Sentenza 1 settembre 2021
Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 26 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 24 settembre 2025
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- 1. La Corte di Giustizia sul diritto inderogabile alle ferie retribuite dei magistrati onorariVincenzo Antonio Poso · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Poso L'occasione, se volete il punto di partenza, di questa nostra conversazione è la recente sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione), 4 settembre 2025, C-253/24 [Pelavi], pronunciata su rinvio pregiudiziale della Corte di Appello di L'Aquila del 4 aprile 2024, pervenuta nella Cancelleria della Corte di Lussemburgo il 9 aprile 2024, che ha affermato questo principio: «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, letta in combinato disposto con la clausola 4 di …
Leggi di più… - 2. Concorso magistratura: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 31/01/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00770/2025REG.PROV.COLL.
N. 09999/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9999 del 2021, proposto dai signori ER LÌ, RI ZI, IL TR e AN SA, rappresentati e difesi dagli avvocati RI ZI e ER LÌ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ER LÌ in Capo d'Orlando, via Alessandro Volta, 34;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Prima, n. 9484/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato ER LÌ e l’avvocato dello Stato Luca Reali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti, nelle loro rispettive qualità di vice procuratori onorari della Repubblica e di giudici onorari di Tribunale, hanno proposto ricorso iscritto al numero di ruolo generale 3471/2016 dinanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, per il riconoscimento:
“ - del diritto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, Ministero della Giustizia, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del magistrato di carriera, mediante stabilizzazione nei ruoli della magistratura professionale secondo la rispettiva anzianità di servizio;
- del diritto al pagamento della retribuzione pro-die proporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo dalla data di costituzione iniziale dei rapporti di magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei medesimi a tempo pieno e indeterminato;
- del diritto allo stesso trattamento assistenziale e previdenziale dei magistrati di ruolo, con la ricostruzione della carriera con tutti i benefici economici e normativi in base all’anzianità di servizio per il periodo pre ruolo in maniera integrale con interessi e rivalutazione economica;
- in subordine, il risarcimento del danno per abuso di proroghe per legge del rapporto di lavoro subordinato nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre a interessi e rivalutazione economica ”.
2.- A sostegno delle loro pretese, esponevano che:
a) il dottor ER LÌ è stato nominato con delibera del C.S.M. del 13 dicembre 1994 e successivo D.M. Giustizia per il triennio 1995/97, vice procuratore onorario della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Patti; è stato immesso in possesso delle funzioni il 27 gennaio 1995 e confermato per il triennio 1998/2000; è stato addetto di diritto ai sensi dell'art. 35, decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 e dell'art. 6, comma 3, D.M. Giustizia 7 luglio 1999 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti per il triennio 2000/2003; è stato più volte prorogato nelle funzioni mediante disposizioni di legge (ai sensi dell'art. 2 D.L. 24 dicembre 2003 n. 354 convertito in L. 26 febbraio 2004 n. 45, dell'art. 18 D.L. 9 novembre 2004 n. 266 convertito in L. 27 dicembre 2004 n. 306, dell'art. 9 comma 2 bis D.L. 30 giugno 2005 n. 115 convertito in L. 17 agosto 2005 n. 168, dell'art. 14 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31, dell'art. 1 D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 convertito in L. 22 febbraio 2010 n. 24, dell'art. I D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 convertito in L. 26 febbraio 2011 n. 10, dell'art. 15 D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 convertito in L. 17 febbraio 2012 n. 10, dell'art. 1 comma 395 L. 24 dicembre 2012 n. 228, dell'art. 1 comma 290 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e dell'art. 2 bis D.L. 30 dicembre 2013 n. 15 convertito in L. 27 febbraio 2014 n. 15); è stato trasferito, a domanda, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 14 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento con delibera del C.S.M. del 10 novembre 2014 e successivo D.M. Giustizia datato 11 dicembre 2014 ed è stato immesso in possesso della sede il 9 gennaio 2015; è stato prorogato nelle funzioni ai sensi dell'art. l, comma 610, 1. 28 dicembre 2015 n. 208 sino al 31 maggio 2016; è a tutt'oggi in servizio.
