Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Canada' sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Canada' sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.