Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Paolo Mastandrea.
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Mastandrea.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli minori e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
A) Disporre che la figlia sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso la madre e facoltà padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità di seguito indicate (si propone lo schema-tipo di due settimane, da ripetere poi per le successive):
• 1° settimana: il martedì ed il giovedì la figlia starà con il padre, che la preleverà all'uscita da scuola;
trascorrerà con il padre le notti del martedì e del giovedì e poi questi la riaccompagnerà (rispettivamente il mercoledì ed il venerdì mattina) a scuola, da cui la riprenderà la madre a fine lezione;
tutti gli altri giorni la bambina starà con la madre;
• 2° settimana: il lunedì e il mercoledì la figlia starà con il padre, che la preleverà all'uscita da scuola;
trascorrerà con il padre le notti del lunedì e del mercoledì, e poi questi la riaccompagnerà (rispettivamente il martedì ed il giovedì mattina) a scuola, da cui la riprenderà la madre a fine lezione. Nel weekend, il padre preleverà la bambina il sabato mattina, trascorrerà con lei le notti consecutive del sabato e della domenica e la riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
tutti gli altri giorni la bambina starà con la madre.
e ancora: il 31 dicembre a cena con l'uno ed il 1° gennaio con l'altro, l'Epifania ad anni alterni con ciascun genitore, la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni.
• Il tutto sempre salvo diversi accordi che i due genitori potranno prendere anche su modalità differenti da quelle che precedono;
tuttavia, in caso di disaccordo varranno ovviamente in modo cogente le già menzionate regole.
• Durante le vacanze scolastiche estive la bambina trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi. Il sig. , essendo attualmente l'unico a lavorare, comunicherà le date CP_1 in questione alla sig.ra e 31 maggio di ciascun anno, in base alle ferie disponibili;
a Parte_1 seguito di tale comunicazione, la sig.ra a sua volta comunicherà le sue al sig. entro 15 Parte_1 CP_1 giorni, cosicché ognuno possa progra lio le proprie attività.
• I compleanni dei genitori e le relative festività (Festa della Mamma e Festa del Papà) saranno trascorse da DA con il genitore a cui la festa fa riferimento.
• Il giorno del compleanno di qualora non fosse possibile per i genitori trascorrerlo insieme, sarà Per_1 suddiviso tra pranzo con la cena con il padre (o viceversa) indipendentemente dal giorno di collocamento, salva poi la possibilità di entrambi di organizzarsi differentemente previo accordo. C) Disporre che la casa coniugale sita in Civitavecchia Via San Martino n. 6, di proprietà della madre del Sig. , rimarrà in uso a quest'ultimo, mentre la Sig.ra andrà a vivere nella CP_1 Parte_1 casa ni materni in Civitavecchia Via Leopoli n. 22 ins D) Stabilire che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento della s di €. 300,00 mensili, ed ibuto per il mantenimento della figlia un assegno mensile di €. 700,00, da versarsi entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni Per_1 mese, con sivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat. E) Stabilire che le spese straordinarie (spese mediche specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche, delle spese per attività sportive o ricreative), da concordarsi preventivamente tra i genitori, afferenti la figlia stessa, restano a carico del genitore collocatario, signora
Quanto sopra, in ragione del fatto che la signora dà atto di aver Parte_1 Parte_1 anticipatamente ricevuto dal coniuge la somma di €. 120.000,00 (centoventimila/00), alla CP_1 cui restituzione lo stesso signor ora, dichiarando di nulla avere a che pretendere dalla CP_1 moglie a tale titolo. Per la tipologia ed il regime delle spese suddette, si fa integrale rinvio Parte_1 al prot o da questo tribunale e dal Consiglio dell'Ordine Forense attualmente in vigore. In virtù di quanto sopra, il sig. percepirà integralmente l'Assegno Unico. CP_1 E) Disporre che i genitori do reciprocamente mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e di collaborazione della figlia con ciascuno di essi, tutelando la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore della reputazione l'uno dell'altra alla presenza di Per_1 F) Dare atto che i sig.ri e si ono sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del CP_1 Parte_1 rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per loro e per la figlia minore Per_1
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso