Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 99/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 99/2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Ornella Burgaretta, giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Pachino (Sr), Via Rosolino Pilo n. 95;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., quale mandataria di (P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata in via Riviera di Chiaia n. 267, Napoli (Na);
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 9.1.2021 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il D.I. n. 1413 del 1.10.2020 - reso nella procedura monitoria r.g. n. 3352/2020,
in subordine, condannare singolarmente ovvero in solido al pagamento delle rate impagate del finanziamento , e Controparte_3 CP_4 [...]
; in subordine ancora, ridurre al massimo gli importi ingiunti, condannare CP_5
l'opposta alle spese ed alle competenze del giudizio, con distrazione a favore del difensore anticipatario anche delle spese”; il tutto previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., alla chiamata dei terzi in causa
[...]
, e e conseguente CP_3 CP_4 Controparte_5 fissazione della prima udienza nel rispetto dei termini a comparire di chi all'art. 163 c.p.c..
A fondamento della domanda gli opponenti hanno dedotto i seguenti motivi: (i) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il sessantesimo giorno dalla data di emissione;
(ii) la carenza di prova scritta in ordine al credito azionato ovverosia la prova sia del contratto, sia dell'effettiva erogazione del credito di cui si discute;
(iii) l'inefficacia della fideiussione asseritamente prestata da;
(iv) l'inesattezza del credito azionato per illegittima capitalizzazione Parte_1 trimestrale degli interessi;
infine, ed a sostegno della chiesta chiamata in causa del terzo hanno dedotto di essere assicurati per l'incapacità sopravvenuta di adempiere alle obbligazioni pecuniarie assunte nei confronti della società giusta polizza n. 15328 di Europ Assistant. CP_5
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la società opposta, quale mandataria di Controparte_1 [...]
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza, con conferma del Controparte_2 decreto opposto;
in via subordinata, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ritenute di giustizia ed accertate in corso di causa.
Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto – per tardività della notifica dell'atto impugnato – , ed esperito il tentativo di mediazione - conclusosi con esito negativo – sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., sicché la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed in seguito trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
********
Preliminarmente, sulla eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., si evidenzia l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale: “In caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” (Cassazione civile
, sez. III , 29/02/2016 , n. 3908).
Inoltre, più di recente, si segnala l'orientamento di merito, Tribunale di Roma , sez. XVII , 16/12/2022
, n. 18537, secondo il quale: “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all' art.
644 c.p.c., pur implicando la necessità di revocare il provvedimento monitorio, non pregiudica la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sicché, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale mediante l'opposizione, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca tale inefficacia, il giudice adito ha il potere- dovere non solo di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente”.
Pertanto, si dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto procedendosi all'esame del merito della domanda.
Orbene, l'opposizione è infondata.
In conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Tanto premesso, deve ritenersi che la creditrice, – cessionaria di del Controparte_1 Controparte_6 credito originariamente vantato da - abbia adeguatamente assolto agli Controparte_5 oneri probatori sulla stessa gravanti.
Fin dal ricorso monitorio, infatti, parte opposta, e per essa ha Controparte_1 Controparte_2 prodotto la documentazione inerente il proprio diritto di credito, ovverosia il contratto di finanziamento n. 5456931, sottoscritto dagli opponenti ovverosia da , nella qualità di Parte_2 richiedente, nonché da , quale soggetto coobbligato al pagamento delle somme Parte_1 richieste (cfr. contratto di finanziamento).
Sul punto, il vincolo assunto dagli opponenti per il rapporto di finanziamento, come azionato in via monitoria, si evince dalle stesse condizioni contrattuali ove risulta apposta la relativa sottoscrizione da parte degli opponenti, e , mai disconosciuta. Parte_2 Parte_1
Fra l'altro, risulta contraddittoria la difesa di parte opponente con la quale dapprima si contesta l'erogazione del credito e poi, successivamente, si documenta la sussistenza di una polizza per il “il pagamento del finanziamento per totale inabilità al lavoro del Lupo (…)”, mediante le compagnie assicurative e;
inoltre, risulta agli atti che la stessa parte opponente CP_4 Controparte_7 ha avanzato alla società avente diritto al pagamento delle somme concesse a mutuo – già Banca IF
Spa – FA -, una proposta transattiva di pagamento di quanto dovuto, attraverso un piano di rientro a tacitazione delle proprie pendenze (Cfr. Allegato n. 6 parte opposta).
