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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 11400/2023 R.G.TRIB.
/ DELL'INTERNO Parte_1 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11400/2023, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento Prot 0057813 di reg. del 13.11.2023 (notificato in pari data), con il quale il Questore di La Spezia ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale proposto da
nato in [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
C.U.I. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federico Lera, C.F._2 che lo r e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_2 DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Spezia in data 13.11.2023 su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale, presentata in data 31.10.2022. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha sostenuto la carenza/erroneità della motivazione del rigetto basata sulla mancanza di radicazione sul TN nonostante il ricorrente sia regolarmente e continuativamente presente in Italia fino dal 2010, ove risiede anche il padre, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, ed abbia aperto una propria attività nel 2015, come commerciante itinerante al dettaglio di articoli tessili e bigiotteria (come da certificato iscrizione C.C.I.A.A. di Massa), che gli ha consentito di disporre di cospicui mezzi economici. Inoltre, la difesa ha sottolineato la condizione di instabilità del Paese di origine, riportando come fonte parte del report redatto da HRW del 2023.
Per questi motivi
, ha concluso nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
1 - NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'articolo 19 comma 1,1.1 e 1.2 T.U.I.con ogni conseguente provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio”. Oltre a copia del provvedimento impugnato, ha allegato: memoria difensiva a firma dell'avvocato Andrea Monaci;
copia documenti del padre del ricorrente;
copia contratto di locazione e rinnovi;
copia visura camerale impresa individuale;
copia dichiarazione dei redditi anno 2020. Il Questore della Provincia di La Spezia, con il provvedimento del 13.11.2023, notificato in pari data al precedente difensore, Avv. Monaci, e reso previo parere ritenuto obbligatorio e vincolante del 1.3.2023 della Commissione territoriale di Torino- Sezione Genova, ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La Commissione, con parere reso in data 1.3.2023, allegato alla comparsa di costituzione della convenuta, ha dato atto della documentazione trasmessa dalla Questura e di quella allegata su richiesta, consistente in: copia passaporto marocchino valido dal luglio 2016 a luglio 2021 e copia del passaporto marocchino rilasciato il 25.8.2022; memoria del richiedente (ove si apprende come viva in Italia da 13 anni, con rientro in Marocco per un periodo di due anni per motivi di lavoro n.d.r.); istanza al Questore redatta dal precedente legale (da cui risulta che il richiedente ha lasciato il Marocco all'età di 16 anni per raggiungere il padre;
che risiede in Italia dal 2010 ed ha fatto rientro in Marocco solo per brevi periodi;
che il padre è l'unico punto di riferimento familiare;
che ha lavorato costantemente, raggiungendo anche redditi cospicui nel 2018 e nel 2019 n.d.r.); dichiarazione sostitutiva di certificazione anagrafica;
contratto di locazione valido dal 1.1.2018 al 30.10.2021 sottoscritto dall'istante; copia del permesso di soggiorno per lavoro autonomo valido fino all'11.1. 2018; buste paga relative al 2012, CU2013 e buste paga del 2013. Ha quindi ritenuto di rendere parere non favorevole, non essendo apparsa continuativa la presenza sul TN e risultando non aggiornata la documentazione lavorativa e abitativa prodotta, oltreché non provati i redditi relativi agli anni 2018 e 2019. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in Controparte_2 giu menti relativi alla normativa applicabile ed alla legittimità delle valutazioni dell'autorità amministrativa. In particolare, ha riportato come il caso presenti alcune peculiarità, perché, se pur vero che il richiedente risiede da lungo tempo sul TN, il diniego del permesso è stato attribuito ai trascorsi penali del soggetto (con riferimento all'istanza di permesso di soggiorno di lungo periodo e lavoro autonomo ed alla messa in prova per il reato di cessione di stupefacenti con dichiarazione di NDP per tenuità del fatto all'esito della positiva verifica, oltreché ad una assoluzione dalla contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale per tenuità del fatto, ed altresì alla mancata dimostrazione di disporre di redditi sufficienti n.d.r.). Ha quindi valutato la situazione generale del Marocco, ritenuta sicura per il ricorrente, come dimostrato dall'avvenuto rientro, in più occasioni, nel corso degli anni, e, a riprova di questo, ha richiesto l'esibizione del passaporto per la verifica dei timbri. Ha infine concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed ha prodotto: le risultanze del sistema stranieri web relative al primo permesso di soggiorno;