La durata complessiva della sua carriera, al tempo della proposizione del ricorso di primo grado, era pari a 21 anni e 2 mesi di servizio.
b) Il dottor RI ZI è stato nominato con delibera del C.S.M. del 30 settembre 1998 per il triennio 1998/2000 vice procuratore onorario della Repubblica presso la. Pretura Circondariale di Verona; è stato immesso in possesso delle funzioni il 19 ottobre 1998, e confermato per il triennio 2001/2003; è stato addetto di diritto ai sensi dell'art. 35, decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 e dell'art. 6 comma 3 D.M. 7 luglio 1999 alla Procura della Repubblica il Tribunale di Verona per il triennio 2001/2003; è stato prorogato nelle funzioni ai sensi dell'art. 2 D.L. 24 dicembre 2003 n. 354 convertito in L. 26 febbraio 2004 n. 45, dell'art. 18 D.L. 9 novembre 2004 n. 266 convertito in L. 27 dicembre 2004 n. 306, dell'art. 9 comma 2 bis D.L. 30 giugno 2005 n. 115 convertito in L. 17 agosto 2005 n. 168, dell'art. 14 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31; è stato nominato con D.M. del 3 settembre 2009 per il triennio 2009/2012 Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale di Bologna — prima sezione penale; è stato immesso in possesso delle funzioni il 20 ottobre 2009, e confermato per il triennio 2013/2015; è stato trasferito, ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 2014 n. 14, a domanda al Tribunale di Ferrara con delibera del C.S.M. del 16 luglio 2014 ed immesso in possesso il 13 novembre 2014; è stato prorogato nelle funzioni ai sensi dell'art. I comma 610, 1. 28dicembre 2015 n. 208 sino al 31 maggio 2016; è a tutt'oggi in servizio.
La durata complessiva della sua carriera, al tempo della proposizione del ricorso di primo grado, era pari a 17 anni e 6 mesi di servizio.
c) La dottoressa IL TR è stata nominata vice pretore onorario della Pretura Circondariale di Imperia a seguito delibera del C.S.M. e successivo D.M. Giustizia, svolgendo le funzioni dal 30 marzo 1998 al 2 giugno 1999; dalla suddetta data ha esercitato le funzioni di giudice onorario del Tribunale di Imperia ed è a tutt'oggi in servizio.
La durata complessiva della sua carriera, al tempo della proposizione del ricorso di primo grado, era pari a 18 anni di servizio.
d) La dottoressa AN SA è stata nominata vice procuratore onorario della Repubblica presso il Tribunale di Ancona con delibera del C.S.M. e successivo D.M. Giustizia ed ha esercitato le funzioni dal giorno l° dicembre 1998 al 18 maggio 2005; è stata nominata giudice onorario del Tribunale di Ancona con delibera del C.S.M. in data 23 marzo 2005 e successivo D.M. Giustizia ed è stata immessa nelle funzioni il 18 maggio 2005; è a tutt'oggi in servizio.
La durata complessiva della sua carriera, al tempo della proposizione del ricorso di primo grado, era pari a 17 anni e 4 mesi di servizio.
3.- Rappresentavano, inoltre, che, tenuto conto del proprio stato di servizio, la normativa nazionale che ratione temporis esclusivamente li riguarderebbe, sarebbe quella contenuta agli articoli 4, da 42-bis a 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72, del Regio Decreto n. 12 del 1941, mentre non rileverebbe in alcun modo la nuova disciplina recata dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in attuazione della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, sebbene per la gran parte abrogativa delle predette disposizioni, in quanto il ricorso di primo grado era stato depositato prima della entrata in vigore della novella legislativa (precisamente, il ricorso era stato depositato in data 23 marzo 2016, mentre il prefato decreto legislativo era entrato in vigore il successivo 15 agosto 2017).
4.- A loro avviso, in particolare, la richiamata normativa nazionale frustrerebbe ogni loro legittima aspettativa di avere un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della giustizia conforme al diritto dell'Unione, e in particolare rispetto a:
“ a) la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;
b) la clausola 2, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;
c) la clausola 5, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;
d) la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;
e) la direttiva 2003/88/CE;
f) il punto 5 della Carta Comunitaria dei Diritti Sociali Fondamentali Dei Lavoratori (Strasburgo 9/12/1989);
g) la Raccomandazione CM/Racc. (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri ”.
5.- Con la sentenza impugnata, l’adito TAR del Lazio, sede di Roma, ha respinto le domande proposte e, riqualificata ex officio la domanda (comunque nel merito già respinta) volta ad ottenere la stabilizzazione nei ruoli della magistratura professionale secondo la rispettiva anzianità di servizio , come domanda finalizzata, altresì, eventualmente, a costituire ex novo un rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, ne ha dichiarato il difetto di giurisdizione, tuttavia integralmente compensando fra le parti le spese del giudizio.
