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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 7993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7993 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. IA Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4764/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Federica Scialò; Parte_1 contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IA IA HI.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26.02.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva.” accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al pagamento della somma a titolo di ratei maturati e non riscossi, tra cui la tredicesima mensilità, in relazione alla pensione del dante causa Sig. , per l'effetto condannarsi l' al pagamento in Persona_1 CP_1 proprio favore delle somme a titolo di ratei maturati e non riscossi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal 120° giorno dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.” Premettendo di essere la vedova del Sig. , deceduto in data Persona_1
08.11.2021, esponeva di essere titolare della pensione di reversibilità cat. SOCTPS dal 01.12.2022 e di percepire un importo mensile di € 1.460,67. Dichiarava che nel febbraio 2022 l' procedeva a corrisponderle la somma CP_1 pari ad € 4.381,06 a titolo di prim ione della prestazione di reversibilità, non liquidandole tuttavia d'ufficio le somme relativa ai ratei maturati e non riscossi, come quelle afferenti alla tredicesima mensilità. Evidenziava, infatti, che le somme a lei corrisposte erano quelle relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022. Asseriva che in data 05.08.2022 inoltrava domanda amministrativa per ottenere la corresponsione dei ratei maturati e non riscossi, a cui tuttavia non seguiva alcun riscontro. Esponeva che in data 06.11.2023 aveva inoltrava attraverso un procuratore da lei nominato provvisoriamente un sollecito a mezzo pec per ottenere riscontro alla domanda da lei formulata. Allegava che in data 07.11.2023 la sede di Scampia CP_1 le comunicava che la sede competente era quella di Napoli Vomero ui era stata indirizzata le pec di sollecito. Deduceva, infine, che anche la sede , seppure CP_1 competente, non emanava alcun provvedimento e che pertanto era maturato il silenzio rigetto. In data 31.10.2024 l' , ritualmente costituitasi, deduceva la correttezza e CP_1 regolarità del proprio o e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda. Il ricorso deve trovare accoglimento. Le quote di pensione maturate e non riscosse, come la tredicesima mensilità, dal pensionato, in caso di morte di quest'ultimo, rientrano nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo le norme in materia di eredità, previste dal codice civile.La presente disamina ha ad oggetto, in particolare, la somma dei ratei maturati e non riscossi, come la tredicesima mensilità, dal signor , Persona_1 de cuius della ricorrente. Tali somme, come anzidetto, sono trasmissibili al coniuge superstite o al figlio minore, titolari della pensione di reversibilità. L' avendo preliminarmente liquidato la pensione di reversibilità, doveva CP_1
e i ufficio quanto dovuto a titolo di ratei, così come previsto dall'art.90 del regio decreto 26 settembre 1924, n. 1422, non essendo necessaria alcuna specifica domanda volta ad ottenere la liquidazione e corresponsione dei ratei, relativi alle somme maturate e non riscosse dal coniuge defunto. Quindi, nessun onere grava sul coniuge del pensionato defunto. Occorre altresì precisare che la ricorrente, in data 05.08.2022, aveva inoltrato apposita domanda per ottenere la liquidazione ed erogazione dei ratei oggetto della presente disamina, ed anche in tale circostanza l' non aveva emanato alcun CP_1 provvedimento, malgrado i vari solleciti effettuati stessa istante. Emerge pertanto, in modo palese il perdurare dell'inerzia serbata dall' , non CP_1 essendo il diritto dell'stante prescritto e non essendo maturato alcun ne di decadenza, avendo la ricorrente inoltrato la domanda in data 5.8.2022, ( era quindi decorso un breve lasso temporale dall' 8.11.2021, data di morte del proprio dante causa) Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il silenzio serbato dall' non è legittimo. CP_1
Occorre, pertanto, precisare che i procedimenti amminist di competenza dell' di ricostituzione delle pensioni devono concludersi con un provvedimento CP_1 esp entro il termine di 90 giorni, così come previsto dalla Tab. A Regolamento
in attuazione dell'art. 2 L. 241/90. CP_1 nzio serbato dall'amministrazione, in assenza di validi presupposti, come nel caso di specie, dunque si configura come un silenzio rigetto del tutto illegittimo, da cui è derivato un danno ingiusto/economico alla ricorrente, che non ha potuto percepire le somme a lei spettanti per una inosservanza del termine di conclusione del procedimento da parte dell' . CP_1
Pertanto, alla luce di tale principio, il silenzio serbato dall' appare del tutto CP_1 illegittimo, avendo la ricorrente diritto alla corresponsione d ei maturati e non riscossi dal suo dante causa, in qualità di erede. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accertarsi e dichiara il diritto al pagamento in favore della ricorrente della somma a lei spettante a titolo di ratei maturati e non riscossi, tra cui la tredicesima mensilità, in relazione alla pensione del dante causa Sig. , per Persona_1 l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle somme a CP_1 titolo di ratei maturati e non riscossi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal 120° giorno dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.310,00 CP_1 oltre rimbors e generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 4/11/2025. il Giudice Dott. IA Lucantonio