Pertanto, dal comportamento assunto da parte opponente anche nella fase processuale, si evince la prova circa l'avvenuta erogazione del credito di cui la società opposta chiede la restituzione.
Inoltre, nel caso di specie, la certificazione del credito ex art. 50 T.U.B. non risulta necessaria, in quanto il credito di cui si discute discende dal mancato pagamento di un contratto di finanziamento e non da un contratto di conto corrente. Quindi, la documentazione fornita da parte opposta, già sottesa al ricorso monitorio, è sufficiente a fornire la prova del credito azionato in quanto trattandosi di contenzioso non sono necessari ulteriori documenti (quali possono essere la certificazione ex art. 50
T.U.B. nonché degli estratti autentici delle scritture contabili).
Ed invero. Sotto il profilo dell'inadempimento, parte opposta ha allegato il mancato pagamento del credito ceduto da con relativo piano di ammortamento riferibile al contratto citato Controparte_6
n. 5456931 – avente ad oggetto la restituzione del capitale richiesto, pari ad Euro 25.000,00, da restituire a rate (n. 84, per l'importo pari ad Euro 507,00 cad.) - T.A.N. 13.50 %, T.A.E.G. 14,96 % - per un importo complessivo pari a 27.453,60, oltre interessi di mora come da pattuizione contrattuale
(cfr. contratto citato e comparsa di costituzione opposta). Sul punto, la creditrice ingiungente ha evidenziato la lista riepilogativa dei movimenti in dare e avere relativi al contratto di finanziamento n. 5456931 ed il relativo piano di ammortamento contrattuale
(cfr. doc. 4 e 5) nonché la documentazione contrattuale relativa alle cessioni contrattuali e le diffide di pagamento, queste ultime come rimaste incontestate da parte debitrice.
Parte opponente, dal canto suo, non ha fornito la prova sulla stessa incombente circa l'esatto adempimento o la prova di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda di parte opposta.
Vi è di più. Ciò in quanto estremamente generica è l'eccezione di parte opponente relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione delle disposizioni codicistiche inerenti l'anatocismo bancario (art. 1283).
Sul punto, si distingue l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “La mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, non determina la nullità parziale del contratto. Inoltre, viene esclusa la violazione del divieto di anatocismo nei piani di ammortamento alla francese standardizzati tradizionali, in quanto la produzione di interessi su interessi non avviene in tali condizioni” (Cassazione civile, sez. I, 20/01/2025, n. 1403); nonché l'orientamento giurisprudenziale di merito: “In tema di mutuo, si osserva come il sistema di ammortamento alla francese non configura anatocismo, poiché gli interessi sono calcolati sul debito residuo e azzerati ad ogni scadenza, e la capitalizzazione composta degli interessi rappresenta una legittima modalità di quantificazione della prestazione, conforme all' art. 1815 e 1820 c.c. L'ammortamento alla francese, infatti, non ha alcuna attinenza con l'anatocismo in quanto, ad ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi generati che, quindi, non possono produrne altri” (Tribunale , Vicenza , 19/03/2025 , n. 431); “Nel sistema di ammortamento alla francese la rata costante si compone di una quota di interessi ed una quota di capitale: l'importo della rata è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate. Tale sistema non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Pertanto il fenomeno degli interessi anatocistici - e cioè della produzione degli interessi sugli interessi - è estraneo al mutuo con ammortamento alla francese” (Tribunale Lucca, 06/05/2024, n.610).
Conseguentemente, l'opposta società ha quantificato l'importo richiesto in maniera legittima, già in via monitoria pari ad € 25.088,16, con gli interessi convenzionali di mora, entro i limiti della soglia ex legge n. 108/96, su euro 3.561,88 per interessi moratori maturati al 30.6.2018 come da estratto conto certificato ex art. 50 TUB in atti, oltre gli ulteriori interessi moratori sempre calcolati come da contratto sulla quota capitale ad un tasso pari al tasso soglia vigente per ogni periodo come individuato dalla linee guida della Banca di Italia.
Pertanto, le eccezioni di parte opposta inerenti la quantificazione del credito azionato risultano essere del tutto infondate.
