CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Paola Mazzeo Consigliera
nella causa iscritta al n. 731 / 2024 RG promossa da
Parte_1 avv. Ezio Bonanni appellante principale / appellato incidentale contro
Controparte_1
- per le cause di servizio Controparte_2 Controparte_3 avv. distrettuale dello Stato appellati principali / appellanti incidentali
avente ad oggetto: appello principale ed incidentale della sentenza n. 343/2024 del Tribunale di Grosseto quale giudice del lavoro, pubblicata il 30 ottobre 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 9 settembre 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, Ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti. veva convenuto i Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze al Tribunale Parte_2 di Grosseto, affermando che egli:
- era stato Vigile del Fuoco da aprile 1976 ad aprile 2004
- nel corso di tale periodo, aveva svolto attività di servizio come meccanico addetto alla officina interna della caserma, della quale era diventato responsabile (doc. 11 ric. 1°), e missioni di soccorso in occasione di terremoti in FR (maggio 1976, doc. 5 ric. 1°), in RP (1980) ed in UM (1997) (doc. 6 ric. 1°) pagina 1 di 12 - aveva contratto neoplasia della laringe, per la quale era stato operato nell'ottobre 2009 (docc. 18 e ss.gg. ric.
1°)
- aveva ricevuto la diagnosi di piccole placche pleuriche da asbesto nel febbraio 2011 (doc. 22 ric. 1°)
- poiché entrambe tali patologie derivavano dall'esposizione ad amianto subìta nel corso del suo servizio come
VVFF, aveva diritto al riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere / equiparato, con tutte le prestazioni spettanti per legge (sia quelle espressamente previste per le vittime del dovere, sia quelle previste per le vittime del terrorismo e della criminalità, sul presupposto della relativa totale equiparazione fra i due regimi)
- quindi, aveva chiesto di essere dichiarato vittima del dovere (art. 1, comma 563 della L. 266/05 per le missioni di soccorso di cui alla lett. d), o equiparato (art. 1, comma 564, L. 266/2005).
Con la sentenza appellata, il Tribunale aveva respinto il ricorso, così motivando:
- era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comitato di verifica per le cause di servizio svolta dalla difesa erariale, trattandosi di organo del , con funzione Controparte_2 consultiva vincolante nell'ambito del procedimento, i cui atti erano impugnati insieme a quelli conclusivi di rigetto della domanda di prestazione
- nel merito, il CTU medico legale aveva accertato l'esposizione a materiali contenenti amianto subìta dal ricorrente quale meccanico addetto all'officina interna della caserma dei VVFF;
lo stesso CTU aveva accertato altresì il nesso causale fra tale sostanza ed il tumore alla laringe e le placche pleuriche, considerando che l'amianto era in grado di provocare patologie dell'apparato respiratorio, e che il tempo di latenza della neoplasia era congruo con il servizio svolto come VVFF;
invece, aveva escluso la probabilità del nesso causale con il tabagismo (dal 1968 al 1998, circa 20/30 sigarette al giorno) poiché l'insorgenza della neoplasia superava il periodo di latenza rispetto alla fine del consumo di tabacco;
- tuttavia, nel merito la domanda era infondata per difetto dei presupposti specifici richiesti per legge per le vittime del dovere (art. 1 commi 563 e 564 L. 266/2005), ed in particolare;
-- ai sensi dell'art. 1 comma 563, quanto alle missioni di soccorso previste dalla lett. d), non era dedotta una qualsiasi esposizione all'amianto avvenuta durante gli interventi di soccorso, brevi e risalenti (esposizione peraltro esclusa anche dalla stessa CTU medico legale)
-- ai sensi dell'art. 1 comma 564, non erano dedotte “particolari condizioni ambientali o operative” collegate all'esecuzione dei normali compiti di servizio;
la mera esposizione all'amianto per lo svolgimento ordinario del servizio non avrebbe potuto comportare di per sé il riconoscimento dello status di vittima del dovere, senza tali particolari condizioni legate a circostanze straordinarie, tali da generare un rischio superiore a quello proprio dei compiti di servizio;
le stesse “particolari condizioni” non potevano infatti essere equiparate al carattere nocivo delle mansioni e dell'ambiente di lavoro, altrimenti lo status di vittima si sarebbe riprodotto in ogni pagina 2 di 12 situazione di violazione dell'obbligo di protezione del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 cc, ed avrebbe finito per coincidere con la causa di servizio, oggetto diversa apposita tutela
- le spese di lite erano state compensate per intero tra le parti.
aveva appellato la sentenza un unico, articolato, motivo, rivendicando lo status di vittima Parte_1 del dovere (art. 1 comma 563 lett. d), e di equiparato a vittima del dovere (art. 1 comma 564), per essere portatore di duplice patologia (neoplasia della laringe, placche pleuriche) derivata dalla esposizione all'amianto subita sotto diversi profili nel periodo di servizio, accertata in primo grado con CTU.
Nel merito aveva concluso per la condanna del al riconoscimento in suo favore della Controparte_1 speciale elargizione nella misura di €. 200.000,00 per ogni punto percentuale (in CTU accertato al 40-50% per la neoplasia alla laringe, ed al 5% per le placche pleuriche), dello speciale assegno vitalizio mensile e dall'assegno vitalizio mensile, nonché di ogni altra spettanza prevista per le vittime del dovere (vedi elenco pag.
41 ric. 1°), oltre a quelle delle vittime del terrorismo (vedi elenco di cui al docc. 65 ric. 1°). Con condanna del ad aggiornare la graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, inserendo il suo Controparte_1 nominativo quale vittima del dovere.
I MINISTERI si erano costituiti per chiedere il rigetto dell'appello principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
A loro volta, i Ministeri avevano proposto appello incidentale per ribadire le proprie eccezioni respinte dal
Tribunale in tema di:
- Difetto di giurisdizione in tema di causa di servizio
- Difetto di legittimazione passiva della Commissione medica di verifica per le cause di servizio
- Irrilevanza del concorso di causa preesistente.
All'odierna udienza di discussione, il Collegio ha ritenuto che entrambe le impugnazioni fossero da decidere sulla base degli atti e dei documenti delle parti, e quindi ha pronunciato dispositivo con rigetto integrale dell'appello principale ed accoglimento parziale di quello incidentale.
§§§
Appello principale di Parte_1
L'appello principale va respinto in toto, mancando il preteso fondamento della domanda ai sensi dell'art. 1 L. n.
266/2005 in tema di vittime del dovere, sia quanto all'ipotesi del comma 563 che del comma 564.
pagina 3 di 12 Occorrer partire dalla stessa nozione di vittima del dovere, e soggetti equiparati, così come regolata dagli art. 1
L. 266/2005 commi 563 e 564, e 1 comma 1 DPR n. 243/2006.
L'art. 1 L. n. 266/2005 prevede: al comma 563 < per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 L. 13 agosto 1980, n. 466,
e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità > al comma 564 < sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative >.
L'art. 1 D.P.R. n. 243/2006 Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, .. a norma dell'art. 1, comma 565, L. 266/2005> precisa le seguenti nozioni:
b) per missioni di qualunque natura quelle che, quali che ne siano gli scopi, siano autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, quelle che implicano l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
In sintesi, per il riconoscimento dello status di vittima del dovere/equiparato non è sufficiente che la malattia che ha provocato il decesso sia avvenuta a causa del servizio, bensì è necessaria la prova di un requisito ulteriore, ossia che il relativo rischio si sia verificato nello svolgimento di una delle funzioni specifiche richieste dal comma 563 oppure durante una missione connotata ai sensi del comma 564.
Ai sensi dell'art. 1 comma 563 cit., non si può ritenere che le patologie (neoplasia della laringe e piccole placche pleuriche) che l'appellante pone a base della domanda siano derivate dalla esposizione all'amianto che egli pretende di avere subìto durante il servizio come vigile del fuoco impegnato in operazioni di soccorso ai sensi della lettera d).
In particolare, è documentato che come VVFF l'appellante aveva partecipato alle missioni di soccorso in occasione di terremoti in FR (maggio 1976, doc. 5 ric. 1°), in RP (1980) ed in UM (1997) (doc. 6 ric.
1°). pagina 4 di 12 L'unica documentazione a sostegno di tali attività fornita dall'appellante aveva contenuto stringato, e dava conto esclusivamente che egli:
- era stato inviato in missione presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine dal 15 al 26 maggio
1976, in occasione del terremoto del FR (doc. 5)
- aveva ottenuto l'attestato del servizio svolto in occasione del terremoto in RP per 50 giorni nel 1980, e in occasione del terremoto in Marche / UM per 25 giorni nel 1997 (doc. 6 ric.1°).
Nessun altro dato era prodotto, o anche solo richiamato dalla parte, a dimostrazione della concretezza delle attività svolte durante tali missioni, e quindi della conseguente esposizione a sostanze di sorta in occasione del soccorso così prestato.
Anzi, in risposta a richiesta dell'appellante, nello stesso doc. 5 cit. il aveva precisato che Controparte_4
“non vi è, relativamente al periodo in cui la S.V. ha svolto attività alle dipendenze dello stesso, alcuna relazione di intervento per incendi, crolli di edifici, sopralluoghi etc in cui la S.V. ha partecipato che possa avere comportato, per il personale intervenuto, un contatto diretto con materiale di tipo amianto, piombo, silicio e polveri varie”.
Inoltre, la prova orale richiesta in proposito dall'appellante (vedi capp. 101 – 106, pagg. 11/12 appello) si limitava ad una descrizione generalizzata delle attività di soccorso svolte in occasione dei tre terremoti, consistita fondamentalmente nello scavare “a mani nude” per estrarre prima possibile i corpi dalle macerie, e quindi rimuovere grandi quantità di residui, senza adeguati strumenti e privo di ogni protezione.
In modo assolutamente generico, gli stessi capitoli assumevano che in tali occasioni l'appellante avrebbe scavato, rimosso e maneggiato anche materiali contenenti amianto. Ma, secondo il Collegio si tratta di circostanze generiche.
Non si discute che le attività di soccorso (art. 1 comma 563 cit.) svolte dai vigili del fuoco nell'immediatezza di un terremoto consistano nello scavare con ogni mezzo per estrarre d'urgenza i corpi dalle macerie degli edifici.
Ma non per questo si può presumere che i materiali scavati dall'appellante contenessero amianto, anche perché in proposito le circostanze ricavabili dai documenti (5, 6 ric. 1°) e dai capitoli di prova erano del tutto generiche, non precisando né la tipologia dei luoghi e degli edifici colpiti dal terremoto, né qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini in esame.
Anche la CTU medico legale svolta in primo grado (pag. 12 relazione) aveva escluso ogni significativa esposizione ad amianto in occasione delle stesse missioni di soccorso. In proposito la perizia aveva menzionato espressamente le sole missioni in RP ed in UM, ma le medesime conclusioni valevano inevitabilmente anche per quella in FR, considerata la totale assenza di documentazione in ordine al contenuto delle attività svolte in tutti tali interventi, che non consentiva di ritenere dimostrata alcuna esposizione all'amianto.
pagina 5 di 12 In conclusione, nel caso in esame è mancata deduzione e prova della pretesa esposizione all'amianto in occasione delle missioni di soccorso post terremoto (art. 1 comma 563 lett. d).
Di conseguenza, non può operare un nesso di causa con le patologie derivanti dalla esposizione all'amianto contratte dalla parte nei decenni seguenti.
Infatti, fra le stesse missioni di soccorso e tali patologie per legge non esiste alcuna presunzione.
Anzi, l'esposizione all'amianto in occasione del soccorso, che secondo lo stesso appellante rappresenta il nesso causale che collegherebbe le missioni alle patologie, è una condizione decisiva che di fatto avrebbe richiesto di essere dedotta e provata (mentre come già detto i documenti ed i capitoli di prova dell'appellante sono generici).
Piuttosto, la CTU medico legale (pag. 13 relazione) aveva appurato la esposizione all'amianto subìta dall'appellante come meccanico dell'officina interna alla caserma.
Ai sensi dell'art. 1 comma 564 cit., tuttavia, la domanda non è fondata poiché le ordinarie situazioni di servizio nelle quali l'appellante era entrato in contatto con fibre d'amianto come meccanico di officina non si possono qualificare come connotate da “particolari condizioni ambientali od operative”.
In proposito, il Collegio aderisce all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
29618/2024, n. 287/2024, n. 12747/2022, n. 10631/2022, n. 28696/2020, n. 13367/2020, n. 3510/2020, n.
24592/2028, n. 8322/2018, n. 21969/2017) che fondamentalmente distingue la “causa di servizio” dalle
“particolari condizioni ambientali / operative”, ritenendo che l'insalubrità dell'ambiente per violazione di norme di protezione dei lavoratori rientri nella prima nozione piuttosto che nella seconda. Tale soluzione si contrappone, invece, all'orientamento minoritario (Cass. n. 823/2021, n. 14018/2020, n. 4238/2019), secondo il quale la stessa insalubrità dell'ambiente integra, allo stesso tempo, sia la causa di servizio sia le particolari condizioni ambientali / operative.
Di conseguenza, nell'ambito degli orientamenti di questa stessa Corte di appello, la presente decisione:
* si pone in linea con la recente sentenza n. 416/2025 del 19.6.2025, c/ , Parte_3 Controparte_5 che aveva ad oggetto la domanda tesa alla dichiarazione dello status di vittima del dovere/equiparato, respinta per mancanza dei presupposti di cui all'art. 1 commi 563 e 564 L. 266/2005
* si discosta dalla più risalente sentenza n. 359/2023 del 19 maggio 2023, c/ Per_1 Controparte_6
, che aveva accolto domanda analoga.
[...]
Considerata la delicatezza della questione interpretativa, anche alla luce del contrasto fra gli orientamenti della
Corte di cassazione, come di questa corte d'appello, è utile riportare il nucleo della motivazione dell'orientamento prevalente, qui recepito.
< ..le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno distinto i benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio e quelli previsti per le vittime del dovere ed equiparati, la cui attribuzione pagina 6 di 12 presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (Sez. U, n. 23396/2016; Sez. L, n. 13114/2015). In particolare, Sez. U, n. 21969/2017 ha affermato che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a
"particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti
l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. La pronuncia da ultimo richiamata, in particolare, ha affermato nettamente che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. Il principio è stato poi ribadito e specificato da altre pronunce, secondo le quali, se il diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005 non è definito attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura,
i benefici restano condizionati alle condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Sez L . n. 8322/2018; Sez. L n. 24592/2018, n. 13367/2020, n.
28696/2020).
Questa Corte è consapevole che ha avuto espressione in giurisprudenza l'orientamento interpretativo volto a riconoscere l'appartenenza alla categoria delle vittime del dovere a tutti coloro che hanno svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della loro salute, segnatamente in relazione all'esposizione salute, segnatamente in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, valutata anche in prospettiva diacronica, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori. In particolare, Cass. n. 4238/2019, in un caso relativo a vigile del fuoco affetto pagina 7 di 12 da un mesotelioma pleurico dovuto all'esposizione alle fibre di amianto, muovendo dal meritorio intento di assicurare tutela previdenziale anche alle malattie professionali ed in particolare a situazioni che sono prive di copertura assicurativa , ha ritenuto che la normativa sui benefici delle vittime del dovere ha portata CP_7 ampia, idonea a ricomprendere non solo singoli eventi lesivi di tipo traumatico, ma anche le malattie professionali che producono i descritti esiti, e trova applicazione nei casi in cui la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva impedisce di considerare le condizioni di lavoro normali quelle in cui vi sia una condizione di illegittimità di svolgimento dell'attività di lavoro (e ciò al di là della straordinarietà del rischio); ciò in quanto l'art. 32 della Cost. non consente che
l'esercizio di una qualsiasi attività lavorativa possa svolgersi in condizioni di rischio tali da nuocere
"normalmente" all'integrità psicofisica del lavoratore o da portare al "regolare" sacrificio di quello che è
(Corte Cost. n. 399/1996, n. 309/1999) un diritto fondamentale primario mai comprimibile nel suo nucleo essenziale. L'affermazione ha avuto seguito in successive pronunce di questa Corte, ed in particolare in Sez. VI, ord. n. 17027/2019 (ove si è affermato il principio) Sez. VI, ord. n. 20446/2019 e n. 14018/20.
Altra successiva pronuncia invece ha sottolineato come, riguardo alle connessioni tra infermità da causa di servizio e status di vittima del dovere, si è chiarito che affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti
l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
hanno altresì specificato che la particolarità delle condizioni operative ed ambientali si ravvisa solo laddove queste abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
in altri termini, per particolari condizioni si deve intendere solo ciò che risulta fuori dal comune e dall'ordinario, relativo a ciò che devia rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente ed ordinariamente connesso alle attività del servizio (Sez. L n.
28696/20).
Più di recente, Sez. L, ord. n. 823/2021 ha affermato, in un caso relativo ad esposizione ad amianto per servizio prestato a bordo di navi militari, che il comma 564 non comprende solo singoli eventi lesivi di tipo traumatico, dal momento che si riferisce ad "infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso" ed adopera, quindi, una formula ampia, idonea a ricomprendere anche le malattie professionali che producono i descritti esiti, essendo intrinsecamente irrazionale ed irrispettoso del principio di eguaglianza ammettere che un trattamento sfavorevole sia riservato ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortuni, e che la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva (avvenuta nei fatti) non vale a rendere la pagina 8 di 12 stessa situazione come normale condizione operativa (di diritto), senza che il giudice si faccia carico di verificare, in primo luogo, in quali condizioni l'ordinamento prevedeva che si svolgesse la stessa attività lavorativa dal punto di vista della tutela della salute degli stessi operatori.
Nel descritto contesto giurisprudenziale, questo Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti
l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 cc, ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (..) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale
(cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera pagina 9 di 12 illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario. L'esclusione dei vigili del fuoco dal sistema indennitario dell e dalla copertura dei rischi di malattie professionali non può dunque trovare rimedio in CP_7 un automatico allargamento generalizzato- che sarebbe del tutto improprio, in quanto non consentito dalle norme- dell'ambito di applicazione di istituto che ha diverso fondamento e finalità.
Nella specie, la corte territoriale ha accertato che il de cuius era stato esposto all'amianto in misura largamente inferiore alle soglie di legge, sebbene fosse stato esposto ai fumi degli incendi che era chiamato a fronteggiare per ragioni di servizio ed al fumo passivo di sigarette in ambiente dei lavoro. Dunque, a quanto risulta dagli atti, l'esposizione alle sostanze nocive è avvenuto nel corso del normale espletamento dell'attività di vigile del fuoco, ove la riscontrata violazione della normativa generale in tema di salute del lavoratore, che nel caso non ricomprende neppure una specifica e rilevante esposizione all'amianto ma integra solo una occasionale insalubrità dell'ambiente di lavoro, non può integrare la particolarità delle condizioni lavorative rilevanti per il beneficio in questione >>.
Così ricostruita la regola di giudizio, la sua applicazione al caso in esame impone il rigetto della domanda dell'appellante ai sensi dell'art. 1 comma 564 cit. poiché l'esposizione alle sostanze nocive come meccanico di officina sarebbe avvenuta nel corso del normale espletamento dell'attività di vigile del fuoco. Quindi,
l'eventuale violazione della normativa generale in tema di salute del lavoratore non integrerebbe la particolarità delle condizioni lavorative, necessaria per il beneficio in questione.
Appello incidentale dei Ministeri
Difetto di giurisdizione sulla Causa di servizio
Con il primo motivo di appello incidentale, i Ministeri evidenziavano che correttamente il Tribunale, con la sentenza non definitiva n. 21/2019 del 29 gennaio 2019, aveva declinato la propria giurisdizione quanto al primo capo di domanda di teso all'accertamento della causa di servizio ai fini del riconoscimento Pt_1 dell'equo indennizzo.
Tuttavia, nel successivo corso del presente giudizio, il Tribunale avrebbe poi mutato avviso, disponendo la consulenza tecnica nel merito e pronunciando infine nella sentenza appellata la compensazione integrale delle spese di lite, anche per la ritenuta “sussistenza di una causa di servizio”.
Secondo i Ministeri, la pronuncia sulla causa di servizio doveva essere riformata, ribadendo l'originario difetto di giurisdizione.
Secondo il Collegio, si tratta comunque di un motivo di impugnazione condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale. Quindi, essendo stato respinto l'appello principale, il presente motivo è assorbito.
È pacifico che nel caso in esame sulla causa di servizio la giurisdizione appartenga al giudice amministrativo.
Infatti, era pubblicistico il rapporto di lavoro dell'appellante quale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle dirette dipendenze del . Controparte_1
pagina 10 di 12 Tuttavia, la sentenza appellata non aveva accolto la pretesa di dichiarare le patologie derivanti da esposizioni all'amianto collegate a causa di servizio: infatti, il dispositivo era univoco nell'avere esclusivamente rigettato il ricorso nel merito.
In proposito, l'inciso contenuto al punto 8) della motivazione in tema di spese di lite (che il Tribunale riteneva da compensare per intero considerando fra l'altro la “sussistenza di una causa di servizio”), rappresenta piuttosto un obiter dictum.
E ciò a maggior ragione considerando che –con la sentenza parziale n. 21/2019 del 29 gennaio 2019 - lo stesso
Tribunale aveva già dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine la domanda di relativa Pt_1 all'accertamento della causa di servizio ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, e che lo stesso appello incidentale dei Ministeri dava atto che su tale oggetto ancora pendeva il giudizio amministrativo.
Difetto di legittimazione passiva della Commissione medica di verifica per le cause di servizio
La sentenza appellata (pagg. 5/6) aveva motivato espressamente la legittimazione passiva del CP_3
istituito presso il , sul presupposto che i pareri emessi da tale
[...] Controparte_2 organo “hanno una portata sostanzialmente provvedimentale e sono quindi impugnabili unitamente agli atti conclusivi del procedimento”.
Si sarebbe trattato di una funzione consultiva vincolante, nell'ambito del procedimento amministrativo concluso con il rigetto della domanda di causa di servizio e di riconoscimento dello status di vittima del dovere / equiparato, Tale da rendere l'organo autore del parere (e quindi il ) Controparte_8 legittimato passivo insieme al , obbligato in tema di status e prestazioni per le vittime. Controparte_1
Secondo il Collegio, questo motivo è l'unico dell'appello incidentale ammissibile e fondato nel merito.
Non vi sono dubbi che nei giudizi relativi alle prestazioni rivendicate quale vittima del dovere / equiparato, la legittimazione passiva appartenga al soggetto nei confronti del quale la medesima pretesa è rivendicata, con le conseguenti prestazioni (per i vigili del fuoco, ). Controparte_1
Per contro, ai fini della legittimazione passiva, è irrilevante che, nell'ambito della procedura, la Commissione di verifica pronunci pareri consultivi vincolanti.
Infatti, l'ambito della legittimazione passiva alla domanda in esame deriva dal fatto che il presente giudizio riguarda diritti soggettivi affermati dal preteso creditore nei confronti del preteso debitore, e non ha invece ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi.
Irrilevanza del concorso di causa preesistente
Con il terzo motivo di appello incidentale, i Ministeri censuravano la sentenza per avere richiamato la CTU medico legale a proposito del fatto che il tabagismo dell'appellante (che per 30 anni aveva fumato 20 / 30 sigarette al giorno) non sarebbe una causa determinante della neoplasia all'apparato respiratorio, per il decorso di un decennio fra la fine del consumo di tabacco e l'insorgenza della neoplasia. Per contro, Affermavano pagina 11 di 12 trattarsi di un fattore patogeno extra lavorativo con efficacia causale esclusiva, accertato il quale doveva essere respintala domanda tesa al riconoscimento quale vittima del dovere/ equiparato.
Tuttavia, ribadito che la sentenza appellata non aveva accolto la pretesa di dichiarare le patologie derivanti da esposizioni all'amianto dovute al servizio come VVFF, anche questo motivo di impugnazione va inteso come condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale. Quindi, respinto quello principale, anche questo
è assorbito.
Spese di lite e Contributo Unificato
Anche le spese del secondo vanno compensate per intero tra le parti per la complessità del quadro fattuale e normativo nel quale si inserisce la domanda (con i connessi contrasti giurisprudenziali sull'art. 1 comma 564 cit.), nonché la reciproca soccombenza parziale dei rispettivi appelli.
Per il rigetto integrale dell'appello principale, vanno dichiarati i presupposti legali dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale di accoglie l'appello Parte_1 incidentale dei Ministeri quanto al difetto di legittimazione passiva del per le cause di Controparte_3 servizio ed assorbe gli ulteriori motivi di appello incidentale condizionato nel rigetto dell'appello principale.
Per il resto, conferma la sentenza appellata.
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado fra le parti.
Dichiara che nei confronti dell'appellante principale sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del
C.U.
Firenze, 9 settembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 12 di 12