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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/10/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 6699/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6699/2019, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione all'udienza dell'11.7.2025 con ordinanza ex art. 127 ter cpc. del 15.7.2025 (con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.),
promossa da:
(CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IA CO (CF: ), elettivamente domiciliato in Via C.F._2
Guido De Ruggiero 52 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
, pi. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FE NE (cf. ), presso il quale domicilia, con studio C.F._3
pagina 1 di 15 in Napoli, alla Via Carlo Poerio n° 86
CONVENUTA
NONCHE'
(CF: ) Controparte_2 C.F._4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio innanzi questo , quale titolare dell'auto Smart targata EA256ET, Controparte_2
e la quale suo garante per la rca, per accertare la responsabilità Controparte_3
della prima nella causazione dei fatti narrati e condannarla in uno alla spa al CP_3
risarcimento delle lesioni personali subite da esso attore. All'uopo deduceva di trovarsi il 13/1/2018, alle ore 9:00 circa in Caivano al Corso Umberto I°, a piedi,
intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali all'altezza del bar “Zeus”,
quando veniva investito sul lato destro dalla Smart, il cui conducente, giungendo ad elevata velocità senza avvedersi della presenza del pedone, lo investiva facendolo cadere al suolo. Deduceva ancora che, per effetto dell'urto subiva gravi lesioni per cui veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli dove i sanitari diagnosticavano una “lussazione della spalla sinistra, una frattura della clavicola sinistra ed una frattura lamellare del tronchite”.
Si costituiva la contestando la domanda sia in fatto che in Controparte_3
diritto chiedendone il rigetto.
Venivano escussi due di parte attrice nonché veniva e deferito l'interrogatorio formale alla convenuta , non comparsa a renderlo;
espletata la Controparte_2
CTU medico legale all'udienza del 11/7/2025, nelle more mutato il Giudicante e rassegnate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c ridotti alla metà.
Rimaneva contumace benchè ritualmente citata. Controparte_2
pagina 3 di 15 Questioni preliminari
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda;
risulta allegata agli atti la richiesta di risarcimento inviata alla società assicuratrice, recapitata in data a mezzo racc. il 2.5.2018 e successivamente in data 19.9.2018. Per converso, non risultano documentate contestazioni inviate dalla con cui veniva rigettata CP_3
la richiesta avversa.
An debeatur
Dalla prova espletata, è emerso che nella data e nel luogo indicati nell'atto di citazione, l'attore rimaneva vittima del sinistro in esso descritto, con le conseguenze accertate agli atti. Con dichiarazione chiara e circostanziata, la teste Tes_1
indicata da parte attrice ed escussa in istruttoria, affermava di aver assistito ai
[...]
fatti trovandosi a piedi fuori al Bar Zeus teatro del sinistro, a poca distanza del sito dell'evento, mentre l'attore attraversava unitamente ad altra donna il Corso Umberto
I in Caivano, quando, improvvisamente veniva investito da un'auto Smart che sopraggiungeva senza avvedersi della presenza dei pedoni.
Tali dichiarazioni che costituiscono la principale fonte di prova a favore del danneggiato, risultano pienamente credibili. Esse infatti sono risultate circostanziate,
avendo i testi narrato nel dettaglio l'episodio lesivo, intrinsecamente verosimili avendo narrato un episodio che già all'apparenza risulta di per sé credibile, mai prestandosi quanto narrato ad equivoci di sorta, logicamente coerenti, non soffrendo di alcuna contraddizione tra le sue varie parti, spontanee, non emergendo alcun pagina 4 di 15 elemento destabilizzante.
A tale ultimo proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che la capacità
a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
A tal proposito, è da rilevare come tra le testi escusse vi è la moglie dell'attore sulla cui ammissibilità la Cassazione (9 febbraio 2005, n. 2621 e 16 aprile 2009, n.
9015) ha più volte affermato il principio secondo cui “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico,
personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la pagina 5 di 15 controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa”. Non rientrando il diritto al risarcimento dei danni tra quelli ricadenti nella comunione legale dei beni,
quindi, la teste poteva essere ritenuta ammissibile a fare la sua Testimone_2
deposizione.
Detto, perciò, che le dichiarazioni raccolte in istruttoria producono elementi che inducono a dichiarare l'attore totalmente esente da ogni responsabilità del sinistro, va precisato che, nell'ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell'investimento del pedone, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, anche in via esclusiva, a determinare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito. Anche il comportamento dei pedoni, pertanto, rimane soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determinino intralcio e, più
in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. In particolare, il comma 4° dell'art. 190 del Codice della Strada prevede espressamente il divieto per il pedone di “indugiare” sulla carreggiata, sia singolarmente che in gruppo: il tutto all'evidente scopo di privilegiare da un lato la sicurezza del pedone e dall'altro la pagina 6 di 15 fluidità del traffico veicolare. La recente giurisprudenza ha ormai definitivamente riconosciuto l'applicabilità, anche in tema di responsabilità aquiliana, della regola di cui all'art. 1227 co.
1. Cod. Civ., affermando il principio in virtù del quale non è
dovuto alcun risarcimento per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato (Cass. civile III, n. 21686 del 9.11.2005). Ne discende la sostanziale equiparazione, quoad effectum, del fatto colposo del terzo al caso fortuito. Anche in materia di investimento del pedone, la recente giurisprudenza ha riconosciuto al conducente la possibilità di andare esente da responsabilità fornendo la prova che l'investimento sia dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo del pedone. A
tal fine, tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato: in materia di responsabilità
civile da sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli, in caso d'investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa qualora risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti
(Cass. civile III, n. 21249 29.9.2006). Se la giurisprudenza degli ultimi anni ammette l'equiparazione, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'automobilista, del fatto colposo del pedone al caso fortuito, essa a maggior ragione ritiene ravvisabile,
ricorrendo condotte imprudenti del pedone, un concorso di colpa idoneo a determinare la riduzione del diritto al risarcimento del danno. In tema di circolazione pagina 7 di 15 dei veicoli e per il caso di investimento da parte di automobilista che attraversa la sede stradale, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054 co. 1 Cod. Civ. non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana. Di
conseguenza, allorquando sia accertata l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227 co. 1 Cod. Civ. con quella presunta del conducente del veicolo investitore.
Per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di giudizi vertenti su sinistri stradali, l'attore, oltre all'onere di provare il comportamento di guida trasgressivo delle norme che regolano la circolazione stradale messo in atto dal conducente del veicolo antagonista, ha anche quello di provare la conformità alle stesse norme del suo comportamento di guida. E la narrazione dei testi nulla riferisce circa un eventuale comportamento trasgressivo del , non raccontando di fatti che Pt_1
possano incrinare la ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'esclusiva responsabilità dell'auto Smart, tal che nessuna penalizzazione, seppur parziale, possa soffrire la quantificazione del ristoro a favore dell'attore.
Risultando così provato il fatto storico, va dichiarata la reale responsabilità del veicolo Smart nella causazione del sinistro, anche in relazione alle accertate dolorose conseguenze.
La domanda di risarcimento è dunque fondata nell'an.
pagina 8 di 15 Quantum debeatur
La descrizione dei fatti emersa dagli atti, risulta poi utile per il riscontro del nesso di causalità evento-danni provato con la documentazione agli atti ed in particolare, circa le lesioni, con la certificazione medico-sanitaria prodotta dall'attore,
che è stata esaminata dal C.T.U. dott. , con motivazione Persona_1
pienamente condivisibile, dalle cui conclusioni il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in aderenza alla documentazione medica esaminata. Alla fine, il consulente ha affermato che il a seguito dell'incidente de quo, allo Parte_1
stato attuale, risulta affetto da: “Esiti di frattura pluriframmentaria dell'epifisi
prossimale dell'omero sinistro, trattata chirurgicamente con fili di KI e
stabilizatore esterno. Tali postumi hanno determinato una Inabilita' Temporanea
Totale quantizzabile in giorni sessanta (I.T.T. 60 gg.), una Inabilita' Temporanea
Parziale quantizzabile in giorni trenta da valutare con una formula a scalare del
settantacinque per cento (I.T.P. 30 gg. al 75%), una Inabilita' Temporanea Parziale
quantizzabile in giorni trenta da valutare con una formula a scalare del cinquanta
per cento (I.T.P. 30 gg. al 50%), una Inabilita' Temporanea Parziale quantizzabile in
giorni trenta da valutare con una formula a scalare del venticinque per cento (I.T.P.
30 gg. al 25%), con postumi residui che determinano un danno biologico
quantizzabile nella misura del ventidue per cento (POSTUMI 22%). In base
all'istruttoria compiuta si riconosce la sussistenza del nesso di causalità tra la
pagina 9 di 15 suddetta lesione e la modalità dell'evento”.
Le conclusioni del CTU vanno recepite e condivise da questo giudice, essendo state congruamente motivate, sia sul piano strettamente logico che su quello tecnico,
anche alla stregua del principio di diritto più volte sancito dalla Suprema Corte
secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
02/02/2015).
Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente subito dal , tenuto conto che i postumi permanenti Pt_1
sono stati riconosciuti in una misura superiore al 9%, e che quindi non può farsi applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da microlesioni. Ora, non vi è dubbio che il quadro patologico accertato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. danno biologico
(danno alla salute), inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica pagina 10 di 15 della persona, in sé e per sé considerata - danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica, comprensivo del danno estetico.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto). Sebbene la liquidazione debba essere effettuata alla attualità, lo scrivente è del parere di applicare i parametri relativi alla Tabella unica nazionale in quanto ritenuti applicabili.
In proposito, , all'epoca del sinistro aveva 45 anni. Parte_1
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 22%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea al 25% 30
tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 4.202,60
Personalizzazione danno morale 31,6% (aumento minimo) € 1.328,02
Punto danno non patrimoniale € 5.530,62 pagina 11 di 15 Coefficiente di riduzione per età 0,782
Indennità temporanea € 55,24
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 4.202,60 x 22 x 0,782) € 72.301,56
Danno morale nel valore minimo (€ 1.328,02 x 22 x 0,782) € 22.847,30
A) Danno permanente complessivo (€ 121.673,73 x 0,782): € 95.148,86
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 3.314,40
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.242,90
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 828,60
Invalidità temporanea al 25% per 30 giorni: € 414,30
B) Danno temporaneo totale: € 5.800,20
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 100.949,06
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (15% di € 95.148,86): € 14.272,33
TOTALE GENERALE (A + B + C): € 115.221,39
La Legge 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma 17, ha introdotto nel nostro ordinamento la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del
Tribunale di Milano che negli ultimi anni la Cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale (sentenze: 12408/2011 e 3802/2015).
pagina 12 di 15 La Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U.
n. 40 del 18/02/2025), è basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età.
Circa il danno da sofferenza soggettiva interiore, premessa la sua dimensione eminentemente soggettiva che rende difficoltosa la relativa prova da parte del danneggiato, può essere valutato discrezionalmente dal giudice, anche sulla scorta di presunzioni, in base a cui al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una lesione così determinata. Tale
strumento consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito (Cass. sent. n.
25164/2020).
Pertanto, il danno morale non richiede un rigoroso onere di allegazione e di prova, potendo essere anche dimostrato con il ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato (Cass. sent. n. 1758/2017). Inoltre, nella quantificazione del danno morale il giudice di merito, qualora ravveda tale opportunità, può ricorrere pagina 13 di 15 al metodo della percentuale sul danno non patrimoniale già determinato;
infatti,
secondo la Suprema Corte un attendibile criterio logico presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute
è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità
della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave,
difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore,
morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (Cass. sent. n. 25164/2020).
Nulla va, infine, liquidato a titolo di danno patrimoniale in quanto non risulta documentata alcuna spesa.
Il danno così liquidato, riportato all'attualità –quindi- già rivalutato dal momento del sinistro, appare idoneo a ristorare unicamente il pregiudizio subito dall'attore con riferimento al cd. danno emergente, cioè alla concreta lesione subita per effetto dell'atto illecito del responsabile dell'incidente.
