TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 22 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 203/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato IGNAZIO Parte_1 C.F._1
GRECO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Santa Maria della Catena, 143
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dagli avvocati PIERLUIGI TOMASELLI e VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in
Notar di Roma Persona_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6/1/2024, il ricorrente deduceva di aver presentato istanza per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, regolarmente accolta dall' (prot. n. , e che, CP_1 CodiceFiscale_2
in un secondo tempo, l'ente previdenziale gli avesse comunicato la revoca del beneficio a causa della “mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica”, chiedendo la restituzione della somma di euro 7.560,00 relativa al periodo da giugno 2022 a dicembre 2022. Illustrava che l' avesse CP_1
deciso di non accogliere l'istanza ritenendo che non fosse stata dichiarata nella DSU (dichiarazione sostitutiva unica) l'esistenza di altri soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente, oltre a quelli indicati nell'ISEE. Osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dall' , il proprio CP_1
nucleo familiare anagrafico fosse stato composto unicamente dallo stesso, dalla signora Persona_2
convivente con esso, e dal figlio nato dalla loro unione, . Osservava, inoltre,
[...] Persona_3
che quanto detto trovasse conferma nei certificati di residenza storici che allegava, dai quali si evinceva che tutti e tre i soggetti facenti parte del nucleo familiare avessero abitato presso la residenza anagrafica di Gravina di Catania, via Fratelli Bandiera, 34, e che a partire dal 26/1/2023 avessero trasferito la loro residenza nel comune di Tremestieri Etneo. Rilevava pertanto di aver dichiarato in seno alla DSU il proprio nucleo familiare effettivo, non comprendente il signor , Persona_4
quale coniuge della , separato di fatto dalla stessa da anni e residente presso altra Persona_2
abitazione. Al riguardo, deduceva che solo nel 2023 i coniugi in questione avessero presentato dinanzi al Tribunale di Catania ricorso per separazione giudiziale (R.G. 1474/2023), come da documentazione che allegava. Rilevava che, in genere, ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza, la DSU
(necessaria per l'ISEE) andasse redatta sulla base dell'effettiva e reale composizione del nucleo familiare e non sulla base delle risultanze anagrafiche, e che, nella specie, lo stesso già a partire dal
2009 avesse costituito un nucleo familiare con la propria compagna, signora Persona_2
del quale facesse parte anche il figlio , nato dalla loro unione. Evidenziava pertanto Persona_3
di aver indicato in seno alla DSU, in piena buona fede, l'effettiva e reale composizione del proprio nucleo familiare. Chiedeva quindi che fosse annullato e dichiarato privo di effetti il provvedimento di revoca e di ripetizione dell'indebito impugnato;
chiedeva altresì che fosse ritenuto e dichiarato il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza fin dalla domanda amministrativa e che fosse ordinato all' di procedere al relativo pagamento fin dalla presentazione di detta domanda, con CP_1
gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' . CP_1
L'ente eccepiva l'infondatezza del ricorso, evidenziando che, in seguito ad accertamenti, fossero emersi pagamenti non dovuti in quanto eseguiti sulla base di dichiarazioni false rese nell'istanza per il riconoscimento del reddito di cittadinanza relative alla mancata comunicazione della composizione del nucleo familiare del richiedente. Osservava che la domanda fosse stata presentata nel 2020 e che la revoca della prestazione fosse stata disposta in applicazione dell'art. 7, comma 6, del decreto-legge
4/2019, convertito con legge 28/3/2019, n. 26. Illustrava che la DSU fosse il documento contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e, dunque, le informazioni utili al calcolo dell'ISEE. Deduceva che, ai fini dell'ISEE, il nucleo familiare del dichiarante fosse generalmente costituito dai soggetti che componevano la sua famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU e che, dunque, alla luce di quanto detto, il ricorrente avrebbe dovuto indicare nella propria DSU anche il signor , quale componente del nucleo Persona_4
familiare. Richiamava al riguardo il disposto dell'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, secondo cui i coniugi che avessero diversa residenza anagrafica dovessero considerarsi facenti parte dello stesso nucleo familiare, fatti salvi i casi di separazione giudiziale e di omologazione della separazione consensuale ovvero i casi in cui fosse stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 c.c. A norma del medesimo articolo 3, deduceva che i coniugi che continuassero a risiedere nella stessa abitazione permanessero nello stesso nucleo anche a seguito di separazione o divorzio. Osservava pertanto che rilevassero al riguardo le risultanze anagrafiche estratte dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR).
