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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 09/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 412/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 412 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
(C.F. ), già , in persona P.IVA_1 Parte_1
del curatore, con il patrocinio dell'avv. Sergio Iannucci, elettivamente domiciliato in Pescara, alla via
Alfonso Di Vestea n. 7, presso lo studio del difensore,
- Attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Dalila Di Loreto, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via San Francesco d'Assisi 15/A, presso lo studio del difensore,
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_3
Cristiana Rulli e dell'avv. Salvatore Di Pardo, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via Fabio
Filzi n. 2, presso lo studio dell'avv. Rulli,
- Convenute
Oggetto: simulazione - revocatoria
Conclusioni: all'udienza del 21 novembre 2024, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, parte attrice e parti pagina 1 di 11 convenute precisavano le conclusioni, come da note di trattazione scritta, rispettivamente depositate in data 20 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di Pt_1 Parte_1
Parte seguito anche e “ ), in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio la Parte_3
e la al fine di: Controparte_1 CP_2
“a) accertare, riconoscere e dichiarare l'inesistenza e/o la simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda e di costituzione del diritto di usufrutto per come descritto nella scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio in data 5 luglio 2021, con atto registrato a Persona_1
Lanciano il 7 luglio 2021 al n. 1252 della Serie 1T.
b) per l'effetto, accertare, riconoscere e dichiarare l'inesistenza e/o la simulazione assoluta e/o la nullità e/o comunque l'estinzione dell'usufrutto con tale atto costituito ed in forza di tale atto trascritto dall'Ufficio di Conservatoria Centrale della Nautica da Diporto presso il Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile.
c) revocare ai sensi dell'art. 2091 c.c la scrittura privata autenticata per Notaio
[...] di Lanciano del 5/5/2021, registrata all'Agenzia delle Entrate il 7/5/2021 al N. 1252 serie Per_1
IT, di contratto di affitto di azienda e di costituzione del diritto di usufrutto per la durata di anni 10
(dieci) sulle seguenti imbarcazioni, tutte riportate al punto 1 – imbarcazione dell'allegato “C” dalla numero 1 alla numero 5:
1) imbarcazione da diporto tipo Sarnico 43, di metri 13,07, denominata Spider, iscritta al n.
40L550D dell'Ufficio Centrale Marittimo di Golfo Aranci;
2) nave da diporto Velvet 100, di metri 31,01 iscritta al n. 071 della Capitaneria di Porto di Roma
Fiumicino 3) imbarcazione da diporto Predator 82, di metri 22,50 denominata Octavia of Pool, iscritta al n. 10755D della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino;
4) imbarcazione a motore denominata Rico, contraddistinta con la sigla GA 2667D modello Manò
27.50 FB lunghezza 9,04 metri;
5) nave a motore Beluga C. lunghezza 41,10 metri, IMO 8741507, dotata di due motori a combustione interna General Motors.
- per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice, per le causali e le ragioni esposte in atto, il sopra menzionato atto di disposizione, costitutivo del diritto di usufrutto e di affitto di azienda.
- condannare ai sensi degli artt. 96 primo e terzo comma cpc e/o 2043 c.c., i convenuti a risarcire per equivalente all'attrice i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e quindi condannarli a
pagina 2 di 11 pagare la somma non inferiore ad €. 400.000,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, determinata e liquidata anche mediante ricorso ai parametri di equità, oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Con condanna dei convenuti in solido ex art. 96 cpc ed ex art. 91 cpc alla rifusione di spese, anche generali, e competenze della difesa di da distrarsi in favore degli Parte_1 avvocati Alessandro Dedoni e Nadia Ficcadenti, che si dichiarano antistatarii”.
A supporto delle domande proposte, parte attrice rappresentava di essere creditrice della CP_1 dell'importo di 618.000,00 euro, oltre interessi moratori dal 29 settembre 2015, quale credito
[...]
maturato in conseguenza della condotta inadempiente tenuta dalla rispetto ad un contratto, CP_1
Parte siglato in data 3 settembre 2013, con cui la si era impegnata ad eseguire degli interventi conservativi, manutentivi e migliorativi sulla nave Beluga C., di proprietà della consegnatale in CP_1
data 27 settembre 2013. Segnatamente, detto credito integrava l'importo di cui alla fattura n. 2 del
Parte 2019, emessa dalla posto che l'accordo intercorso tra le parti implicava la permanenza della nave presso il cantiere sito nell'area del porto di sino al 30 giugno 2014 e che, in caso di ulteriore Pt_1
permanenza della nave in cantiere per cause non imputabili a quest'ultimo – quale circostanza effettivamente verificatasi - la società armatrice avrebbe riconosciuto un importo extra contratto pari a
500,00 euro al giorno per ogni giorno di permanenza oltre la predetta data. Detto credito era stato oggetto di domanda riconvenzionale, accolta dal tribunale di Ortona, con sentenza n. 8/2021 del 20
Parte gennaio 2021, formulata dalla stessa el giudizio intentato dalla giusto al fine di accertare, CP_1 di contro, l'insussistenza del credito portato dalla fattura in discorso.
Nelle more del giudizio di secondo grado, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva Parte della sentenza di prime cure, avanzata dall'appellante la a mezzo di atto di precetto, CP_1
notificato in data 25 aprile 2021, intimava a quest'ultima il pagamento della predetta somma e, con atto del 12 maggio 2021, sottoponeva a pignoramento le seguenti 3 unità da diporto di proprietà della
Controparte_1
a) imbarcazione da diporto tipo Sarnico 43, di metri 13, 02, denominata Spider, iscritta al n.
40L550D dell'Ufficio Centrale Marittimo di Golfo Aranci;
b) imbarcazione da diporto Predator 82, di metri 22,5, denominata Octavia of Pool, iscritta al n.
10755D della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino;
c) nave da diporto Velvet 100, di metri 31, iscritta al n. 071 della Capitaneria di Porto di Roma
Fiumicino.
La relativa procedura esecutiva mobiliare veniva incardinata dinanzi al Tribunale di Tempio
Parte Pausania;
in precedenza, la si era già determinata all'esercizio del diritto di ritenzione della pagina 3 di 11 motonave notificando atto di intimazione ex art. 2797 c.c. del 25 settembre 2015 e CP_3
sottoponendo il bene alla procedura privatistica della vendita del pegno, secondo il disposto di cui agli artt. 2756 e 2797 c.c., incardinata presso il Tribunale di Ortona.
Tuttavia, in epoca successiva alla notifica di detto precetto di pagamento, la stipulava CP_1
con la in data 5 maggio 2021, il sopracitato contratto di affitto di azienda e di costituzione CP_2
del diritto di usufrutto (registrato in data 7 maggio 2021), per la durata di anni dieci, sulle imbarcazioni di cui allegato “C” del medesimo contratto in discorso (in atti), tra cui quelle sopra indicate, interessate dalle pendenti procedure esecutive.
Parte attrice ha altresì rappresentato che, nell'ambito delle avviate procedure esecutive, hanno proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi sia la sia la (nelle Controparte_1 CP_2 forme dell'opposizione di terzo).
Sicché, l'odierna attrice ha avanzato le domande sopra riportate, evidenziando, tra l'altro, la prossimità temporale della stipulazione del contratto in discorso rispetto alla notifica dell'atto di precetto nei confronti della società debitrice, i rapporti societari sussistenti tra le parti contrattuali (la avendo quale unico socio la già e quale CP_1 Controparte_4 Controparte_5 amministratore unico , al contempo amministratore unico della – parimenti Controparte_6 CP_7
partecipata al 100% dalla - socio unico della , la circostanza che la Controparte_4 CP_2 costituzione dell'usufrutto e dell'affitto di azienda finiva per ridurre grandemente la garanzia generica di adempimento da parte della nonché la sussistenza di un patrimonio inidoneo a far fronte CP_1 all'esposizione debitoria maturata nei confronti della alla luce del prodotto bilancio Parte_3
d'esercizio.
2. Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., contestando CP_1 CP_1
le circostanze di fatto ex adverso allegate e deducendo, tra l'altro, il difetto di interesse, in capo alla parte attrice, all'esercizio dell'azione revocatoria, stante l'anteriorità delle trascrizioni dei pignoramenti annotati in relazione alle unità navali, oggetto del contratto in discorso, rispetto alla trascrizione del diritto di usufrutto. Inoltre, la ha confutato la sussistenza di un pregiudizio alla garanzia CP_1
patrimoniale generica nei confronti della parte creditoria, come asserita dall'odierna attrice, deducendo, più in generale, la mancanza dei presupposti per la proposizione dell'azione revocatoria. La CP_1
hiedeva, quindi, il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice.
[...]
3. Si costituiva in giudizio anche la in persona del legale rappresentante p.t., la quale CP_2
svolto difese analoghe a quelle articolate dalla rimarcando, tra l'altro, l'insussistenza di un CP_1
pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore o di una maggiore difficoltà nella vendita coatta dei beni pignorati in conseguenza dello stipulato contratto di affitto di azienda e costituzione del diritto pagina 4 di 11 di usufrutto, dall'esecuzione dello stesso discendendo, anzi, una manutenzione costante ed un miglioramento funzionale delle imbarcazioni. Inoltre, quanto alla scientia fraudis, la CP_2
riteneva non provata, neanche per semplici presunzioni, la propria consapevolezza rispetto alla sussistenza di un credito della nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Conclusivamente, la chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice. CP_2
4. Nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti è intervenuta la dichiarazione di fallimento della (di cui alla sentenza del tribunale di Pescara n. 41 del 27 Parte_3
ottobre 2022, in atti), con conseguente dichiarazione di interruzione del giudizio, seguita dal ricorso per riassunzione dello stesso depositato dalla AT del fallimento della . Di Parte_4
seguito, disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, di cui al verbale di udienza del 13 luglio 2023 e, successivamente assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.c., il giudice, all'esito del relativo decorso, rilevato che, in considerazione delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, la causa appariva matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.
Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, questo giudice, con ordinanza del 23 novembre 2024, ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione
5. La domanda di parte attrice volta all'accertamento della simulazione assoluta del contratto in discorso, conclusosi tra le parti convenute, deve essere rigettata.
In proposito, è opportuno rilevare che, essendo la domanda di simulazione assoluta proposta da un soggetto terzo (qual è l'odierna attrice, per l'appunto) rispetto all'atto di compravendita in discorso, trova applicazione l'art. 1417 c.c. secondo cui la prova della simulazione può essere data dai terzi senza i limiti previsti per la prova testimoniale dagli art. 2722 e ss. c.c. e dunque anche per presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c. Al riguardo è opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato (Cass., sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15160). Sul punto, è stato ulteriormente precisato che, in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare
l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod pagina 5 di 11 plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (tra le altre, Cass., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224; in senso conforme, Cass., sez. III, 28 ottobre 2014, n. 22801). Inoltre, la
Suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente evidenziato che - in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria - ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass., sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490).
Altresì, ai fini dell'accoglimento della domanda di simulazione, non è decisivo l'atteggiamento soggettivo dei convenuti: infatti, a differenza dell'azione revocatoria in cui è richiesta, in ogni caso, la prova dell'esistenza dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche l'esistenza del consilium fraudis, nell'azione di simulazione si prescinde da tali elementi e l'intento di sottrarre i beni alla garanzia del credito può essere un elemento concorrente, ma non unico, della prova della simulazione
(cfr. Cass., sez. I, 5 maggio 2010, n. 10909; Id., sez. II, 30 maggio 2005, n. 11372).
Tanto premesso si reputa che parte attrice, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare l'esistenza dell'accordo simulatorio, non ha fornito elementi idonei e sufficienti a fondare detto meccanismo presuntivo. Si reputa, invero, che tali non possano ritenersi, segnatamente, i rapporti societari tra le parti del contratto in discorso, odierne convenute, unitamente alla dedotta circostanza che il canone pattuito integrasse “somma esigua e del tutto inadeguata”, non costituendo indizi gravi, precisi e concordanti volti a dimostrare la sussistenza di un accordo simulatorio tra le odierne parti convenute nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, in forza del quale non ci sarebbe quindi stato una effettiva concessione di affitto di azienda né la costituzione di usufrutto sui beni in discorso in favore della secondo quanto previsto in contratto. CP_2
Sicché, sulla scorta di quanto precede, deve conclusivamente escludersi la natura meramente apparente del contratto in discorso e, vieppiù, l'asserita inesistenza dello stesso.
Merita, invece, accoglimento l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., parimenti proposta dalla parte attrice, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto in discorso, stipulato tra le parti convenute.
Preliminarmente, deve essere rigettata la preliminare eccezione di parte convenuta circa l'insussistenza dell'interesse ad agire in via revocatoria in capo alla parte attrice nei termini sopra riportati. Ciò, in adesione al condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3179, di seguito citata) secondo cui, a fronte della pendenza di opposizioni pagina 6 di 11 all'esecuzione, come nel caso di specie, sussiste un interesse concreto ed attuale della parte attrice a sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo nei suoi confronti, e ciò nonostante che il bene risultasse già pignorato (con atto successivo alla compravendita, ma anteriore alla trascrizione di essa). Ciò essendo evidente che, in caso di accoglimento di una delle opposizioni, il creditore si vedrebbe caducare gli effetti del pignoramento promosso nei confronti della parte debitrice senza certezza di poter procedere utilmente a nuovo pignoramento sul medesimo bene in difetto della dichiarazione di inefficacia del trasferimento ai sensi dell'art. 2901 c.c. o, quanto meno, della già avvenuta proposizione della domanda di revocazione, ciò essendo utile a neutralizzare il rischio che, prima della trascrizione della domanda di revoca, l'acquirente trasferisse il bene, a titolo oneroso, ad un terzo di buona fede, cui non sarebbe stata opponibile - ex art. 2901 c.p.c., u.c., e art. 2652 c.p.c., n.
5 - la pronuncia di inefficacia dell'originario atto di acquisto (nel caso affrontato dai giudici di legittimità l'interesse ad agire era collegato proprio a questa attitudine della domanda di revocazione proposta in costanza di pignoramento (opposto) ad assicurare la possibilità di soddisfare efficacemente e tempestivamente il proprio credito anche nell'ipotesi di accoglimento di una delle opposizioni;
tale utilità, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile che tramite la proposizione di una domanda giudiziale, valeva dunque a rendere concreto ed attuale l'interesse ad agire, che non poteva essere escluso per il solo fatto che analoga utilità non ricorresse per la diversa ipotesi di rigetto delle opposizioni esecutive e di persistente efficacia del già eseguito pignoramento).
Tanto premesso, è opportuno evidenziare che, ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, la qualità di creditore è da intendersi in senso ampio, ovvero quale titolare di un credito già esistente ancorché soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la relativa tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 15 maggio 2018, n.
11755). Sicché, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(così, ex multis, Cass., sez. 3, 22 marzo 2016, n. 5619). Con l'ulteriore precisazione che, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere valutata avendo riguardo al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. n.
17356 del 2011) o del relativo accertamento giudiziario (Cass., n. 1050 del 1996). Peraltro, detto elemento qualifica l'intensità della partecipazione psicologica del debitore e del terzo – come previsto, per quest'ultimo, dall'art. 2901, comma 1, n. 2), c.c., trattandosi, nel caso di specie, di atto a titolo pagina 7 di 11 oneroso - integrante il requisito della scientia damni in termini di consapevolezza ovvero di mera conoscenza del pregiudizio derivante all'interesse creditorio dall'atto dispositivo, distinta dalla dolosa preordinazione dell'atto dispositivo ad arrecare pregiudizio alla garanzia del futuro credito (cd. consilium fraudis), richiesta nel caso di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito.
Al riguardo ed in termini generali, i giudici di legittimità hanno precisato che in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 22/03/2016, n. 5618), con la precisazione che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5/03/2009, n.
5359) (così, Cass., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1286).
Sul piano oggettivo, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. contempla, altresì, il requisito dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie come integrato, nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, restando onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207; tra le ultime,
Cass., sez. 6 - 3, ord., 18 giugno 2019, n. 16221). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che i contratti di affitto di azienda, incidendo negativamente sul valore del bene a cui si riferiscono, appartengono al novero di quegli atti che sono per se stessi idonei ad alterare in pejus la garanzia patrimoniale di cui fruiscono i creditori (cfr. Cass., sez. I, 17 gennaio 2001, n. 571), pur non essendo traslativi del bene, in quanto ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore. Parimenti è a dirsi per la costituzione di usufrutto, integrante atto avente indubitabilmente una funzione dispositiva e contenuto patrimoniale - il diritto reale di usufrutto avendo un proprio valore - dunque revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., la disposizione del diritto costituendo pur sempre una diminuzione della garanzia patrimoniale della pagina 8 di 11 debitrice (cfr., tra le altre: Cass., sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792; Cass., sez. II, 17 maggio 2010, n.
12045).
Tanto premesso, ai fini della valutazione dell'anteriorità del credito vantato dall'attrice, è sufficiente rilevare, alla luce della documentazione in atti, che il contratto, oggetto della proposta azione revocatoria, è stato stipulato dalle parti convenute a mezzo di scrittura privata autenticata dal notaio in data 5 maggio 2021, dunque in epoca successiva al sorgere del credito in discorso, maturato a far data dal 29 settembre 2015 (cfr. supra), come pure accertato dal tribunale di Ortona con sentenza n. 8/2021 del 20 gennaio 2021 – in disparte la circostanza dell'avvenuta impugnazione, stante quanto sopra osservato in punto di natura litigiosa del credito per cui si agisce in via revocatoria - ed alla notifica del relativo atto di precetto, risalente al 25 aprile 2021.
Ciò posto, deve ritenersi, altresì, provato l'eventus damni, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sopracitati, relativamente al contratto di affitto di azienda e di concessione di usufrutto, a cui si rinvia, in quanto implicanti ex se una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale del concedente ovvero della Vieppiù in considerazione di CP_1
quanto rappresentato dalla parte attrice a mezzo del prodotto bilancio di esercizio (2019 e 2022), della predetta società, segnata da una significativa esposizione debitoria (circa 12.000.000,00 euro) e da un ridotto ammontare del capitale (10.000,00 euro), senza che, di contro, l'odierna convenuta CP_1
abbia assolto al proprio onere probatorio, nei termini sopra intesi, fornendo elementi circa una diversa ed attuale situazione patrimoniale, idonei a suffragare la sussistenza di valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie senza difficoltà.
Quanto al profilo soggettivo, il requisito della scientia damni in capo alla concedente CP_1
odierna convenuta, può ritenersi integrato in ragione della circostanza per cui l'atto dispositivo avversato è stato concluso dagli odierni convenuti in data 5 settembre 2021, dunque in epoca successiva alla sopracitata sentenza e immediatamente prossima alla notifica del successivo atto di precetto, risalente al 25 aprile 2021.
Da ultimo, si osserva che risulta documentata la circostanza per cui il legale rappresentante della nella persona di , è al contempo amministratore unico della Controparte_1 Controparte_6 CP_7
detentrice della totalità delle partecipazioni societarie della tanto essendo desumibile
[...] CP_2
Contr sia dalle visure societarie sia dai verbali delle assemblee ordinarie della e della , CP_1
all'esito delle quali è stato rispettivamente deliberato il conferimento del mandato al proprio amministratore unico di stipulare il contratto in discorso (cfr. allegati A e B al contratto de quo) oggetto della proposta azione revocatoria. Inoltre, alla luce delle visure in atti, le società e Controparte_1
pagina 9 di 11 risultano, a loro volta, riconducibili ad un medesimo soggetto societario, la CP_7 [...]
detentrice della totalità delle quote delle predette società. CP_4
Sicché, in applicazione delle coordinate giurisprudenziali sopra esplicitate - volte a promuovere l'applicazione del già menzionato meccanismo presuntivo – deve ritenersi comprovata l'integrazione dell'elemento della partecipatio fraudis in capo alla controparte contrattuale CP_2
(affittuaria/usufruttuaria), parimenti convenuta, posto che, l'assetto societario sopra riportato, rende evidentemente poco plausibile che la predetta società non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sulla società concedente, ovvero sulla Controparte_1
Conclusivamente, l'azione revocatoria proposta dalla parte attrice deve essere dunque accolta, con conseguente inefficacia, nei confronti della parte attrice, del contratto di affitto di azienda e di costituzione del diritto di usufrutto di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio in data 5 luglio 2021, con atto registrato a Lanciano il 7 luglio 2021 al n. 1252 Persona_1
della Serie 1T.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022), in considerazione del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, particolarmente contenuta per la fase istruttoria - che, ai fini della liquidazione del compenso, rileva nei termini in cui la stessa risulta effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014) - nel caso di specie integrata, essenzialmente, dalla redazione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., non anche dall'espletamento di attività istruttoria.
Da ultimo, si reputano insussistenti i presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesta da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 412 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda della , già Parte_1
, in persona del curatore, volta all'accertamento della Parte_1
simulazione assoluta e dell'inesistenza del contratto di affitto di azienda e di costituzione del diritto di usufrutto, intervenuto tra le società convenute, di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio in data 5 luglio 2021, con atto registrato a Lanciano il 7 luglio 2021 al n. Persona_1
1252 della Serie 1T, intervenuto tra le società convenute;
pagina 10 di 11 - accoglie l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dalla AT
[...]
, già , in persona del Parte_1 Parte_1
curatore, e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, del contratto di affitto di azienda e di costituzione del diritto di usufrutto, intervenuto tra le società convenute, di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio in data 5 luglio 2021, con atto Persona_1
registrato a Lanciano il 7 luglio 2021 al n. 1252 della Serie 1T;
- condanna le convenute e a rifondere, in solido, alla parte attrice le spese Controparte_1 CP_2
di giudizio che liquida in 7.052,00 euro per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 6 giugno 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 412 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
(C.F. ), già , in persona P.IVA_1 Parte_1
del curatore, con il patrocinio dell'avv. Sergio Iannucci, elettivamente domiciliato in Pescara, alla via
Alfonso Di Vestea n. 7, presso lo studio del difensore,
- Attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Dalila Di Loreto, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via San Francesco d'Assisi 15/A, presso lo studio del difensore,
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_3
Cristiana Rulli e dell'avv. Salvatore Di Pardo, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via Fabio
Filzi n. 2, presso lo studio dell'avv. Rulli,
- Convenute
Oggetto: simulazione - revocatoria
Conclusioni: all'udienza del 21 novembre 2024, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, parte attrice e parti pagina 1 di 11 convenute precisavano le conclusioni, come da note di trattazione scritta, rispettivamente depositate in data 20 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di Pt_1 Parte_1
Parte seguito anche e “ ), in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio la Parte_3
e la al fine di: Controparte_1 CP_2
“a) accertare, riconoscere e dichiarare l'inesistenza e/o la simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda e di costituzione del diritto di usufrutto per come descritto nella scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio in data 5 luglio 2021, con atto registrato a Persona_1
Lanciano il 7 luglio 2021 al n. 1252 della Serie 1T.
b) per l'effetto, accertare, riconoscere e dichiarare l'inesistenza e/o la simulazione assoluta e/o la nullità e/o comunque l'estinzione dell'usufrutto con tale atto costituito ed in forza di tale atto trascritto dall'Ufficio di Conservatoria Centrale della Nautica da Diporto presso il Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile.
c) revocare ai sensi dell'art. 2091 c.c la scrittura privata autenticata per Notaio
[...] di Lanciano del 5/5/2021, registrata all'Agenzia delle Entrate il 7/5/2021 al N. 1252 serie Per_1
IT, di contratto di affitto di azienda e di costituzione del diritto di usufrutto per la durata di anni 10
(dieci) sulle seguenti imbarcazioni, tutte riportate al punto 1 – imbarcazione dell'allegato “C” dalla numero 1 alla numero 5:
1) imbarcazione da diporto tipo Sarnico 43, di metri 13,07, denominata Spider, iscritta al n.
40L550D dell'Ufficio Centrale Marittimo di Golfo Aranci;
2) nave da diporto Velvet 100, di metri 31,01 iscritta al n. 071 della Capitaneria di Porto di Roma
Fiumicino 3) imbarcazione da diporto Predator 82, di metri 22,50 denominata Octavia of Pool, iscritta al n. 10755D della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino;
4) imbarcazione a motore denominata Rico, contraddistinta con la sigla GA 2667D modello Manò
27.50 FB lunghezza 9,04 metri;
5) nave a motore Beluga C. lunghezza 41,10 metri, IMO 8741507, dotata di due motori a combustione interna General Motors.
- per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice, per le causali e le ragioni esposte in atto, il sopra menzionato atto di disposizione, costitutivo del diritto di usufrutto e di affitto di azienda.
- condannare ai sensi degli artt. 96 primo e terzo comma cpc e/o 2043 c.c., i convenuti a risarcire per equivalente all'attrice i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e quindi condannarli a
pagina 2 di 11 pagare la somma non inferiore ad €. 400.000,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, determinata e liquidata anche mediante ricorso ai parametri di equità, oltre interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Con condanna dei convenuti in solido ex art. 96 cpc ed ex art. 91 cpc alla rifusione di spese, anche generali, e competenze della difesa di da distrarsi in favore degli Parte_1 avvocati Alessandro Dedoni e Nadia Ficcadenti, che si dichiarano antistatarii”.
A supporto delle domande proposte, parte attrice rappresentava di essere creditrice della CP_1 dell'importo di 618.000,00 euro, oltre interessi moratori dal 29 settembre 2015, quale credito
[...]
maturato in conseguenza della condotta inadempiente tenuta dalla rispetto ad un contratto, CP_1
Parte siglato in data 3 settembre 2013, con cui la si era impegnata ad eseguire degli interventi conservativi, manutentivi e migliorativi sulla nave Beluga C., di proprietà della consegnatale in CP_1
data 27 settembre 2013. Segnatamente, detto credito integrava l'importo di cui alla fattura n. 2 del
Parte 2019, emessa dalla posto che l'accordo intercorso tra le parti implicava la permanenza della nave presso il cantiere sito nell'area del porto di sino al 30 giugno 2014 e che, in caso di ulteriore Pt_1
permanenza della nave in cantiere per cause non imputabili a quest'ultimo – quale circostanza effettivamente verificatasi - la società armatrice avrebbe riconosciuto un importo extra contratto pari a
500,00 euro al giorno per ogni giorno di permanenza oltre la predetta data. Detto credito era stato oggetto di domanda riconvenzionale, accolta dal tribunale di Ortona, con sentenza n. 8/2021 del 20
Parte gennaio 2021, formulata dalla stessa el giudizio intentato dalla giusto al fine di accertare, CP_1 di contro, l'insussistenza del credito portato dalla fattura in discorso.
Nelle more del giudizio di secondo grado, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva Parte della sentenza di prime cure, avanzata dall'appellante la a mezzo di atto di precetto, CP_1
notificato in data 25 aprile 2021, intimava a quest'ultima il pagamento della predetta somma e, con atto del 12 maggio 2021, sottoponeva a pignoramento le seguenti 3 unità da diporto di proprietà della
Controparte_1
a) imbarcazione da diporto tipo Sarnico 43, di metri 13, 02, denominata Spider, iscritta al n.
40L550D dell'Ufficio Centrale Marittimo di Golfo Aranci;
b) imbarcazione da diporto Predator 82, di metri 22,5, denominata Octavia of Pool, iscritta al n.
10755D della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino;
c) nave da diporto Velvet 100, di metri 31, iscritta al n. 071 della Capitaneria di Porto di Roma
Fiumicino.
La relativa procedura esecutiva mobiliare veniva incardinata dinanzi al Tribunale di Tempio
Parte Pausania;
in precedenza, la si era già determinata all'esercizio del diritto di ritenzione della pagina 3 di 11 motonave notificando atto di intimazione ex art. 2797 c.c. del 25 settembre 2015 e CP_3
sottoponendo il bene alla procedura privatistica della vendita del pegno, secondo il disposto di cui agli artt. 2756 e 2797 c.c., incardinata presso il Tribunale di Ortona.
Tuttavia, in epoca successiva alla notifica di detto precetto di pagamento, la stipulava CP_1
con la in data 5 maggio 2021, il sopracitato contratto di affitto di azienda e di costituzione CP_2
del diritto di usufrutto (registrato in data 7 maggio 2021), per la durata di anni dieci, sulle imbarcazioni di cui allegato “C” del medesimo contratto in discorso (in atti), tra cui quelle sopra indicate, interessate dalle pendenti procedure esecutive.
Parte attrice ha altresì rappresentato che, nell'ambito delle avviate procedure esecutive, hanno proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi sia la sia la (nelle Controparte_1 CP_2 forme dell'opposizione di terzo).
Sicché, l'odierna attrice ha avanzato le domande sopra riportate, evidenziando, tra l'altro, la prossimità temporale della stipulazione del contratto in discorso rispetto alla notifica dell'atto di precetto nei confronti della società debitrice, i rapporti societari sussistenti tra le parti contrattuali (la avendo quale unico socio la già e quale CP_1 Controparte_4 Controparte_5 amministratore unico , al contempo amministratore unico della – parimenti Controparte_6 CP_7
partecipata al 100% dalla - socio unico della , la circostanza che la Controparte_4 CP_2 costituzione dell'usufrutto e dell'affitto di azienda finiva per ridurre grandemente la garanzia generica di adempimento da parte della nonché la sussistenza di un patrimonio inidoneo a far fronte CP_1 all'esposizione debitoria maturata nei confronti della alla luce del prodotto bilancio Parte_3
d'esercizio.
2. Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., contestando CP_1 CP_1
le circostanze di fatto ex adverso allegate e deducendo, tra l'altro, il difetto di interesse, in capo alla parte attrice, all'esercizio dell'azione revocatoria, stante l'anteriorità delle trascrizioni dei pignoramenti annotati in relazione alle unità navali, oggetto del contratto in discorso, rispetto alla trascrizione del diritto di usufrutto. Inoltre, la ha confutato la sussistenza di un pregiudizio alla garanzia CP_1
patrimoniale generica nei confronti della parte creditoria, come asserita dall'odierna attrice, deducendo, più in generale, la mancanza dei presupposti per la proposizione dell'azione revocatoria. La CP_1
hiedeva, quindi, il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice.
[...]
3. Si costituiva in giudizio anche la in persona del legale rappresentante p.t., la quale CP_2
svolto difese analoghe a quelle articolate dalla rimarcando, tra l'altro, l'insussistenza di un CP_1
pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore o di una maggiore difficoltà nella vendita coatta dei beni pignorati in conseguenza dello stipulato contratto di affitto di azienda e costituzione del diritto pagina 4 di 11 di usufrutto, dall'esecuzione dello stesso discendendo, anzi, una manutenzione costante ed un miglioramento funzionale delle imbarcazioni. Inoltre, quanto alla scientia fraudis, la CP_2
riteneva non provata, neanche per semplici presunzioni, la propria consapevolezza rispetto alla sussistenza di un credito della nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Conclusivamente, la chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice. CP_2
4. Nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti è intervenuta la dichiarazione di fallimento della (di cui alla sentenza del tribunale di Pescara n. 41 del 27 Parte_3
ottobre 2022, in atti), con conseguente dichiarazione di interruzione del giudizio, seguita dal ricorso per riassunzione dello stesso depositato dalla AT del fallimento della . Di Parte_4
seguito, disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, di cui al verbale di udienza del 13 luglio 2023 e, successivamente assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.c., il giudice, all'esito del relativo decorso, rilevato che, in considerazione delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, la causa appariva matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.
Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, questo giudice, con ordinanza del 23 novembre 2024, ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione
5. La domanda di parte attrice volta all'accertamento della simulazione assoluta del contratto in discorso, conclusosi tra le parti convenute, deve essere rigettata.
In proposito, è opportuno rilevare che, essendo la domanda di simulazione assoluta proposta da un soggetto terzo (qual è l'odierna attrice, per l'appunto) rispetto all'atto di compravendita in discorso, trova applicazione l'art. 1417 c.c. secondo cui la prova della simulazione può essere data dai terzi senza i limiti previsti per la prova testimoniale dagli art. 2722 e ss. c.c. e dunque anche per presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c. Al riguardo è opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato (Cass., sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15160). Sul punto, è stato ulteriormente precisato che, in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare
l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod pagina 5 di 11 plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (tra le altre, Cass., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224; in senso conforme, Cass., sez. III, 28 ottobre 2014, n. 22801). Inoltre, la
Suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente evidenziato che - in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria - ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass., sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490).
Altresì, ai fini dell'accoglimento della domanda di simulazione, non è decisivo l'atteggiamento soggettivo dei convenuti: infatti, a differenza dell'azione revocatoria in cui è richiesta, in ogni caso, la prova dell'esistenza dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche l'esistenza del consilium fraudis, nell'azione di simulazione si prescinde da tali elementi e l'intento di sottrarre i beni alla garanzia del credito può essere un elemento concorrente, ma non unico, della prova della simulazione
(cfr. Cass., sez. I, 5 maggio 2010, n. 10909; Id., sez. II, 30 maggio 2005, n. 11372).
Tanto premesso si reputa che parte attrice, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare l'esistenza dell'accordo simulatorio, non ha fornito elementi idonei e sufficienti a fondare detto meccanismo presuntivo. Si reputa, invero, che tali non possano ritenersi, segnatamente, i rapporti societari tra le parti del contratto in discorso, odierne convenute, unitamente alla dedotta circostanza che il canone pattuito integrasse “somma esigua e del tutto inadeguata”, non costituendo indizi gravi, precisi e concordanti volti a dimostrare la sussistenza di un accordo simulatorio tra le odierne parti convenute nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, in forza del quale non ci sarebbe quindi stato una effettiva concessione di affitto di azienda né la costituzione di usufrutto sui beni in discorso in favore della secondo quanto previsto in contratto. CP_2
Sicché, sulla scorta di quanto precede, deve conclusivamente escludersi la natura meramente apparente del contratto in discorso e, vieppiù, l'asserita inesistenza dello stesso.
Merita, invece, accoglimento l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., parimenti proposta dalla parte attrice, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto in discorso, stipulato tra le parti convenute.
Preliminarmente, deve essere rigettata la preliminare eccezione di parte convenuta circa l'insussistenza dell'interesse ad agire in via revocatoria in capo alla parte attrice nei termini sopra riportati. Ciò, in adesione al condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3179, di seguito citata) secondo cui, a fronte della pendenza di opposizioni pagina 6 di 11 all'esecuzione, come nel caso di specie, sussiste un interesse concreto ed attuale della parte attrice a sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo nei suoi confronti, e ciò nonostante che il bene risultasse già pignorato (con atto successivo alla compravendita, ma anteriore alla trascrizione di essa). Ciò essendo evidente che, in caso di accoglimento di una delle opposizioni, il creditore si vedrebbe caducare gli effetti del pignoramento promosso nei confronti della parte debitrice senza certezza di poter procedere utilmente a nuovo pignoramento sul medesimo bene in difetto della dichiarazione di inefficacia del trasferimento ai sensi dell'art. 2901 c.c. o, quanto meno, della già avvenuta proposizione della domanda di revocazione, ciò essendo utile a neutralizzare il rischio che, prima della trascrizione della domanda di revoca, l'acquirente trasferisse il bene, a titolo oneroso, ad un terzo di buona fede, cui non sarebbe stata opponibile - ex art. 2901 c.p.c., u.c., e art. 2652 c.p.c., n.
5 - la pronuncia di inefficacia dell'originario atto di acquisto (nel caso affrontato dai giudici di legittimità l'interesse ad agire era collegato proprio a questa attitudine della domanda di revocazione proposta in costanza di pignoramento (opposto) ad assicurare la possibilità di soddisfare efficacemente e tempestivamente il proprio credito anche nell'ipotesi di accoglimento di una delle opposizioni;
tale utilità, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile che tramite la proposizione di una domanda giudiziale, valeva dunque a rendere concreto ed attuale l'interesse ad agire, che non poteva essere escluso per il solo fatto che analoga utilità non ricorresse per la diversa ipotesi di rigetto delle opposizioni esecutive e di persistente efficacia del già eseguito pignoramento).
Tanto premesso, è opportuno evidenziare che, ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, la qualità di creditore è da intendersi in senso ampio, ovvero quale titolare di un credito già esistente ancorché soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la relativa tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 15 maggio 2018, n.
11755). Sicché, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(così, ex multis, Cass., sez. 3, 22 marzo 2016, n. 5619). Con l'ulteriore precisazione che, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere valutata avendo riguardo al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. n.
17356 del 2011) o del relativo accertamento giudiziario (Cass., n. 1050 del 1996). Peraltro, detto elemento qualifica l'intensità della partecipazione psicologica del debitore e del terzo – come previsto, per quest'ultimo, dall'art. 2901, comma 1, n. 2), c.c., trattandosi, nel caso di specie, di atto a titolo pagina 7 di 11 oneroso - integrante il requisito della scientia damni in termini di consapevolezza ovvero di mera conoscenza del pregiudizio derivante all'interesse creditorio dall'atto dispositivo, distinta dalla dolosa preordinazione dell'atto dispositivo ad arrecare pregiudizio alla garanzia del futuro credito (cd. consilium fraudis), richiesta nel caso di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito.
Al riguardo ed in termini generali, i giudici di legittimità hanno precisato che in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 22/03/2016, n. 5618), con la precisazione che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5/03/2009, n.
5359) (così, Cass., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1286).
Sul piano oggettivo, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. contempla, altresì, il requisito dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie come integrato, nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, restando onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207; tra le ultime,
Cass., sez. 6 - 3, ord., 18 giugno 2019, n. 16221). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che i contratti di affitto di azienda, incidendo negativamente sul valore del bene a cui si riferiscono, appartengono al novero di quegli atti che sono per se stessi idonei ad alterare in pejus la garanzia patrimoniale di cui fruiscono i creditori (cfr. Cass., sez. I, 17 gennaio 2001, n. 571), pur non essendo traslativi del bene, in quanto ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore. Parimenti è a dirsi per la costituzione di usufrutto, integrante atto avente indubitabilmente una funzione dispositiva e contenuto patrimoniale - il diritto reale di usufrutto avendo un proprio valore - dunque revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., la disposizione del diritto costituendo pur sempre una diminuzione della garanzia patrimoniale della pagina 8 di 11 debitrice (cfr., tra le altre: Cass., sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792; Cass., sez. II, 17 maggio 2010, n.
12045).
Tanto premesso, ai fini della valutazione dell'anteriorità del credito vantato dall'attrice, è sufficiente rilevare, alla luce della documentazione in atti, che il contratto, oggetto della proposta azione revocatoria, è stato stipulato dalle parti convenute a mezzo di scrittura privata autenticata dal notaio in data 5 maggio 2021, dunque in epoca successiva al sorgere del credito in discorso, maturato a far data dal 29 settembre 2015 (cfr. supra), come pure accertato dal tribunale di Ortona con sentenza n. 8/2021 del 20 gennaio 2021 – in disparte la circostanza dell'avvenuta impugnazione, stante quanto sopra osservato in punto di natura litigiosa del credito per cui si agisce in via revocatoria - ed alla notifica del relativo atto di precetto, risalente al 25 aprile 2021.
Ciò posto, deve ritenersi, altresì, provato l'eventus damni, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sopracitati, relativamente al contratto di affitto di azienda e di concessione di usufrutto, a cui si rinvia, in quanto implicanti ex se una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale del concedente ovvero della Vieppiù in considerazione di CP_1
quanto rappresentato dalla parte attrice a mezzo del prodotto bilancio di esercizio (2019 e 2022), della predetta società, segnata da una significativa esposizione debitoria (circa 12.000.000,00 euro) e da un ridotto ammontare del capitale (10.000,00 euro), senza che, di contro, l'odierna convenuta CP_1
abbia assolto al proprio onere probatorio, nei termini sopra intesi, fornendo elementi circa una diversa ed attuale situazione patrimoniale, idonei a suffragare la sussistenza di valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie senza difficoltà.
Quanto al profilo soggettivo, il requisito della scientia damni in capo alla concedente CP_1
odierna convenuta, può ritenersi integrato in ragione della circostanza per cui l'atto dispositivo avversato è stato concluso dagli odierni convenuti in data 5 settembre 2021, dunque in epoca successiva alla sopracitata sentenza e immediatamente prossima alla notifica del successivo atto di precetto, risalente al 25 aprile 2021.
Da ultimo, si osserva che risulta documentata la circostanza per cui il legale rappresentante della nella persona di , è al contempo amministratore unico della Controparte_1 Controparte_6 CP_7
detentrice della totalità delle partecipazioni societarie della tanto essendo desumibile
[...] CP_2
Contr sia dalle visure societarie sia dai verbali delle assemblee ordinarie della e della , CP_1
all'esito delle quali è stato rispettivamente deliberato il conferimento del mandato al proprio amministratore unico di stipulare il contratto in discorso (cfr. allegati A e B al contratto de quo) oggetto della proposta azione revocatoria. Inoltre, alla luce delle visure in atti, le società e Controparte_1
pagina 9 di 11 risultano, a loro volta, riconducibili ad un medesimo soggetto societario, la CP_7 [...]
detentrice della totalità delle quote delle predette società. CP_4
Sicché, in applicazione delle coordinate giurisprudenziali sopra esplicitate - volte a promuovere l'applicazione del già menzionato meccanismo presuntivo – deve ritenersi comprovata l'integrazione dell'elemento della partecipatio fraudis in capo alla controparte contrattuale CP_2
(affittuaria/usufruttuaria), parimenti convenuta, posto che, l'assetto societario sopra riportato, rende evidentemente poco plausibile che la predetta società non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sulla società concedente, ovvero sulla Controparte_1
Conclusivamente, l'azione revocatoria proposta dalla parte attrice deve essere dunque accolta, con conseguente inefficacia, nei confronti della parte attrice, del contratto di affitto di azienda e di costituzione del diritto di usufrutto di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio in data 5 luglio 2021, con atto registrato a Lanciano il 7 luglio 2021 al n. 1252 Persona_1
della Serie 1T.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022), in considerazione del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, particolarmente contenuta per la fase istruttoria - che, ai fini della liquidazione del compenso, rileva nei termini in cui la stessa risulta effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014) - nel caso di specie integrata, essenzialmente, dalla redazione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., non anche dall'espletamento di attività istruttoria.
Da ultimo, si reputano insussistenti i presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesta da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 412 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda della , già Parte_1
, in persona del curatore, volta all'accertamento della Parte_1
simulazione assoluta e dell'inesistenza del contratto di affitto di azienda e di costituzione del diritto di usufrutto, intervenuto tra le società convenute, di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio in data 5 luglio 2021, con atto registrato a Lanciano il 7 luglio 2021 al n. Persona_1
1252 della Serie 1T, intervenuto tra le società convenute;
pagina 10 di 11 - accoglie l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dalla AT
[...]
, già , in persona del Parte_1 Parte_1
curatore, e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, del contratto di affitto di azienda e di costituzione del diritto di usufrutto, intervenuto tra le società convenute, di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio in data 5 luglio 2021, con atto Persona_1
registrato a Lanciano il 7 luglio 2021 al n. 1252 della Serie 1T;
- condanna le convenute e a rifondere, in solido, alla parte attrice le spese Controparte_1 CP_2
di giudizio che liquida in 7.052,00 euro per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 6 giugno 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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