Gli interessi andranno corrisposti dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Vanno poste, altresì, a carico dei convenuti in solido le spese di CTU così come liquidate, in solido tra le parti nei confronti dell'Ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti dei convenuti e così provvede: Controparte_2 CP_1
pagina 14 di 15 a) dichiara la responsabilità del conducente del veicolo Smart tg. EA256ET nella causazione del sinistro per cui è causa;
b) per effetto di quanto sub a), condanna i convenuti in via solidale al pagamento della somma di euro 115.221,39 in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro fino a quella di effettivo soddisfo;
c) condanna, altresì, i convenuti in via solidale al pagamento delle spese di lite, liquidate ex DM. 55/2014 in euro 810,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso al 15%, cpa ed IVA se dovute come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
d) Pone a carico delle parti in solido fra di loro, e per l'intero a carico dei convenuti in solido fra di loro, le spese di CTU nella somma liquidata, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
Aversa lì 26.10.2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6699/2019, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione all'udienza dell'11.7.2025 con ordinanza ex art. 127 ter cpc. del 15.7.2025 (con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.),
promossa da:
(CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IA CO (CF: ), elettivamente domiciliato in Via C.F._2
Guido De Ruggiero 52 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
, pi. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FE NE (cf. ), presso il quale domicilia, con studio C.F._3
pagina 1 di 15 in Napoli, alla Via Carlo Poerio n° 86
CONVENUTA
NONCHE'
(CF: ) Controparte_2 C.F._4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio innanzi questo , quale titolare dell'auto Smart targata EA256ET, Controparte_2
e la quale suo garante per la rca, per accertare la responsabilità Controparte_3
della prima nella causazione dei fatti narrati e condannarla in uno alla spa al CP_3
risarcimento delle lesioni personali subite da esso attore. All'uopo deduceva di trovarsi il 13/1/2018, alle ore 9:00 circa in Caivano al Corso Umberto I°, a piedi,
intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali all'altezza del bar “Zeus”,
quando veniva investito sul lato destro dalla Smart, il cui conducente, giungendo ad elevata velocità senza avvedersi della presenza del pedone, lo investiva facendolo cadere al suolo. Deduceva ancora che, per effetto dell'urto subiva gravi lesioni per cui veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli dove i sanitari diagnosticavano una “lussazione della spalla sinistra, una frattura della clavicola sinistra ed una frattura lamellare del tronchite”.
Si costituiva la contestando la domanda sia in fatto che in Controparte_3
diritto chiedendone il rigetto.
Venivano escussi due di parte attrice nonché veniva e deferito l'interrogatorio formale alla convenuta , non comparsa a renderlo;
espletata la Controparte_2
CTU medico legale all'udienza del 11/7/2025, nelle more mutato il Giudicante e rassegnate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c ridotti alla metà.
Rimaneva contumace benchè ritualmente citata. Controparte_2
pagina 3 di 15 Questioni preliminari
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda;
risulta allegata agli atti la richiesta di risarcimento inviata alla società assicuratrice, recapitata in data a mezzo racc. il 2.5.2018 e successivamente in data 19.9.2018. Per converso, non risultano documentate contestazioni inviate dalla con cui veniva rigettata CP_3
la richiesta avversa.
An debeatur
Dalla prova espletata, è emerso che nella data e nel luogo indicati nell'atto di citazione, l'attore rimaneva vittima del sinistro in esso descritto, con le conseguenze accertate agli atti. Con dichiarazione chiara e circostanziata, la teste Tes_1
indicata da parte attrice ed escussa in istruttoria, affermava di aver assistito ai
[...]
fatti trovandosi a piedi fuori al Bar Zeus teatro del sinistro, a poca distanza del sito dell'evento, mentre l'attore attraversava unitamente ad altra donna il Corso Umberto
I in Caivano, quando, improvvisamente veniva investito da un'auto Smart che sopraggiungeva senza avvedersi della presenza dei pedoni.
Tali dichiarazioni che costituiscono la principale fonte di prova a favore del danneggiato, risultano pienamente credibili. Esse infatti sono risultate circostanziate,
avendo i testi narrato nel dettaglio l'episodio lesivo, intrinsecamente verosimili avendo narrato un episodio che già all'apparenza risulta di per sé credibile, mai prestandosi quanto narrato ad equivoci di sorta, logicamente coerenti, non soffrendo di alcuna contraddizione tra le sue varie parti, spontanee, non emergendo alcun pagina 4 di 15 elemento destabilizzante.
A tale ultimo proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che la capacità
a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
A tal proposito, è da rilevare come tra le testi escusse vi è la moglie dell'attore sulla cui ammissibilità la Cassazione (9 febbraio 2005, n. 2621 e 16 aprile 2009, n.
9015) ha più volte affermato il principio secondo cui “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico,
personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la pagina 5 di 15 controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa”. Non rientrando il diritto al risarcimento dei danni tra quelli ricadenti nella comunione legale dei beni,
quindi, la teste poteva essere ritenuta ammissibile a fare la sua Testimone_2
deposizione.
