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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/11/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1180/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di CUNEO Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1180/2024 promossa da:
- C.F. con Sede in Controparte_1 P.IVA_1 rappr eso dall'avv. Atanasio Maurizio GRECO per procura generale ad lites 22.3.2024 a rogito dott. notaio in Per_1 Roma, elettivamente domiciliato in Cuneo – Via Santorre di Santarosa n. 15 , pr io Legale Distrettuale della Sede provinciale dell' . CP_1 RICORRENTE contro
(C.F.: ) nato a [...] il [...] residente in Controparte_2 C.F._1
IG (CN), Via Trento 14 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Greco presso il cui studio, sito in Torino, Via Pietro Piffetti 27, è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce al presente atto. CONVENUTO
ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso dell' ex art 445 bis comma 6 cpc con contestazione delle conclusioni del CTU rese CP_1 nell'ambito dell'acc nto tecnico preventivo promosso dal con, inoltre, eccezione di CP_2 inammissibilità del ricorso introduttivo ex art. 445 bis c.p.c., per asserita mancanza di specifica indicazione del beneficio richiesto,
la costituzione del che ha resistito, rilevando essere tardiva l'eccezione di inammissibilità Pt_1 CP_2 sta la rinnovazion e dato atto che il perito dr ha concluso Per_2
“Il Sig è affetto diverse patologie. Controparte_2 Le pat rendono il Sig. , in base alla normativa vigente, soggetto portatore Controparte_2
Handicap ai sensi dell'art. 1 e 3 ,comma 1, della Legge 104/1992; allo stato attuale NON è possibile riconoscere l'art. 3 , comma 3, della Legge 104/1992.” Ritenuto di aderire a tale valutazione per la precisione dell' accertamento condotto;
ed invero il perito ha accertato che dal punto di vista fisio-psichico, il è perfettamente autonomo , lavora in una Ditta CP_2 lontano dalla sua residenza, ha un rapporto affettivo stabile, interagisce normalmente con altre persone;
l'unico problema è il fatto che deve eseguire periodicamente accertamenti e controlli. Pertanto nel caso non risulta effettivamente possibile applicare il comma 3 dell'art. 3 L 104/1992 che richiede che l'intervento assistenziale deve essere permanente, continuativo e globale, presupponendo quindi una condizione tale da necessitarlo. Alla luce di quanto detto, deve dichiararsi che in capo al non sussistono – allo stato- le Controparte_2 condizioni richieste dalla L 104/92 art 3 comma 3. Quanto alle spese, poiché nel precedente procedimento di ATP la perizia del dr aveva accertato Per_3 invece che tali condizioni sussistevano, pare giustificata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara che in capo a non sussistono allo stato le Controparte_2 condizioni sanitarie previste dall'art. 3 comma 3° legge n. 1 fetto respinge il ricorso ex art 445 bis cpc Compensa le spese di lite. Cuneo, 5.11.25 Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di CUNEO Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1180/2024 promossa da:
- C.F. con Sede in Controparte_1 P.IVA_1 rappr eso dall'avv. Atanasio Maurizio GRECO per procura generale ad lites 22.3.2024 a rogito dott. notaio in Per_1 Roma, elettivamente domiciliato in Cuneo – Via Santorre di Santarosa n. 15 , pr io Legale Distrettuale della Sede provinciale dell' . CP_1 RICORRENTE contro
(C.F.: ) nato a [...] il [...] residente in Controparte_2 C.F._1
IG (CN), Via Trento 14 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Greco presso il cui studio, sito in Torino, Via Pietro Piffetti 27, è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce al presente atto. CONVENUTO
ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso dell' ex art 445 bis comma 6 cpc con contestazione delle conclusioni del CTU rese CP_1 nell'ambito dell'acc nto tecnico preventivo promosso dal con, inoltre, eccezione di CP_2 inammissibilità del ricorso introduttivo ex art. 445 bis c.p.c., per asserita mancanza di specifica indicazione del beneficio richiesto,
la costituzione del che ha resistito, rilevando essere tardiva l'eccezione di inammissibilità Pt_1 CP_2 sta la rinnovazion e dato atto che il perito dr ha concluso Per_2
“Il Sig è affetto diverse patologie. Controparte_2 Le pat rendono il Sig. , in base alla normativa vigente, soggetto portatore Controparte_2
Handicap ai sensi dell'art. 1 e 3 ,comma 1, della Legge 104/1992; allo stato attuale NON è possibile riconoscere l'art. 3 , comma 3, della Legge 104/1992.” Ritenuto di aderire a tale valutazione per la precisione dell' accertamento condotto;
ed invero il perito ha accertato che dal punto di vista fisio-psichico, il è perfettamente autonomo , lavora in una Ditta CP_2 lontano dalla sua residenza, ha un rapporto affettivo stabile, interagisce normalmente con altre persone;
l'unico problema è il fatto che deve eseguire periodicamente accertamenti e controlli. Pertanto nel caso non risulta effettivamente possibile applicare il comma 3 dell'art. 3 L 104/1992 che richiede che l'intervento assistenziale deve essere permanente, continuativo e globale, presupponendo quindi una condizione tale da necessitarlo. Alla luce di quanto detto, deve dichiararsi che in capo al non sussistono – allo stato- le Controparte_2 condizioni richieste dalla L 104/92 art 3 comma 3. Quanto alle spese, poiché nel precedente procedimento di ATP la perizia del dr aveva accertato Per_3 invece che tali condizioni sussistevano, pare giustificata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara che in capo a non sussistono allo stato le Controparte_2 condizioni sanitarie previste dall'art. 3 comma 3° legge n. 1 fetto respinge il ricorso ex art 445 bis cpc Compensa le spese di lite. Cuneo, 5.11.25 Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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