il provvedimento questorile del 24.5.2019; la sentenza del Tar Liguria del 14.10.2021;
2 l'istanza del rilascio del permesso per protezione speciale del 31.10.2022; il parere della Commissione del 1.3.2023, la comunicazione motivi ostativi con relativa notifica ed il decreto questorile del 13.11.2023 con relativa notifica. Il certificato penale, aggiornato al maggio 2024 ed acquisito d'ufficio, riporta le seguenti pronunce: 1) 18/09/2018 ORDINANZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LA SPEZIA 1° reato ) ACQUISTO, DETENZIONE ED OFFERTA ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI Art. 73 comma 5 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (COMMESSO DAL GENNAIO 2016 E FINO AL 15/5/2017 IN LA SPEZIA) Dispositivo: DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER MESSA ALLA PROVA (ART. 464 QUATER C.P.P.) Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
-> 07/10/2020 CON SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LA SPEZIA DICHIARATA L'ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA (ART. 464 SEPTIES C.P.P.) 2) 17/10/2019 SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LA SPEZIA IRREVOCABILE IL 03/12/2019 1° reato) RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE Art. 337 C.P. (COMMESSO IL 26/6/2017 IN LA SPEZIA) Dispositivo: ASSOLUZIONE PERCHE' NON PUNIBILE PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO (ART. 131-BIS C.P.) 3) 12/10/2022 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA IRREVOCABILE IL 27/01/2023
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 31/01/2022 DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LA SPEZIA 1° reato) INOSSERVANZA DELLO STRANIERO ALL'ORDINE DI ESIBIZIONE DEL PASSAPORTO O DI ALTRO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE Art. 6 comma 3 D.L.vo 25/07/1998 n. 286 (COMMESSO IL 20/10/2017 IN LA SPEZIA)
- REATO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE 2° reato) CONSEGUITO LA PATENTE (PER Parte_2 CP_3
REITERAZIONE/RECIDIVA DEL REATO NEL BIENNIO) Art. 116 comma 15 D. L.VO 30/4/1992 N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) (COMMESSO IL 20/10/2017 IN LA SPEZIA) Circostanza: Art. 116 comma 17 D. L.VO 30/4/1992 N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2) ARRESTO MESI 3, AMMENDA 3.000,00 EURO Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P. Dal certificato dei Carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di La Spezia, nulla risulta mentre dal Certificato ex art. 335 c.p.p risulta l'iscrizione quale indagato nel procedimento penale 22/2024, per il reato di lesioni dolose ex art. 582 c.p. del 21.12.2023; nulla risulta neppure dal certificato dei Carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Massa. La trattazione ed istruttoria del procedimento Esperita la fase di trattazione scritta, la Giudice, con decreto del 8.1.2024, ha fissato l'udienza in cui si è tenuta l'audizione del ricorrente, rinviando poi all'udienza del 17.10.2024, ex 127 ter c.p.c., per l'acquisizione, a cura della Cancelleria, dei carichi pendenti e dei certificati delle iscrizioni ex art 335 c.p.p. presso la Procura della Repubblica di Massa e di La Spezia. In sede di audizione davanti alla GI, avvenuta in data 22.5.2024, che il ricorrente ha sostenuto parlando in un perfetto italiano, questi ha raccontato di essere arrivato in Italia (con la nave) nel 2010, insieme al padre, avendo in Marocco ancora la mamma e
3 la nonna paterna, con le quali ha pochi rapporti (vivono a Settat, dove a volte è tornato in vacanza per brevi periodi); di avere studiato fino alla terza media e non avere mai lavorato nel suo Paese, pur avendo frequentato un corso da carpentiere nel 2008. Ha spiegato che i genitori si erano separati e che lui aveva seguito il padre a Massa, non avendo più alcun legame affettivo o lavorativo in Marocco, mentre, in Italia, ha anche la famiglia dello zio paterno e dello zio materno, che vive con lui a Vezzano, in via Roma 39, ed altri parenti che vivono a Milano oltre ad un cugino a Napoli, che sente ogni tanto. Riguardo al padre, ha dichiarato che spesso torna in Marocco a trovare la propria madre e la seconda moglie, che sta per andare in pensione e che ha smesso di lavorare per motivi di salute (è titolare di una pensione di invalidità di circa 500 