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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°2790 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 10.2.2025, e vertente tra
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gerlando Gibilaro, per mandato in Parte_1 atti attrice
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Giovanni Immordino, per mandato in atti convenuta
e
, nato in [...] il [...] Controparte_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 20 febbraio 2025 e scritti conclusivi.
Motivi della decisione
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendone la condanna in solido al Controparte_1 Controparte_2
1 risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsole in data 3 novembre 2018, con vittoria di spese e compensi.
Rappresentava l'attrice che in quella data, alle ore 23:00 circa, a bordo della propria autovettura Opel Astra, targata CA919DV e sprovvista di copertura assicurativa, percorreva la via Diego D'Amico quando, giunta all'intersezione con la via Giovanni Verga, veniva improvvisamente urtata sul lato sinistro dall'autovettura Audi A1, targata FJ289XG, di proprietà e condotta da assicurata per la RCA con polizza della Controparte_2
che non si fermava al segnale di STOP. Controparte_1
A causa dell'impatto tra le due autovetture, l'attrice veniva condotta presso il PTE di
Bagheria e, il giorno successivo, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico Paolo
Giaccone di Palermo ove le veniva diagnosticato “trauma contusivo rachide cervicale con frattura dell'apice del dente dell'epistrofeo (tipo i), frattura stiloide ulnare sx, verosimile frattura scafoide polso sx” con prognosi di giorni 40.
Esponeva di aver inviato richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno alla compagnia assicurativa con lettera inviata a mezzo pec dell'8.11.2018 e che la compagnia assicurativa, con lettera del 15.11.2018 comunicava l'avvenuta apertura del sinistro e provvedeva a istruire la pratica, stimando i danni al mezzo in € 2.000,00 e offrendo, in via stragiudiziale, la somma di € 1.600,00, decurtando l'importo del 20% per concorso di colpa dell'attrice.
Dopo la visita dell'attrice presso i medici fiduciari, la compagnia assicurativa convenuta formulava offerta pari a € 10.100,00 per il danno biologico subito da in Parte_1 occasione del sinistro.
Le superiori offerte, non ritenute congrue rispetto al danno effettivamente subito, venivano rifiutate dall'attrice che, con raccomandata a/r del 05.03.2020 invitava la
[...]
e alla stipulazione di una convenzione di negoziazione CP_1 Controparte_2 assistita ex artt. 2 e ss. del D.L. 132/14, alla quale non partecipava nessuno dei convenuti.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro esclusivamente alla condotta imprudente del conducente dell'autovettura Audi A1, targata FJ289XG, di proprietà e condotta da
[...]
che non si era fermata al segnale di Stop posto sulla via Giovanni Verga CP_2 investendo l'autovettura Opel Astra, targata CA919DV, condotta dall'attrice, concludeva
2 chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a cagione del sinistro, quantificati in un danno biologico del 24%; ITT giorni 60%; ITP al 75% giorni 30; ITP al 50% giorni 30; ITP al 25% ulteriori giorni 30, al netto della somma di € 10.100,00, già offerta in via stragiudiziale;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la compagnia la quale contestava la Controparte_1 dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice, invocando, in ogni caso, la presunzione di ci all'art. 2054 c.c.; contestava, altresì, il quantum del risarcimento richiesto, tenuto conto degli accertamenti svolti dal proprio medico fiduciario, dott.ssa Persona_1
, che aveva quantificato il danno biologico permanente residuato dal sinistro nella
[...] percentuale del 5%, con conseguente integrale soddisfazione della pretesa risarcitoria già dalla somma offerta in via stragiudiziale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di prima comparizione e trattazione, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'escussione del teste dell'attrice (cfr. verbale d'udienza del 23.10.2023) e l'espletamento di ctu medico legale (cfr. ordinanza del 27.12.2023).
