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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 179/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 179/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLOMBO ROBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 8/2/2024, - dal 10 febbraio al 23 giugno Parte_1
2023 dipendente di con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, orario a CP_1 tempo pieno, inquadramento al 5° livello del CCNL pubblici esercizi e mansione di aiuto cuoco - deduceva il mancato pagamento della retribuzione dal mese di aprile, per cui conveniva in giudizio la società resistente per ottenere il pagamento della retribuzione dovuta per complessivi € 4.503,76. restava contumace e all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con lettura CP_1 della presente sentenza.
Il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della retribuzione ha solo l'onere di provare l'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa, in quanto spetta al datore di lavoro provare di averla poi corrisposta.
La lettera di assunzione del 10/2/2023 (doc 1) e le busta paga (doc 3) dimostrano l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze di poi cessato il 22/6/2023, CP_1
pagina 1 di 2 per dimissioni volontarie (vd modulo recesso - doc 2).
Le buste paga di aprile e maggio dimostrano il credito vantato dal ricorrente (Cass 2239/2017, conf.
12769/2003), quantificato rispettivamente in € 411,67 ed € 856,88.
Per il mese di giugno il ricorrente ha calcolato l'importo dovutogli in € 1.014,90 (doc 4).
Il ricorrente risulta inoltre creditore della somma lorda di:
• € 610,82 per tredicesima mensilità,
• € 610,82 per quattordicesima mensilità,
• € 488,51 per l'indennità dei giorni di ferie maturati, risultanti dal cedolino paga di maggio 2023,
e non goduti
• € 90,89 per l'indennità delle ore di ex festività maturate, risultanti dal cedolino paga di giugno
2023, e non godute,
• € 419,27 per t.f.r.
La somma totale dovuta risulta pertanto di complessivi € 4.503,76 lordi. non ha reso l'interrogatorio formale, confermando così il credito del ricorrente e peraltro, CP_1
restando contumace, non ha logicamente neppure dimostrato di aver pagato quanto ancora dovuto al ricorrente, né ha potuto contestare i conteggi di controparte.
Ne consegue la condanna di al pagamento di € 4.503,76 oltre rivalutazione monetaria e CP_1
interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.
pqm
1. condanna al pagamento di € 4.503,76 oltre rivalutazione monetaria e interessi CP_1
legali dal dovuto al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del CP_1
difensore del ricorrente ex art 93 cpc, liquidate € 2.100,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 26/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 179/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLOMBO ROBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 8/2/2024, - dal 10 febbraio al 23 giugno Parte_1
2023 dipendente di con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, orario a CP_1 tempo pieno, inquadramento al 5° livello del CCNL pubblici esercizi e mansione di aiuto cuoco - deduceva il mancato pagamento della retribuzione dal mese di aprile, per cui conveniva in giudizio la società resistente per ottenere il pagamento della retribuzione dovuta per complessivi € 4.503,76. restava contumace e all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con lettura CP_1 della presente sentenza.
Il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della retribuzione ha solo l'onere di provare l'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa, in quanto spetta al datore di lavoro provare di averla poi corrisposta.
La lettera di assunzione del 10/2/2023 (doc 1) e le busta paga (doc 3) dimostrano l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze di poi cessato il 22/6/2023, CP_1
pagina 1 di 2 per dimissioni volontarie (vd modulo recesso - doc 2).
Le buste paga di aprile e maggio dimostrano il credito vantato dal ricorrente (Cass 2239/2017, conf.
12769/2003), quantificato rispettivamente in € 411,67 ed € 856,88.
Per il mese di giugno il ricorrente ha calcolato l'importo dovutogli in € 1.014,90 (doc 4).
Il ricorrente risulta inoltre creditore della somma lorda di:
• € 610,82 per tredicesima mensilità,
• € 610,82 per quattordicesima mensilità,
• € 488,51 per l'indennità dei giorni di ferie maturati, risultanti dal cedolino paga di maggio 2023,
e non goduti
• € 90,89 per l'indennità delle ore di ex festività maturate, risultanti dal cedolino paga di giugno
2023, e non godute,
• € 419,27 per t.f.r.
La somma totale dovuta risulta pertanto di complessivi € 4.503,76 lordi. non ha reso l'interrogatorio formale, confermando così il credito del ricorrente e peraltro, CP_1
restando contumace, non ha logicamente neppure dimostrato di aver pagato quanto ancora dovuto al ricorrente, né ha potuto contestare i conteggi di controparte.
Ne consegue la condanna di al pagamento di € 4.503,76 oltre rivalutazione monetaria e CP_1
interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.
pqm
1. condanna al pagamento di € 4.503,76 oltre rivalutazione monetaria e interessi CP_1
legali dal dovuto al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del CP_1
difensore del ricorrente ex art 93 cpc, liquidate € 2.100,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 26/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2