Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00633/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2024, proposto da
NI.LO. s.n.c. di NO AN e CI LL Lorenzo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Maellaro e Vito Colonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Laigueglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 28.12.2023, avente ad oggetto “Differimento ex art. 3, L. n. 118/2022 del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e relativi rapporti di gestione - atto d’indirizzo”;
- del provvedimento prot. n. 26391 del 29.12.2023, recante il differimento al 31.12.2024 del termine di scadenza della concessione demaniale marittima n. 10/2005;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Laigueglia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con memoria depositata il 29 aprile 2025 NI.LO. s.n.c. ha rappresentato di non nutrire più interesse a coltivare la presente impugnativa, instando per la compensazione delle spese di lite;
- all’udienza del 30 aprile 2025 il difensore dell’Amministrazione si è opposto alla compensazione, insistendo per la condanna della controparte alla refusione delle spese processuali;
Considerato che, a fronte della dichiarazione della parte ricorrente, non resta al Collegio che dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto che, ai fini della regolazione delle spese, debba ravvisarsi la soccombenza virtuale di NI.LO. s.n.c., giacché:
- in base al quadro regolatorio delineato sia dalla giurisprudenza europea (CGUE, sez. V, 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, RO e IS ; id., sez. III, 20 aprile 2023, causa C-348/22, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ), sia dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime estensioni ex lege , sono cessate in data 31 dicembre 2023, con possibilità di proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024, dovendo le nuove assegnazioni avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE (mentre le norme che hanno introdotto ulteriori proroghe vanno disapplicate per contrasto con la predetta direttiva europea: cfr., ex multis , con riferimento al d.l. n. 198/2022, Cons. St., sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940, Cons. St., sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992, Cons. St., sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192, C.G.A. Reg. Sic., sez. riun., parere n. 342 in data 20 giugno 2023, T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 6 giugno 2023, n. 1306, e T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 11 maggio 2023, n. 755; nonché, in relazione al d.l. n. 131/2024, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 16 maggio 2025, n. 846, T.A.R. Lazio, Latina, sez. II, 24 aprile 2025, n. 378, T.A.R. Liguria, sez. I, 25 febbraio 2025, n. 199, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 febbraio 2025, n. 268, e T.A.R. Liguria, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 183);
- si rivela priva di pregio la tesi ricorsuale relativa all’insussistenza del presupposto della scarsità della risorsa naturale sfruttabile economicamente per finalità turistico-ricreative (v., ex aliis , Cons. St., sez. VII, 20 maggio 2024, nn. 4479-4480-4481; Cons. St., sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940, cit.); e ciò viepiù considerate le caratteristiche morfologiche del territorio costiero ligure e la circostanza che si tratta di una rinomata località della riviera di ponente, con conseguente necessità di attribuire l’uso particolare di porzioni dell’arenile a concessionari scelti attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica;
- gli impugnati provvedimenti dell’Amministrazione civica non risultano nulli per difetto assoluto di attribuzione o viziati da incompetenza, né sono stati assunti nell’esercizio del potere di autotutela, ma costituiscono doverosa applicazione della normativa nazionale in conformità al diritto dell’Unione, essendo le autorità comunali le prime a dover attuare compiutamente la direttiva n. 123/2006/CE e a disapplicare, se del caso, le disposizioni interne con essa contrastanti (Cons. St., sez. VII, 11 febbraio 2025, nn. 1128-1129; Cons. St., sez. VII, 16 dicembre 2024, nn. 10131-10132);
- è priva di fondamento giuridico la pretesa della deducente alla proroga del titolo sino al 31 dicembre 2033, in forza del previgente art. 1, comma 682, della legge n. 145/2018 e per via della risalenza della sua concessione, rilasciata con procedura ex art. 37 cod. nav., a data anteriore all’abolizione del c.d. diritto di insistenza (con l’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009) ed alla normativa interna di recepimento della direttiva n. 2006/123/CE (d.lgs. n. 59/2010). Invero, per principio generale lo ius superveniens incide sui rapporti di durata per il periodo successivo all’innovazione normativa, tanto più che la contraria opzione ermeneutica vanificherebbe il c.d. effetto utile del diritto europeo, sottraendo gli operatori già in attività, con un singolare privilegio, all’applicazione della disciplina proconcorrenziale di matrice unionale (Cons. St., sez. VII, 9 maggio 2025, n. 4014);
Ritenuto, pertanto, di porre le spese di lite a carico della ricorrente virtualmente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Laigueglia, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Liliana Felleti, Presidente FF, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Liliana Felleti |
IL SEGRETARIO