Detto, perciò, che le dichiarazioni raccolte in istruttoria producono elementi che inducono a dichiarare l'attore totalmente esente da ogni responsabilità del sinistro, va precisato che, nell'ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell'investimento del pedone, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, anche in via esclusiva, a determinare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito. Anche il comportamento dei pedoni, pertanto, rimane soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determinino intralcio e, più
in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. In particolare, il comma 4° dell'art. 190 del Codice della Strada prevede espressamente il divieto per il pedone di “indugiare” sulla carreggiata, sia singolarmente che in gruppo: il tutto all'evidente scopo di privilegiare da un lato la sicurezza del pedone e dall'altro la pagina 6 di 15 fluidità del traffico veicolare. La recente giurisprudenza ha ormai definitivamente riconosciuto l'applicabilità, anche in tema di responsabilità aquiliana, della regola di cui all'art. 1227 co.
1. Cod. Civ., affermando il principio in virtù del quale non è
dovuto alcun risarcimento per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato (Cass. civile III, n. 21686 del 9.11.2005). Ne discende la sostanziale equiparazione, quoad effectum, del fatto colposo del terzo al caso fortuito. Anche in materia di investimento del pedone, la recente giurisprudenza ha riconosciuto al conducente la possibilità di andare esente da responsabilità fornendo la prova che l'investimento sia dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo del pedone. A
tal fine, tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato: in materia di responsabilità
civile da sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli, in caso d'investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa qualora risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti
(Cass. civile III, n. 21249 29.9.2006). Se la giurisprudenza degli ultimi anni ammette l'equiparazione, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'automobilista, del fatto colposo del pedone al caso fortuito, essa a maggior ragione ritiene ravvisabile,
ricorrendo condotte imprudenti del pedone, un concorso di colpa idoneo a determinare la riduzione del diritto al risarcimento del danno. In tema di circolazione pagina 7 di 15 dei veicoli e per il caso di investimento da parte di automobilista che attraversa la sede stradale, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054 co. 1 Cod. Civ. non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana. Di
conseguenza, allorquando sia accertata l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227 co. 1 Cod. Civ. con quella presunta del conducente del veicolo investitore.
Per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di giudizi vertenti su sinistri stradali, l'attore, oltre all'onere di provare il comportamento di guida trasgressivo delle norme che regolano la circolazione stradale messo in atto dal conducente del veicolo antagonista, ha anche quello di provare la conformità alle stesse norme del suo comportamento di guida. E la narrazione dei testi nulla riferisce circa un eventuale comportamento trasgressivo del , non raccontando di fatti che Pt_1
possano incrinare la ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'esclusiva responsabilità dell'auto Smart, tal che nessuna penalizzazione, seppur parziale, possa soffrire la quantificazione del ristoro a favore dell'attore.
Risultando così provato il fatto storico, va dichiarata la reale responsabilità del veicolo Smart nella causazione del sinistro, anche in relazione alle accertate dolorose conseguenze.
La domanda di risarcimento è dunque fondata nell'an.
pagina 8 di 15 Quantum debeatur
La descrizione dei fatti emersa dagli atti, risulta poi utile per il riscontro del nesso di causalità evento-danni provato con la documentazione agli atti ed in particolare, circa le lesioni, con la certificazione medico-sanitaria prodotta dall'attore,
che è stata esaminata dal C.T.U. dott. , con motivazione Persona_1
pienamente condivisibile, dalle cui conclusioni il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in aderenza alla documentazione medica esaminata. Alla fine, il consulente ha affermato che il a seguito dell'incidente de quo, allo Parte_1
stato attuale, risulta affetto da: “Esiti di frattura pluriframmentaria dell'epifisi
prossimale dell'omero sinistro, trattata chirurgicamente con fili di KI e
stabilizatore esterno. Tali postumi hanno determinato una Inabilita' Temporanea
Totale quantizzabile in giorni sessanta (I.T.T. 60 gg.), una Inabilita' Temporanea
Parziale quantizzabile in giorni trenta da valutare con una formula a scalare del
settantacinque per cento (I.T.P. 30 gg. al 75%), una Inabilita' Temporanea Parziale
quantizzabile in giorni trenta da valutare con una formula a scalare del cinquanta
per cento (I.T.P. 30 gg. al 50%), una Inabilita' Temporanea Parziale quantizzabile in
giorni trenta da valutare con una formula a scalare del venticinque per cento (I.T.P.
30 gg. al 25%), con postumi residui che determinano un danno biologico
quantizzabile nella misura del ventidue per cento (POSTUMI 22%). In base
all'istruttoria compiuta si riconosce la sussistenza del nesso di causalità tra la
pagina 9 di 15 suddetta lesione e la modalità dell'evento”.
