Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3141/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Gigi Omar Modica, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3141/2022 R.G., assunta in decisione all'udienza del 3.12.2024 e vertente TRA
nato ad [...] il [...] , c. f. Parte_1 C.F._1
e residente a [...], elettivamente domiciliato in Palermo,
[...]
nello studio del Prof. Avv. Carlo Bavetta via N. Garzilli n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Di Girolamo e dall'avv. Flavio Vito Maria C.F._2
Spanò cod. fisc. del Foro di Marsala in virtù di procura in C.F._3
calce al ricorso introduttivo
-DEBITORE OPPONENTE/ATTORE-
CONTRO
Controparte_1
, con sede legale in Alcamo (TP), via Vittorio Emanuele II, n. 15/17,
[...]
iscritta all'Albo delle Banche al n. Codice Fiscale Partita P.IVA_1 P.IVA_2
Iva iscritta al Registro delle Imprese al n. 193, in persona del presidente P.IVA_3
del consiglio di amministrazione, Prof. Persona_1
e la codice Controparte_2
fiscale , partita Iva , con sede in Roma, Via Mario Carucci P.IVA_4 P.IVA_3
1
, nella qualità di procuratrice con rappresentanza del Fondo Controparte_3
Temporaneo del , giusta procura a rogito della Dott.ssa Controparte_1
Notaio in Roma, stipulato in data 27/01/2017 (rep. 468 racc. 332) Persona_2
e registrato il 01/02/2017, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, codice fiscale P.IVA_5
nell'ambito dell'operazione di aggregazione della ” di CP_4 Controparte_5
Paceco e della , in forza del contratto di cessione di crediti stipulato Controparte_1
in data 29/11/2016 a rogito del Notaio Dott. di Monselice (Rep. 155756 Per_3
Racc. 31125) e registrato ad Este in data 01/12/2016 tra (cedente) e Controparte_1
Fondo Temporaneo del (cessionario); Controparte_1
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Ettore Rodriquenz, C.F.
, con studio in Alcamo, via Pia Opera Pastore, n. 59, C.F._4
-CREDITRICE PROCEDENTE OPPOSTA/CONVENUTA-
L C.F./P.IVA - in persona del Controparte_6 P.IVA_6
Procuratore Speciale – Dott. , giusta procura speciale (autenticata, dal CP_7
Notaio Roma rep. n° 177893 racc. n° 11776 del 02/05/2022) Persona_4
rilasciata da con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_6
Grezar n. 14 - elettivamente domiciliata in Palermo, Via Bontà n. 16 presso lo studio dell'avv. Dario Inzerillo (C.F. ) C.F._5 Email_1
che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
-CREDITRICE OPPOSTA INTERVENUTA OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. CONCLUSIONI: all'udienza sopra richiamata le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese già spiegate in atti.
2 IN FATTO Con ricorso depositato in data 23.09.2021 promuoveva ai Parte_2
sensi dell'art. 615 2° comma cpc opposizione all'esecuzione intrapresa con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 26/09/2014 da
[...]
nella qualità di procuratrice con Parte_3
rappresentanza della Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale
Soc. Coop. , esecuzione pendente avanti questo Tribunale con il n. 573/2014 R. G.
Es. Imm..
Notificato il ricorso ed il decreto di comparizione adottato dal Giudice dell'Esecuzione, si costituiva in giudizio l'avv. Ettore Rodriquez nell'interesse della
Controparte_1
che tuttavia precisava che”il credito azionato è oggi del Fondo Temporaneo del Credito
Cooperativo per effetto del contratto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 29.11.2016, per come dedotto e documentato in sede di suo intervento nel presente procedimento“ e nel merito eccepiva l'infondatezza dei motivi di lagnanza dedotti dal Pt_2
Identiche difese venivano svolte dal detto Fondo Temporaneo del Credito
Cooperativo, rappresentato dal medesimo procuratore legale.
