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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1464/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5243/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Pomigliano D'Arco - Sede 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3576/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 IMU 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 IRAP 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 651/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli avverso l'iscrizione ipotecaria immobiliare n. 07120231460000067003 emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Napoli in data 08/04/2024 .
L'iscrizione, notificata il 24/04/2024 per un importo complessivo di Euro 158.991,54, traeva origine da debiti di triplice natura: crediti non tributari (violazioni C.d.S.), debiti tributari personali (tassa auto, IMU) e debiti tributari (Ires e Irap) della società estinta "Società_1 s.r.l.".
Il ricorrente eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione, sostenendo che i debiti della società non potessero gravare su di lui quale socio e liquidatore e contestando l'omessa notifica degli atti presupposti per i debiti personali .
La Corte di Primo Grado, con sentenza n. 3576/2025, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti derivanti dagli avvisi di accertamento della società Società_1
s.r.l. (annualità 2012-2015), a una cartella per tassa auto 2011 e a un avviso di accertamento per
Irpef 2014, confermando invece la legittimità per i residui titoli. Con atto di appello notificato il 18/06/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la suddetta sentenza chiedendone la riforma parziale [9, 14, 15]. L'appellante deduceva tre motivi di gravame:
1)Violazione ELart. 77, comma 1-bis, d.P.R. 602/1973 lamentando l'errore del primo giudice nel non rilevare che, a seguito degli annullamenti parziali, il credito residuo (pari a Euro 18.054,06) risultava inferiore alla soglia legale di Euro 20.000,00 necessaria per l'iscrizione ipotecaria
2) Violazione del principio di proporzionalità (art. 10-ter L. 212/2000) contestando il mantenimento ELipoteca sull'intero patrimonio immobiliare (16 immobili, inclusi villini di pregio a Marechiaro) a fronte di un debito residuo di modesta entità
3) Omessa riduzione ELipoteca:in subordine, chiedeva che venisse comunque ordinata la riduzione ELiscrizione ai sensi ELart. 2872 c.c. in conformità ai soli crediti residui.
Nel giudizio di secondo grado si costituivano le seguenti Amministrazioni:
Il Ministero ELEconomia e delle Finanze (MEF), il quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo titolare dei crediti in contestazione né autore ELattività di iscrizione ipotecaria, di competenza ELAD .
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che depositava controdeduzioni ed appello incidentale.
Relativamente a quest'ultimo,L'ufficio contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del sig. Ricorrente_1 per i debiti della "Società_1 s.r.l.", sostenendo che egli fosse subentrato nei rapporti obbligatori in qualità di socio (titolare EL80% del capitale) e non solo come liquidatore.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità delle doglianze sull'omessa notifica di un'intimazione di pagamento, assumendo che il contribuente ne avesse avuto conoscenza tramite un precedente preavviso di ipoteca del 2023 mai impugnato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD), che insisteva per la legittimità ELoperato, rilevando come il limite dei 20.000 euro fosse stato ampiamente superato nel preavviso notificato nel 2023
In data 23/01/2026, l'appellante depositava note per l'udienza del 06/02/2026, ribadendo l'infondatezza ELappello incidentale ELUfficio.
La difesa del contribuente evidenziava che l'Amministrazione non aveva mai notificato al socio un autonomo avviso di accertamento per definire la sua specifica responsabilità e il quantum del debito nei limiti ELattivo ricevuto dalla liquidazione, rendendo così illegittima la pretesa per l'intero debito societario
.
Contestava altresì la produzione di nuovi documenti in appello relativa alle notifiche e ribadiva che l'omessa impugnazione del preavviso di ipoteca non preclude il diritto di contestare la successiva iscrizione definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto limitatamente al motivo 3 ovvero quello relativo all'omessa rideterminazione ELimporto a garnzia del quale viene iscritta l'ipoteca.
La differenza tra l'importo complessivo di cui alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e quello degli avvisi di accertamento e della cartella esattoriale in ordine ai quali la sentenza appellata ha dichiarato l'illegittimità ELiscrizione ammonta, infatti, ad euro 39.100.
Ne risulta, dunque, confermata la mancata violazione , già dichiarata dal giudice di primo grado, del limite minimo di iscrivibilità ELipoteca fissato dall'art. 77, comma 1 bis , del DPR 602 del 1973 e , tuttavia, deve essere rideterminato l'importo ELiscrizione stessa.
Quanto al secondo motivo , ovvero la sproporzione tra debito e valori dei beni sottoposti ad ipoteca, si osserva che essa , anche qualora fosse accertata sulla base di una stima tecnica dei cespiti, non determina l'illegittimità ELiscrizione ma, al più sanzioni processuali e risarcitorie non azionabili in sede di giurisdizione tributaria.
Deve, infine, essere rigettato anche l'appello incidentale ELufficio atteso che , come correttamente osservato dai giudici di primo grado , gli avvisi di accertamento conseguenti a controlli della posizione fiscale della Società_1 dreams srl sono stati notificati a Ricorrente_1 espressamente nella sua qualità di liquidatore della società senza che , però, fosse specificata adeguatamente l'esistenza di condotte anche solo asseritamente in violazione degli obblighi nascenti dalla carica di liquidatore così come previsto, invece, dall'art. 36 del DPR 602 del 1973.
In conclusione, l'iscrizione ipotecaria, di cui si conferma la legittimità, deve essere rideterminata nell'ammontare in Euro 39.100.
Il parziale accoglimento dle gravame giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale nei sensi di cui in motivazione, rigetta l'appello incidentale e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5243/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Pomigliano D'Arco - Sede 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3576/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 IMU 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 IRAP 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120231460000067003 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 651/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli avverso l'iscrizione ipotecaria immobiliare n. 07120231460000067003 emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Napoli in data 08/04/2024 .
L'iscrizione, notificata il 24/04/2024 per un importo complessivo di Euro 158.991,54, traeva origine da debiti di triplice natura: crediti non tributari (violazioni C.d.S.), debiti tributari personali (tassa auto, IMU) e debiti tributari (Ires e Irap) della società estinta "Società_1 s.r.l.".
Il ricorrente eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione, sostenendo che i debiti della società non potessero gravare su di lui quale socio e liquidatore e contestando l'omessa notifica degli atti presupposti per i debiti personali .
La Corte di Primo Grado, con sentenza n. 3576/2025, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti derivanti dagli avvisi di accertamento della società Società_1
s.r.l. (annualità 2012-2015), a una cartella per tassa auto 2011 e a un avviso di accertamento per
Irpef 2014, confermando invece la legittimità per i residui titoli. Con atto di appello notificato il 18/06/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la suddetta sentenza chiedendone la riforma parziale [9, 14, 15]. L'appellante deduceva tre motivi di gravame:
1)Violazione ELart. 77, comma 1-bis, d.P.R. 602/1973 lamentando l'errore del primo giudice nel non rilevare che, a seguito degli annullamenti parziali, il credito residuo (pari a Euro 18.054,06) risultava inferiore alla soglia legale di Euro 20.000,00 necessaria per l'iscrizione ipotecaria
2) Violazione del principio di proporzionalità (art. 10-ter L. 212/2000) contestando il mantenimento ELipoteca sull'intero patrimonio immobiliare (16 immobili, inclusi villini di pregio a Marechiaro) a fronte di un debito residuo di modesta entità
3) Omessa riduzione ELipoteca:in subordine, chiedeva che venisse comunque ordinata la riduzione ELiscrizione ai sensi ELart. 2872 c.c. in conformità ai soli crediti residui.
Nel giudizio di secondo grado si costituivano le seguenti Amministrazioni:
Il Ministero ELEconomia e delle Finanze (MEF), il quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo titolare dei crediti in contestazione né autore ELattività di iscrizione ipotecaria, di competenza ELAD .
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che depositava controdeduzioni ed appello incidentale.
Relativamente a quest'ultimo,L'ufficio contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del sig. Ricorrente_1 per i debiti della "Società_1 s.r.l.", sostenendo che egli fosse subentrato nei rapporti obbligatori in qualità di socio (titolare EL80% del capitale) e non solo come liquidatore.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità delle doglianze sull'omessa notifica di un'intimazione di pagamento, assumendo che il contribuente ne avesse avuto conoscenza tramite un precedente preavviso di ipoteca del 2023 mai impugnato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD), che insisteva per la legittimità ELoperato, rilevando come il limite dei 20.000 euro fosse stato ampiamente superato nel preavviso notificato nel 2023
In data 23/01/2026, l'appellante depositava note per l'udienza del 06/02/2026, ribadendo l'infondatezza ELappello incidentale ELUfficio.
La difesa del contribuente evidenziava che l'Amministrazione non aveva mai notificato al socio un autonomo avviso di accertamento per definire la sua specifica responsabilità e il quantum del debito nei limiti ELattivo ricevuto dalla liquidazione, rendendo così illegittima la pretesa per l'intero debito societario
.
Contestava altresì la produzione di nuovi documenti in appello relativa alle notifiche e ribadiva che l'omessa impugnazione del preavviso di ipoteca non preclude il diritto di contestare la successiva iscrizione definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto limitatamente al motivo 3 ovvero quello relativo all'omessa rideterminazione ELimporto a garnzia del quale viene iscritta l'ipoteca.
La differenza tra l'importo complessivo di cui alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e quello degli avvisi di accertamento e della cartella esattoriale in ordine ai quali la sentenza appellata ha dichiarato l'illegittimità ELiscrizione ammonta, infatti, ad euro 39.100.
Ne risulta, dunque, confermata la mancata violazione , già dichiarata dal giudice di primo grado, del limite minimo di iscrivibilità ELipoteca fissato dall'art. 77, comma 1 bis , del DPR 602 del 1973 e , tuttavia, deve essere rideterminato l'importo ELiscrizione stessa.
Quanto al secondo motivo , ovvero la sproporzione tra debito e valori dei beni sottoposti ad ipoteca, si osserva che essa , anche qualora fosse accertata sulla base di una stima tecnica dei cespiti, non determina l'illegittimità ELiscrizione ma, al più sanzioni processuali e risarcitorie non azionabili in sede di giurisdizione tributaria.
Deve, infine, essere rigettato anche l'appello incidentale ELufficio atteso che , come correttamente osservato dai giudici di primo grado , gli avvisi di accertamento conseguenti a controlli della posizione fiscale della Società_1 dreams srl sono stati notificati a Ricorrente_1 espressamente nella sua qualità di liquidatore della società senza che , però, fosse specificata adeguatamente l'esistenza di condotte anche solo asseritamente in violazione degli obblighi nascenti dalla carica di liquidatore così come previsto, invece, dall'art. 36 del DPR 602 del 1973.
In conclusione, l'iscrizione ipotecaria, di cui si conferma la legittimità, deve essere rideterminata nell'ammontare in Euro 39.100.
Il parziale accoglimento dle gravame giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale nei sensi di cui in motivazione, rigetta l'appello incidentale e compensa le spese del doppio grado di giudizio.