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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
4364/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4364/2025 VG, avente ad oggetto: adozione di maggiorenne, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANNA ELISA APICELLA presso il quale elettivamente domicilia;
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
ADOTTANDO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025, il difensore di parte ricorrente si riportava al ricorso e chiedeva dichiararsi l'adozione di , con assunzione da parte sua del cognome Controparte_1 Pt_1 posposto rispetto a CP_1
Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/03/2025, chiedeva pronunciarsi Parte_1
l'adozione da parte sua di , ritenendo sussistenti i presupposti di legge;
in Controparte_1 particolare, la ricorrente esponeva che i propri genitori erano deceduti ormai da tempo, così come il coniuge;
che ella non aveva alcun discendente ed era molto affezionata al sig. con il quale CP_1 si era instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intendeva dare anche veste giuridica;
che ella aveva compiuto 84 anni e superava di oltre diciotto anni l'età dell'adottando, il quale era in procinto di compiere 58 anni;
che l'adottando era figlio del sig. , Persona_1 deceduto in data 30/12/2019, e della sig.ra , ancora in vita;
che l'adottando era Persona_2 sposato con la sig.ra ed aveva una figlia maggiorenne, che il Controparte_2 Persona_3 sig. non era mai stata adottato da nessuno;
che, pertanto, non sussisteva alcun ostacolo CP_1 all'adozione.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 30/09/2025, comparivano la ricorrente con il proprio procuratore, l'adottando, coniuge dell'adottando, e la Controparte_1 Controparte_2 madre dell'adottando, . Persona_2
Veniva quindi sentita la ricorrente, la quale dichiarava di essersi determinata al ricorso per motivi affettivi, essendo il un suo ex alunno, che da anni le era vicino, sia da un punto di vista CP_1 materiale che emotivo, essendo ella vedova, in pensione e senza figli, né parti;
riferiva di conoscere l'adottando da 45 anni, di conoscere anche la sua famiglia, sia la madre del predetto, che il padre, defunto da qualche anno;
che ella si era sottoposta di recente a due operazioni e il e sua CP_1 moglie l'avevano ospitata a casa loro assistendola;
che il era imprenditore;
che ellla CP_1 considerava le figlie di quest'ultimo come sue nipoti, frequentandole stabilmente.
Veniva quindi sentito l'adottato, il quale dichiarava che la ricorrente era per lui una seconda madre, una figura sempre presente nella sua vita, al pari della madre biologica e che le sue figlie la consideravano come una persona di famiglia;
che anche sua moglie era d'accordo alla sua adozione;
dichiarava di voler aggiungere il cognome al suo con il consenso della ricorrente. Pt_1 CP_1
Venivano sentite anche la madre e la coniuge dell'adottando, le quali prestavano entrambe il consenso alla richiesta adozione.
All'esito, acquisito il parere del P.M., il Tribunale riservava la decisione.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 cod. civ. per disporre l'invocata adozione.
Ed invero, è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme, atteso che l'adottante ha compiuto 84 anni e supera di diciotto anni quelli dell'adottando e che sono stati espressi i consensi all'adozione da parte dell'adottante e dell'adottando, della madre e della coniuge dell'adottando, mentre il padre dell'adottando è deceduto in data 30/12/2019, come da certificato allegato in atti.
Sussiste altresì il requisito della convenienza all'adozione nell'interesse dell'adottando, alla luce delle circostanze illustrate, ed in particolare del rapporto affettivo esistente con l'adottante, consolidato nel tempo.
La convenienza per l'adottando ai sensi dell'art. 312 comma 2 c.c., dunque, consiste nella ratifica di una situazione di fatto già in essere.
La domanda di adozione deve quindi essere accolta.
L'adottato, ai sensi dell'art. 299 c.c., aggiungerà al proprio cognome quello dell'adottante, come richiesto in udienza concordemente dal predetto e dalla ricorrente, in senso conforme a quanto previsto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 31.5.2022 (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co 1 dell'art. 299 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi, nel manifestare il consenso all'adozione, si sono espressi a favore di tale effetto).
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4364/2025 del
R.G.V.G., respinta ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- dispone che si faccia luogo all'adozione di , nato a [...] Controparte_1
(NA) il 07/07/1967, da parte di , nata a [...] il [...]; Parte_1
- dispone ex art 299 cc che l'ufficiale di Stato Civile competente nell'eseguire l'annotazione della sentenza attribuisca all' adottato il cognome aggiungendolo al proprio, di modo che per Pt_1
l'effetto l'adottato si chiami Parte_2
- manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Eva Scalfati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4364/2025 VG, avente ad oggetto: adozione di maggiorenne, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANNA ELISA APICELLA presso il quale elettivamente domicilia;
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
ADOTTANDO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025, il difensore di parte ricorrente si riportava al ricorso e chiedeva dichiararsi l'adozione di , con assunzione da parte sua del cognome Controparte_1 Pt_1 posposto rispetto a CP_1
Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/03/2025, chiedeva pronunciarsi Parte_1
l'adozione da parte sua di , ritenendo sussistenti i presupposti di legge;
in Controparte_1 particolare, la ricorrente esponeva che i propri genitori erano deceduti ormai da tempo, così come il coniuge;
che ella non aveva alcun discendente ed era molto affezionata al sig. con il quale CP_1 si era instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intendeva dare anche veste giuridica;
che ella aveva compiuto 84 anni e superava di oltre diciotto anni l'età dell'adottando, il quale era in procinto di compiere 58 anni;
che l'adottando era figlio del sig. , Persona_1 deceduto in data 30/12/2019, e della sig.ra , ancora in vita;
che l'adottando era Persona_2 sposato con la sig.ra ed aveva una figlia maggiorenne, che il Controparte_2 Persona_3 sig. non era mai stata adottato da nessuno;
che, pertanto, non sussisteva alcun ostacolo CP_1 all'adozione.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 30/09/2025, comparivano la ricorrente con il proprio procuratore, l'adottando, coniuge dell'adottando, e la Controparte_1 Controparte_2 madre dell'adottando, . Persona_2
Veniva quindi sentita la ricorrente, la quale dichiarava di essersi determinata al ricorso per motivi affettivi, essendo il un suo ex alunno, che da anni le era vicino, sia da un punto di vista CP_1 materiale che emotivo, essendo ella vedova, in pensione e senza figli, né parti;
riferiva di conoscere l'adottando da 45 anni, di conoscere anche la sua famiglia, sia la madre del predetto, che il padre, defunto da qualche anno;
che ella si era sottoposta di recente a due operazioni e il e sua CP_1 moglie l'avevano ospitata a casa loro assistendola;
che il era imprenditore;
che ellla CP_1 considerava le figlie di quest'ultimo come sue nipoti, frequentandole stabilmente.
Veniva quindi sentito l'adottato, il quale dichiarava che la ricorrente era per lui una seconda madre, una figura sempre presente nella sua vita, al pari della madre biologica e che le sue figlie la consideravano come una persona di famiglia;
che anche sua moglie era d'accordo alla sua adozione;
dichiarava di voler aggiungere il cognome al suo con il consenso della ricorrente. Pt_1 CP_1
Venivano sentite anche la madre e la coniuge dell'adottando, le quali prestavano entrambe il consenso alla richiesta adozione.
All'esito, acquisito il parere del P.M., il Tribunale riservava la decisione.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 cod. civ. per disporre l'invocata adozione.
Ed invero, è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme, atteso che l'adottante ha compiuto 84 anni e supera di diciotto anni quelli dell'adottando e che sono stati espressi i consensi all'adozione da parte dell'adottante e dell'adottando, della madre e della coniuge dell'adottando, mentre il padre dell'adottando è deceduto in data 30/12/2019, come da certificato allegato in atti.
Sussiste altresì il requisito della convenienza all'adozione nell'interesse dell'adottando, alla luce delle circostanze illustrate, ed in particolare del rapporto affettivo esistente con l'adottante, consolidato nel tempo.
La convenienza per l'adottando ai sensi dell'art. 312 comma 2 c.c., dunque, consiste nella ratifica di una situazione di fatto già in essere.
La domanda di adozione deve quindi essere accolta.
L'adottato, ai sensi dell'art. 299 c.c., aggiungerà al proprio cognome quello dell'adottante, come richiesto in udienza concordemente dal predetto e dalla ricorrente, in senso conforme a quanto previsto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 31.5.2022 (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co 1 dell'art. 299 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi, nel manifestare il consenso all'adozione, si sono espressi a favore di tale effetto).
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4364/2025 del
R.G.V.G., respinta ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- dispone che si faccia luogo all'adozione di , nato a [...] Controparte_1
(NA) il 07/07/1967, da parte di , nata a [...] il [...]; Parte_1
- dispone ex art 299 cc che l'ufficiale di Stato Civile competente nell'eseguire l'annotazione della sentenza attribuisca all' adottato il cognome aggiungendolo al proprio, di modo che per Pt_1
l'effetto l'adottato si chiami Parte_2
- manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Eva Scalfati