Inoltre, le stesse doglianze di parte opponente circa il quantum della pretesa economica azionata risultano parimenti del tutto generiche circa il calcolo degli interessi.
Ed invero. Dalla domanda di finanziamento debitamente sottoscritta, si evince il tenore sufficientemente determinato delle condizioni applicate al credito e delle modalità di rimborso (cfr. contratto in atti), condizioni, tutte queste, concorrenti a disciplinare il credito oggetto di lite, come accettate dalla parte opponente – richiedente e coobbligato in solido - con sottoscrizione espressa. Venendo alla sollevata qualità di coobbligato non fideiussore di nessun Parte_1 disconoscimento è stato operato da questa ultima alla sottoscrizione delle domande di finanziamento relative al contratto n. 5456931 in data 29.07.2008, non rendendosi pertanto necessario procedere ad alcuna verificazione sul punto;
sicché la firma apposta da nei riquadri di cui alla Parte_1 documentazione del finanziamento richiesto da è riconducibile all'opponente Parte_2 [...]
, da qualificarsi esclusivamente come “coobbligato”. Parte_1
Conseguentemente, devono ritenersi applicabili anche all'opponente – in quanto Parte_1 dalla medesima accettate – le condizioni economiche riportate nella domanda di finanziamento n. 5456931, e segnatamente la previsione dell'obbligo di restituzione del prestito come accordato al richiedente . Parte_2
Ciò in quanto la sottoscrizione apposta da nel citato contratto di finanziamento – Parte_1 come si è visto, da questa ultima non contestata - risulta inserita in un testo contrattuale nel quale la stessa si è espressamente qualificata come soggetto “coobbligato” e non fideiussore.
Sul punto, occorre ricordare che la nascita di vincolo fideiussorio esige la chiara emersione dell'intento di assumere un'obbligazione di garanzia, giusta il disposto dell'art. 1937 c.c., per il quale, com'è noto, “la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”
In via assorbente sul punto, si riporta quanto affermato nella sentenza del Tribunale di Firenze del
23.5.2019: “in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché titolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal casoinfatti ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Il tertium genus cui sembra alludere parte opposta non trova conferma alcuna nel dettato legislativo. Né può immaginarsi una diversa figura, ibrida tra la parte ed il garante. In realtà, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante”.
Invero, qualora si dovesse reputare corretta la suddivisione degli obbligati nelle due sole categorie delineate – di parte destinataria degli effetti del contratto e di garante/fideiussore -, non si vede per quale ragione, nel caso di specie, a dovrebbe essere negata la qualifica di parte, Parte_1 avendo la medesima sottoscritto il testo negoziale ed accettato di assumere le vesti di “coobbligato”, ossia di soggetto tenuto (sia pur insieme ad altri, ) alla restituzione del finanziamento. Parte_2
Inoltre, ritornando al caso di specie, si rileva che nessuna censura di nullità per assenza di giustificazione causale o per mancato perseguimento di apprezzabile interesse è stata articolata nell'unico atto difensivo scritto e depositato dagli opponenti (cfr. Sent. Tribunale di Treviso emessa in data 17.12.2020).
In aggiunta a tale deduzione – che rende già di per sé non rilevante il precedente citato -, si osserva che la circostanza che il finanziamento sia stato richiesto da ed erogato allo stesso, non Parte_2 sarebbe idonea a determinare ex se l'esclusione di una valida ragione pratica giustificativa dell'assunzione del vincolo negoziale di coobbligato da parte di . Parte_1
Ed infatti, non può trascurarsi come la fattispecie contrattuale oggetto di causa, al di là della richiesta formale del finanziamento, sia stata finalizzata ad acquisti di beni che si sarebbero prestati senz'altro ad un uso promiscuo fra gli opponenti, ovverosia fra beneficiario e coobbligato, anche personale (cfr. causale contratto, bene/servizio/veicolo finanziato: obili, arredamento, auto usata).
Non può in altri termini, dunque, sostenersi che il contratto sotteso al ricorso monitorio non rispondesse ad alcun rilevante interesse imputabile agli stessi opponenti.
