irrogare le varie sanzioni non viene descritto).
Per le ragioni indicate e nei limiti delle stesse, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al altro giudice, che provvederà alla valutazione dei fatti rilevanti nel giudizio sulla base delle norme ad essi attinenti del R.D. n. 148 del 1931, adeguatamente interpretate secondo i canoni di cui all'art. 12 preleggi, tenendo altresì conto delle ulteriori eccezioni e deduzioni della difesa degli eredi LE ritenute implicitamente assorbite dal giudice di appello.
Il giudice di rinvio provvederà altresì al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Potenza.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2013