6.- Nel censurare la correttezza del ragionamento seguito dal TAR, ritengono i ricorrenti che lo stesso abbia travisato l’oggetto delle domande proposte, in quanto, per un verso, essi non avrebbero reclamato il riconoscimento della qualifica di magistrato ordinario, in quanto già lo sarebbero, magistrati ordinari, per il fatto di appartenere all’ordine giudiziario ai sensi dell’art. 4, comma 2, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e degli artt. 102 e 106 Cost.: sotto questo profilo, i ricorrenti insistono a dire di essersi limitati a reclamare la sola equiparazione del proprio trattamento economico e giuridico a quello riconosciuto al magistrato ordinario professionale; per un altro verso, invece, essi non avrebbero neppure domandato al giudice di emettere una sentenza di condanna con effetto costitutivo, ex novo , di un rapporto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, avendo solamente reclamato la propria stabilizzazione, in mancanza di altra specifica sanzione, per avere sofferto gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla abusiva e reiterata proroga dei decreti di nomina, attraverso leggi dello Stato.
Di conseguenza, secondo loro, il primo giudice avrebbe errato sia nel respingere il ricorso, sia nel denegare la propria giurisdizione sulla domanda giudiziale riqualificata ex officio , sia, infine, nel ritenere non sussistenti, per difetto di rilevanza, i presupposti per adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia sull’interpretazione del diritto dell’Unione.
7.- Ha resistito il Ministero della giustizia.
8.- Con l’ordinanza interlocutoria n. 906 del 26 gennaio 2023, la Sezione ha ritenuto insussistenti i presupposti del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea con riferimento alle prime due domande proposte, per difetto di rilevanza.
Ha ravvisato sussistenti, invece, i presupposti per adire la Corte con riferimento a talune condizioni di impiego (il diritto alle ferie retribuite e alla tutela assistenziale e previdenziale) e sotto il profilo della abusiva reiterazione dei contratti a termine, rimettendo all’uopo i seguenti quesiti interpretativi:
“ - SE l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per i giudici onorari di Tribunale e per i vice procuratori onorari della Repubblica, alcun diritto alla corresponsione dell’indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
- SE la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale il rapporto di lavoro a tempo determinato dei giudici onorari, qualificabile come rapporto di servizio e non quale rapporto di impiego alle dipendenze di una Amministrazione Pubblica, per il quale sia previsto un regime articolato su un iniziale atto di nomina ed una sola successiva riconferma, possa divenire oggetto di svariate proroghe contenute in leggi di rango statale, in assenza di sanzioni effettive e dissuasive e in mancanza della possibilità di trasformare detti rapporti in contratti di impiego alle dipendenze di una Amministrazione Pubblica a tempo indeterminato, in una situazione di fatto che potrebbe avere prodotto effetti favorevoli compensativi nella sfera giuridica dei destinatari, essendo stati, gli stessi, investiti della proroga nelle funzioni in modo sostanzialmente automatico per un ulteriore periodo di tempo .”.
9.- Con la sentenza 27 giugno 2024, n. 41, in C-41/23 (Peigli), Corte giustizia UE, sez. VI, ha così risposto:
“ 1) L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale che, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per i magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2) La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70,
deve essere interpretata nel senso che:
essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l'utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato .”.
10.- Proseguito il giudizio, le parti hanno continuato ad insistere sulle rispettive tesi difensive.
11.- In particolare, con memoria difensiva datata 2 ottobre 2024, i ricorrenti hanno domandato che, in riforma dell’impugnata sentenza, sia definitivamente accolto il loro ricorso originario e che, di conseguenza, sia loro riconosciuto:
“ 1. il diritto (…) alla trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2. il diritto ad aver riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, Ministero della Giustizia, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del magistrato di carriera, secondo la rispettiva anzianità di servizio;
3. il diritto al pagamento della retribuzione proporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo di pari anzianità, il pagamento delle ferie non godute, dalla data di costituzione iniziale dei rapporti di magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei medesimi a tempo indeterminato con interessi e rivalutazione economica;
4. il diritto allo stesso trattamento assistenziale e previdenziale dei magistrati di ruolo di pari anzianità, alla tutela previdenziale assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché al trattamento di fine rapporto, con la ricostruzione in modo non oneroso della carriera con tutti i benefici economici e normativi in base all’anzianità di servizio per il periodo pre ruolo in maniera integrale con interessi e rivalutazione economica;
5. il risarcimento del danno per abuso di proroghe per legge del rapporto di lavoro subordinato nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre a interessi e rivalutazione economica. Sia conseguentemente ordinato all’Amministrazione di adottare gli atti amministrativi necessari .”.