Le conclusioni del CTU vanno recepite e condivise da questo giudice, essendo state congruamente motivate, sia sul piano strettamente logico che su quello tecnico,
anche alla stregua del principio di diritto più volte sancito dalla Suprema Corte
secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
02/02/2015).
Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente subito dal , tenuto conto che i postumi permanenti Pt_1
sono stati riconosciuti in una misura superiore al 9%, e che quindi non può farsi applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da microlesioni. Ora, non vi è dubbio che il quadro patologico accertato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. danno biologico
(danno alla salute), inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica pagina 10 di 15 della persona, in sé e per sé considerata - danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica, comprensivo del danno estetico.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto). Sebbene la liquidazione debba essere effettuata alla attualità, lo scrivente è del parere di applicare i parametri relativi alla Tabella unica nazionale in quanto ritenuti applicabili.
In proposito, , all'epoca del sinistro aveva 45 anni. Parte_1
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 22%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea al 25% 30
tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 4.202,60
Personalizzazione danno morale 31,6% (aumento minimo) € 1.328,02
Punto danno non patrimoniale € 5.530,62 pagina 11 di 15 Coefficiente di riduzione per età 0,782
Indennità temporanea € 55,24
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 4.202,60 x 22 x 0,782) € 72.301,56
Danno morale nel valore minimo (€ 1.328,02 x 22 x 0,782) € 22.847,30
A) Danno permanente complessivo (€ 121.673,73 x 0,782): € 95.148,86
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 3.314,40
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.242,90
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 828,60
Invalidità temporanea al 25% per 30 giorni: € 414,30
B) Danno temporaneo totale: € 5.800,20
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 100.949,06
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (15% di € 95.148,86): € 14.272,33
TOTALE GENERALE (A + B + C): € 115.221,39
La Legge 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma 17, ha introdotto nel nostro ordinamento la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del
Tribunale di Milano che negli ultimi anni la Cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale (sentenze: 12408/2011 e 3802/2015).
pagina 12 di 15 La Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U.
n. 40 del 18/02/2025), è basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età.
Circa il danno da sofferenza soggettiva interiore, premessa la sua dimensione eminentemente soggettiva che rende difficoltosa la relativa prova da parte del danneggiato, può essere valutato discrezionalmente dal giudice, anche sulla scorta di presunzioni, in base a cui al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una lesione così determinata. Tale
strumento consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito (Cass. sent. n.
25164/2020).
Pertanto, il danno morale non richiede un rigoroso onere di allegazione e di prova, potendo essere anche dimostrato con il ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato (Cass. sent. n. 1758/2017). Inoltre, nella quantificazione del danno morale il giudice di merito, qualora ravveda tale opportunità, può ricorrere pagina 13 di 15 al metodo della percentuale sul danno non patrimoniale già determinato;
infatti,
secondo la Suprema Corte un attendibile criterio logico presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute
è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità
della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave,
difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore,
morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (Cass. sent. n. 25164/2020).
Nulla va, infine, liquidato a titolo di danno patrimoniale in quanto non risulta documentata alcuna spesa.
Il danno così liquidato, riportato all'attualità –quindi- già rivalutato dal momento del sinistro, appare idoneo a ristorare unicamente il pregiudizio subito dall'attore con riferimento al cd. danno emergente, cioè alla concreta lesione subita per effetto dell'atto illecito del responsabile dell'incidente.
Gli interessi andranno corrisposti dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Vanno poste, altresì, a carico dei convenuti in solido le spese di CTU così come liquidate, in solido tra le parti nei confronti dell'Ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti dei convenuti e così provvede: Controparte_2 CP_1
pagina 14 di 15 a) dichiara la responsabilità del conducente del veicolo Smart tg. EA256ET nella causazione del sinistro per cui è causa;
b) per effetto di quanto sub a), condanna i convenuti in via solidale al pagamento della somma di euro 115.221,39 in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro fino a quella di effettivo soddisfo;
c) condanna, altresì, i convenuti in via solidale al pagamento delle spese di lite, liquidate ex DM. 55/2014 in euro 810,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso al 15%, cpa ed IVA se dovute come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
d) Pone a carico delle parti in solido fra di loro, e per l'intero a carico dei convenuti in solido fra di loro, le spese di CTU nella somma liquidata, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
Aversa lì 26.10.2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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