Richiamava inoltre l'art. 7 comma 4, del decreto-legge 4/2019, convertito con la legge 26/2019,
secondo cui, nei casi di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, l'amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e, a seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Osservava che, in ogni caso, gravasse sul ricorrente l'onere di provare l'irripetibilità dell'indebito, vale a dire l'onere di allegare e provare i fatti costituitivi del diritto. Richiamava ancora gli articoli 2 e 5 del citato decreto-legge ed evidenziava che la decadenza dal beneficio fosse prevista,
oltre che al termine dell'intero periodo stabilito, anche nei casi in cui venisse meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione e in ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione a carico del richiedente. Sulla scorta di quanto allegato e documentato, insisteva nell'infondatezza del ricorso, attese le dichiarazioni non veritiere contenute nella DSU, aggiungendo che, in ogni caso, la revoca e la decadenza discendessero automaticamente dalle verifiche effettuate dai Comuni, senza che nel procedimento potesse intervenire alcuna valutazione discrezionale da parte dell' . Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e di tutte le domande siccome infondate e non CP_2
provate, ivi compresa la domanda di corresponsione dei ratei del reddito di cittadinanza, e la conferma del provvedimento di revoca e di indebito impugnato.
Con ordinanza dell'11/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti,
questo giudice ha fissato l'udienza del 22 dicembre 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
Occorre innanzitutto richiamare, per quanto qui rileva, la normativa di riferimento.
Il beneficio economico del reddito di cittadinanza è qualificato dal D.L. n. 4/2019 convertito in Legge
n. 26/2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art. 1 co. 1). L'art. 2 del citato D.L., in merito ai beneficiari della misura, prevede la ricorrenza di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, per i quali il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione
europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
La normativa prevede anche la ricorrenza di requisiti reddituali e patrimoniale, non contestati dall'ente che motiva il provvedimento impugnato sulla mancata coincidenza tra il nucleo familiare indicato nella DSU e la famiglia anagrafica del ricorrente.
Ed infatti, con la nota impugnata, avente ad oggetto “Reddito di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto”, l' ha comunicato che in seguito alla revoca del beneficio (domanda CP_1
prot. INPS-RDC-2022-5750402), l'importo di euro 7.560,00 ricevuto per il periodo dal giugno 2022
al dicembre 2022 fosse stato ritenuto non dovuto e dunque dovesse essere restituito;
il provvedimento in questione reca la motivazione della revoca indicata nella “Segnalazione da della mancata CP_3
coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione
dell'art. 3 del DPCM 159/2013)”.
Ciò posto, occorre evidenziare il disposto dell'art. 2 del DL 4/2019 nella parte in cui prevede quanto segue: “5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal RdC, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre
2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età
inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Orbene, venendo al caso in esame, in seno alle due attestazioni ISEE versate in atti, formulate sulla base dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, il nucleo familiare del dichiarante risulta composto dallo stesso ricorrente, , dalla signora , definita come Parte_1 Persona_2
sua convivente, e dal figlio nato dalla loro unione, . Persona_3
La situazione di convivenza dei tre si evince dai certificati di residenza storici prodotti dal ricorrente,
dai quali risulta che gli stessi dopo un periodo di residenza presso il comune di Gravina di Catania,
via Fratelli Bandiera, 34, a partire dal 26/1/2023 hanno spostato la loro residenza in Tremestieri
Etneo.
L' ha disposto la revoca della prestazione sulla base dell'assunto che il ricorrente avesse omesso CP_1
di indicare nella DSU l'esistenza di altri soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e,
segnatamente, del signor , coniuge della , separato di fatto dalla Persona_4 Persona_2
stessa da anni. L'ente ha pertanto disposto la revoca del beneficio, chiedendo la restituzione di somme ritenute non dovute, sulla base di asserite false dichiarazioni rese nell'istanza e per mancata comunicazione della reale composizione del nucleo familiare, provvedendo all'applicazione dell'art. 7, comma 4, del citato decreto-legge 4/2019 e sostenendo che il nucleo familiare in questione avesse percepito il beneficio economico per effetto delle riferite dichiarazioni mendaci.
Ciò posto, rileva certamente nella specie la mancata produzione dello stato di famiglia del ricorrente,
con la conseguenza che deve ritenersi omessa da parte dell' la prova della sussistenza delle CP_1 condizioni legittimanti la revoca della prestazione, vale a dire la mancata coincidenza tra nucleo DSU
e famiglia anagrafica, quale motivazione genericamente indicata nel provvedimento impugnato.
Non è stata offerta, infatti, la possibilità di riscontrare l'eventuale divergenza fra quanto dichiarato dal ricorrente nell'istanza per il riconoscimento della prestazione e il suo effettivo nucleo familiare e,
quindi, la sussistenza delle eccepite dichiarazioni mendaci.
Al riguardo, l'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 159/2013 definisce il nucleo familiare del richiedente come “costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della
DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo” sicchè, al fine di individuare il nucleo familiare effettivo, occorre fare riferimento alle risultanze anagrafiche estratte dall'Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
Or, quanto evidenziato viene affermato dallo stesso ente previdenziale che, tuttavia, non dà prova delle omissioni che avrebbero giustificato la revoca della prestazione.
Inoltre, considerato che il soggetto non indicato nella DSU sarebbe stato il coniuge della signora
(cfr. decreto di comparizione personale dei coniugi versato in atti), alla luce di Persona_2
quanto osservato, detto ultimo non potrebbe mai ritenersi come facente parte della famiglia
anagrafica del ricorrente, essendo soggetto del tutto estraneo alla famiglia di questi, non legato a lui da alcun vincolo familiare e, quindi, al di fuori del suo nucleo. D'altra parte, l'unico elemento che accomuna i soggetti in questione è rappresentato dalla circostanza che signora Persona_2
sia stata, in primo tempo, coniuge del e, in un secondo tempo, convivente del Persona_4
ricorrente, circostanza questa di alcun rilievo ai fini della decisione.
Dagli atti non emerge neanche l'eventuale residenza del nello stesso luogo di Persona_4
residenza del ricorrente e degli altri soggetti da lui indicati come componenti del nucleo familiare.
Non ricorre dunque nella specie alcuna delle ipotesi di cui al citato comma 5 dell'art. 2, il quale riguarda unicamente i rapporti fra coniugi, prevedendo che gli stessi debbano considerarsi come facenti parte dello stesso nucleo familiare allorquando, sebbene separati o divorziati, risiedano nello stesso luogo, fattispecie certamente diversa da quella in esame. In definitiva, non si ricava dagli atti la dedotta non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, con la conseguenza che non sono emerse in questa sede quelle circostanze che avrebbero dovuto portare l'amministrazione, in applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.L.
4/2019, a disporre la revoca del beneficio e a chiedere al beneficiario la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Deve quindi ritenersi che, nel compilare la DSU, il ricorrente abbia reso dichiarazioni corrispondenti alla reale situazione di fatto, sia in ordine alla residenza e quindi alla composizione del nucleo familiare che in ordine allo stato patrimoniale.
La situazione di apparente discrasia è stata, forse, determinata dalla circostanza che il coniuge separato abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione di effettiva residenza con ritardo rispetto al momento in cui ha lasciato la casa coniugale.