Depositata la relazione di ctu in data 24.5.2024, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare del 10.2.2025, ove, sulle conclusioni delle parti compendiate nelle note di trattazione scritta, veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. La responsabilità del sinistro
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di il quale, pur Controparte_2 ritualmente evocato in giudizio con atto di citazione notificato in data 2.11.2020, non si è, tuttavia, costituito nel presente procedimento.
Ciò posto e venendo al merito della controversia, l'esito dell'attività istruttoria espletata nell'ambito del presente giudizio ha pienamente confermato l'assunto attoreo secondo il
3 quale il sinistro stradale del 3 novembre 2018 si verificò a causa della condotta colposa osservata nell'occasione dal convenuto conducente della vettura Audi Controparte_2
A1, targata FJ289XG, di proprietà e condotta dallo stesso convenuto, assicurata per la RCA con polizza della Controparte_3 invero, ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente assume fondamentale
[...] rilevanza quanto dichiarato dal teste escusso all'udienza del 23.10.2023, , Testimone_1 testimone oculare del sinistro, il quale, ha confermato le circostanze di tempo e di luogo dell'incidente (“confermo il cap. 1 [Vero è che il giorno 03.11.2018, alle ore 22.30 circa, a
Bagheria, all'incrocio tra la via D'Amico e la via Giovanni Verga, ha assistito ad un sinistro stradale tra un autoveicolo Opel Astra targato CA919DV condotto da una donna e l'autoveicolo Audi A1 targata FJ289XG condotto un uomo], e preciso che c'era pure una ragazza nella qualità di passeggero a bordo dell'Audi A1, di colore bianco;
preciso che io sono sempre sui luoghi del sinistro, tutte le mattine tranne la domenica perché svolgo l'attività di venditore ambulante posto fisso dei miei prodotti agricoli proprio all'angolo tra la via Diego D'Amico e la via Verga;
confermo il cap. 2
[Vero è che il conducente della Audi A1, proveniente dalla via Giovanni Verga, ometteva di arrestarsi al segnale di STOP, andando ad impattare il veicolo Opel Astra, condotto dalla donna, sul lato sinistro], preciso che l'Opel Astra si è vista improvvisamente davanti l'Audi bianca che non rispettava il segnale di dare precedenza;
[…]”: cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del
23.10.2023).
Tale dinamica risulta confermata dal verbale di dichiarazioni spontanee rese da
[...] alla compagnia assicurativa e dal C.I.D. pure compilato dal predetto CP_2 convenuto, elementi aventi senz'altro valore indiziario e valutabili in uno a tutte le risultanze istruttorie (cfr. verbale e C.I.D. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Si ritiene, pertanto, che la dinamica del sinistro così descritta dal convenuto coinvolto e, soprattutto, le dichiarazioni testimoniali di , siano elementi probatori idonei Testimone_1 al soddisfacimento dell'onere della prova sulla dinamica del sinistro.
Dalla valutazione del compendio probatorio dianzi richiamato risulta palese l'ascrivibilità
a della responsabilità in ordine alla materiale causazione del sinistro, Controparte_2 avendo quest'ultimo posto in essere una condotta in violazione dell'art. 145, che impone al conducente di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
4 Deve concludersi, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, che l'omessa precedenza da parte dell'autovettura Audi A1, targata FJ289XG, di proprietà e condotta da in data 3.11.2018 alle ore 23.00 circa, ha senz'altro spiegato una decisiva Controparte_2 efficienza causale in ordine alla verificazione del sinistro.
Ciò posto quanto all'efficacia causale del comportamento colposo del convenuto
[...]
è necessario indagare sull'eventuale incidenza causale spiegata altresì CP_2 dall'attrice, conducente dell'autovettura Opel Astra targata CA919DV e priva di copertura assicurativa.
Deve evidenziarsi che - alla stregua dell'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità -”nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente” (cfr., da ultimo, Cass. 3696/2018).
Conseguentemente, anche la grave infrazione, commessa da uno dei conducenti, dell'inosservanza del diritto di precedenza non dispensa il giudice dal verificare pure il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr.
Cass. civ. n. 4755/2004; n. 15847/2000; n. 5671/2000).
Invero, in materia di danni da circolazione stradale, per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa, ma altresì che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente; ne consegue che neanche l'infrazione grave commessa da uno dei conducenti comporta necessariamente la colpa esclusiva dell'autore ed il superamento della presunzione ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria in concreto dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico (cfr. Cass. n. 13271/2016 ma anche, Cass. civ. n. 12692/1998; n. 11235/1997; n. 1384/1997).
5 In assenza di tale prova si verifica il concorso di una colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti con una colpa presunta a carico dell'altro conducente, concorso correttamente configurabile agli effetti dell'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 5635/1997).
L'unico caso, infatti, in cui la regola sussidiaria della presunzione di colpa non opera si ha quando risulta in concreto provato in quale misura la condotta di entrambi i conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (cfr. Cass. civ. 4639/2002; n. 1198/1997).
Ora, nel corso del presente giudizio, seppure risulti provata la dinamica descritta dall'attrice, cionondimeno, non risulta fornito nessun elemento sulla diligente e prudente condotta della stessa, conducente dell'Opel Astra, urtata dall'Audi A1 mentre percorreva la via Diego D'Amico di Bagheria all'altezza dell'intersezione con via Giovanni Verga, da dove proveniva l'altro veicolo.
In disparte la circostanza per la quale l'attrice viaggiava a bordo di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, condotta censurabile tenuto conto dell'obbligatorietà della RCA ex art. 193 Codice della Strada, e la circostanza per la quale la stessa abbia rifiutato di fornire le proprie generalità nell'immediatezza del sinistro, non risulta in alcun modo dimostrato che la stessa abbia rispettato tutte le norme di prudenza e diligenza alla guida nell'attraversare un'intersezione.
Risulta inidonea a tal uopo la dichiarazione resa dal teste in virtù della Testimone_1 quale l'attrice viaggiasse a velocità moderata, mentre il convenuto a velocità sostenuta (cfr. verbale d'udienza del 23.10.2023), rimasta priva di riscontro e non suffragata da alcun altro elemento probatorio.
Del tutto inutilizzabili risultano le risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo assicurato (sistema , che assume valore di prova legale ex art. 145-bis, D.lgs. CP_4
209/2005, non risultando intellegibili le rilevazioni effettuate dal predetto dispositivo, quantomeno nella versione di cui al report prodotto da parte attrice, non essendo chiaro quale colonna indichi la velocità di marcia del veicolo e quale la posizione dello stesso (cfr. report allegato all'atto di citazione).
La carenza di prova relativa al rispetto delle regole di prudenza imposte nella circolazione stradale, induce questo giudice a ritenere che , alla guida Parte_1 dell'autovettura Opel Astra targata CA919DV, abbia concorso, con il suo comportamento,
6 alla causazione del sinistro con contributo quantificabile nella misura del 50%, ove si consideri che la causa principale dello scontro fu senza dubbio l'invasione della carreggiata da parte del veicolo antagonista, che ha omesso di dare precedenza, mentre all'attrice può essere rimproverato di non aver tenuto una velocità tale da consentirle, una volta avvistato il pericolo, di effettuare una qualsiasi efficace manovra d'emergenza atta ad evitare l'impatto.
Alla luce di ciò, il convenuto va considerato responsabile della Controparte_2 causazione del sinistro nella restante misura del 50%.
Tutte le parti convenute, pertanto, vanno solidalmente condannate a risarcire l'attrice dei danni che quest'ultima ha dimostrato di avere subito in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura del 50% della loro entità.
2.1 La liquidazione del danno biologico
Per quanto riguarda la quantificazione del danno risarcibile, muovendo dalla disamina del pregiudizio di ordine non patrimoniale del quale l'attrice ha domandato il ristoro, si osserva che le lesioni eziologicamente riconducibili al sinistro hanno provocato a quest'ultima un danno biologico, segnatamente: “sindrome algo disfunzionale polso sx per esito frattura distacco dello stiloide ulnare, esiti dolorosi di trauma cranio facciale con rottura protesi dentaria e disfunzione ATM dx. con sindrome algico disfunzionale post traumatica” pari al 12% (dodici percento) dell'integrità psicofisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal
C.T.U., dott. , il quale ha pienamente ed analiticamente motivato le Persona_2 proprie conclusioni – che questo giudice ritiene condivisibili in toto – con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta dalle parti, ai dati clinici rilevati ed ai criteri di valutazione del pregiudizio dettati dalla letteratura scientifica in materia.
L'inabilità temporanea relativa al 100% delle attitudini del soggetto si è protratta per giorni 30, in ulteriori giorni 30 al 50% delle attitudini del soggetto, e in ulteriori giorni 30 al
25% delle attitudini del soggetto.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale aderisce alle recenti previsioni normative adottate dal legislatore;
in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il
7 Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nella Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), definiti dal legislatore in attuazione dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni.
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
La tabella unica nazionale tiene espressamente conto, dunque, anche della liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso, ponendo fine all'annosa diatriba circa la liquidazione autonoma del danno morale.
Si tratta di un sistema di liquidazione “a punto” in cui l'ammontare del risarcimento si determina moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l'invalidità permanente per una somma di denaro, che varia col variare del grado di invalidità. La tabella unica nazionale disciplina solo le invalidità dal 10% al 100% compresi, prendendo a riferimento il valore punto pari a € 947,30, cioè pari al valore del punto “di partenza” per la liquidazione delle micropermanenti.
Il valore monetario del punto di invalidità non è fisso, ma muta in funzione di tre variabili: il grado di invalidità permanente accertato, che determina l'aumento proporzionale del valore monetario del valore punto base;
l'età della vittima, che determina la diminuzione in misura inversamente proporzionale del valore monetario del valore punto base;
la sofferenza morale provocata dall'infortunio, che determina l'aumento del valore punto in relazione al grado di sofferenza (nessuna, minima, media o grave), mediante l'applicazione
8 di un coefficiente minimo, medio o massimo che determina l'aumento del valore punto base.
Tale variazione però non è automatica, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice anche nella misura del coefficiente applicato.
In altri termini, anche nella tabella unica nazionale, così come nelle tabelle di Milano finora applicate nella liquidazione equitativa del danno, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo.
E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la sofferenza morale, e se ammessa, in che misura.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente riconosciuta la somma di € € 4.205,15.
Quanto al danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età (57 anni) della danneggiata all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidità, partendo dal valore punto tabellare relativo al “danno non patrimoniale”, applicando l'aumento previsto per il danno morale nella misura minima, in assenza di allegazioni relative a eventuali ulteriori e più intense ripercussioni prodottesi in termini di sofferenza morale e di compromissione delle ordinarie attività realizzatrici della persona, attesa la carenza di allegazione e prova in tal senso (cfr. Cass. ord. n. 27482/2018; Cass. n. 25164 /2020, secondo cui non può procedersi ad una personalizzazione in aumento del danno biologico in assenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato che avrebbero potuto rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute), va equitativamente liquidato a favore dell'attrice l'importo
9 di € 31.652,51, oltre la somma di € 580,00 a titolo di spese mediche documentate, ritenute congrue dal ctu.
L'ammontare così ottenuto deve essere decurtato della percentuale del 50%, pari al concorso di colpa dell'attrice, così come accertato, ed è pari, conclusivamente, alla somma di € 18.218,83 (€ 36.437,66 – 50%).
Detta somma deve, altresì, essere decurtata della somma già liquidata all'attrice dalla compagnia assicurativa convenuta, pari a € 10.100,00, accettata da a titolo di Parte_1 acconto del maggior avere.
L'ammontare del danno risarcibile all'attrice risulta pari, in tal senso, a € 8.118,83.
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giurisprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
E così la somma spettante all'attrice, con rivalutazione ed interessi ponderati fino alla data di ultima rilevazione ISTAT, ascende a € 8.932,74, di cui € 813,91 per interessi.
Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
Per ciò che concerne i risvolti pregiudizievoli di carattere patrimoniale il cui ristoro è stato pure invocato da parte attrice, sub specie di danno morale e di danno futuro, va osservato quanto segue.
Quanto al danno morale, autonomamente invocato dall'attrice, in disparte gli ormai storici principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), che escludono ogni duplicazione risarcitoria, si ritiene che la liquidazione autonoma del danno morale, alla luce dell'adozione, da parte del legislatore, della Tabella Unica Nazionale, che tiene conto della sofferenza morale del soggetto leso, debba ritenersi del tutto inammissibile.
Si ribadisce l'applicazione del coefficiente minimo al valore punto per la sofferenza soggettiva, non essendo state neppure allegate sofferenze e patemi interiori, idonei a giustificare un aumento di quanto già liquidato sulla base degli importi enunciati nelle tabelle di cui sopra si è detto, che tengono in ogni caso conto della sofferenza soggettiva
10 legata al danno biologico.
Peraltro, quanto all'incidenza delle lesioni patite sulle comuni azioni quotidiane della vita dell'attrice, invocate sulla scorta degli accertamenti svolti dal nominato ctu, si osserva che il nominato ctu, dott. , ha sì accertato che “Riguardo alle attività ordinarie Persona_2 piuttosto che essere escluse, come il camminare - lavarsi - vestirsi - masticare, le stesse sono diventate più faticose. Sicuramente l'impedimento alla guida degli autoveicoli è da ritenersi certa.” precisando, tuttavia, che “il quadro clinico presente all'attuale visita medica e la documentazione sanitaria, risalente già a 4/5 anni addietro, prospetta che le condizioni di salute della signora erano alquanto cagionevoli. Non Pt_1 da poco il dubbio sulla frattura del dente dell'epistrofeo scaturito dalla tc encefalo per il quadro cervico unco artrosico e alterazioni degenerative delle inter ipofisarie.” (cfr. pag. 6 relazione di ctu in atti), rilevando come le condizioni di salute dell'attrice, già prima del sinistro, fossero compromesse: “Si ritiene che il sinistro del 03/11/2018 insiste su un quadro di salute precario e preesistente in cui versa la signora , l'incidente ha sconvolto di fatto un equilibrio già debole e Pt_1 dimostrato da risonanze, tac ed rx eseguite subito dopo l'evento. Da un sistema masticatorio già precedentemente trattato e da una colonna cervico dorsale con problemi pregressi” (cfr. pag. 5 relazione ctu in atti).
In ordine al danno futuro, pure richiesto dall'attrice, consistente nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, questo è risarcibile tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità (Cass. 12690/2011).
Nel caso di specie per le cure mediche future necessarie all'attrice a causa del sinistro, il nominato ctu ha ritenuto necessarie “per le cure da fare in merito alla sindrome algo disfunzionale, ponte di 4 elementi, impianto corona bite e quant'altro necessario € 6.500,00” (cfr. pag. 7 relazione di ctu in atti).
Anche tale somma deve essere decurtata della percentuale del 50%, pari al concorso di colpa accertato a carico dell'attrice, ed ammonta, pertanto a € 3.250,00.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice a causa del sinistro, dunque, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa e della somma già ricevuta dalla stessa in via stragiudiziale,
è liquidabile in € 12.182,74.
11
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza e Controparte_1 CP_2 devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...]
, le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. Parte_1
147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri ricompresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 3.500,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, disponendone il pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile in epigrafe indicata, nella contumacia di ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Controparte_2 accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
e in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di CP_1 Controparte_2
€ 12.182,74 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo;
condanna e in solido, al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2 di lite in favore di , liquidate in € 3.500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese Parte_1 generali come per legge, disponendone il pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
Così deciso in Termini Imerese, 30 maggio 2025.
Il Giudice
Rossana Musumeci
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