12.- Con memoria depositata il successivo 4 ottobre, il Ministero della giustizia ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della riproposizione delle questioni di merito dinanzi al giudice di appello in considerazione della natura non devolutiva dell’appello con riferimento al motivo concernente il difetto di giurisdizione, con la conseguenza che, in ipotesi di riforma della sentenza gravata, con affermazione dell’appartenenza della giurisdizione al giudice amministrativo, il merito delle
censure di cui all’originario ricorso, riproposte con l’atto di appello, andrebbero in realtà esaminate dal giudice di primo grado, al quale la causa andrebbe restituita ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., secondo il rito seguito per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi del combinato disposto del cit. art. 105, comma 2 e 87, comma 3, c.p.a..
Ancora in via preliminare, il Ministero della giustizia ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità dell’appello per rinuncia o per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento ai ricorrenti AN SA e RI ZI, avendo essi chiesto e ottenuto la stabilizzazione del proprio rapporto di impiego sulla base delle condizioni contenute nell’art. 29, decreto legislativo n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021, le quali prevedono, specificamente al comma 5, che la domanda di partecipazione alla procedura valutativa comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
Nel merito, il Ministero ha comunque insistito per la totale reiezione del ricorso.
13.- Con memoria di replica depositata il successivo 14 ottobre, i ricorrenti hanno insistito che sia il Consiglio di stato ad esaminare nel merito le domande proposte col ricorso originario, in quanto in toto respinte dal TAR, mentre la declaratoria di difetto di giurisdizione riguardava la sola domanda riqualificata ex officio dal primo giudice, con conseguente inapplicabilità alla causa del peculiare e tassativo regime giuridico previsto dall’art. 105, c.p.a..
Sempre in via preliminare, hanno dedotto la irricevibilità per tardività, ai sensi dell’art. 73, c.p.a., dell’eccezione di sopravvenuta improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alla chiesta e ottenuta stabilizzazione del rapporto di impiego da parte dei ricorrenti AN SA e RI ZI.
In via gradata, per il caso di declaratoria sfavorevole ai predetti ricorrenti, hanno chiesto che il Consiglio di Stato sollevi incidente di costituzionalità sensi dell’art. 23, legge n. 87/1953 ai fini di verificare la compatibilità dell’art. 29, decreto legislativo n. 116/2017, come modificato dall’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021, con l’art. 3, Cost., in quanto la prefata norma, nella parte in cui prevede che la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, incide su diritti quesiti e si pone in contrasto con la disciplina generale delle rinunce e delle transazioni dei diritti derivanti dai rapporti di lavoro (art. 2113 c.c.), applicabile a tutti gli altri lavoratori.
Con riferimento ai restanti ricorrenti (ER LÌ e IL TR), si è di nuovo insistito per l’integrale accoglimento del ricorso, precisando come i medesimi non abbiano preso parte alla procedura di stabilizzazione.
14.- Alla udienza pubblica del 5 novembre 2024, la causa è passata in decisione, sulla previa discussione delle parti.
15.- Come si illustrerà nei punti successivi, la controversia può essere decisa solo in parte, ovverossia limitatamente alle eccezioni preliminari sollevate dalla Difesa erariale e alle domande nuove, e quindi inammissibili, rilevate ex officio .
Per il resto, la causa non è matura per la decisione e sono necessari incombenti istruttori.
16.- Va anzitutto respinta l’eccezione formulata dalla Difesa erariale di inammissibilità della riproposizione delle questioni di merito devolute con l’odierno appello.
La previsione contenuta all’art. 105, comma 1, c.p.a., che implica la rimessione della causa al giudice di primo grado, trova applicazione soltanto nei casi espressamente previsti, tra i quali rientra quello in cui il Consiglio di Stato riforma la sentenza che ha declinato la giurisdizione , al fine di salvaguardare il doppio grado sulla cognizione sostanziale della causa.
Con la sentenza qui impugnata, invece, il TAR adito ha partitamente esaminato, e respinto nel merito, tutte le domande proposte con il ricorso originario, soltanto per una di esse prevedendo, ‘in aggiunta’, una riqualificazione ex officio del suo contenuto, di cui ha però declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Al di là (e a prescindere) dalle critiche manifestate dai ricorrenti verso la (non richiesta) operazione ermeneutica di riqualificazione ex officio , è acclarato per tabulas , sulla base dell’atto di appello, che i ricorrenti hanno proposto specifiche censure contro i capi della sentenza gravata ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., proprio ad iniziare da quelli reiettivi delle domande da essi proposte con il ricorso originario, così in buona sostanza devolvendo dinanzi a questo giudice l’intera, originaria, materia del contendere.