Sempre da tale angolo visuale, fermo quanto sopra, occorre ricordare, sulla scorta della più autorevole dottrina, come il nostro ordinamento contempli addirittura negozi – certamente validi sotto il profilo dell'art. 1325 n. 2 c.c. e dell'art. 1322, comma 2, c.c., in quanto tipizzati dal codice – nei quali, come nel caso della espromissione di cui all'art. 1272 c.c., la causa negoziale viene individuata nella pura assunzione del debito altrui, senza identificarsi in quella della fideiussione (v. Cass. Civ. Sez. III
5.3.1973, n. 609, per cui il criterio discriminatore essenziale tra espromissione e fideiussione è fondato sulla diversa causa delle due figure giuridiche: nell'espromissione, in cui l'attività dell'espromittente si manifesta nei confronti del creditore come del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra terzo e debitore, la causa è costituita unicamente dall'assunzione del debito altrui, mentre la finalità di garantirlo ne rappresenta un mero risultato indiretto;
nella fideiussione, invece, la finalità di garanzia costituisce la causa stessa del negozio e rende ragione dei collegamenti esistenti fra il rapporto originario e quello di garanzia e dell'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella del garantito).
La tesi che riconosce la validità dell'assunzione della posizione di coobbligato nei finanziamenti ha inoltre incontrato l'avallo della preferibile giurisprudenza di merito (v. Trib. Torino Sez. I 15.12.2022, n. 4825, in cui si legge che, “quanto alla posizione di garante o coobbligato”, il debitore “ha sottoscritto il contratto in tale seconda qualità, assumendo volontariamente e in solido con la società
… la prestazione restitutoria della somma finanziata;
le dissertazioni difensive in merito circa la natura delle obbligazioni solidali ed in ordine all'assenza di un debitore principale e secondario, non colgono nel segno. Il contratto, come visto, ha esplicitamente indicato un coobbligato, in tal modo rafforzando le garanzie circa la restituzione della somma finanziata;
secondo la nozione di solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., il creditore può quindi pretendere l'adempimento della prestazione da uno o dall'altro condebitore, senza che rilevi che la somma finanziata sia stata richiesta nell'interesse della società, posto che nei rapporti interni tra condebitori … art. 1298 co. 2 c.c. …, le parti possono anche convenire che l'intero onere debitorio cada solo su uno dei debitori e quindi non si ripartisca tra i condebitori in parti uguali”; v. anche Trib. Catania Sez. IV 9.2.2021, in cui si legge che “l'opponente deduce e oppone la natura di garante/fideiussore” dell'ingiunto “e la conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di fideiussione. L'eccezione è infondata, atteso che” il debitore opponente “è contrattualmente da considerarsi quale coobbligato della” società, “come emerge dal contratto … ove: - accanto alla dicitura coobbligato sono sempre indicati i riferimenti del” debitore opponente;
“- nei campi firma coobbligato è presente la sottoscrizione dell'opponente; sicché, in uno alla difesa dell'opposta, deve concludersi che dal tenore letterale del contratto emerge chiaramente che entrambi i soggetti si sono obbligati nei confronti dell'istituto di credito per il medesimo titolo e che su entrambi, allo stesso modo, ricade l'obbligo di restituire il finanziamento ricevuto. Costituiscono, assieme, un unico centro di interessi”).
Infine, in merito alla chiamata di terzo di parte opponente - considerata tra l'altro la posizione intrapresa da controparte sulla stessa chiamata - , si evidenzia che non essendo la stessa espressamente reiterata in sede di prima udienza, il giudice nulla ha disposto.
Per tutte le argomentazioni sopra illustrate, va in conclusione rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, provvedendosi come in dispositivo in relazione alle somme dovute da parte opponente a parte opposta. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'importo riconosciuto a parte opposta (scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €. 52.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
99/2021:
- Rigetta l'opposizione;
- Dichiara l'inefficacia D.I. n. 1413 del 1.10.2020 reso da Tribunale di Siracusa nella procedura monitoria r.g. n. 3352/2020;
- Condanna parte opponente, e , in solido fra loro, al pagamento Parte_2 Parte_1 dell'importo pari ad Euro 29.850,04, oltre interessi di legge dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- Condanna parte opponente, e , in solido fra loro, al pagamento in Parte_2 Parte_1 favore della società opposta delle spese legali che si liquidano in Euro 3.387,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
- Assorbita ogni altra questione.
Così deciso in Siracusa, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino