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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
1^ Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2770/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...] e
(C.F ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
residente in [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. LISA GIOACHIN (C.F. PEC C.F._3
con Studio dito in Samarate (VA), via San Gervaso Email_1
n. 25/E, presso il cui Studio è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso;
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Posta in decisione all'udienza del 24/02/2025
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI PER IL PM.: conclude per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio i ricorrenti chiedevano dapprima che venisse dichiarata la loro separazione e che, decorso il termine previsto dalla legge, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai medesimi contratto in data 18/09/2004 in Jerago con GO (VA) al n.
20 – Parte II – Serie A – anno 2004, in regime di separazione dei beni, invocando l'applicazione dell'art. 3 n.2 lettera b) della Legge 1.12.1970 n. 898 così modificata dalla legge 06.03.1987 n. 74.
I ricorrenti precisavano che dalla loro unione era nate le figlie nati , in data Per_1
01/11/2005, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e , in data Per_2
16/09/2009, ancora minorenne ed indicavano compiutamente le condizioni regolative dei rapporti personali ed economici.
In data 20/06/2024 il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 419/2024 pubblicata il
26/06/2024 dichiarava i coniugi legalmente separati.
A seguito dell'emissione della sentenza di separazione il Collegio ha disposto la remissione sul ruolo per il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio e i ricorrenti con note di trattazione scritta depositata nel fascicolo telematico attestavano di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Il Pubblico ministero, presa visione del ricorso, concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero i ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 18/09/2004 e sono stati dichiarati legalmente separati dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 419/2024 datata
20/06/2024 e pubblicata il 26/06/2024
Le predette circostanze sono state provate documentalmente.
Inoltre i ricorrenti hanno concordemente dichiarato di non essersi mai riconciliati.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
Pag. 2 di 7 Dalle concordi dichiarazioni dei ricorrenti va ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, visto l'art. 3 n. 2, della lettera B ) della legge n.
898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/09/2004 in Jerago con GO (VA) al n. 20 – Parte II – Serie A – anno 2004, alle seguenti condizioni:
A. confermare che la figlia attualmente di anni 15, è affidata ad entrambi i Per_2
genitori in modo condiviso con collocamento sostanzialmente paritetico tra loro, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
I genitori si impegnano a concordare l'indirizzo educativo dei figli, a consultarsi per le decisioni di maggiore importanza concernenti la loro crescita, a tenersi reciprocamente informati circa gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, le riunioni/assemblee presso le scuole, gli incontri con gli insegnanti, le visite mediche, i tornei sportivi e tutto quanto concerne la loro educazione;
si impegnano altresì, in caso di imprevisti lavorativi, a chiedere prioritariamente la collaborazione dell'altro genitore per la cura dei figli.
Entrambi i genitori si impegnano ad evitare che i figli siano posti in situazioni tali da compromettere la loro serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario perché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dei minori.
Pag. 3 di 7 Entrambi i genitori s'impegnano a far sì che i figli continuino a mantenere rapporti attivi e paritari con i nonni materni e paterni;
B. l'abitazione familiare sita in Sumirago (VA) Via Della Valle 5, già di sua
esclusiva proprietà, viene assegnata al sig. con tutto quanto l'arreda e correda, Pt_2
abitazione presso la quale è collocata . Per_1
C. quanto alle modalità di frequentazione dei genitori/figli, in attuazione del principio di bigenitorialità, vedrà il padre tutti i giorni della settimana poiché Per_2
quest'ultimo si occupa di accompagnarla a scuola tutte le mattine prendendola dalla casa materna e tutti i giorni di andare a riprenderla a scuola per portarla presso la propria abitazione per il pranzo insieme e alcune ore nel primo pomeriggio per poi essere ripresa dalla madre (verso le ore 15,00) con la quale trascorrerà le restanti ore della giornata sino alla mattina seguente.
Inoltre trascorrerà col padre tutti i sabati sera con pernottamento sino alla Per_2
domenica prima del pranzo.
Durante il periodo in cui si troverà con i genitori, questi ultimi verificheranno e Per_2
assicureranno la corretta e completa esecuzione di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche e di tutti i compiti assegnati dalla scuola.
Resta inteso che:
a) i genitori potranno concordare variazioni alle modalità di visita/frequentazione, in considerazione delle rispettive esigenze lavorative e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , il tutto nel rispetto delle loro esigenze;
Per_2
b) ciascun genitore potrà chiamare e/o videochiamare per un tempo congruo nei Per_2
giorni di permanenza presso l'altro;
Pag. 4 di 7 c) in caso di malattia di , sino a che sarà minorenne, il genitore presso il quale è Per_2
collocata non potrà impedire che l'altro genitore trascorra del tempo con lei nel rispetto delle tempistiche e delle modalità di visita sopra previste sempre compatibilmente con lo stato di malattia in cui si trovi la minore;
D. Ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Natale e di Capodanno/1 gennaio in Per_2
via alternata con ciascun genitore, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori mentre per i rimanenti giorni delle vacanze natalizie dal 26 dicembre al 6 gennaio, i genitori si organizzeranno per cercare di trascorrere del tempo paritario con la figlia,
tutto ciò sempre tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché quelli di
. Fermi restando eventuali diversi accordi che verranno raggiunti di volta in Per_2
volta nell'interesse di .. Per_2
E. Quanto alle ulteriori vacanze/festività annuali (vacanze carnevale, Pasqua e
Sant'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) i coniugi, di volta in volta, compatibilmente ai loro impegni lavorativi e nel rispetto delle esigenze di
, concorderanno le modalità di frequentazione. Per_2
F. Durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà con entrambi i genitori Per_2
almeno due settimane, anche non continuative. Le date precise in cui cadranno tali periodi dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Almeno 10 giorni prima della partenza dovrà essere comunicata all'altro genitore la data esatta della partenza, il luogo e i recapiti in cui si svolgerà il soggiorno e l'eventuale programma di viaggio.
Tutto ciò fatti salvi diversi accordi che le parti assumeranno di volta in volta, decisione da prendere nell'interesse di . I genitori, inoltre, potranno assumere anche Per_2
accordi per ulteriori periodi di vacanza.
Pag. 5 di 7 G. Le frequenze di con la madre saranno di volta in volta regolate tra di loro Per_1
secondo le esigenze e le possibilità di entrambe.
H. in punto mantenimento ordinario delle figlie, ciascun genitore provvederà al loro
mantenimento in via diretta quando questi ultimi trascorreranno la settimana/periodo a casa sua;
I. ciascun genitore, inoltre, rimborserà all'altro il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, come indicato nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” come da protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14/11/2017, che s'intende integralmente richiamato;
L. l'assegno unico, o equipollente, viene suddiviso al 50% tra ciascun genitore;
M. nessun assegno alimentare e/o di mantenimento deve essere corrisposto da alcuno dei coniugi a favore dell'altro dato atto che entrambi sono economicamente autosufficienti ed in ogni caso autonomamente in grado di provvedere alle proprie esigenze economiche;
N. le parti si danno il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, oltre al rinnovo di passaporto, sia per loro stessi che per . Per_2
O. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
MANDA la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Jerago con GO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Dà atto che le parti hanno concordato che le spese del presente procedimento sono interamente compensate e hanno espressamente rinunciato all'impugnazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 31.3.2025
Pag. 6 di 7 IL PRESIDENTE ESTENSORE
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