Sentenza breve 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 14/08/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02849/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01947/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giulia Fumagalli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Monza e della Brianza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 comma II del TUI avente prot. n. -OMISSIS- del 30.04.2025 e notificato in data 13.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino moldavo e già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, impugna il provvedimento con cui è stata respinta l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche presentata in data 8 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d- bis ) del d.lgs. n. 286/1998.
Nella motivazione del diniego si afferma che le cure di cui necessita il richiedente (protesi all’anca sinistra e destra) possono essere effettuate in Moldavia con tempi di attesa ridotti.
L’esponente deduce che la valutazione suddetta sarebbe frutto di un’istruttoria carente in quanto basata unicamente sulle notizie acquisite attraverso la piattaforma “MEDCOI” che, tuttavia, sono smentite da altre fonti attendibili e imparziali.
L’Amministrazione dell’interno si costituiva in giudizio con comparsa di stile.
Con successiva memoria, parte ricorrente precisa che, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d- bis del d.l. 13/2017, la cognizione del ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche spetta alle sezioni specializzate in materia di immigrazione istituite presso i tribunali ordinari aventi sede nei capoluoghi di Corte d’appello: tuttavia, essa ha adito il giudice amministrativo a causa dell’erronea indicazione posta in calce al provvedimento impugnato e, in considerazione di tale circostanza, chiede che venga disposta la compensazione delle spese del presente giudizio.
La difesa erariale ha depositato una memoria con cui chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato nel merito.
Parte ricorrente ha depositato una ulteriore memoria avente contenuto sostanzialmente reiterativo delle argomentazioni già sviluppate con i precedenti scritti difensivi.
All’udienza in camera di consiglio del 3 luglio 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
Non è necessario provocare il contraddittorio sulla questione di giurisdizione che, oltre ad essere stata rilevata con il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è stata spontaneamente affrontata dalla parte ricorrente la quale, come si è avuto modo di precisare, non contesta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Tanto precisato, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Infatti, per pacifica giurisprudenza (tale da non richiedere la citazione di precedenti specifici), laddove l’interessato impugni il diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, paventando il rilevante pregiudizio che potrebbe derivargli dal rientro nel Paese di origine in ragione della patologia da cui è affetto, la controversia ha per oggetto la salute quale valore primario incomprimibile della persona, con la conseguenza che la posizione del privato è qualificabile come diritto soggettivo e la relativa tutela deve essere azionata dinanzi al giudice ordinario.
Le spese vanno compensate tra le parti costituite in considerazione della natura della controversia e del fatto che il ricorrente è stato indotto in errore dall’avvertenza posta in calce al provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica nell’autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Richard Goso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.