Tanto è sufficiente per ritenere inapplicabile, al caso all’esame, lo specifico regime processuale contenuto all’art. 105, c.p.a., il cui presupposto di fatto è per l’appunto rappresentato dalla mancanza di una decisione nel merito della causa a cagione della declinatoria sulla giurisdizione, mentre in questo caso, all’opposto, tale decisione vi è incontrovertibilmente stata e, laddove non venisse riformata da questo giudice, passerebbe definitivamente in cosa giudicata.
Sussiste, pertanto, il potere-dovere di questo giudice di pronunciare su tutte (e non oltre) le domande proposte, in conformità al principio devolutivo dell’appello (art. 101, comma 1, c.p.a.) e a quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 39, comma 1, c.p.a. e 112 c.p.c.).
17.- Vanno quindi dichiarate inammissibili ex officio , ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a., le domande nuove proposte dai ricorrenti per la prima volta in appello, in violazione del principio del divieto dei nova in appello.
17.1.- In particolare, dal raffronto tra le conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado e quelle infine articolate nella memoria integrativa depositata in questo grado in data 2 ottobre 2024, si evince che è sicuramente nuova la domanda rubricata al punto 1., avente ad oggetto il diritto dei magistrati onorari ricorrenti alla trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , non figurando la medesima in alcuna parte delle originarie rassegnate conclusioni.
Tale domanda non potrà quindi essere esaminata, in quanto inammissibile.
Per completezza, ove i ricorrenti intendessero tale nuova e inammissibile domanda come volta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego a tempo indeterminato alle dipendenze in genere della Pubblica Amministrazione, va all’uopo rilevato che gli stessi già dispongono in proprio favore di un decisum giurisdizionale in tal senso, avendo il TAR adito, per scrupolo di giustizia, già riqualificato in tal senso la prima domanda del ricorso di primo grado, che oggi figura al punto 2) di quelle rassegnate nella memoria del 2 ottobre scorso.
17.2.- Va poi rilevata la soppressione della espressione mediante stabilizzazione nei ruoli della magistratura professionale , che compariva nella prima domanda rassegnata nel ricorso di primo grado, e che invece oggi non compare più nella seconda domanda delle conclusioni rassegnate con la memoria dello scorso 2 ottobre ( 2. il diritto ad aver riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, Ministero della Giustizia, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del magistrato di carriera, secondo la rispettiva anzianità di servizio ) .
Ritiene il Collegio che la modifica in questione, in mancanza di specifica illustrazione di parte, rinvenga la sua logica spiegazione nel fatto che i ricorrenti, ab origine , ritenevano che non si applicasse loro la disciplina recata dal decreto legislativo n. 116/2017, tanto che essi stessi avevano sollecitato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla sola base del contesto normativo di riferimento previgente al prefato decreto legislativo n. 116/2017.
Nelle more del giudizio, è tuttavia accaduto che il procedimento di stabilizzazione sia stato incisivamente innovato dalla legge sopravvenuta, e che due degli originari quattro ricorrenti vi abbiano aderito, positivamente superando le procedure valutative previste dall’art. 29, decreto legislativo n. 116/2017, come modificato dall’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021.
Si comprende, quindi, la ragione per la quale i ricorrenti, al fine di mantenere integra e omogenea la loro comune pretesa ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro alle stesse condizioni del magistrato professionale, abbiano eliso la prefata espressione, essendosi già in due (SA e ZI), nel frattempo, stabilizzati ex lege .
Considerata, ad ogni modo, la valenza solo estrinseca del riferimento alla stabilizzazione quale modalità procedimentale, rispetto al riconoscimento sostanziale del rapporto a condizioni equivalenti a quelle del magistrato professionale che i ricorrenti invocano, ritiene il Collegio che non si versi in un caso di mutatio libelli vietato dal citato art. 104, comma 1, c.p.a., restando, in definitiva, immutato, l’originario contenuto della pretesa di giustizia.
Di conseguenza, la domanda in questione potrà essere esaminata nel prosieguo del giudizio.
17.3.- Pure modificata è la domanda che originariamente figurava come seconda ( diritto al pagamento della retribuzione pro-die proporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo dalla data di costituzione iniziale dei rapporti di magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei medesimi a tempo pieno e indeterminato ) e che ora compare al punto 3. ( diritto al pagamento della retribuzione proporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo di pari anzianità, il pagamento delle ferie non godute, dalla data di costituzione iniziale dei rapporti di magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei medesimi a tempo indeterminato con interessi e rivalutazione economica ).
Anche in questo caso, ritiene tuttavia il Collegio, che non di illegittima mutatio libelli si tratti, bensì di consentita precisazione delle conclusioni, posto che la rivendicazione del diritto al pagamento delle ferie non godute era stata avanzata fin dal ricorso di primo grado con riferimento al diritto generale al pagamento della retribuzione.
Del resto, non va sottaciuto, la Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza NS (cause riunite C-131/04 e C-257/04, sentenza del 16 marzo 2006), ha rilevato che le direttive sull’orario di lavoro trattano il diritto alle ferie annuali e quello all’ottenimento di un pagamento a tale titolo come «due aspetti di un unico diritto».
L’obbligo di retribuire le ferie annuali mira infatti a mettere il lavoratore, in occasione di tali ferie, « in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro ».
Dovendo, quindi, i due diritti (quello al godimento e quello alla retribuzione delle ferie) considerarsi indissolubili l’uno dall’altro, ritiene il Collegio che la domanda vada esaminata nella sua interezza, e cioè sia con riferimento agli aspetti retributivi in generale, sia con riferimento alle ferie retribuite.
In tal senso, del resto, il Collegio aveva già opinato, rimettendo alla Corte di giustizia il primo quesito interpretativo (v. l’ordinanza interlocutoria n. 906/2023), decisione rispetto alla quale non vi sono ragioni per le quali discostarsi.
17.4.- Modificata appare pure la originaria terza domanda proposta ( diritto allo stesso trattamento assistenziale e previdenziale dei magistrati di ruolo, con la ricostruzione della carriera con tutti i benefici economici e normativi in base all’anzianità di servizio per il periodo pre ruolo in maniera integrale con interessi e rivalutazione economica , che oggi figura come punto 4. ( diritto allo stesso trattamento assistenziale e previdenziale dei magistrati di ruolo di pari anzianità, alla tutela previdenziale assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché al trattamento di fine rapporto, con la ricostruzione in modo non oneroso della carriera con tutti i benefici economici e normativi in base all’anzianità di servizio per il periodo pre ruolo in maniera integrale con interessi e rivalutazione economica ).
La modifica attiene, nello specifico, all’inserimento del riferimento alla tutela previdenziale assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché al trattamento di fine rapporto, e concerne aspetti che avrebbero dovuto essere domandati ab origine , oltre che corredati da specifiche allegazioni, sia per non incorrere nella sanzione della inammissibilità per violazione dei nova in appello, sia per evitare quella della inammissibilità per genericità, entrambe ravvisabili nel caso all’esame (ad es., con riguardo agli infortuni e alle malattie, si sarebbe dovuto allegare e provare se e per quanti giorni nell’arco temporale di riferimento i quattro ricorrenti si siano trovati nelle condizioni di fruire di tali prestazioni; con riferimento al trattamento di fine rapporto, quale sarebbe la somma rivendicata, distinguendo i periodi di servizio prestati dai diversi ricorrenti). Tutte pretese, ad ogni modo, che, se i ricorrenti lo riterranno, potranno anche autonomamente in seguito rivendicare, sussistendone i presupposti.
17.5.- Infine, per quanto concerne l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, va notato che la domanda figurava nella originaria prospettazione come proposta in via subordinata, mentre all’attualità sembra articolata in via cumulativa, essendo stato espunto l’inciso “ in subordine ”.
Ritiene, tuttavia, il Collegio, che anche in questo caso la modifica rappresenti una legittima precisazione delle conclusioni, e che di conseguenza la domanda vada nel prosieguo esaminata in via cumulativa alle altre domande proposte, attesa la natura disomogenea di questa rivendicazione (risarcitoria, in ragione dell’asserita abusiva reiterazione dei contratti a termine) rispetto alle altre (afferenti a diritti scaturenti direttamente dal rapporto di lavoro), sicché non vi è ragione giuridica di ritenere che i ricorrenti, eventualmente soddisfatti sulle rivendicazioni ‘contrattuali’, non abbiano interesse (anche) a vedere risarciti i danni asseritamente patiti in conseguenza di pratiche contrattuali abusive.
18.- Va ora esaminata l’eccezione concernente l’applicabilità, al caso all’esame, della normativa sopravvenuta contenuta all’art. 29, decreto legislativo n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), legge 30 dicembre 2021, n. 234, in vigore dal 15 agosto 2017, e gli effetti dalla stessa derivanti con riferimento alle diverse posizioni rivestite dai ricorrenti, prospettando, l’Avvocatura generale, una possibile causa sopravvenuta di difetto di interesse che renderebbe il ricorso improcedibile.
19.- La norma in questione prevede che:
“ 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato .
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. (…).
5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.
8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3 .”.
20.- Le posizioni dei ricorrenti sono differenziate fra di loro:
(i) i ricorrenti AN SA e RI ZI sono stati stabilizzati con DM 20 gennaio 2023;
(ii) i ricorrenti ER LÌ e IL TR non hanno partecipato alle procedure valutative.
21.- Ritiene il Collegio non possa favorevolmente delibarsi l’eccezione preliminare sollevata dalla Difesa erariale, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. ai fini di dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
22.- Sulla base del consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa, la pronuncia di rito prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. [“ Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso (…) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ”], presuppone che sia accertato il sopravvenire di un assetto di interessi ostativo alla realizzazione di quello, sostanziale, sotteso al ricorso, tale per cui sarebbe del tutto inutile proseguire il giudizio, stante la sopravvenuta impossibilità, per la parte, di conseguire il bene della vita cui aspira.
23.- Tale impossibilità, allo stato dell’arte, è solo giuridica, non materiale, ed è suscettibile di essere rimossa attraverso l’incidente di costituzionalità (artt. 3 e 24, Costituzione) o la disapplicazione per contrasto con il diritto dell’Unione (art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; art. 6, paragrafo 1, CEDU), in via diretta o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Quantomeno, si dovrebbero motivare le ragioni per le quali si ritenga che un siffatto dubbio (di compatibilità comunitaria o di costituzionalità) non si ponga, sia quanto alla rilevanza della questione, sia con riferimento alla sua non manifesta infondatezza, ai fini del decidere.
La novella introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. a), legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha difatti previsto che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (15 luglio 2017) che non accedono alla conferma (art. 29, comma 2), tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda (in questa condizione parrebbero trovarsi i ricorrenti ER LÌ e IL TR), quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa, hanno soltanto diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno.
La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.
I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del prefato decreto, i quali, invece, riescono a definitivamente stabilizzarsi (sono in questa condizione i ricorrenti AN SA e RI ZI), non hanno diritto a nulla, nemmeno il pagamento della indennità, in quanto per essi è previsto che la presentazione della domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso (art. 29, comma 5). Evidentemente, il legislatore ha ritenuto che la stabilizzazione definitiva del rapporto, senza più necessità di rinnovi o di conferme intermedie, rappresenta una adeguata ‘contropartita’, idonea a tacitare le pregresse rivendicazioni, spettando ai magistrati onorari così confermati spettano un trattamento retributivo fisso –parametrato allo stipendio di un funzionario amministrativo alle dipendenze del ministero–, un’indennità giudiziaria e il buono pasto, oltre alla possibilità di optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, ovvero di continuare a svolgere anche la libera professione forense.
24.- Ritiene, quindi, il Collegio, che, così stando le cose, non ci si possa limitare a fare mera applicazione della normativa statale di rango primario, ma che (ove siano positivamente riscontrate le circostanze fattuali prima esposte) occorrerebbe al contrario scrutinare la questione relativa alla possibilità che la stessa confligga in qualche misura con le superiori norme di rango costituzionale e del diritto dell’Unione che riconoscono e promuovono il diritto dei cittadini e, nello specifico, dei lavoratori, a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, in condizioni di parità, senza quindi che una parte processuale pubblica (nella specie, il Ministero della giustizia), possa di fatto avvantaggiarsi degli effetti di una normativa promanante dallo Stato, idonea a frustrare il conseguimento delle situazioni giuridiche azionate dai privati.
25.- Fa infatti osservare il Collegio come il dubbio della possibile lesione alle pretese sostanziali relative ai rapporti pregressi e alle prerogative, anche costituzionali ed eurounionali, connesse al diritto di azione e difesa in giudizio, potrebbe, in effetti, profilarsi, se solo si considera che coloro i quali, come i ricorrenti, hanno intrapreso azioni giudiziarie per rivendicare i diritti nascenti dal pregresso rapporto onorario, si trovano nella seguente situazione:
(i) per gli stabilizzati dopo il 15 luglio 2017, come i ricorrenti AN SA e RI ZI, la presentazione della domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso [art. 29, comma 5, decreto legislativo n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), legge n. 234/2021];
(ii) per i cessati dal servizio dopo il 15 luglio 2017, come parrebbe essere per i ricorrenti ER LÌ e IL TR, (l)a percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato [art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), legge n. 234/2021].
26.- L’intervento legislativo in questione potrebbe, quindi, effettivamente essere inteso come una modifica legislativa con effetti retroattivi, idonea a influenzare la decisione di un giudizio pendente in cui lo Stato è parte (per il tramite del Ministero della giustizia), determinando l’esito favorevole per la parte pubblica intimata in giudizio, con corrispondente esito sfavorevole per la parte privata ricorrente, così definitivamente precludendosi, attraverso la declaratoria di improcedibilità del giudizio, la decisione sulle domande per il periodo precedente la stabilizzazione (ricorrenti RI ZI e AN SA) o la percezione dell’indennità sostitutiva (ricorrenti CA LÌ e IL TR).
