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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
AC, all'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2815/2023 R.G. vertente
fra
C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Pace ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla via Vescovado 34, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
resistente, C.F. in persona del suo Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Proia ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Roma via Pompeo Magno 3, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 17.10.2023 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1 del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 1.6.1995 con contratto a tempo indeterminato, qualifica di “Autista”, successivamente come “Operatore di esercizio” (nuova denominazione del CCNL “Autoferrotranvieri”). Avendo constatato che la Società resistente nella determinazione della retribuzione utile non si è attenuta alle indicazioni della Corte di Giustizia europea, adiva il giudice del lavoro per ottenere il ricalcolo e la rideterminazione delle differenze retributive per le ferie con tutte le indennità maturate, includendo nella retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo le indennità di presenza, indennità di turno Accordo Nazionale 21/05/1981, concorso pasto, trasferte, indennità agente unico. Pertanto, rivendica l'ulteriore somma di euro 7.785,03 richiesta all'azienda e rimasta senza esito, con vittoria di spese e compensi come per legge.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo CP_1 nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie anche in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della consulenza tecnica contabile e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, premesso il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, dal giugno 1995, con la qualifica professionale di operatore d'esercizio, rivendica la rideterminazione economica delle ulteriori somme dovute e non liquidate dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie fruita (periodo 1.1.2012 – 30.6.2022) sulla base delle sentenze della
Corte di Giustizia Europea e delle novità normative della contrattazione nazionale di settore, e in base ai conteggi depositati, per differenze retributive in misura complessiva di € 7785,03.
Si oppone la parte datoriale deducendo la correttezza della retribuzione dele ferie corrisposta in base alle disposizioni normative e in base al contratto collettivo in concreto applicato.
In via preliminare va evidenziato che la richiamata pronuncia della CEDU del 15 settembre 2011 nella causa C155/10 più altri piloti contro la British Airwais) dispone che l'art. 7 della Per_1 direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European
Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier
Association (IACA), devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. Il ricorrente invoca tale principio e ritiene che anche la giurisprudenza della Suprema Corte avrebbe sancito il diritto alla onnicomprensività della retribuzione feriale avendo affermato che “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (Cass., 17 maggio 2019, n. 13425).
Invero l'art. 2094 c.c., classifica la retribuzione quale corrispettivo dovuto al prestatore di lavoro per la collaborazione nell'attività d'impresa qualificandola così come principale diritto del lavoratore subordinato per l'attività prestata e, al contempo, il principale obbligo datoriale. Si tratta di una nozione ampia di retribuzione laddove per quest'ultima si intende non solo il corrispettivo delle energie lavorative erogate dal prestatore, ma anche il compenso per essere a disposizione del datore di lavoro.
L'art. 36 della Costituzione ha poi fortemente inciso sul nesso di sinallagmaticità stabilendo che la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La legislazione, poi - con il fine di tutelare il lavoratore, ovvero la parte debole del rapporto - ha ulteriormente attenuato il principio della corrispettività (esecuzione della prestazione dietro versamento del corrispettivo), introducendo ipotesi nelle quali, anche in assenza dell'esecuzione della prestazione lavorativa la retribuzione viene comunque corrisposta, (vds assenze ex art. 2110 e 2111
c.c. relative a ferie, infortunio, malattia, maternità, o altre ipotesi contemplate dalla contrattazione collettiva, nelle quali la mancata esecuzione della prestazione è giustificata, in quanto funzionale alla realizzazione di interessi giuridicamente rilevanti e tutelati, come ad esempio nel caso di permessi per motivi sindacali, permessi studio, permessi per motivi personali, congedi vari).
Per la misura della retribuzione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha progressivamente abbandonato il principio della onnicomprensività, per ritenere che ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa anch'essa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (artt. 36 Cost. e 2109), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale si limita a demandare alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. Civ. sez. lav. 02.02.2004, n.1823; Cass. Civ. sez. lav. 07.04.2003, n.5408).
Ne consegue quindi in linea generale che mancando un principio di onnicomprensività della retribuzione, e in mancanza di una espressa previsione normativa, un dato emolumento non può essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi.
Per quanto attiene poi alle ferie, il sistema italiano prevede tutele più che idonee a garantire che non si verifichi il rischio che il lavorare sia dissuaso dall'effettivo godimento delle ferie, prevedendo il diritto alle ferie con garanzia di irrinunziabilità e conseguente nullità di qualsiasi atto o patto contrario e automatica sostituzione della clausola nulla;
parimenti è previsto l'obbligo del datore di lavoro di consentire la fruizione effettiva di tale periodo di riposo, di talché il datore di lavoro è obbligato a collocare in ferie il lavoratore anche quando questi intendesse rinunziarvi, con rischio di incorrere in risarcimenti e sanzioni amministrative per il datore di lavoro che non consenta il godimento delle ferie al dipendente.
Su tale impianto complessivo si inserisce la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, con la richiamata decisione, in base alla quale secondo il ricorrente, sarebbe stato individuato e introdotto nel sistema nazionale un nuovo e generale principio di onnicomprensività della retribuzione;
tuttavia, contrariamente a tale prospettazione, si ritiene che la Corte di Giustizia ha precisato dei limiti minimi inderogabili, circa gli elementi retributivi della prestazione c.d. ordinaria, che debbono necessariamente fare parte della retribuzione dei lavoratori durante il periodo di ferie;
l'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce ad ogni lavoratore il diritto a ferie annuali retribuite e l'art. 7 della direttiva n° 2003/88/CE stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”, e il legislatore nazionale con l'art. 10 del
D. Lgs. n° 66/2003 ha dato espressa attuazione alla direttiva sopra citata, “…il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2 comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro…”.
La sentenza LL e altri/British Airways plc del 15.9.2011 in causa C-155/10, ha in verità precisato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, individuando i criteri in base ai quali stabilire se determinate 'voci di compenso' debbano o meno essere considerate nella retribuzione dovuta per ferie annuali. Quindi tutt'altro che chiara è la giurisprudenza della Corte, atteso che al fine di individuare la retribuzione dovuta durante le ferie, utilizza espressioni diverse, con riferimento a concetti e termini quali retribuzione “globale”, retribuzione “ordinaria”, “valore medio” della retribuzione, che invero assumono diverso significato, rimettendo al giudice nazionale la verifica caso per caso se le voci retributive oggetto di contestazione rientrino o no nell'ambito di tali concetti/termini.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, passando ad analizzare il caso concreto, occorre premettere che il ricorrente risulta aver fruito regolarmente delle ferie nel corso della lunga attività lavorativa.
Ciò posto, quindi, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; deve compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni;
nonché deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Premesso che sia la contrattazione collettiva nazionale sia quella aziendale hanno espressamente escluso dalla retribuzione normale, corrisposta nel periodo feriale, le indennità di cui si discute, va subito rilevato come l'indennità concorso pasto e l'indennità di trasferta sono somme che non hanno natura retributiva ma meramente risarcitoria, andando a rifondere, la prima, le spese per il pagamento dei pasti durante la giornata lavorativa con orario superiore a 4 ore e, la seconda, i costi, oltreché i disagi, per le trasferte.
Analogamente le altre indennità (di turno, di presenza e di agente unico) non hanno formato oggetto di prova né il ricorso introduttivo specifica in che modo sono da ricollegare alle mansioni svolte, né quale sarebbe il disagio da compensare, né il motivo per cui sarebbero da ricollegare allo status professionale o personale dell'interessato. Si tratta di indennità che non hanno alcuna connessione intrinseca con lo status personale e professionale, ben potendo essere riferibile a qualunque lavoratore, a prescindere dalle mansioni ad esso affidate, e l'indennità di trasferta peraltro ha natura indennitaria destinata a retribuire un particolare disagio per il lavoratore, dovuto alla circostanza che la prestazione lavorativa deve essere, in alcune circostanze, resa fuori dalla sede di servizio, e quindi dalla presumibile residenza, sicché non è connessa allo status personale, ma riferibile a qualunque lavoratore, a prescindere dalle mansioni. Pertanto, a ben vedere, la giurisprudenza della CEDU invocata dal ricorrente non è sovrapponibile alla vicenda in esame in cui le indennità di cui si chiede il pagamento non sono emolumenti intrinsecamente connessi con lo svolgimento delle mansioni e/o con il contenuto della specifica prestazione richiesta in virtù del contratto di lavoro, risultando legate unicamente alla effettiva presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro.
Pertanto, in conclusione, il dato documentale acquisito non consente di ritenere provata la pretesa azionata dal ricorrente.
3. La novità della questione e la difformità di orientamenti che si registrano in giurisprudenza, inducono a compensare le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 17.10.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese di lite compensate tra le parti.
Potenza lì 4 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio AC