Articolo 7 della Legge 14 giugno 1949, n. 445
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 agosto 1949
Art. 7.
L'ultimo comma dell'art. 40 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 72, il colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione delle armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico e' considerato come proveniente dal ruolo della rispettiva arma o servizio in servizio permanente di cui all'art. 5".
Entrata in vigore il 14 agosto 1949