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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della giudice dott.ssa NZ NI, nella causa iscritta al N. 1758 del 2022
R.G..L. promossa da
Parte_1
Con l'avv. GALLO ACCURSIO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti FRANCESCO PAOLO RUBBIO e MASSIMILIANO CASSIBBA resistente
, n.q. di ex socio della " Controparte_2 Controparte_1
[...]
Con gli avv.ti FRANCESCO PAOLO RUBBIO e MASSIMILIANO CASSIBBA resistente
E NEI CONFRONTI DI
CP_3
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento all'udienza tenutasi con trattazione scritta in data 20.10.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di
1 in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge, Controparte_2
ed in favore dell' in € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge. CP_3
Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 01/03/2022, la ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente a far data dal
06.5.2017 e fino al giorno del suo licenziamento per superamento del periodo di comporto, avvenuto in data 03.7.2021.
Deduceva parte ricorrente che, sebbene il suo formale livello di appartenenza fosse il V, tuttavia aveva svolto in concreto le mansioni di “addetto vendita con responsabilità di cassa”, riconducibile al IV livello C.C.N.L. di settore, con orario di lavoro dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, con mezza giornata di riposo settimanale, anche se il rapporto era stato formalizzato come part-time.
Asseriva, altresì, la ricorrente che, nel corso del proprio rapporto di lavoro, aveva avuto un periodo di malattia, durato dal 31.7.2020 al 26.3.2021, ed un periodo di infortunio, dal 27.3.2021 al 1.7.2021, e che detti periodi, ai fini della conservazione del posto, dovessero essere tenuti distinti e che, pertanto, il licenziamento intimatole doveva ritenersi nullo ed illegittimo.
Concludeva, dunque, con la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento e conseguente reintegra ex art. 2, d.lgs. 23/2015, con condanna del datore di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista ovvero, in subordine, ex art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, con estinzione del rapporto di lavoro e condanna al pagamento delle relative indennità, nonché con la domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori con l'orario indicato e conseguente condanna al pagamento delle conseguenziali differenze retributive per € 49.134,92, oltre al versamento dei contributi previdenziali ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per l'omissione contributiva;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente, che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L' parimenti costituitosi, si dichiarava pronto a percepire eventuali CP_3 contributi non prescritti;
_ premesso che la causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di CTU contabile;
- premesso che all'udienza del 20.06.2024 la causa veniva interrotta, atteso che la
2 società resistente era stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal
13.09.2023;
- premesso che con ricorso depositato il 23.09.2024 parte ricorrente provvedeva alla riassunzione della causa nei confronti dell'unica socia della società cancellata, ribadendo le domande di condanna già formulate in ricorso nei confronti della società ed ora articolate nei confronti della socia, con la sola eccezione della domanda di reintegra, non riproposta;
- premesso che si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_2
preliminare la nullità della notifica, la infondatezza della domanda articolata nei suoi confronti in assenza dei requisiti di cui all'art. 2495 cc e comunque nel merito l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che all'udienza di trattazione scritta del 20.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
- rilevato che, con riferimento alla eccezione di nullità della notifica, occorre evidenziare che la stessa ha pacificamente raggiunto il suo scopo, essendosi la parte costituitasi in giudizio;
- rilevato che, in via preliminare, deve osservarsi che non è contestato, e comunque
è stato documentato, che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 13.09.2023, tanto che la ricorrente ha riassunto il giudizio “nei confronti dell'unico socio della società cancellata” e conclude sempre articolando le domande nei confronti della “sig.ra quale socia unica della cancellata “ Controparte_2 [...]