Così deciso in data 05/11/2025. il Giudice
Dott. IA Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. IA Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4764/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Federica Scialò; Parte_1 contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IA IA HI.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26.02.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva.” accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al pagamento della somma a titolo di ratei maturati e non riscossi, tra cui la tredicesima mensilità, in relazione alla pensione del dante causa Sig. , per l'effetto condannarsi l' al pagamento in Persona_1 CP_1 proprio favore delle somme a titolo di ratei maturati e non riscossi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal 120° giorno dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.” Premettendo di essere la vedova del Sig. , deceduto in data Persona_1
08.11.2021, esponeva di essere titolare della pensione di reversibilità cat. SOCTPS dal 01.12.2022 e di percepire un importo mensile di € 1.460,67. Dichiarava che nel febbraio 2022 l' procedeva a corrisponderle la somma CP_1 pari ad € 4.381,06 a titolo di prim ione della prestazione di reversibilità, non liquidandole tuttavia d'ufficio le somme relativa ai ratei maturati e non riscossi, come quelle afferenti alla tredicesima mensilità. Evidenziava, infatti, che le somme a lei corrisposte erano quelle relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022. Asseriva che in data 05.08.2022 inoltrava domanda amministrativa per ottenere la corresponsione dei ratei maturati e non riscossi, a cui tuttavia non seguiva alcun riscontro. Esponeva che in data 06.11.2023 aveva inoltrava attraverso un procuratore da lei nominato provvisoriamente un sollecito a mezzo pec per ottenere riscontro alla domanda da lei formulata. Allegava che in data 07.11.2023 la sede di Scampia CP_1 le comunicava che la sede competente era quella di Napoli Vomero ui era stata indirizzata le pec di sollecito. Deduceva, infine, che anche la sede , seppure CP_1 competente, non emanava alcun provvedimento e che pertanto era maturato il silenzio rigetto. In data 31.10.2024 l' , ritualmente costituitasi, deduceva la correttezza e CP_1 regolarità del proprio o e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda. Il ricorso deve trovare accoglimento. Le quote di pensione maturate e non riscosse, come la tredicesima mensilità, dal pensionato, in caso di morte di quest'ultimo, rientrano nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo le norme in materia di eredità, previste dal codice civile.La presente disamina ha ad oggetto, in particolare, la somma dei ratei maturati e non riscossi, come la tredicesima mensilità, dal signor , Persona_1 de cuius della ricorrente. Tali somme, come anzidetto, sono trasmissibili al coniuge superstite o al figlio minore, titolari della pensione di reversibilità. L' avendo preliminarmente liquidato la pensione di reversibilità, doveva CP_1
e i ufficio quanto dovuto a titolo di ratei, così come previsto dall'art.90 del regio decreto 26 settembre 1924, n. 1422, non essendo necessaria alcuna specifica domanda volta ad ottenere la liquidazione e corresponsione dei ratei, relativi alle somme maturate e non riscosse dal coniuge defunto. Quindi, nessun onere grava sul coniuge del pensionato defunto. Occorre altresì precisare che la ricorrente, in data 05.08.2022, aveva inoltrato apposita domanda per ottenere la liquidazione ed erogazione dei ratei oggetto della presente disamina, ed anche in tale circostanza l' non aveva emanato alcun CP_1 provvedimento, malgrado i vari solleciti effettuati stessa istante. Emerge pertanto, in modo palese il perdurare dell'inerzia serbata dall' , non CP_1 essendo il diritto dell'stante prescritto e non essendo maturato alcun ne di decadenza, avendo la ricorrente inoltrato la domanda in data 5.8.2022, ( era quindi decorso un breve lasso temporale dall' 8.11.2021, data di morte del proprio dante causa) Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il silenzio serbato dall' non è legittimo. CP_1
Occorre, pertanto, precisare che i procedimenti amminist di competenza dell' di ricostituzione delle pensioni devono concludersi con un provvedimento CP_1 esp entro il termine di 90 giorni, così come previsto dalla Tab. A Regolamento
in attuazione dell'art. 2 L. 241/90. CP_1 nzio serbato dall'amministrazione, in assenza di validi presupposti, come nel caso di specie, dunque si configura come un silenzio rigetto del tutto illegittimo, da cui è derivato un danno ingiusto/economico alla ricorrente, che non ha potuto percepire le somme a lei spettanti per una inosservanza del termine di conclusione del procedimento da parte dell' . CP_1
Pertanto, alla luce di tale principio, il silenzio serbato dall' appare del tutto CP_1 illegittimo, avendo la ricorrente diritto alla corresponsione d ei maturati e non riscossi dal suo dante causa, in qualità di erede. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accertarsi e dichiara il diritto al pagamento in favore della ricorrente della somma a lei spettante a titolo di ratei maturati e non riscossi, tra cui la tredicesima mensilità, in relazione alla pensione del dante causa Sig. , per Persona_1 l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle somme a CP_1 titolo di ratei maturati e non riscossi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal 120° giorno dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.310,00 CP_1 oltre rimbors e generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 4/11/2025. il Giudice Dott. IA Lucantonio
Così deciso in data 05/11/2025. il Giudice
Dott. IA Lucantonio