Per le ragioni sopra indicate, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla peculiarità della questione trattata, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza sin dalla domanda amministrativa
(prot.INPS-RDC-2022-5750402) per averne i requisiti e, per l'effetto, ordina all' di erogare la CP_1
prestazione nella somma integrale dovuta dalla data della suddetta domanda, oltre interessi legali;
Dichiara, conseguentemente, l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione e del provvedimento di richiesta di restituzione somme avanzato dall' relativamente al periodo da CP_1
giugno 2022 a dicembre 2022, dichiarando non dovute le somme richieste;
Condanna l'ente alla restituzione di somme eventualmente trattenute a titolo di recupero dell'indebito;
Compensa le spese di lite fra le parti. Così deciso in Catania il 22 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 22 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 203/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato IGNAZIO Parte_1 C.F._1
GRECO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Santa Maria della Catena, 143
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dagli avvocati PIERLUIGI TOMASELLI e VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in
Notar di Roma Persona_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6/1/2024, il ricorrente deduceva di aver presentato istanza per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, regolarmente accolta dall' (prot. n. , e che, CP_1 CodiceFiscale_2
in un secondo tempo, l'ente previdenziale gli avesse comunicato la revoca del beneficio a causa della “mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica”, chiedendo la restituzione della somma di euro 7.560,00 relativa al periodo da giugno 2022 a dicembre 2022. Illustrava che l' avesse CP_1
deciso di non accogliere l'istanza ritenendo che non fosse stata dichiarata nella DSU (dichiarazione sostitutiva unica) l'esistenza di altri soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente, oltre a quelli indicati nell'ISEE. Osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dall' , il proprio CP_1
nucleo familiare anagrafico fosse stato composto unicamente dallo stesso, dalla signora Persona_2
convivente con esso, e dal figlio nato dalla loro unione, . Osservava, inoltre,
[...] Persona_3
che quanto detto trovasse conferma nei certificati di residenza storici che allegava, dai quali si evinceva che tutti e tre i soggetti facenti parte del nucleo familiare avessero abitato presso la residenza anagrafica di Gravina di Catania, via Fratelli Bandiera, 34, e che a partire dal 26/1/2023 avessero trasferito la loro residenza nel comune di Tremestieri Etneo. Rilevava pertanto di aver dichiarato in seno alla DSU il proprio nucleo familiare effettivo, non comprendente il signor , Persona_4
quale coniuge della , separato di fatto dalla stessa da anni e residente presso altra Persona_2
abitazione. Al riguardo, deduceva che solo nel 2023 i coniugi in questione avessero presentato dinanzi al Tribunale di Catania ricorso per separazione giudiziale (R.G. 1474/2023), come da documentazione che allegava. Rilevava che, in genere, ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza, la DSU
(necessaria per l'ISEE) andasse redatta sulla base dell'effettiva e reale composizione del nucleo familiare e non sulla base delle risultanze anagrafiche, e che, nella specie, lo stesso già a partire dal
2009 avesse costituito un nucleo familiare con la propria compagna, signora Persona_2
del quale facesse parte anche il figlio , nato dalla loro unione. Evidenziava pertanto Persona_3
di aver indicato in seno alla DSU, in piena buona fede, l'effettiva e reale composizione del proprio nucleo familiare. Chiedeva quindi che fosse annullato e dichiarato privo di effetti il provvedimento di revoca e di ripetizione dell'indebito impugnato;
chiedeva altresì che fosse ritenuto e dichiarato il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza fin dalla domanda amministrativa e che fosse ordinato all' di procedere al relativo pagamento fin dalla presentazione di detta domanda, con CP_1
gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' . CP_1
L'ente eccepiva l'infondatezza del ricorso, evidenziando che, in seguito ad accertamenti, fossero emersi pagamenti non dovuti in quanto eseguiti sulla base di dichiarazioni false rese nell'istanza per il riconoscimento del reddito di cittadinanza relative alla mancata comunicazione della composizione del nucleo familiare del richiedente. Osservava che la domanda fosse stata presentata nel 2020 e che la revoca della prestazione fosse stata disposta in applicazione dell'art. 7, comma 6, del decreto-legge
4/2019, convertito con legge 28/3/2019, n. 26. Illustrava che la DSU fosse il documento contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e, dunque, le informazioni utili al calcolo dell'ISEE. Deduceva che, ai fini dell'ISEE, il nucleo familiare del dichiarante fosse generalmente costituito dai soggetti che componevano la sua famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU e che, dunque, alla luce di quanto detto, il ricorrente avrebbe dovuto indicare nella propria DSU anche il signor , quale componente del nucleo Persona_4
familiare. Richiamava al riguardo il disposto dell'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, secondo cui i coniugi che avessero diversa residenza anagrafica dovessero considerarsi facenti parte dello stesso nucleo familiare, fatti salvi i casi di separazione giudiziale e di omologazione della separazione consensuale ovvero i casi in cui fosse stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 c.c. A norma del medesimo articolo 3, deduceva che i coniugi che continuassero a risiedere nella stessa abitazione permanessero nello stesso nucleo anche a seguito di separazione o divorzio. Osservava pertanto che rilevassero al riguardo le risultanze anagrafiche estratte dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR).
Richiamava inoltre l'art. 7 comma 4, del decreto-legge 4/2019, convertito con la legge 26/2019,
secondo cui, nei casi di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, l'amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e, a seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Osservava che, in ogni caso, gravasse sul ricorrente l'onere di provare l'irripetibilità dell'indebito, vale a dire l'onere di allegare e provare i fatti costituitivi del diritto. Richiamava ancora gli articoli 2 e 5 del citato decreto-legge ed evidenziava che la decadenza dal beneficio fosse prevista,
oltre che al termine dell'intero periodo stabilito, anche nei casi in cui venisse meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione e in ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione a carico del richiedente. Sulla scorta di quanto allegato e documentato, insisteva nell'infondatezza del ricorso, attese le dichiarazioni non veritiere contenute nella DSU, aggiungendo che, in ogni caso, la revoca e la decadenza discendessero automaticamente dalle verifiche effettuate dai Comuni, senza che nel procedimento potesse intervenire alcuna valutazione discrezionale da parte dell' . Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e di tutte le domande siccome infondate e non CP_2
provate, ivi compresa la domanda di corresponsione dei ratei del reddito di cittadinanza, e la conferma del provvedimento di revoca e di indebito impugnato.
Con ordinanza dell'11/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti,
questo giudice ha fissato l'udienza del 22 dicembre 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
Occorre innanzitutto richiamare, per quanto qui rileva, la normativa di riferimento.
Il beneficio economico del reddito di cittadinanza è qualificato dal D.L. n. 4/2019 convertito in Legge
n. 26/2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art. 1 co. 1). L'art. 2 del citato D.L., in merito ai beneficiari della misura, prevede la ricorrenza di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, per i quali il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione
europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
La normativa prevede anche la ricorrenza di requisiti reddituali e patrimoniale, non contestati dall'ente che motiva il provvedimento impugnato sulla mancata coincidenza tra il nucleo familiare indicato nella DSU e la famiglia anagrafica del ricorrente.
Ed infatti, con la nota impugnata, avente ad oggetto “Reddito di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto”, l' ha comunicato che in seguito alla revoca del beneficio (domanda CP_1
prot. INPS-RDC-2022-5750402), l'importo di euro 7.560,00 ricevuto per il periodo dal giugno 2022
al dicembre 2022 fosse stato ritenuto non dovuto e dunque dovesse essere restituito;
il provvedimento in questione reca la motivazione della revoca indicata nella “Segnalazione da della mancata CP_3
coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione
dell'art. 3 del DPCM 159/2013)”.
Ciò posto, occorre evidenziare il disposto dell'art. 2 del DL 4/2019 nella parte in cui prevede quanto segue: “5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal RdC, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre
2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età
inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Orbene, venendo al caso in esame, in seno alle due attestazioni ISEE versate in atti, formulate sulla base dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, il nucleo familiare del dichiarante risulta composto dallo stesso ricorrente, , dalla signora , definita come Parte_1 Persona_2
sua convivente, e dal figlio nato dalla loro unione, . Persona_3
La situazione di convivenza dei tre si evince dai certificati di residenza storici prodotti dal ricorrente,
dai quali risulta che gli stessi dopo un periodo di residenza presso il comune di Gravina di Catania,
via Fratelli Bandiera, 34, a partire dal 26/1/2023 hanno spostato la loro residenza in Tremestieri
Etneo.
L' ha disposto la revoca della prestazione sulla base dell'assunto che il ricorrente avesse omesso CP_1
di indicare nella DSU l'esistenza di altri soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e,
segnatamente, del signor , coniuge della , separato di fatto dalla Persona_4 Persona_2
stessa da anni. L'ente ha pertanto disposto la revoca del beneficio, chiedendo la restituzione di somme ritenute non dovute, sulla base di asserite false dichiarazioni rese nell'istanza e per mancata comunicazione della reale composizione del nucleo familiare, provvedendo all'applicazione dell'art. 7, comma 4, del citato decreto-legge 4/2019 e sostenendo che il nucleo familiare in questione avesse percepito il beneficio economico per effetto delle riferite dichiarazioni mendaci.
Ciò posto, rileva certamente nella specie la mancata produzione dello stato di famiglia del ricorrente,
con la conseguenza che deve ritenersi omessa da parte dell' la prova della sussistenza delle CP_1 condizioni legittimanti la revoca della prestazione, vale a dire la mancata coincidenza tra nucleo DSU
e famiglia anagrafica, quale motivazione genericamente indicata nel provvedimento impugnato.
Non è stata offerta, infatti, la possibilità di riscontrare l'eventuale divergenza fra quanto dichiarato dal ricorrente nell'istanza per il riconoscimento della prestazione e il suo effettivo nucleo familiare e,
quindi, la sussistenza delle eccepite dichiarazioni mendaci.
Al riguardo, l'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 159/2013 definisce il nucleo familiare del richiedente come “costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della
DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo” sicchè, al fine di individuare il nucleo familiare effettivo, occorre fare riferimento alle risultanze anagrafiche estratte dall'Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
Or, quanto evidenziato viene affermato dallo stesso ente previdenziale che, tuttavia, non dà prova delle omissioni che avrebbero giustificato la revoca della prestazione.
Inoltre, considerato che il soggetto non indicato nella DSU sarebbe stato il coniuge della signora
(cfr. decreto di comparizione personale dei coniugi versato in atti), alla luce di Persona_2
quanto osservato, detto ultimo non potrebbe mai ritenersi come facente parte della famiglia
anagrafica del ricorrente, essendo soggetto del tutto estraneo alla famiglia di questi, non legato a lui da alcun vincolo familiare e, quindi, al di fuori del suo nucleo. D'altra parte, l'unico elemento che accomuna i soggetti in questione è rappresentato dalla circostanza che signora Persona_2
sia stata, in primo tempo, coniuge del e, in un secondo tempo, convivente del Persona_4
ricorrente, circostanza questa di alcun rilievo ai fini della decisione.
Dagli atti non emerge neanche l'eventuale residenza del nello stesso luogo di Persona_4
residenza del ricorrente e degli altri soggetti da lui indicati come componenti del nucleo familiare.
Non ricorre dunque nella specie alcuna delle ipotesi di cui al citato comma 5 dell'art. 2, il quale riguarda unicamente i rapporti fra coniugi, prevedendo che gli stessi debbano considerarsi come facenti parte dello stesso nucleo familiare allorquando, sebbene separati o divorziati, risiedano nello stesso luogo, fattispecie certamente diversa da quella in esame. In definitiva, non si ricava dagli atti la dedotta non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, con la conseguenza che non sono emerse in questa sede quelle circostanze che avrebbero dovuto portare l'amministrazione, in applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.L.
4/2019, a disporre la revoca del beneficio e a chiedere al beneficiario la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Deve quindi ritenersi che, nel compilare la DSU, il ricorrente abbia reso dichiarazioni corrispondenti alla reale situazione di fatto, sia in ordine alla residenza e quindi alla composizione del nucleo familiare che in ordine allo stato patrimoniale.
La situazione di apparente discrasia è stata, forse, determinata dalla circostanza che il coniuge separato abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione di effettiva residenza con ritardo rispetto al momento in cui ha lasciato la casa coniugale.
Per le ragioni sopra indicate, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla peculiarità della questione trattata, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza sin dalla domanda amministrativa
(prot.INPS-RDC-2022-5750402) per averne i requisiti e, per l'effetto, ordina all' di erogare la CP_1
prestazione nella somma integrale dovuta dalla data della suddetta domanda, oltre interessi legali;
Dichiara, conseguentemente, l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione e del provvedimento di richiesta di restituzione somme avanzato dall' relativamente al periodo da CP_1
giugno 2022 a dicembre 2022, dichiarando non dovute le somme richieste;
Condanna l'ente alla restituzione di somme eventualmente trattenute a titolo di recupero dell'indebito;
Compensa le spese di lite fra le parti. Così deciso in Catania il 22 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio