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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. EN LO, rilevato che l'udienza del 15/12 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 3307/2024 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], Parte_1
c.f.: , elettivamente domiciliata in Messina alla Via Napoli n.5 - C.F._1
98124, presso il recapito professionale dell'avvocato Nunzio Venuti
(c.f.: fax 090/2939063), che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Oliviero Atzeni, C.F. PEC C.F._3
C
in virtù di mandato generale alle liti del Email_2
22.03.2024 rep. 37875 racc n. 7313 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente Per_1 domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Messina, Via Armeria1. CP_1
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato presso il Tribunale di
Messina, Sez. Lavoro in data 25.11.2023 ed iscritto al n. 6045/2023 R.G., l'odierna parte ricorrente affermava di avere presentato in data 15/03/2023 alla Sede CP_1 territorialmente competente, istanza amministrativa volta a ottenere l'accertamento del diritto all'Indennità di Accompagnamento (L.n.18/80' – L.n.508/88'), nonché il riconoscimento di portatore di handicap in situazioni di gravità ai sensi dell'art.3 comma
1 e 3 della L.n.104/92;
Successivamente, dopo esser stata sottoposta ad accertamento sanitario presso il Centro
Medico Legale di Messina in data 28/09/2023, la ricorrente veniva riconosciuta CP_1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.n.509/88' – L.n.124/98') in misura del 100% grave, nonché portatore di handicap ai sensi dell'art.3 co.1 L.n.104/92' senza connotazioni di gravità,
Concludeva, pertanto, chiedendo che il Giudice adito, nominasse un consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della ricorrente relativa al riconoscimento del beneficio dell'Indennità di Accompagnamento
(L.n.18/80' – L.n.508/88'), nonché di portatrice di Handicap con connotazioni di gravità ai sensi dell'art.3 comma 1 e 3 della L.n.104/92', dalla data di inoltro dell'istanza amministrativa del 15/03/2023 o da qualsiasi altra data che risulti in giudizio;
con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi ex art.93 c.p.c.;
- Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e comunque CP_1
l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge;
- nell'ambito di tale accertamento tecnico assegnato veniva nominato come Consulente
Tecnico d'Ufficio il dott. che concludeva la sua consulenza negando il Per_2 riconoscimento del beneficio richiesto dell'Indennità di accompagnamento L.n.18/80' –
L.n.508/88', contestualmente riconoscendo invece le condizioni di gravità con necessità di assistenza continua, come previsto dall'art.3 comma 1 e 3 della L.n.104/92
- con atto di dissenso depositato il 26/05/2024 la ricorrente dichiarava di contestare le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio.
Con ricorso di merito depositato in data 15.06.2024 si eccepiva che le considerazioni del consulente tecnico d'ufficio non possono essere condivise in riferimento al mancato riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento (L.n.18/80' – L.n.508/88'), in
2 quanto, la copiosa documentazione prodotta in atti, risulta pienamente esaustiva nel definire la situazione sanitaria della sig.ra Pt_1
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo della Ctu, di riconoscere e dichiarare la presenza nella ricorrente dello status invalidante richiesto per ottenere il diritto all'Indennità di accompagnamento L.n.18/1980' – L.n.508/88' e con esso, il diritto all'indicata prestazione, e ciò a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa,
o, comunque dalla data che sarà determinata in corso di causa.
Conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla corresponsione della sopra indicata prestazione nella misura di legge e con la dovuta decorrenza, oltre agli interessi legali.
Con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c.. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 22.07.2024 chiedendo l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione e di domande nuove nel c.d. giudizio di merito sull'ATPO, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda nella parte in cui essa è volta al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale ed alla condanna dell'Ente alla relativa corresponsione;
nel merito, disattendere integralmente il ricorso avversario mediante rigetto delle relative domande. Con di vittoria di spese e compensi.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
In data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
Nel merito la domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito, pur non riconoscendo l'indennità di accompagnamento, non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per i benefici connessi all'art.3 comma 1 e 3 della L.104/92 a decorrere dal 01 gennaio 2025 .