IL Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29.11.21 , rigettava la domanda di sospensione dell'esecuzione forzata assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, l'opponente ha insistito nelle domande formulate col ricorso in opposizione, ovverosia :
1) RITENERE e DICHIARARE che il credito per cui ha promosso Controparte_1
l'esecuzione immobiliare n. 573/2014 nei confronti di è stato estinto per effetto Parte_2
dell'esecuzione presso terzi conclusa avanti il Tribunale di Pisa con l'ordinanza di assegnazione del
26/10/2010 e dell'intero adempimento del piano di ammortamento in data 31/06/2015 da parte del terzo pignorato IS . Per l'effetto dare atto che l'opponente non è debitore di CP_8
alcuna somma nascente dal titolo giudiziale ( decreto ingiuntivo n. 73/06 ) azionato nell'esecuzione immobiliare in oggetto per essere stato interamente soddisfatto e dichiarare estinto il procedimento nei confronti di Parte_2
3 2) RITENERE E DICHIARARE, in ogni caso, l'improponibilità e l'improcedibilità del procedimento di esecuzione immobiliare n. 573/2014 nei confronti di per Parte_2
violazione sia della regola generale di correttezza e buona fede sia del principio del giusto processo concretizzata dalla parcellizzazione processuale del credito, riconoscendo che il frazionamento giudiziale di un credito unitario si risolve in un abuso del processo. Per l'effetto ritenere e dichiarare nullo ed illegittimo, e comunque improcedibile, l'atto di pignoramento notificato il 24/09/2014 e dichiarare estinto il processo di esecuzione immobiliare limitatamente all'opponente Parte_2
3) In subordine, RITENERE E DICHIARARE non dovute da nella Parte_2
misura indicata nell'atto di precetto e nell'atto di pignoramento introduttivo del presente processo di esecuzione immobiliare, le somme ( € 27.064,57) imputate a titolo di interessi maturati sulla sorte capitale nascente dal titolo giudiziale ( decreto ingiuntivo n. 73/06) e non dovute tutte le somme imputate a titolo di spese legali ( € 7.919,38).
4) Condannare la al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per aver Controparte_1
temerariamente iniziato e proseguito l'azione di esecuzione immobiliare nella consapevolezza che il credito era estinto e che comunque il pignoramento immobiliare costituiva una violazione del principio di buonafede ed un abuso del diritto, e pertanto improponibile ed improcedibile, danni da quantificarsi in via equitativa dovendosi tuttavia tener conto delle gravi conseguenze sull'agibilità finanziaria dell'opponente.
5) Condannare la alla refusione delle spese legali del presente giudizio. Controparte_1
Integrato il contraddittorio nei confronti di nato ad Controparte_9
Alcamo il 7/4/1966 C.F.: ed ivi residente in [...] C.F._6
nato ad [...] il [...] C.F.: CP_10 C.F._7
ed ivi residente in [...] nato ad Controparte_11
Alcamo il 7/4/1961 C.F.: ed ivi residente in [...] C.F._8
Controparte_12
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore all'indirizzo Pec:
Email_2
4 , si costituivano in questo giudizio solo Email_3
ed il creditore procedente, le altre parti rimanendo contumaci. Controparte_6
si costituiva con comparsa del 12.10.22, senza svolgere Controparte_6
domande dirette nei confronti dell'opponente.
Il creditore procedente chiedeva il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza summenzionata dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e il rigetto di tutte le richieste istruttorie.
Sia l'opponente che il creditore procedente hanno depositato comparse conclusionali.
Solo l'opponente ha depositato memoria di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate.
In via preliminare va ammessa la produzione chiesta dall'opponente (la nota di precisazione del credito depositata nell'esecuzione mobiliare presso terzi davanti al
Tribunale di Pisa) con memoria depositata dopo scadenza dei termini istruttori, in conseguenza della dimostrata ed incolpevole acquisizione del documento in data successiva alle preclusioni istruttorie.
Sulla detta acquisizione in ogni caso non vi è stata la opposizione di controparte e su di essa le parti hanno argomentato nelle comparse conclusionali.
Infondata è innanzitutto (alla luce della opposizione sul punto di controparte) la domanda attorea (formulata in corso di causa) volta alla declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva oggetto del presente giudizio di opposizione (cfr. domanda formulata dalla difesa dell'opponente all'udienza del 03/12/2024).
Va osservato, infatti, che l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia del creditore procedente non fa venir meno l'interesse alla decisione di quelle opposizioni aventi ad oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata in rapporto all'esistenza del credito, come nel caso in esame (Cass. civ. sez. III, 10/07/2014, n. 15761).
5 ***
Priva di fondamento è anche la domanda principale attorea, atteso che
(contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente) il creditore procedente aveva il pieno diritto di agire in via esecutiva immobiliare non essendo stato (al momento della notificazione del pignoramento immobiliare) pienamente soddisfatto nell'ambito della esecuzione mobiliare presso terzi promossa davanti al Tribunale di Pisa.