; Controparte_1
- rilevato che ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2495 cc, “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.”;
- rilevato che, con riferimento alle domande aventi ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, deve osservarsi che “La cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado di impugnativa del licenziamento, in assenza di un residuo della liquidazione, se impedisce la condanna del socio al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno, viceversa, non è ostativa alla pronuncia di accertamento dell'illegittimità o dell'inefficacia del recesso, che deve essere resa nel contraddittorio con i soci, nella loro qualità di successori a titolo universale, sia pure "sui generis"; l'interesse ad agire del lavoratore può, infatti, persistere,
3 ai fini dell'individuazione del momento di estinzione del rapporto lavorativo, rilevante per gli aspetti previdenziali, nonché per la maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione o mobilità e l'iscrizione nelle relative liste.” (così Cassazione civile sez. lav., 06/09/2025, n.24681);
- rilevato che, con riferimento alle domande relative alle affermate differenze retributive, “La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dall' articolo 2495, comma 2, del Cc , entro il quale essi rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione. La circostanza che il socio abbia percepito o meno somme in sede di liquidazione non è elemento dirimente ai fini dell'interesse ad agire del creditore, il quale può conservare un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere una pronuncia anche solo dichiarativa, per esempio ai fini dell'escussione di garanzie o in vista di sopravvenienze attive.” (così Cassazione civile, sez. III, 01/07/2025, n. 17734);
- rilevato che, in applicazione degli ordinari principi in materia di onere della prova, ricade in capo al creditore l'onere di provare l'esistenza del credito,
l'inadempimento da parte della società e la circostanza che il socio abbia riscosso somme, ovvero la condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito. Pertanto, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del socio o del liquidatore deve dimostrare l'esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che invece è stata distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo, trattandosi di elementi costitutivi del diritto (cfr. Cass. n. 15474 del 22/06/2017);
- rilevato che nel caso di specie deve necessariamente affermarsi, in primo luogo, che la ricorrente, procedendo alla riassunzione, non ha dedotto quale sarebbe il suo concreto interesse alla pronuncia circa la dichiarazione di eventuale illegittimità del licenziamento, limitandosi a riportare le conclusioni in precedenza formulate, epurate della sola istanza di reintegra, né tale interesse può essere presunto o ritenuto o integrato d'ufficio, attinendo al merito della controversia.
Analogamente deve poi argomentarsi per quanto concerne la domanda avente ad oggetto le differenze retributive e contributive, mancando anche in questo caso un preciso riferimento alla ulteriore causa petendi;
- rilevato in ogni caso che parte ricorrente non ha offerto alcuna prova né della
4 sussistenza di un residuo attivo liquidato in favore della socia, né della responsabilità della resistente quale liquidatrice;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, ivi incluse quelle relative alla disciplina delle spese di lite e di consulenza, in ossequio al principio della soccombenza
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 20.10.2025
La giudice
NZ NI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della giudice dott.ssa NZ NI, nella causa iscritta al N. 1758 del 2022
R.G..L. promossa da
Parte_1
Con l'avv. GALLO ACCURSIO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti FRANCESCO PAOLO RUBBIO e MASSIMILIANO CASSIBBA resistente
, n.q. di ex socio della " Controparte_2 Controparte_1
[...]
Con gli avv.ti FRANCESCO PAOLO RUBBIO e MASSIMILIANO CASSIBBA resistente
E NEI CONFRONTI DI
CP_3
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento all'udienza tenutasi con trattazione scritta in data 20.10.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di
1 in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge, Controparte_2
ed in favore dell' in € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge. CP_3
Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 01/03/2022, la ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente a far data dal
06.5.2017 e fino al giorno del suo licenziamento per superamento del periodo di comporto, avvenuto in data 03.7.2021.
Deduceva parte ricorrente che, sebbene il suo formale livello di appartenenza fosse il V, tuttavia aveva svolto in concreto le mansioni di “addetto vendita con responsabilità di cassa”, riconducibile al IV livello C.C.N.L. di settore, con orario di lavoro dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, con mezza giornata di riposo settimanale, anche se il rapporto era stato formalizzato come part-time.
Asseriva, altresì, la ricorrente che, nel corso del proprio rapporto di lavoro, aveva avuto un periodo di malattia, durato dal 31.7.2020 al 26.3.2021, ed un periodo di infortunio, dal 27.3.2021 al 1.7.2021, e che detti periodi, ai fini della conservazione del posto, dovessero essere tenuti distinti e che, pertanto, il licenziamento intimatole doveva ritenersi nullo ed illegittimo.
Concludeva, dunque, con la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento e conseguente reintegra ex art. 2, d.lgs. 23/2015, con condanna del datore di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista ovvero, in subordine, ex art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, con estinzione del rapporto di lavoro e condanna al pagamento delle relative indennità, nonché con la domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori con l'orario indicato e conseguente condanna al pagamento delle conseguenziali differenze retributive per € 49.134,92, oltre al versamento dei contributi previdenziali ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per l'omissione contributiva;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente, che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L' parimenti costituitosi, si dichiarava pronto a percepire eventuali CP_3 contributi non prescritti;
_ premesso che la causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di CTU contabile;
- premesso che all'udienza del 20.06.2024 la causa veniva interrotta, atteso che la
2 società resistente era stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal
13.09.2023;
- premesso che con ricorso depositato il 23.09.2024 parte ricorrente provvedeva alla riassunzione della causa nei confronti dell'unica socia della società cancellata, ribadendo le domande di condanna già formulate in ricorso nei confronti della società ed ora articolate nei confronti della socia, con la sola eccezione della domanda di reintegra, non riproposta;
- premesso che si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_2
preliminare la nullità della notifica, la infondatezza della domanda articolata nei suoi confronti in assenza dei requisiti di cui all'art. 2495 cc e comunque nel merito l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che all'udienza di trattazione scritta del 20.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
- rilevato che, con riferimento alla eccezione di nullità della notifica, occorre evidenziare che la stessa ha pacificamente raggiunto il suo scopo, essendosi la parte costituitasi in giudizio;
- rilevato che, in via preliminare, deve osservarsi che non è contestato, e comunque
è stato documentato, che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 13.09.2023, tanto che la ricorrente ha riassunto il giudizio “nei confronti dell'unico socio della società cancellata” e conclude sempre articolando le domande nei confronti della “sig.ra quale socia unica della cancellata “ Controparte_2 [...]
; Controparte_1
- rilevato che ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2495 cc, “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.”;
- rilevato che, con riferimento alle domande aventi ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, deve osservarsi che “La cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado di impugnativa del licenziamento, in assenza di un residuo della liquidazione, se impedisce la condanna del socio al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno, viceversa, non è ostativa alla pronuncia di accertamento dell'illegittimità o dell'inefficacia del recesso, che deve essere resa nel contraddittorio con i soci, nella loro qualità di successori a titolo universale, sia pure "sui generis"; l'interesse ad agire del lavoratore può, infatti, persistere,
3 ai fini dell'individuazione del momento di estinzione del rapporto lavorativo, rilevante per gli aspetti previdenziali, nonché per la maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione o mobilità e l'iscrizione nelle relative liste.” (così Cassazione civile sez. lav., 06/09/2025, n.24681);
- rilevato che, con riferimento alle domande relative alle affermate differenze retributive, “La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dall' articolo 2495, comma 2, del Cc , entro il quale essi rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione. La circostanza che il socio abbia percepito o meno somme in sede di liquidazione non è elemento dirimente ai fini dell'interesse ad agire del creditore, il quale può conservare un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere una pronuncia anche solo dichiarativa, per esempio ai fini dell'escussione di garanzie o in vista di sopravvenienze attive.” (così Cassazione civile, sez. III, 01/07/2025, n. 17734);
- rilevato che, in applicazione degli ordinari principi in materia di onere della prova, ricade in capo al creditore l'onere di provare l'esistenza del credito,
l'inadempimento da parte della società e la circostanza che il socio abbia riscosso somme, ovvero la condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito. Pertanto, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del socio o del liquidatore deve dimostrare l'esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che invece è stata distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo, trattandosi di elementi costitutivi del diritto (cfr. Cass. n. 15474 del 22/06/2017);
- rilevato che nel caso di specie deve necessariamente affermarsi, in primo luogo, che la ricorrente, procedendo alla riassunzione, non ha dedotto quale sarebbe il suo concreto interesse alla pronuncia circa la dichiarazione di eventuale illegittimità del licenziamento, limitandosi a riportare le conclusioni in precedenza formulate, epurate della sola istanza di reintegra, né tale interesse può essere presunto o ritenuto o integrato d'ufficio, attinendo al merito della controversia.
Analogamente deve poi argomentarsi per quanto concerne la domanda avente ad oggetto le differenze retributive e contributive, mancando anche in questo caso un preciso riferimento alla ulteriore causa petendi;
- rilevato in ogni caso che parte ricorrente non ha offerto alcuna prova né della
4 sussistenza di un residuo attivo liquidato in favore della socia, né della responsabilità della resistente quale liquidatrice;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, ivi incluse quelle relative alla disciplina delle spese di lite e di consulenza, in ossequio al principio della soccombenza
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 20.10.2025
La giudice
NZ NI
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