Il c.t.u nominato nel giudizio di merito, Dott. infatti, con indagine Persona_3 accurata e completa, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità:
“ nsufficienza ventilatoria secondaria a polmonite da SARS COV2 in trattamento con ventilazione meccanica non invasiva per almeno 2 h la mattina, 2 h il pomeriggio e nelle ore notturne in paziente obesa. Cardiopatia Ipertensiva. Diabete mellito tipo 2 insulino- trattato. Insufficienza renale cronica in trattamento conservativo. Poliartralgia,
3 gonartrosi bilaterale con algie ricorrenti ricorrenti a riposo e sotto carico e con scrosci articolari, ipostenia degli arti inferiori con deficit della deambulazione che avviene con assistenza. Difficoltosi i passaggi posturali“.
Il c.t.u. ha quindi ha dichiarato: “Concludendo possiamo dire che tali infermità, valutate nel loro complesso, consentono di poter affermare a mio avviso che alla ricorrente, le si possa concedere i benefici connessi all'art.3 comma 1 e 3 della L.104/92 a decorrere dal
01 gennaio 2025, essendo persona portatrice di handicap in situazione di gravità. “.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la Sig.ra possiede il requisito sanitario utile per il riconoscimento dei benefici Parte_1 connessi all'art.3 comma 1 e 3 della L.104/92 a decorrere dal 01 gennaio 2025.
L'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato, in considerazione dell'avvenuto riconoscimento delle condizioni sanitarie con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa e giudiziale , giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio di entrambi i giudizi.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 15.06.2024 e con ricorso ex art. 445bis c.p.c. del 25.11.2023 CP_ R.G.6045/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore,, vista le note scritte depositate dalla parte ricorrente così provvede: in parziale accoglimento delle domande, dichiara che la Sig. possiede Parte_1 il requisito sanitario utile al riconoscimento dei benefici connessi all'art.3 comma 1 e 3 della L.104/92 a decorrere dal 01 gennaio 2025.
- compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali di entrambi i giudizi;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 17/12/ 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott EN LO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. EN LO, rilevato che l'udienza del 15/12 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 3307/2024 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], Parte_1
c.f.: , elettivamente domiciliata in Messina alla Via Napoli n.5 - C.F._1
98124, presso il recapito professionale dell'avvocato Nunzio Venuti
(c.f.: fax 090/2939063), che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Oliviero Atzeni, C.F. PEC C.F._3
C
in virtù di mandato generale alle liti del Email_2
22.03.2024 rep. 37875 racc n. 7313 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente Per_1 domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Messina, Via Armeria1. CP_1
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato presso il Tribunale di
Messina, Sez. Lavoro in data 25.11.2023 ed iscritto al n. 6045/2023 R.G., l'odierna parte ricorrente affermava di avere presentato in data 15/03/2023 alla Sede CP_1 territorialmente competente, istanza amministrativa volta a ottenere l'accertamento del diritto all'Indennità di Accompagnamento (L.n.18/80' – L.n.508/88'), nonché il riconoscimento di portatore di handicap in situazioni di gravità ai sensi dell'art.3 comma
1 e 3 della L.n.104/92;
Successivamente, dopo esser stata sottoposta ad accertamento sanitario presso il Centro
Medico Legale di Messina in data 28/09/2023, la ricorrente veniva riconosciuta CP_1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.n.509/88' – L.n.124/98') in misura del 100% grave, nonché portatore di handicap ai sensi dell'art.3 co.1 L.n.104/92' senza connotazioni di gravità,
Concludeva, pertanto, chiedendo che il Giudice adito, nominasse un consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della ricorrente relativa al riconoscimento del beneficio dell'Indennità di Accompagnamento
(L.n.18/80' – L.n.508/88'), nonché di portatrice di Handicap con connotazioni di gravità ai sensi dell'art.3 comma 1 e 3 della L.n.104/92', dalla data di inoltro dell'istanza amministrativa del 15/03/2023 o da qualsiasi altra data che risulti in giudizio;
con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi ex art.93 c.p.c.;
- Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e comunque CP_1
l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge;
- nell'ambito di tale accertamento tecnico assegnato veniva nominato come Consulente
Tecnico d'Ufficio il dott. che concludeva la sua consulenza negando il Per_2 riconoscimento del beneficio richiesto dell'Indennità di accompagnamento L.n.18/80' –
L.n.508/88', contestualmente riconoscendo invece le condizioni di gravità con necessità di assistenza continua, come previsto dall'art.3 comma 1 e 3 della L.n.104/92
- con atto di dissenso depositato il 26/05/2024 la ricorrente dichiarava di contestare le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio.