Al momento della introduzione della esecuzione immobiliare, il creditore procedente vantava un persistente rilevante credito nei confronti dell'opponente.
Se per un verso difatti l'ordinanza di assegnazione resa il 26.10.10 nel giudizio davanti al Tribunale di Pisa riconosceva al creditore procedente il soddisfacimento del
“suo credito di Euro 15.372,86 oltre interessi al tasso convenzionale sul capitale di Euro
14.873,69 dalla data di notifica del precetto al saldo , oltre le spese , competenze ed onorari di avvocato tassati in Euro 2.211,65”, per l'altro verso il debito-credito veniva concretamente (ma erroneamente) quantificato dal terzo intimato (il IS della
Economia e delle finanze, datore di lavoro dell' odierno opponente) in Euro
18.721,95 (di cui Euro 15.372,86 per capitale ed Euro 3.349,09 per interessi e spese;
v. comunicazione del 12.6.12 prodotta da parte attrice).
In difformità di quanto analiticamente precisato dal creditore procedente con la nota summenzionata, a titolo di interessi veniva liquidata del debitor debitoris la modesta cifra di Euro 3.349,09, anziché quella di gran lunga superiore (17.688,01) indicata dalla . Controparte_1
Nessun comportamento contrario a buona fede e correttezza può , quindi, essere imputato (come sostenuto in opposizione) al creditore procedente, il quale – lontano dal parcellizzare il credito spettantegli – promuoveva complessivamente due distinte esecuzioni (la prima presso terzi, la seconda immobiliare) al solo fine di ottenere il pieno soddisfacimento di quanto dovutogli e nella seconda dava sin da subito atto del parziale adempimento già ottenuto (v. voci del precetto prodromico al pignoramento immobiliare).
6 Erra , dunque, l'opponente allorquando afferma che controparte avrebbe dolosamente e scientemente chiesto in sede mobiliare solo il capitale ed in sede immobiliare solo gli interessi convenzionali.
Il credito indicato dal creditore procedente nella nota di precisazione del credito depositata nella esecuzione presso terzi è (al netto dei parziali adempimenti nel frattempo intervenuti) sostanzialmente corrispondente a quello di cui al precetto che ha preceduto il pignoramento immobiliare.
***
Infine, errati sono i calcoli eseguiti dall'opponente al fine di determinare l'esatto ammontare degli interessi convenzionali, avendo parte attrice (nonostante , peraltro, le osservazioni di segno contrario sollevate nel corso di questo giudizio da controparte) considerato il tasso del 10 percento (anziché quello corretto del 14,75 percento) e la decorrenza dal 31.12.2005 (anziché quella del 31.12.01): cfr. ricorso per decreto ingiuntivo e conforme (alla richiesta di cui al ricorso) decreto ingiuntivo reso dal
Tribunale di Trapani.
Corrette sono al contrario le modalità di determinazione degli interessi eseguite dalla parte opposta nel procedimento esecutivo immobiliare, mentre certamente dovute sono le spese legali reclamate dall'opposta nel procedimento esecutivo immobiliare, proprio in quanto sussisteva il diritto di quest'ultima di agire in sede esecutiva immobiliare per il recupero del proprio credito ancora non soddisfatto.
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Da quanto sopra statuito consegue altresì il rigetto della domanda attorea di risarcimento ex art. 96 c.p.c. .
Analogamente non va accolta la speculare domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da controparte, alla luce dell'esito concreto (v. nota del IS della Economia e delle
Finanze) del giudizio promosso davanti al Tribunale di Pisa.
***
Parte attrice soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dal creditore procedente (e non anche dall' Controparte_13
[...] , non avendo quest'ultima avanzato domande nei confronti
[...]
dell'opponente), spese che si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 in misura pari ai valori medi relativi allo scaglione di valore del presente giudizio (in ragione del credito azionato, 34 mila Euro circa: cfr. art. 17 c.p.c.) e operando una riduzione sui compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- rigetta le domande proposte nei confronti della convenuta creditrice procedente;
- condanna l'opponente a rimborsare le spese di lite in favore del creditore procedente convenuto, spese che liquida nel complessivo importo di € 5.810,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Palermo, 12/05/2025
Il Giudice
Gigi Omar Modica
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