euro). Con particolare riferimento alla sua vita in Italia ha precisato di avere abitato con il padre, per circa 5 anni, a Serralta, e poi a Santo Stefano Magra, in un appartamento condotto in affitto, dal 2015 al 2017, e, in ultimo, a Vezzano, sempre in un appartamento, con contratto di locazione a lui intestato, ove vive con lo zio materno ed ove il padre alloggia quando sta in Italia. Ha poi aggiunto di avere fatto domanda per frequentare un corso di italiano e per conseguire il diploma di terza media (che non ha però ottenuto), oltre ad avere fatto domanda per frequentare un corso privato per personal trainer ed uno nel settore della sicurezza, che però non può seguire senza permesso di soggiorno;
ha anche fatto volontariato per il Comune di Vezzano, durante il periodo di messa alla prova. Riguardo all'attività lavorativa, ha raccontato di avere inizialmente fatto il carpentiere navale, con regolare contratto, e di avere poi ottenuto l'indennità di disoccupazione;
cessata tale mansione ha poi lavorato ad un banco del mercato, dal 2015 fino al 2019, ed anche in una pizzeria;
cessata l'emergenza Covid, un amico gli ha insegnato a fare il personal trainer nella sua palestra, e, facendo anche lezioni on line, riesce a guadagnare circa 1.000 euro al mese (impieghi questi non in regola). Richiesto di riferire sui precedenti per droga, ha spiegato di non avere mai assunto cocaina, ma di avere fatto solo uso di hashish, fumandolo con amici, quando era un ragazzino e di non essere stato più denunciato dopo il 2020, chiarendo l'episodio alla base della denuncia per lesioni del 2023 e giustificando, a proprio modo, l'episodio della resistenza a P.U. (“D. mi puoi riferire il fatto della resistenza? R io stavo guidando il motorino e c'era una pattuglia della Polizia che ha tirato fuori la paletta per farmi fermare;
io l'ho superata ma solo perché volevo parcheggiare subito dopo, fuori sul ciglio della strada e loro, pensando che volessi scappare, mi hanno preso e buttato a terra;
io non avevo fatto niente;
anzi qualche mese fa ho incontrato il poliziotto, che conosco perché è di La Spezia e giocava con me a calcio, e mi ha detto che non aveva capito cosa volessi fare e che lo aveva anche spiegato al giudice al processo.”). Ha quindi concluso riferendo di avere una ragazza che vive a Modena e di fare parte di una squadra di calcio amatoriale, da circa 4 anni, per cui riceve una indennità di circa 150 euro al mese. Con le note per le precisazioni delle conclusioni parte ricorrente e parte convenuta hanno insistito come nei rispettivi atti introduttivi Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in
4 materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere
5 legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di
6 integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetti a mente dell'art. 19 Cont co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Preliminarmente si osserva che il ricorrente è presente in Italia dal luglio del 2010, quando aveva 16 anni, entrato con un visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il padre, ed ha ottenuto poi un permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo dalla Questura di Massa, rinnovato e scadente nel gennaio del 2018. Nel maggio del 2019 la di Spezia gli ha rigettato il CP_5 permesso di soggiorno per soggiornanti di lu do ed il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo, con provvedimento confermato dal TAR Liguria, che ha respinto il ricorso nel dicembre del 2021 con la sentenza n.874/2021. In ultimo, in data 31.10.2022, ha presentato istanza di protezione speciale, rigettata dall'autorità questorile. Ciò premesso, va sottolineata la circostanza che il ricorrente vive sul nostro territorio ormai da 14 anni e che i brevi soggiorni in Marocco debbano ragionevolmente attribuirsi al bisogno di visitare la madre e la nonna, come da lui riferito. Al contrario, i legami familiari per lui più importanti sono tutti in Italia, a partire dal padre ma anche con gli zii. Dal punto di vista lavorativo, ha iniziato come carpentiere navale, appena maggiorenne, e, una volta rimasto disoccupato, ha regolarizzato la propria attività di commercio itinerante, aprendo nel 2015 una ditta individuale che ha potuto proseguire fino al 2018 avendo un regolare titolo di soggiorno. Le vicende che hanno portato l'autorità amministrativa e giudiziaria a respingere la sua istanza di permesso sono state chiarite in modo esauriente in sede di audizione: si è comunque trattato di fatti risalenti, di lieve entità e per i quali, in un caso, ha scontato la pena con la messa alla prova, e, per l'altro, è stato assolto per la particolare tenuità del fatto. La più recente denuncia per lesioni, risultante dal certificato 335 c.p.p., è stata causata da un litigio tra ragazzi nella palestra, e, probabilmente, non avrà alcun seguito, considerato che sarebbe apparsa evidente la sua estraneità ai fatti (sia il titolare della palestra che altri presenti al fatto, avrebbero indicato la denunciante come responsabile del fatto). Attualmente si è dedicato, non in regola, all'attività di personal trainer, lavorando in una palestra ed anche privatamente, oltre ad avere un ingaggio da anni, con il ruolo di punta, in una squadra di calcio di La Spezia, e, con tali impieghi, riesce a pagarsi l'affitto dell'appartamento che condivide con lo zio e con il padre. La sua esperienza lavorativa, che si presume possa diventare stabile e regolare (si è anche iscritto ad un corso privato per divenire personal trainer), deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.). La buona volontà di integrazione è dimostrata anche dal tentativo di conseguire la licenza media e dalla frequenza dei corsi di formazione necessari per esercitare regolarmente la professione. Dal punto di vista dell'integrazione sociale, il lungo lasso di tempo trascorso rende evidente la creazione di rapporti non solo con altri immigrati stabilmente insediati ma anche con la comunità nella quale vive, come dimostra la sua partecipazione, da anni, ad una squadra di calcio di La Spezia. Inoltre, la sua inclusione risulta di tutta evidenza
7 dall'avvenuto perfetto apprendimento della lingua italiana, di cui ha dato prova durante l'audizione dinanzi alla Giudice. Il patrimonio della personalità del ricorrente può cioè dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Comparando le situazioni, relativa alla realtà di rimpatrio con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza”. In conclusione, tali esperienze, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, determinano quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell'art. 19 TUI ed all'art. 8 CEDU. Se è pur vero che il richiedente mantiene dei legami con il suo Paese di origine, ove vivono ancora la mamma e la nonna, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia fin dal 2010, al grado di integrazione raggiunta e alla volontà dello stesso espressa, formulando da ultimo la domanda di protezione speciale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare per costruirsi un futuro migliore. In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione, dovendosi valutare le risultanze penali, sopra riportate, molto risalenti e di lieve entità. La situazione nel suo complesso, nulla essendo emerso dal certificato dei carichi pendenti presso la procura di Massa e di La Spezia, acquisiti di ufficio ed aggiornati al novembre 2024, dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato sugli elementi di integrazione sociale e culturale emersi nel corso del presente giudizio sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
8 • Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Imperia per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente nato Parte_1 in MAROCCO il 12/01/1994 C.F. , C.U.I. C.F._1 C.F._2
• Spese compensate
Così deciso in camera di consiglio il 26.11.2024
La Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cresta
9
/ DELL'INTERNO Parte_1 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11400/2023, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento Prot 0057813 di reg. del 13.11.2023 (notificato in pari data), con il quale il Questore di La Spezia ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale proposto da
nato in [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
C.U.I. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federico Lera, C.F._2 che lo r e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_2 DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Spezia in data 13.11.2023 su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale, presentata in data 31.10.2022. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha sostenuto la carenza/erroneità della motivazione del rigetto basata sulla mancanza di radicazione sul TN nonostante il ricorrente sia regolarmente e continuativamente presente in Italia fino dal 2010, ove risiede anche il padre, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, ed abbia aperto una propria attività nel 2015, come commerciante itinerante al dettaglio di articoli tessili e bigiotteria (come da certificato iscrizione C.C.I.A.A. di Massa), che gli ha consentito di disporre di cospicui mezzi economici. Inoltre, la difesa ha sottolineato la condizione di instabilità del Paese di origine, riportando come fonte parte del report redatto da HRW del 2023.
Per questi motivi
, ha concluso nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
1 - NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'articolo 19 comma 1,1.1 e 1.2 T.U.I.con ogni conseguente provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio”. Oltre a copia del provvedimento impugnato, ha allegato: memoria difensiva a firma dell'avvocato Andrea Monaci;
copia documenti del padre del ricorrente;
copia contratto di locazione e rinnovi;
copia visura camerale impresa individuale;
copia dichiarazione dei redditi anno 2020. Il Questore della Provincia di La Spezia, con il provvedimento del 13.11.2023, notificato in pari data al precedente difensore, Avv. Monaci, e reso previo parere ritenuto obbligatorio e vincolante del 1.3.2023 della Commissione territoriale di Torino- Sezione Genova, ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La Commissione, con parere reso in data 1.3.2023, allegato alla comparsa di costituzione della convenuta, ha dato atto della documentazione trasmessa dalla Questura e di quella allegata su richiesta, consistente in: copia passaporto marocchino valido dal luglio 2016 a luglio 2021 e copia del passaporto marocchino rilasciato il 25.8.2022; memoria del richiedente (ove si apprende come viva in Italia da 13 anni, con rientro in Marocco per un periodo di due anni per motivi di lavoro n.d.r.); istanza al Questore redatta dal precedente legale (da cui risulta che il richiedente ha lasciato il Marocco all'età di 16 anni per raggiungere il padre;
che risiede in Italia dal 2010 ed ha fatto rientro in Marocco solo per brevi periodi;
che il padre è l'unico punto di riferimento familiare;
che ha lavorato costantemente, raggiungendo anche redditi cospicui nel 2018 e nel 2019 n.d.r.); dichiarazione sostitutiva di certificazione anagrafica;
contratto di locazione valido dal 1.1.2018 al 30.10.2021 sottoscritto dall'istante; copia del permesso di soggiorno per lavoro autonomo valido fino all'11.1. 2018; buste paga relative al 2012, CU2013 e buste paga del 2013. Ha quindi ritenuto di rendere parere non favorevole, non essendo apparsa continuativa la presenza sul TN e risultando non aggiornata la documentazione lavorativa e abitativa prodotta, oltreché non provati i redditi relativi agli anni 2018 e 2019. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in Controparte_2 giu menti relativi alla normativa applicabile ed alla legittimità delle valutazioni dell'autorità amministrativa. In particolare, ha riportato come il caso presenti alcune peculiarità, perché, se pur vero che il richiedente risiede da lungo tempo sul TN, il diniego del permesso è stato attribuito ai trascorsi penali del soggetto (con riferimento all'istanza di permesso di soggiorno di lungo periodo e lavoro autonomo ed alla messa in prova per il reato di cessione di stupefacenti con dichiarazione di NDP per tenuità del fatto all'esito della positiva verifica, oltreché ad una assoluzione dalla contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale per tenuità del fatto, ed altresì alla mancata dimostrazione di disporre di redditi sufficienti n.d.r.). Ha quindi valutato la situazione generale del Marocco, ritenuta sicura per il ricorrente, come dimostrato dall'avvenuto rientro, in più occasioni, nel corso degli anni, e, a riprova di questo, ha richiesto l'esibizione del passaporto per la verifica dei timbri. Ha infine concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed ha prodotto: le risultanze del sistema stranieri web relative al primo permesso di soggiorno;
il provvedimento questorile del 24.5.2019; la sentenza del Tar Liguria del 14.10.2021;
2 l'istanza del rilascio del permesso per protezione speciale del 31.10.2022; il parere della Commissione del 1.3.2023, la comunicazione motivi ostativi con relativa notifica ed il decreto questorile del 13.11.2023 con relativa notifica. Il certificato penale, aggiornato al maggio 2024 ed acquisito d'ufficio, riporta le seguenti pronunce: 1) 18/09/2018 ORDINANZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LA SPEZIA 1° reato ) ACQUISTO, DETENZIONE ED OFFERTA ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI Art. 73 comma 5 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (COMMESSO DAL GENNAIO 2016 E FINO AL 15/5/2017 IN LA SPEZIA) Dispositivo: DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER MESSA ALLA PROVA (ART. 464 QUATER C.P.P.) Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
-> 07/10/2020 CON SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LA SPEZIA DICHIARATA L'ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA (ART. 464 SEPTIES C.P.P.) 2) 17/10/2019 SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LA SPEZIA IRREVOCABILE IL 03/12/2019 1° reato) RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE Art. 337 C.P. (COMMESSO IL 26/6/2017 IN LA SPEZIA) Dispositivo: ASSOLUZIONE PERCHE' NON PUNIBILE PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO (ART. 131-BIS C.P.) 3) 12/10/2022 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA IRREVOCABILE IL 27/01/2023
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 31/01/2022 DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LA SPEZIA 1° reato) INOSSERVANZA DELLO STRANIERO ALL'ORDINE DI ESIBIZIONE DEL PASSAPORTO O DI ALTRO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE Art. 6 comma 3 D.L.vo 25/07/1998 n. 286 (COMMESSO IL 20/10/2017 IN LA SPEZIA)
- REATO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE 2° reato) CONSEGUITO LA PATENTE (PER Parte_2 CP_3
REITERAZIONE/RECIDIVA DEL REATO NEL BIENNIO) Art. 116 comma 15 D. L.VO 30/4/1992 N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) (COMMESSO IL 20/10/2017 IN LA SPEZIA) Circostanza: Art. 116 comma 17 D. L.VO 30/4/1992 N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2) ARRESTO MESI 3, AMMENDA 3.000,00 EURO Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P. Dal certificato dei Carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di La Spezia, nulla risulta mentre dal Certificato ex art. 335 c.p.p risulta l'iscrizione quale indagato nel procedimento penale 22/2024, per il reato di lesioni dolose ex art. 582 c.p. del 21.12.2023; nulla risulta neppure dal certificato dei Carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Massa. La trattazione ed istruttoria del procedimento Esperita la fase di trattazione scritta, la Giudice, con decreto del 8.1.2024, ha fissato l'udienza in cui si è tenuta l'audizione del ricorrente, rinviando poi all'udienza del 17.10.2024, ex 127 ter c.p.c., per l'acquisizione, a cura della Cancelleria, dei carichi pendenti e dei certificati delle iscrizioni ex art 335 c.p.p. presso la Procura della Repubblica di Massa e di La Spezia. In sede di audizione davanti alla GI, avvenuta in data 22.5.2024, che il ricorrente ha sostenuto parlando in un perfetto italiano, questi ha raccontato di essere arrivato in Italia (con la nave) nel 2010, insieme al padre, avendo in Marocco ancora la mamma e
3 la nonna paterna, con le quali ha pochi rapporti (vivono a Settat, dove a volte è tornato in vacanza per brevi periodi); di avere studiato fino alla terza media e non avere mai lavorato nel suo Paese, pur avendo frequentato un corso da carpentiere nel 2008. Ha spiegato che i genitori si erano separati e che lui aveva seguito il padre a Massa, non avendo più alcun legame affettivo o lavorativo in Marocco, mentre, in Italia, ha anche la famiglia dello zio paterno e dello zio materno, che vive con lui a Vezzano, in via Roma 39, ed altri parenti che vivono a Milano oltre ad un cugino a Napoli, che sente ogni tanto. Riguardo al padre, ha dichiarato che spesso torna in Marocco a trovare la propria madre e la seconda moglie, che sta per andare in pensione e che ha smesso di lavorare per motivi di salute (è titolare di una pensione di invalidità di circa 500 euro). Con particolare riferimento alla sua vita in Italia ha precisato di avere abitato con il padre, per circa 5 anni, a Serralta, e poi a Santo Stefano Magra, in un appartamento condotto in affitto, dal 2015 al 2017, e, in ultimo, a Vezzano, sempre in un appartamento, con contratto di locazione a lui intestato, ove vive con lo zio materno ed ove il padre alloggia quando sta in Italia. Ha poi aggiunto di avere fatto domanda per frequentare un corso di italiano e per conseguire il diploma di terza media (che non ha però ottenuto), oltre ad avere fatto domanda per frequentare un corso privato per personal trainer ed uno nel settore della sicurezza, che però non può seguire senza permesso di soggiorno;
ha anche fatto volontariato per il Comune di Vezzano, durante il periodo di messa alla prova. Riguardo all'attività lavorativa, ha raccontato di avere inizialmente fatto il carpentiere navale, con regolare contratto, e di avere poi ottenuto l'indennità di disoccupazione;
cessata tale mansione ha poi lavorato ad un banco del mercato, dal 2015 fino al 2019, ed anche in una pizzeria;
cessata l'emergenza Covid, un amico gli ha insegnato a fare il personal trainer nella sua palestra, e, facendo anche lezioni on line, riesce a guadagnare circa 1.000 euro al mese (impieghi questi non in regola). Richiesto di riferire sui precedenti per droga, ha spiegato di non avere mai assunto cocaina, ma di avere fatto solo uso di hashish, fumandolo con amici, quando era un ragazzino e di non essere stato più denunciato dopo il 2020, chiarendo l'episodio alla base della denuncia per lesioni del 2023 e giustificando, a proprio modo, l'episodio della resistenza a P.U. (“D. mi puoi riferire il fatto della resistenza? R io stavo guidando il motorino e c'era una pattuglia della Polizia che ha tirato fuori la paletta per farmi fermare;
io l'ho superata ma solo perché volevo parcheggiare subito dopo, fuori sul ciglio della strada e loro, pensando che volessi scappare, mi hanno preso e buttato a terra;
io non avevo fatto niente;
anzi qualche mese fa ho incontrato il poliziotto, che conosco perché è di La Spezia e giocava con me a calcio, e mi ha detto che non aveva capito cosa volessi fare e che lo aveva anche spiegato al giudice al processo.”). Ha quindi concluso riferendo di avere una ragazza che vive a Modena e di fare parte di una squadra di calcio amatoriale, da circa 4 anni, per cui riceve una indennità di circa 150 euro al mese. Con le note per le precisazioni delle conclusioni parte ricorrente e parte convenuta hanno insistito come nei rispettivi atti introduttivi Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in
4 materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere
5 legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di
6 integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetti a mente dell'art. 19 Cont co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Preliminarmente si osserva che il ricorrente è presente in Italia dal luglio del 2010, quando aveva 16 anni, entrato con un visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il padre, ed ha ottenuto poi un permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo dalla Questura di Massa, rinnovato e scadente nel gennaio del 2018. Nel maggio del 2019 la di Spezia gli ha rigettato il CP_5 permesso di soggiorno per soggiornanti di lu do ed il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo, con provvedimento confermato dal TAR Liguria, che ha respinto il ricorso nel dicembre del 2021 con la sentenza n.874/2021. In ultimo, in data 31.10.2022, ha presentato istanza di protezione speciale, rigettata dall'autorità questorile. Ciò premesso, va sottolineata la circostanza che il ricorrente vive sul nostro territorio ormai da 14 anni e che i brevi soggiorni in Marocco debbano ragionevolmente attribuirsi al bisogno di visitare la madre e la nonna, come da lui riferito. Al contrario, i legami familiari per lui più importanti sono tutti in Italia, a partire dal padre ma anche con gli zii. Dal punto di vista lavorativo, ha iniziato come carpentiere navale, appena maggiorenne, e, una volta rimasto disoccupato, ha regolarizzato la propria attività di commercio itinerante, aprendo nel 2015 una ditta individuale che ha potuto proseguire fino al 2018 avendo un regolare titolo di soggiorno. Le vicende che hanno portato l'autorità amministrativa e giudiziaria a respingere la sua istanza di permesso sono state chiarite in modo esauriente in sede di audizione: si è comunque trattato di fatti risalenti, di lieve entità e per i quali, in un caso, ha scontato la pena con la messa alla prova, e, per l'altro, è stato assolto per la particolare tenuità del fatto. La più recente denuncia per lesioni, risultante dal certificato 335 c.p.p., è stata causata da un litigio tra ragazzi nella palestra, e, probabilmente, non avrà alcun seguito, considerato che sarebbe apparsa evidente la sua estraneità ai fatti (sia il titolare della palestra che altri presenti al fatto, avrebbero indicato la denunciante come responsabile del fatto). Attualmente si è dedicato, non in regola, all'attività di personal trainer, lavorando in una palestra ed anche privatamente, oltre ad avere un ingaggio da anni, con il ruolo di punta, in una squadra di calcio di La Spezia, e, con tali impieghi, riesce a pagarsi l'affitto dell'appartamento che condivide con lo zio e con il padre. La sua esperienza lavorativa, che si presume possa diventare stabile e regolare (si è anche iscritto ad un corso privato per divenire personal trainer), deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.). La buona volontà di integrazione è dimostrata anche dal tentativo di conseguire la licenza media e dalla frequenza dei corsi di formazione necessari per esercitare regolarmente la professione. Dal punto di vista dell'integrazione sociale, il lungo lasso di tempo trascorso rende evidente la creazione di rapporti non solo con altri immigrati stabilmente insediati ma anche con la comunità nella quale vive, come dimostra la sua partecipazione, da anni, ad una squadra di calcio di La Spezia. Inoltre, la sua inclusione risulta di tutta evidenza
7 dall'avvenuto perfetto apprendimento della lingua italiana, di cui ha dato prova durante l'audizione dinanzi alla Giudice. Il patrimonio della personalità del ricorrente può cioè dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Comparando le situazioni, relativa alla realtà di rimpatrio con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza”. In conclusione, tali esperienze, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, determinano quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell'art. 19 TUI ed all'art. 8 CEDU. Se è pur vero che il richiedente mantiene dei legami con il suo Paese di origine, ove vivono ancora la mamma e la nonna, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia fin dal 2010, al grado di integrazione raggiunta e alla volontà dello stesso espressa, formulando da ultimo la domanda di protezione speciale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare per costruirsi un futuro migliore. In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione, dovendosi valutare le risultanze penali, sopra riportate, molto risalenti e di lieve entità. La situazione nel suo complesso, nulla essendo emerso dal certificato dei carichi pendenti presso la procura di Massa e di La Spezia, acquisiti di ufficio ed aggiornati al novembre 2024, dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato sugli elementi di integrazione sociale e culturale emersi nel corso del presente giudizio sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
8 • Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Imperia per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente nato Parte_1 in MAROCCO il 12/01/1994 C.F. , C.U.I. C.F._1 C.F._2
• Spese compensate
Così deciso in camera di consiglio il 26.11.2024
La Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cresta
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