Con ricorso di merito depositato in data 15.06.2024 si eccepiva che le considerazioni del consulente tecnico d'ufficio non possono essere condivise in riferimento al mancato riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento (L.n.18/80' – L.n.508/88'), in
2 quanto, la copiosa documentazione prodotta in atti, risulta pienamente esaustiva nel definire la situazione sanitaria della sig.ra Pt_1
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo della Ctu, di riconoscere e dichiarare la presenza nella ricorrente dello status invalidante richiesto per ottenere il diritto all'Indennità di accompagnamento L.n.18/1980' – L.n.508/88' e con esso, il diritto all'indicata prestazione, e ciò a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa,
o, comunque dalla data che sarà determinata in corso di causa.
Conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla corresponsione della sopra indicata prestazione nella misura di legge e con la dovuta decorrenza, oltre agli interessi legali.
Con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c.. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 22.07.2024 chiedendo l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione e di domande nuove nel c.d. giudizio di merito sull'ATPO, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda nella parte in cui essa è volta al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale ed alla condanna dell'Ente alla relativa corresponsione;
nel merito, disattendere integralmente il ricorso avversario mediante rigetto delle relative domande. Con di vittoria di spese e compensi.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
In data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
Nel merito la domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito, pur non riconoscendo l'indennità di accompagnamento, non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per i benefici connessi all'art.3 comma 1 e 3 della L.104/92 a decorrere dal 01 gennaio 2025 .
Il c.t.u nominato nel giudizio di merito, Dott. infatti, con indagine Persona_3 accurata e completa, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità:
“ nsufficienza ventilatoria secondaria a polmonite da SARS COV2 in trattamento con ventilazione meccanica non invasiva per almeno 2 h la mattina, 2 h il pomeriggio e nelle ore notturne in paziente obesa. Cardiopatia Ipertensiva. Diabete mellito tipo 2 insulino- trattato. Insufficienza renale cronica in trattamento conservativo. Poliartralgia,
3 gonartrosi bilaterale con algie ricorrenti ricorrenti a riposo e sotto carico e con scrosci articolari, ipostenia degli arti inferiori con deficit della deambulazione che avviene con assistenza. Difficoltosi i passaggi posturali“.
Il c.t.u. ha quindi ha dichiarato: “Concludendo possiamo dire che tali infermità, valutate nel loro complesso, consentono di poter affermare a mio avviso che alla ricorrente, le si possa concedere i benefici connessi all'art.3 comma 1 e 3 della L.104/92 a decorrere dal
01 gennaio 2025, essendo persona portatrice di handicap in situazione di gravità. “.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la Sig.ra possiede il requisito sanitario utile per il riconoscimento dei benefici Parte_1 connessi all'art.3 comma 1 e 3 della L.104/92 a decorrere dal 01 gennaio 2025.
L'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato, in considerazione dell'avvenuto riconoscimento delle condizioni sanitarie con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa e giudiziale , giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio di entrambi i giudizi.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 15.06.2024 e con ricorso ex art. 445bis c.p.c. del 25.11.2023 CP_ R.G.6045/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore,, vista le note scritte depositate dalla parte ricorrente così provvede: in parziale accoglimento delle domande, dichiara che la Sig. possiede Parte_1 il requisito sanitario utile al riconoscimento dei benefici connessi all'art.3 comma 1 e 3 della L.104/92 a decorrere dal 01 gennaio 2025.
- compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali di entrambi i giudizi;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 17/12/ 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott EN LO
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