27.- Mentre sussisterebbero le condizioni per effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o per sollevare l’incidente di costituzionalità con riferimento ai ricorrenti ZI e SA, perché per essi è conclamata la definitiva perdita delle reclamate spettanze relative al periodo pregresso, stante l’avvenuta stabilizzazione (art. 29, comma 5), con riferimento ai ricorrenti LÌ e TR la causa non è matura ai fini di eventualmente sollevare le predette questioni pregiudiziali, in quanto la disciplina recata dall’art. 29, comma 2, prevede che sia la percezione dell'indennità a comportare la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.
La prefata norma, infatti, consente al beneficiario della prestazione la facoltà di rifiutare l’indennità sostitutiva.
Ciò significa che, assumendo la norma, a presupposto di fatto della definitiva perdita delle spettanze relative al rapporto pregresso, l’avvenuta percezione della indennità, diviene essenziale, ai fini di comprovare alle Corti superiori la sussistenza del fondamentale presupposto della rilevanza della questione interpretativa ai fini della decisione della questione principale, accertare se l’indennità (offerta dallo Stato o richiesta dalla parte) sia stata rifiutata ovvero, al contrario, se essa sia stata effettivamente percepita a tacitazione definitiva di ogni rivendicazione pregressa.
Sulla base degli atti di causa, tali circostanze non sono immediatamente intellegibili, in quanto a pagina 4 della memoria difensiva datata 14 ottobre 2024 si scrive “ i ricorrenti ER LÌ e IL TR, comunque, non hanno partecipato alle procedure valutative e non hanno richiesto l’indennità prevista per la mancata presentazione della domanda ex art. 1 comma 629 punto 2 e 5 legge n. 234/2021, perché comportava la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso ”.
L’affermazione sembrerebbe far pensare che i ricorrenti non abbiano introitato la indennità.
Tuttavia, seguendo il disposto letterale della prefata norma, che fa riferimento alla facoltà di rifiutare l’indennità, e che fa conseguire la perdita dei diritti pregressi alla percezione dell’indennità, è opportuno che sia chiarito dai predetti ricorrenti se essi abbiano ricevuto l’offerta del pagamento dell’indennità e se, in tal caso, l’abbiano percepita o l’abbiano al contrario rifiutata.
28.- È quindi dato termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente, affinché i ricorrenti ER LÌ e IL TR depositino in giudizio dichiarazione sottoscritta o altra idonea documentazione da cui risulti l’attuale stato di servizio, a quando esattamente risale la cessazione dallo stesso e se, a termini del cit. art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 116/2017, come modificato dall’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021, i medesimi abbiano di fatto percepito la prevista indennità sostitutiva.
29.- All’esito del deposito, il Presidente della sezione valuterà la fissazione della udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio.
30.- Fa infine rilevare il Collegio che tale tempo potrebbe essere utilmente impiegato, in ottica sollecitatoria, per verificare gli sviluppi, o gli esiti, del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia effettuato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, sezione lavoro, nel procedimento r.g. n. 277/2022, con riferimento alla medesima normativa qui all’esame.
Un pronunciamento della Corte anche su questa questione, oltre che su quelle già note, ampiamente citate negli atti di causa, aggiungerebbe infatti un utile tassello per la più completa ricostruzione del contesto in cui si inserisce questo complesso contenzioso.
31.- In conclusione, non definitivamente pronunciando sulla causa, vanno respinte le eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione intimata; vanno dichiarate inammissibili, in quanto nuove, le domande modificate come illustrato al punto 17 che precede e come meglio indicato nel dispositivo; vanno disposti gli incombenti istruttori nei sensi sopra chiariti.
32.- Restano riservate alla decisione definitiva tutte le altre questioni, in rito, nel merito e sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
a) respinge le eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione intimata ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
b) dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a. la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
c) dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a. e generica la domanda volta al riconoscimento della tutela previdenziale assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del trattamento di fine rapporto;
d) assegna termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente, affinché i ricorrenti ER LÌ e IL TR depositino in giudizio dichiarazione sottoscritta o altra idonea documentazione da cui risulti l’attuale stato di servizio, a quando esattamente risale la cessazione dallo stesso e se, a termini del cit. art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 116/2017, come modificato dall’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021, i medesimi abbiano di fatto percepito la prevista indennità sostitutiva.
e) rimette alla valutazione del Presidente della Sezione, all’esito del suddetto deposito, la fissazione della udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio.
f) riserva alla decisione definitiva tutte le altre questioni, in rito, nel merito e sulle spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO