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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2024, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
BBLIC TALI
N. 290/2023 RG SENT.
N. 154/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
Presidente Dott. Massimo Gullino
Dott. ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
rel.
all'udienza del 16 giugno 2023 ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1192 del 2.10.2019 vertente tra
nato il [...] a [...] 1
"rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar presso C.F. 1
il quale è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Re Ruggero, n. 9 (PEC
Email 1 FAX n. 0965/332251)
- appellante -
e
(c.f. P.IVA 1 ) Controparte_1
-appellata contumace-
Conclusioni
Parte 1 (note datate 20.4.2023): Voglia l'On.le Corte d'Appello adita accogliere l'appello e, per l'effetto, il ricorso di primo grado e quindi riconoscere al e differenze retributive connesse allo svolgimentosig. Parte 1
di mansioni superiori così come quantificate dal CTU, dott.ssa Persona 1
, nella I ipotesi della Relazione peritale, vale a dire nella misura di euro 12.144,93, con gli accessori di legge (rivalutazione e interessi). AL ogni altro diritto. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado.
SCOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
1. Con ricorso depositato in data 20.03.2015 Parte 1 'esponeva:
1) di lavorare alle dipendenze dell' CP_2 di Reggio Calabria sin dal 15.02.1999 con la qualifica “Agente tecnico disinfettore di ruolo" - ex liv. Cat. 3, ora liv. A;
2) che, su propria istanza, era stato trasferito, con ordine di servizio n. 44 del
30.07.2004, all' di Reggio Calabria e per l'effettoControparte_3
dal 30.07.2004 ad oggi svolgeva mansioni di autista di autoambulanza, riconducibili ad un inquadramento superiore a quello formalmente posseduto, in particolare a quello di “Operatore tecnico specializzato” liv. B Super CCNL Comparto Sanità
2009.
Chiedeva ai sensi dell'art. 2013 c.c. il diritto al corretto inquadramento e alle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori (differenze salariali tra il livello A ed il livello Bs, quantificate in € 12.857,58 o nella diversa somma accertata in corso di giudizio, con decorrenza dal 01.11.2009, oltre alla rivalutazione e interessi) oltre al rimborso delle spese con distrazione. Resisteva l' CP 2 eccependo, in via preliminare, la parziale prescrizione delle eventuali differenze retributive maturate nel quinquennio anteriore al primo atto interruttivo e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Il primo giudice ha disatteso la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento contrattuale per l'insuperabile ostacolo rappresentato dall'art. 52
D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo le regole generali poste dall'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche il diritto al trattamento della qualifica superiore (per i periodi di effettiva prestazione) nei casi di legittima assegnazione alle mansioni superiori di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del
2001, mentre fuori di queste ipotesi stabiliscono al comma quinto dello stesso articolo la nullità di tale assegnazione, con il riconoscimento al dipendente della sola differenza di trattamento economico". Quanto alle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori,
il Tribunale ha premesso che : alla stregua della richiamata giurisprudenza - sussiste in astratto il diritto del dipendente pubblico al compenso per lo svolgimento di fatto, in via continuativa e prevalente, di mansioni superiori, ma la relativa indagine passa necessariamente attraverso tre fasi:
1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente); 2)
l'individuazione delle declaratorie contrattuali (o di diversa fonte) corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3) il raffronto tra i risultati delle due indagini;
occorre pertanto che fin dall'atto introduttivo del giudizio venga adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa;
applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova grava sul lavoratore creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento, avendo 1
l'onere in particolare di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che si deduce di aver concretamente svolto. 66Ciò posto, ha ritenuto che nel caso in esame l'azione sarebbe stata “ carente già sotto il profilo assertivo, giacché, pur avendo affermato di aver svolto mansioni di autista di autombulanza riconducibili ad un inquadramento superiore a quello formalmente posseduto, in particolare a quello di “Operatore tecnico specializzato" liv. B Super
CCNL Comparto Sanità 2009, riportando la relativa declaratoria, non ha assolto compiutamente all'onere di deduzione sopra indicato, omettendo completamente di riportare la declaratoria contrattuale del livello di inquadramento;
conseguentemente, il ricorrente avrebbe omesso di effettuare quel raffronto, indispensabile secondo la giurisprudenza di legittimità, a verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Riteneva infine non idoneo a colmare tale lacuna assertiva il deposito della contrattazione collettiva di categoria, in quanto gli oneri di allegazione, specificando i fatti costitutivi della domanda, non potrebbero essere integrati attraverso produzioni documentali, dovendo "essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi."
In forza di tali argomenti, rigettava la domanda, disponendo la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo, nella restante parte condannando il ricorrente al rimborso alla controparte.
APPELLO.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte 1 per i motivi di seguito trattati;
è rimasta contumace l' CP 1 appellata.
Dopo alcuni rinvii dovuti alla necessità di calendarizzazione dei procedimenti dovuta all'emergenza COVID la causa veniva istruita con CTU e all'esito decisa all'udienza del 16.6.2023 con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante contesta la conclusione del primo giudice di non avere assolto agli oneri di allegazione e di deduzione a suo carico, evidenziando di avdere specificato nel ricorso:
1. le mansioni superiori in concreto svolte (vale a dire, mansioni di autista di ambulanza;
si vedano paginel e 2 del ricorso introduttivo);
2.l'arco temporale in cui dette mansioni superiori sono state effettuate (vale a dire, dal 30.07.2004 ad oggi;
si vedano paginel e 2 del ricorso introduttivo);
3. l'indicazione del CCNL di categoria(si veda allegato n. 6 al ricorso introduttivo sebbene per estratto);
4. il livello di inquadramento formalmente attribuito (vale a dire, agente tecnico disinfettore categoria A, livello economico A3) e quello preteso(vale a dire, autista di ambulanza categoria B, livello economico Bsuper);
5. l'esposizione di dettagliati conteggi sulle somme rivendicate(vale a dire, euro 12.857,58 per come quantificati dalla dott.ssa
; si veda allegato n. 7 al ricorso introduttivo).Persona 2
E' fondato, non sussistendo nel caso di specie né l'asserita omissione della declaratoria contrattuale del livello di inquadramento, né la supposta impossibilità di integrare il contenuto del ricorso con la documentazione allegata, alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità . Viene in rilievo il principio in forza del quale "in tema di domanda giudiziale, non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito" (Cass. Lav n. 17991 del 09/07/2018; conf.
Cass. Sentenza n. 17023 del 12/11/2003).
Pertanto il primo giudice avrebbe dovuto utilizzare ai fini del decidere lo stralcio del CCNL allegato al ricorso introduttivo ( doc. 6), nel quale vi era la declaratoria di formale inquadramento (categoria A) che poteva pertanto essere comparata con quella pretesa (B super), quest'ultima riportata pedissequamente nel ricorso introduttivo.
Ma a ben vedere quella declaratoria avrebbe dovuto essere acquisita in ogni caso dal primo giudice, poiché costituisce dato pacifico in giurisprudenza quello per cui ove si controverta sulla violazione della contrattazione collettiva nazionale in ambito di pubblico impiego - come nel caso di specie -, il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia (Cass. 5 marzo 2019, n. 6394; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507) alla acquisizione del pertinente contratto e con possibilità di esame diretto di esso da parte del giudice di legittimità, nell'esercizio della funzione "paranomofilattica" che il legislatore ha attribuito in proposito alla
Suprema Corte (Cass. S.U., 23 settembre 2010, n. 20075).
In termini, Cass. N. 12113/2022: "la conoscibilita' ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto e' conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, e' assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex articolo 425 c.p.c., comma 4), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia" (Cass. n. 6394/2019);
5.2. il principio discende dalla natura peculiare attribuita alla contrattazione collettiva in occasione del superamento dello statuto pubblicistico dell'impiego pubblico, attuato mediante attribuzione di un ruolo centrale alla contrattazione, a sua volta oggetto di una specifica disciplina finalizzata a garantire l'attuazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 97
Cost.; 5.3. infatti il rinvio alla contrattazione collettiva, contenuto nel Decreto
Legislativo n. 165 del 2001, articolo 2, comma 3, impone al giudice di individuare la normativa contrattuale effettivamente applicabile alla materia controversa e legittima, di conseguenza, una pronuncia che sia fondata su una interpretazione del dato contrattuale anche diversa da quella prospettata dalle parti, poiche', per espressa previsione del legislatore, il rapporto e' regolato contrattualmente e non e' consentita la deroga individuale alle previsioni della contrattazione collettiva, neppure nei casi in cui la stessa sia migliorativa per il prestatore (Cass. n.
17373/2016) L'individuazione della declaratoria di formale inquadramento, indispensabile nell'indagine trifasica richiesta per l'accertamento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, era dunque agevolata dal fatto che si tratta di applicare un contratto di comparto operante nel pubblico impiego che, pertanto, anche per le modalità di pubblicità che lo connotano, è sicuramente assoggettato al principio jura novit curia.
Ciò posto, è indubbio che le mansioni svolte dal Parte 1 nel periodo oggetto di domanda (autista di autoambulanza) rientrino nel livello economico B Super (Bs)
invocato nel ricorso, in luogo della categoria A del CCNL sanità 1998-2001, nella quale è stato inquadrato il ricorrente, che ricomprende i “lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività"
Nel citato CCNL la declaratoria della categoria B è riferita ai < lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs)
Operatore tecnico specializzato. Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di autoambulanza >>
Va poi dato atto che nel costituirsi in primo grado l' Controparte_1 si limitava ad affermare genericamente la necessità - ai fini del riconoscimento dell'esercizio di mansioni superiori – di una attribuzione di dette mansioni in “modo prevalente, sotto-
il profilo qualitativo, quantitativo e temporale".
Epperò l'azienda non ha contestato specificamente, come era suo onere a fronte della articolata esposizione del ricorrente, che questi a partire dall' ordine di servizio del
30 luglio 2004 non avesse più svolto le mansioni proprie della qualifica di agente tecnico disinfestatore di ruolo, ma esclusivamente l' attività di autista di
autoambulanza; tanto risulta anche documentalmente, in atti proveniente dalla stessa azienda sanitaria ( a firma del Direttore del CP 3 prot. nn. 303 e 303 bis del 4 Marzo
2010), nei quali si dava atto della gravissima carenza di personale del CP 3 cui si era sopperito anche con il trasferimento del Parte 1 ivi rimarcando la necessità di non provocare interruzioni di servizio.
Alla fondatezza del primo motivo di gravame, assorbente rispetto al motivo successivo, è seguito l'accertamento peritale diretto a quantificare le differenze retributive tra le somme percepite dal Signor nel periodo Parte 1 1.11.2009 30.11.2014, e quelle spettanti per lo svolgimento di fatto di mansioni del livello B super.
'Alla relazione della dottoressa Per 3 basata su solida metodologia scientifica oltre che priva di lacune o vizi logici e coerente con le risultanze processuali, si fa richiamo, in specie al conteggio n. 1, che ha considerato quanto emerso dalle buste paga, da cui non si evince il congedo fruito, per un importo lordo spettante pari a €
12.144,93.
,Cont Ciò in quanto l' si è limitata in primo grado a richiedere in via subordinata di retribuire le mansioni superiori "per il periodo di "effettiva prestazione" con esclusione dei periodi in cui il dipendente è assente per congedo ordinario (le ferie)
e in tutte le ipotesi di congedo straordinario (come, ad es., assenza per malattia)”, omettendo però di indicare, prima che documentare, gli anzidetti periodi.
Per questi motivi
va accolto l'appello e condannata l' Controparte_1
al pagamento di € 12.144,93 a titolo di differenze retributive per
[...]
svolgimento di mansioni superiori (B super) dall' 1.11.2009 al 30.11.2014, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria e al rimborso all'appellante delle spese di lite come da dispositivo.
PQM
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando
Parte 1 contro Controparte_4 esull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1192 del 2.10.2019, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
1)in riforma dell' impugnata sentenza, condanna l' Controparte_1
al pagamento di € 12.144,93 a titolo di differenze retributive per
[...]
svolgimento di mansioni superiori (B super) dall'1.11.2009 al 30.11.2014, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Cont 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per il primo e in € 2.700,00 per il secondo, oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, 16 giugno 2023
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
N. 290/2023 RG SENT.
N. 154/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
Presidente Dott. Massimo Gullino
Dott. ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
rel.
all'udienza del 16 giugno 2023 ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1192 del 2.10.2019 vertente tra
nato il [...] a [...] 1
"rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar presso C.F. 1
il quale è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Re Ruggero, n. 9 (PEC
Email 1 FAX n. 0965/332251)
- appellante -
e
(c.f. P.IVA 1 ) Controparte_1
-appellata contumace-
Conclusioni
Parte 1 (note datate 20.4.2023): Voglia l'On.le Corte d'Appello adita accogliere l'appello e, per l'effetto, il ricorso di primo grado e quindi riconoscere al e differenze retributive connesse allo svolgimentosig. Parte 1
di mansioni superiori così come quantificate dal CTU, dott.ssa Persona 1
, nella I ipotesi della Relazione peritale, vale a dire nella misura di euro 12.144,93, con gli accessori di legge (rivalutazione e interessi). AL ogni altro diritto. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado.
SCOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
1. Con ricorso depositato in data 20.03.2015 Parte 1 'esponeva:
1) di lavorare alle dipendenze dell' CP_2 di Reggio Calabria sin dal 15.02.1999 con la qualifica “Agente tecnico disinfettore di ruolo" - ex liv. Cat. 3, ora liv. A;
2) che, su propria istanza, era stato trasferito, con ordine di servizio n. 44 del
30.07.2004, all' di Reggio Calabria e per l'effettoControparte_3
dal 30.07.2004 ad oggi svolgeva mansioni di autista di autoambulanza, riconducibili ad un inquadramento superiore a quello formalmente posseduto, in particolare a quello di “Operatore tecnico specializzato” liv. B Super CCNL Comparto Sanità
2009.
Chiedeva ai sensi dell'art. 2013 c.c. il diritto al corretto inquadramento e alle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori (differenze salariali tra il livello A ed il livello Bs, quantificate in € 12.857,58 o nella diversa somma accertata in corso di giudizio, con decorrenza dal 01.11.2009, oltre alla rivalutazione e interessi) oltre al rimborso delle spese con distrazione. Resisteva l' CP 2 eccependo, in via preliminare, la parziale prescrizione delle eventuali differenze retributive maturate nel quinquennio anteriore al primo atto interruttivo e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Il primo giudice ha disatteso la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento contrattuale per l'insuperabile ostacolo rappresentato dall'art. 52
D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo le regole generali poste dall'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche il diritto al trattamento della qualifica superiore (per i periodi di effettiva prestazione) nei casi di legittima assegnazione alle mansioni superiori di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del
2001, mentre fuori di queste ipotesi stabiliscono al comma quinto dello stesso articolo la nullità di tale assegnazione, con il riconoscimento al dipendente della sola differenza di trattamento economico". Quanto alle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori,
il Tribunale ha premesso che : alla stregua della richiamata giurisprudenza - sussiste in astratto il diritto del dipendente pubblico al compenso per lo svolgimento di fatto, in via continuativa e prevalente, di mansioni superiori, ma la relativa indagine passa necessariamente attraverso tre fasi:
1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente); 2)
l'individuazione delle declaratorie contrattuali (o di diversa fonte) corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3) il raffronto tra i risultati delle due indagini;
occorre pertanto che fin dall'atto introduttivo del giudizio venga adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa;
applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova grava sul lavoratore creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento, avendo 1
l'onere in particolare di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che si deduce di aver concretamente svolto. 66Ciò posto, ha ritenuto che nel caso in esame l'azione sarebbe stata “ carente già sotto il profilo assertivo, giacché, pur avendo affermato di aver svolto mansioni di autista di autombulanza riconducibili ad un inquadramento superiore a quello formalmente posseduto, in particolare a quello di “Operatore tecnico specializzato" liv. B Super
CCNL Comparto Sanità 2009, riportando la relativa declaratoria, non ha assolto compiutamente all'onere di deduzione sopra indicato, omettendo completamente di riportare la declaratoria contrattuale del livello di inquadramento;
conseguentemente, il ricorrente avrebbe omesso di effettuare quel raffronto, indispensabile secondo la giurisprudenza di legittimità, a verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Riteneva infine non idoneo a colmare tale lacuna assertiva il deposito della contrattazione collettiva di categoria, in quanto gli oneri di allegazione, specificando i fatti costitutivi della domanda, non potrebbero essere integrati attraverso produzioni documentali, dovendo "essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi."
In forza di tali argomenti, rigettava la domanda, disponendo la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo, nella restante parte condannando il ricorrente al rimborso alla controparte.
APPELLO.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte 1 per i motivi di seguito trattati;
è rimasta contumace l' CP 1 appellata.
Dopo alcuni rinvii dovuti alla necessità di calendarizzazione dei procedimenti dovuta all'emergenza COVID la causa veniva istruita con CTU e all'esito decisa all'udienza del 16.6.2023 con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante contesta la conclusione del primo giudice di non avere assolto agli oneri di allegazione e di deduzione a suo carico, evidenziando di avdere specificato nel ricorso:
1. le mansioni superiori in concreto svolte (vale a dire, mansioni di autista di ambulanza;
si vedano paginel e 2 del ricorso introduttivo);
2.l'arco temporale in cui dette mansioni superiori sono state effettuate (vale a dire, dal 30.07.2004 ad oggi;
si vedano paginel e 2 del ricorso introduttivo);
3. l'indicazione del CCNL di categoria(si veda allegato n. 6 al ricorso introduttivo sebbene per estratto);
4. il livello di inquadramento formalmente attribuito (vale a dire, agente tecnico disinfettore categoria A, livello economico A3) e quello preteso(vale a dire, autista di ambulanza categoria B, livello economico Bsuper);
5. l'esposizione di dettagliati conteggi sulle somme rivendicate(vale a dire, euro 12.857,58 per come quantificati dalla dott.ssa
; si veda allegato n. 7 al ricorso introduttivo).Persona 2
E' fondato, non sussistendo nel caso di specie né l'asserita omissione della declaratoria contrattuale del livello di inquadramento, né la supposta impossibilità di integrare il contenuto del ricorso con la documentazione allegata, alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità . Viene in rilievo il principio in forza del quale "in tema di domanda giudiziale, non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito" (Cass. Lav n. 17991 del 09/07/2018; conf.
Cass. Sentenza n. 17023 del 12/11/2003).
Pertanto il primo giudice avrebbe dovuto utilizzare ai fini del decidere lo stralcio del CCNL allegato al ricorso introduttivo ( doc. 6), nel quale vi era la declaratoria di formale inquadramento (categoria A) che poteva pertanto essere comparata con quella pretesa (B super), quest'ultima riportata pedissequamente nel ricorso introduttivo.
Ma a ben vedere quella declaratoria avrebbe dovuto essere acquisita in ogni caso dal primo giudice, poiché costituisce dato pacifico in giurisprudenza quello per cui ove si controverta sulla violazione della contrattazione collettiva nazionale in ambito di pubblico impiego - come nel caso di specie -, il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia (Cass. 5 marzo 2019, n. 6394; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507) alla acquisizione del pertinente contratto e con possibilità di esame diretto di esso da parte del giudice di legittimità, nell'esercizio della funzione "paranomofilattica" che il legislatore ha attribuito in proposito alla
Suprema Corte (Cass. S.U., 23 settembre 2010, n. 20075).
In termini, Cass. N. 12113/2022: "la conoscibilita' ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto e' conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, e' assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex articolo 425 c.p.c., comma 4), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia" (Cass. n. 6394/2019);
5.2. il principio discende dalla natura peculiare attribuita alla contrattazione collettiva in occasione del superamento dello statuto pubblicistico dell'impiego pubblico, attuato mediante attribuzione di un ruolo centrale alla contrattazione, a sua volta oggetto di una specifica disciplina finalizzata a garantire l'attuazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 97
Cost.; 5.3. infatti il rinvio alla contrattazione collettiva, contenuto nel Decreto
Legislativo n. 165 del 2001, articolo 2, comma 3, impone al giudice di individuare la normativa contrattuale effettivamente applicabile alla materia controversa e legittima, di conseguenza, una pronuncia che sia fondata su una interpretazione del dato contrattuale anche diversa da quella prospettata dalle parti, poiche', per espressa previsione del legislatore, il rapporto e' regolato contrattualmente e non e' consentita la deroga individuale alle previsioni della contrattazione collettiva, neppure nei casi in cui la stessa sia migliorativa per il prestatore (Cass. n.
17373/2016) L'individuazione della declaratoria di formale inquadramento, indispensabile nell'indagine trifasica richiesta per l'accertamento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, era dunque agevolata dal fatto che si tratta di applicare un contratto di comparto operante nel pubblico impiego che, pertanto, anche per le modalità di pubblicità che lo connotano, è sicuramente assoggettato al principio jura novit curia.
Ciò posto, è indubbio che le mansioni svolte dal Parte 1 nel periodo oggetto di domanda (autista di autoambulanza) rientrino nel livello economico B Super (Bs)
invocato nel ricorso, in luogo della categoria A del CCNL sanità 1998-2001, nella quale è stato inquadrato il ricorrente, che ricomprende i “lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività"
Nel citato CCNL la declaratoria della categoria B è riferita ai < lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs)
Operatore tecnico specializzato. Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di autoambulanza >>
Va poi dato atto che nel costituirsi in primo grado l' Controparte_1 si limitava ad affermare genericamente la necessità - ai fini del riconoscimento dell'esercizio di mansioni superiori – di una attribuzione di dette mansioni in “modo prevalente, sotto-
il profilo qualitativo, quantitativo e temporale".
Epperò l'azienda non ha contestato specificamente, come era suo onere a fronte della articolata esposizione del ricorrente, che questi a partire dall' ordine di servizio del
30 luglio 2004 non avesse più svolto le mansioni proprie della qualifica di agente tecnico disinfestatore di ruolo, ma esclusivamente l' attività di autista di
autoambulanza; tanto risulta anche documentalmente, in atti proveniente dalla stessa azienda sanitaria ( a firma del Direttore del CP 3 prot. nn. 303 e 303 bis del 4 Marzo
2010), nei quali si dava atto della gravissima carenza di personale del CP 3 cui si era sopperito anche con il trasferimento del Parte 1 ivi rimarcando la necessità di non provocare interruzioni di servizio.
Alla fondatezza del primo motivo di gravame, assorbente rispetto al motivo successivo, è seguito l'accertamento peritale diretto a quantificare le differenze retributive tra le somme percepite dal Signor nel periodo Parte 1 1.11.2009 30.11.2014, e quelle spettanti per lo svolgimento di fatto di mansioni del livello B super.
'Alla relazione della dottoressa Per 3 basata su solida metodologia scientifica oltre che priva di lacune o vizi logici e coerente con le risultanze processuali, si fa richiamo, in specie al conteggio n. 1, che ha considerato quanto emerso dalle buste paga, da cui non si evince il congedo fruito, per un importo lordo spettante pari a €
12.144,93.
,Cont Ciò in quanto l' si è limitata in primo grado a richiedere in via subordinata di retribuire le mansioni superiori "per il periodo di "effettiva prestazione" con esclusione dei periodi in cui il dipendente è assente per congedo ordinario (le ferie)
e in tutte le ipotesi di congedo straordinario (come, ad es., assenza per malattia)”, omettendo però di indicare, prima che documentare, gli anzidetti periodi.
Per questi motivi
va accolto l'appello e condannata l' Controparte_1
al pagamento di € 12.144,93 a titolo di differenze retributive per
[...]
svolgimento di mansioni superiori (B super) dall' 1.11.2009 al 30.11.2014, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria e al rimborso all'appellante delle spese di lite come da dispositivo.
PQM
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando
Parte 1 contro Controparte_4 esull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1192 del 2.10.2019, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
1)in riforma dell' impugnata sentenza, condanna l' Controparte_1
al pagamento di € 12.144,93 a titolo di differenze retributive per
[...]
svolgimento di mansioni superiori (B super) dall'1.11.2009 al 30.11.2014, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Cont 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per il primo e in € 2.700,00 per il secondo, oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, 16 giugno 2023
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)