CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 588/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 588/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ZANI ENNIO e Parte_1 P.IVA_1
RABBONE VALERIA ), per procura allegata all'atto di citazione in appello, ex art. C.F._1
83, 3° co., cpc parte appellante contro
(GIA' (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. BONELLO BARBARA, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente grado parte appellata
OGGETTO: leasing - sent. n. 125/2023 del Tribunale di Biella del 30.3.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“"Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis e in riforma della impugnata sentenza:
In via istruttoria e preliminare:
Ammettere la C.T.U. contabile richiesta nella memoria istruttoria di primo grado depositata in data 25/9/2019 e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, sui quesiti ivi indicati, limitatamente ai profili di errata applicazione della clausola di
pagina 1 di 10 indicizzazione e di eccepita nullità della clausola “floor”; profili che meritano un doveroso approfondimento istruttorio anche per gli opportuni ricalcoli, nell'auspicata ipotesi di accoglimento delle domande attrici.
Nel merito:
Ci si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, limitatamente ai capi di impugnazione inerenti l'errata applicazione della clausola di indicizzazione e l'eccepita nullità della clausola “floor”, che comunque di seguito si trascrivono, affinchè l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
a) Accerti e dichiari nulla e priva di effetto, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, la clausola "Floor" inserita nella previsione di indicizzazione dei canoni di cui all'art.10 delle Condizioni Generali relative al contratto di leasing finanziario stipulato dalla società attrice in data 7/8/2008 con la Controparte_2
b) accerti e dichiari, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, che la società convenuta ha comunque erroneamente, arbitrariamente e illegittimamente applicato la clausola di indicizzazione dei canoni di cui all'art.10 delle
Condizioni Generali relative al contratto di leasing finanziario di cui è causa, nel periodo che va dal 31/12/2008 al
28/4/2023, salvo gli eventuali canoni successivi;
c) condanni conseguentemente la società convenuta a restituire alla gli interessi maturati a suo favore in base Parte_1 alla clausola contrattuale di indicizzazione di cui in narrativa, per un importo complessivo di Euro 259.985,34, oltre agli interessi legali calcolati sulle minori somme non corrisposte dalla data di emissione di ciascuna nota di credito al
31/12/2017, per un importo di Euro 10.220,61, quindi per un totale complessivo di Euro 270.205,95, oltre interessi successivi al 31/12/2017 da quantificare tramite opportuna C.T.U., nonchè la perdita che l'esponente società utilizzatrice ha subito e subirà in futuro a causa della perdurante errata applicazione della suddetta clausola floor fino alla conclusione del contratto per effetto della clausola contestata, pari a Euro 121.181,82 calcolati alla data del 31/12/2017,oltre alle perdite successive al 31/12/2017, da quantificare tramite C.T.U., o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta
e/o di giustizia;
d) in ipotesi denegata, ove non venisse riconosciuta e pronunciata la nullità della citata clausola "floor", previo accertamento e declaratoria che la società convenuta ha comunque erroneamente, arbitrariamente e illegittimamente applicato la clausola contrattuale di indicizzazione dei canoni di cui all'art.10 delle Condizioni Generali relative al contratto di leasing finanziario di cui è causa, nel periodo che va dal 31/12/2008 al 31/12/2017, salvo gli eventuali canoni successivi, condanni comunque
e conseguentemente la società convenuta a restituire alla gli interessi maturati a suo favore in base alla clausola Parte_1 contrattuale di indicizzazione di cui in narrativa, per un importo di Euro 214.722,96, oltre agli interessi legali calcolati sulle minori somme non corrisposte dalla data di emissione di ciascuna nota di credito al 31/12/2017 per un importo di Euro
9.431,73, quindi per un totale complessivo di Euro 224.154,69, oltre interessi successivi al 31/12/2017 da quantificare tramite opportuna C.T.U., o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta e/o di giustizia;
Con condanna di parte convenuta alla restituzione di quanto percepito in esecuzione dell'impugnata sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 2 di 10 Per parte appellata:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Dato atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali allegazioni e domande nuove, ex adverso formulate, anche in via istruttoria, con conseguente declaratoria di inammissibilità delle medesime.
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., delle domande ex adverso formulate al punto b) e al punto c) delle conclusioni dell'atto di appello, per i motivi illustrati.
NEL MERITO Respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi illustrati e confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto:
In via principale e nel merito, respingersi ogni domanda, difesa ed eccezione ex adverso proposta, anche in via preliminare e/o subordinata, in quanto infondata in fatto e in diritto, inammissibile ed improcedibile per tutte le ragioni dedotte ed eccepite nei propri scritti difensivi, mandando conseguentemente assolta da ogni avversa pretesa e/o richiesta, nulla Controparte_1 dovendo a parte attrice per alcun titolo, ragione e/o causa. Controparte_1
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuto sussistere un credito sotto qualsiasi forma, anche risarcitorio, a favore di parte attrice ed a carico della società , compensarlo in tutto o in parte con le ragioni Controparte_1 creditorie della , odierna convenuta, relative ai canoni di locazione finanziaria non ancora scaduti relativi al Controparte_1 contratto di locazione finanziaria n. 93036 di cui è causa.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario ex lege”
FATTO E MOTIVI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La controversia sottoposta all'esame della Corte trae origine da un articolato contenzioso instaurato dalla società nei confronti di (già in relazione ad un Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato in data 7 agosto 2008. Il giudizio di primo grado, definito con sentenza n. 125/2023 del Tribunale di Biella oggetto dell'odierna impugnazione, ha visto il rigetto integrale delle domande attoree, incentrate essenzialmente su due questioni: l'interpretazione ed applicazione della clausola di indicizzazione dei canoni e la validità della clausola floor prevista nel contratto.
1.1 La vicenda processuale si è sviluppata a partire dalla citazione con cui ha convenuto in Parte_1 giudizio contestando l'interpretazione data dalla società di leasing alla clausola Controparte_1 contenuta nelle condizioni particolari del contratto secondo cui "Punti percentuali sotto i quali il tasso non può scendere 1,000". Secondo la prospettazione attorea, tale previsione doveva essere intesa nel senso che il valore del parametro Euribor non potesse scendere al di sotto della misura minima dell'1%. La società di pagina 3 di 10 leasing aveva invece applicato la clausola impedendo al valore del parametro di scendere in misura superiore ad 1 punto percentuale rispetto al tasso storico del 4,957%.
1.2 Tale divergente interpretazione aveva comportato, secondo quanto dedotto dall'attrice, l'emissione di note di credito per complessivi Euro 76.129,15 (al netto dell'IVA) nel periodo compreso tra il 31 dicembre
2008 e il 31 dicembre 2017, a fronte di un importo che avrebbe dovuto essere riconosciuto all'utilizzatrice di Euro 214.722,96, oltre interessi legali di Euro 9.431,73 sulle minori somme non corrisposte. L'attrice aveva inoltre stimato in Euro 121.181,82 la perdita che avrebbe subito fino alla conclusione del contratto
(prevista per il 7 settembre 2026) per effetto della perdurante errata applicazione della clausola contestata.
1.3 In via subordinata, era stata eccepita la nullità della clausola floor, sul presupposto che la stessa configurasse un derivato implicito, con conseguente violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF in materia di intermediazione finanziaria. In tale ipotesi, ricalcolando l'importo dovuto senza l'applicazione di alcun floor, l'attrice aveva quantificato il proprio credito in Euro 259.985,34, oltre interessi legali di Euro
10.220,61.
1.4 Nel costituirsi in giudizio, aveva contestato la fondatezza delle domande attoree, CP_1 sostenendo la correttezza della propria interpretazione ed applicazione della clausola di indicizzazione, da leggersi in combinato disposto con l'art. 10 delle Condizioni Generali di contratto, secondo cui "Non verranno rilevate le variazioni in diminuzione del tasso storico eccedenti il limite indicato nelle Condizioni
Particolari". La convenuta aveva inoltre negato che la clausola floor potesse configurare un derivato implicito, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità che qualifica tale pattuizione come mera formula di indicizzazione prevista nell'ambito di un contratto di finanziamento, come tale non soggetta alla normativa dettata dal TUF.
1.5 Il Tribunale di Biella, con la sentenza oggi impugnata, ha rigettato integralmente le domande attoree sulla base di un'articolata motivazione che ha affrontato entrambi i profili controversi. In particolare, con riferimento all'interpretazione della clausola di indicizzazione, il giudice di prime cure ha rilevato che, sebbene il tenore letterale della clausola contenuta nelle condizioni particolari di contratto potesse prima facie corroborare l'interpretazione suggerita dall'attrice, tale clausola dovesse necessariamente coordinarsi con la previsione contenuta nell'art. 10 delle Condizioni Generali. All'esito di tale operazione ermeneutica, il Tribunale è giunto alla conclusione che l'unica interpretazione corretta fosse quella per cui il tasso di indicizzazione non avrebbe potuto essere inferiore al valore percentuale dato dalla differenza tra il tasso storico (4,957%) e l'1%, quindi al 3,957%.
1.6 Quanto alla clausola floor, il Tribunale ha escluso che la stessa potesse configurare uno strumento finanziario derivato, ritenendo che rientrasse nella libera disponibilità delle parti prevedere un limite alla variazione in diminuzione del tasso di interesse, senza che ciò comportasse uno scambio di flussi finanziari discendenti dall'andamento di un indice esterno. Tale conclusione trova peraltro riscontro nella più recente pagina 4 di 10 giurisprudenza di legittimità, come evidenziato dalla Cassazione civile n. 4102/2024, che ha ulteriormente precisato la natura complessa del contratto di leasing, evidenziando come le clausole di indicizzazione costituiscano elementi accessori che non ne alterano la causa tipica.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello, articolando due motivi di gravame che Parte_1 meritano di essere analiticamente esaminati.
2.1 Con il primo motivo viene dedotta l'incongrua, erronea e insufficiente motivazione in tema di interpretazione e applicazione della clausola contrattuale di indicizzazione del tasso leasing. L'appellante sostiene che il giudice di prime cure, dopo aver apparentemente condiviso la tesi attorea circa il significato letterale della clausola, avrebbe operato un inopinato revirement sulla base di un'incomprensibile correlazione con l'art. 10 delle Condizioni Generali. In particolare, secondo l'appellante, la previsione contenuta nelle condizioni generali secondo cui "non verranno rilevate le variazioni in diminuzione del tasso storico eccedenti il limite indicato nelle Condizioni Particolari" non aggiungerebbe alcun elemento interpretativo ulteriore rispetto alla clausola particolare, che fissa chiaramente in "1,000" i "Punti percentuali sotto i quali il tasso non può scendere".
2.2 L'appellante evidenzia come il tenore letterale della clausola particolare sia inequivoco nel fissare una soglia minima assoluta dell'1%, senza alcun riferimento ad una variazione massima rispetto al tasso storico.
Tale interpretazione sarebbe inoltre coerente con la finalità tipica delle clausole floor, volte appunto a stabilire un limite minimo al di sotto del quale il tasso non può scendere, indipendentemente dal valore di partenza.
2.3 Con il secondo motivo viene censurata la sentenza per incongrua, erronea e insufficiente motivazione in tema di nullità della clausola floor, ribadendo che la stessa configurerebbe un derivato implicito, in quanto generatrice di effetti tipici dei derivati finanziari, con conseguente necessità di fornire le medesime informazioni richieste dal TUF. L'appellante richiama sul punto la giurisprudenza di merito che ha qualificato come derivati impliciti le clausole floor inserite nei contratti di finanziamento, evidenziando come tali pattuizioni realizzino nella sostanza un'operazione in derivati, richiedendo pertanto l'assolvimento degli specifici obblighi informativi previsti dalla normativa di settore.
3. Nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle domande CP_1 formulate ai punti b) e c) delle conclusioni dell'atto di appello, in quanto:
- estendono l'ambito temporale della pretesa fino al 28 aprile 2023, introducendo fatti costitutivi
(l'applicazione della clausola nel periodo successivo al 31 dicembre 2017) mai dedotti in primo grado;
- ampliano l'oggetto della domanda originaria, che era espressamente limitata al periodo fino al 31 dicembre
2017.
3.1 Nel merito, l'appellata ha contestato la fondatezza di entrambi i motivi di gravame, ribadendo la correttezza dell'interpretazione data alla clausola di indicizzazione, da leggersi necessariamente in pagina 5 di 10 combinato disposto con l'art. 10 delle Condizioni Generali. Tale lettura sistematica condurrebbe inequivocabilmente a ritenere che il limite dell'1% si riferisca alla misura massima di variazione in diminuzione rispetto al tasso storico del 4,957%.
3.2 Quanto alla clausola floor, l'appellata ha evidenziato come la stessa non configuri un derivato implicito, trattandosi di una mera modalità di determinazione del corrispettivo che non realizza alcuno scambio di flussi finanziari dipendenti dall'andamento di un indice esterno. Tale conclusione troverebbe conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la natura di strumento finanziario derivato delle clausole floor inserite nei contratti di finanziamento.
3.3 L'appellata ha inoltre contestato l'ammissibilità della richiesta di CTU formulata dall'appellante, evidenziando come:
- non sia stata impugnata l'ordinanza con cui il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di consulenza tecnica;
- l'istanza non sia stata reiterata nelle conclusioni definitive;
- la consulenza richiesta abbia natura esplorativa, essendo volta a quantificare importi relativi a periodi non compresi nella domanda originaria.
Esperiti gli incombenti di prima udienza, il consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 352 cpc (come novellato ex art.3, co. 26, d.lgs. 149/2022), disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza del
21.1.2025, sostituita mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni e, poi, le comparse conclusionali e le repliche. Sostituito il consigliere istruttore in ragione del tramutamento del primo ad altro ufficio ed altro incarico, il nuovo istruttore, scaduto il termine del 21.1.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, occorre dar conto delle questioni su cui si è formato il giudicato interno. La sentenza di primo grado aveva infatti affrontato e respinto anche le domande relative all'usurarietà del tasso degli interessi di mora, alla nullità della clausola di estinzione anticipata e all'indeterminatezza del tasso leasing. Tali statuizioni non sono state oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante, che ha limitato le proprie censure all'interpretazione della clausola di indicizzazione e alla validità della clausola floor.
4.1 Come chiarito anche recentemente dalla Suprema Corte, la mancata impugnazione di specifici capi della sentenza determina il passaggio in giudicato delle relative statuizioni, che non possono più essere rimesse in discussione neppure in via incidentale;
il giudicato interno copre non solo gli aspetti espressamente dedotti, ma anche quelli che avrebbero potuto essere dedotti (c.d. deducibile;
Cassazione n. 7655/2023). Ne consegue che le questioni relative all'usurarietà degli interessi di mora, alla nullità della clausola di estinzione pagina 6 di 10 anticipata e all'indeterminatezza del tasso di leasing devono considerarsi definitivamente accertate e non possono essere nuovamente sottoposte a vaglio giudiziale nel presente grado di giudizio.
4.2 L'eccezione di inammissibilità parziale dei motivi (nella parte in cui, contemplando un diverso arco temporale di computo rispetto a quello oggetto delle domande in primo grado) è pienamente assorbita dall'esame del merito, in applicazione del principio della ragione più liquida;
quando la questione di merito appare di immediata soluzione, il giudice può esaminare direttamente questa, tralasciando l'analisi delle questioni pregiudiziali, sia perché tendenti al medesimo risultato pratico (assorbimento proprio), sia perché inidonee a condurre a un esito diverso. Nel caso di specie, poiché i motivi di appello risultano infondati nella loro interezza, come si vedrà nell'esame del merito, diviene superfluo stabilire se la domanda sia stata parzialmente – e inammissibilmente – modificata in appello rispetto al primo grado.
5. Passando all'esame del primo motivo di appello, relativo all'interpretazione ed applicazione della clausola di indicizzazione, le censure mosse dall'appellante non possono trovare accoglimento. Il coordinamento tra la previsione contenuta nelle condizioni particolari ("Punti percentuali sotto i quali il tasso non può scendere
1,000") e l'art. 10 delle Condizioni Generali ("Non verranno rilevate le variazioni in diminuzione del tasso storico eccedenti il limite indicato nelle Condizioni Particolari") conduce alla conclusione che il limite dell'1% si riferisce alla misura massima di variazione in diminuzione rispetto al tasso storico del 4,957%, come già ritenuto dal primo giudice, sia pur con sintetica motivazione sul punto specifico, dopo ampio e condivisibile preambolo sui canoni legali d'interpretazione del contratto.
5.1 La questione interpretativa ruota attorno al coordinamento di due previsioni contrattuali:
- nelle condizioni particolari si legge testualmente: 'Punti percentuali sotto i quali il tasso non può scendere 1,000';
- l'art. 10 delle Condizioni Generali stabilisce che 'Non verranno rilevate le variazioni in diminuzione del tasso storico eccedenti il limite indicato nelle Condizioni Particolari'.
La clausola particolare, isolatamente considerata, potrebbe effettivamente prestarsi a due diverse letture: quella sostenuta dall'appellante, secondo cui l'1% rappresenterebbe una soglia minima assoluta del tasso, e quella propugnata dall'appellata, per cui l'1% indicherebbe la misura massima di variazione ammessa in diminuzione rispetto al tasso storico.
È proprio l'art. 10 delle Condizioni Generali a fornire la chiave interpretativa decisiva, laddove qualifica espressamente il 'limite indicato nelle Condizioni Particolari' come parametro per misurare le 'variazioni in diminuzione del tasso storico'. Il riferimento alle 'variazioni' chiarisce inequivocabilmente che il limite dell'1% non rappresenta un valore assoluto del tasso, bensì la misura massima dello scostamento consentito rispetto al tasso storico del 4,957%.
Tale lettura che, come già rilevato dal primo giudice nell'ampio preambolo sui criteri legali d'interpretazione del contratto e come sottolineato da Cass. n. 29994/2023, appare la sola metodologicamente appropriata, poiché l'interpretazione delle clausole contrattuali deve avvenire in modo pagina 7 di 10 unitario e coordinato, evitando letture atomistiche che potrebbero condurre a risultati distonici, risulta altresì l'unica coerente con il dato testuale complessivo, poiché:
a) collega funzionalmente le due previsioni contrattuali;
b) attribuisce un significato concreto al riferimento alle 'variazioni' contenuto nelle condizioni generali;
c) spiega la ragione per cui il limite viene espresso in 'punti percentuali' anziché come valore assoluto del tasso.
5.2 L'interpretazione sistematica delle due clausole trova ulteriore conferma nella loro struttura semantica e funzionale. Infatti, mentre la clausola delle condizioni particolari si limita a stabilire il quantum numerico
('1,000'), la clausola delle condizioni generali ne definisce la funzione operativa, qualificandolo come limite alle 'variazioni in diminuzione del tasso storico'. Tale struttura riflette la normale tecnica redazionale dei contratti bancari, dove le condizioni particolari individuano i valori numerici che vanno poi calati nel meccanismo operativo definito dalle condizioni generali. Nel caso di specie, il riferimento ai 'punti percentuali' nella clausola particolare si salda perfettamente con il concetto di 'variazioni' contenuto nelle condizioni generali, confermando che si tratta di una misura di scostamento e non di un valore assoluto.
5.3 Tale interpretazione trova significativo riscontro nel comportamento delle parti successivo alla stipulazione, che costituisce canone interpretativo concorrente per la individuazione della volontà contrattuale. Nel caso di specie, l'interpretazione sostenuta dall'appellata risulta coerente sia con il tenore letterale delle clausole, lette in modo sistematico, sia con il comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto, tradottosi in una mancata contestazione protratta nel tempo delle modalità applicative delle clausole contrattuali. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (documenti nn.
9-14 del fascicolo di primo grado dell'appellata) emerge che nelle informative periodiche trasmesse all'utilizzatore è stato costantemente specificato che 'Il tasso di riferimento potrà scendere fino a: 3,957'. Questa modalità applicativa, che si è tradotta in specifici conteggi e note di credito, non è mai stata oggetto di contestazione da parte di La circostanza che abbia tacitamente accettato per Parte_1 Parte_1 dieci anni l'applicazione del meccanismo di calcolo, ricevendo le relative note di credito senza sollevare obiezioni, costituisce quindi un comportamento concludente che conferma ulteriormente la correttezza dell'interpretazione sostenuta dall'appellata. Nel caso in esame, non solo non risulta agli atti alcuna contestazione da parte dell'utilizzatrice circa le modalità di calcolo dell'indicizzazione, ma si tratta di questioni di mero computo matematico che, in quanto tali, avrebbero richiesto una tempestiva e specifica contestazione, non essendo sufficiente una generica riserva formulata a distanza di anni
6. Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla nullità della clausola floor, anche questo deve essere respinto alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, che ha definitivamente chiarito la natura e gli effetti di tali clausole nei contratti di leasing finanziario.
pagina 8 di 10 6.1 Come evidenziato dalla Cassazione civile n. 5151/2024, la clausola floor rappresenta una legittima modalità di determinazione del tasso di interesse debitorio, escludendosi categoricamente che essa possa configurarsi come uno strumento finanziario derivato autonomo. Tale orientamento è stato ulteriormente precisato dalla Cassazione n. 8603/2022, che ha evidenziato la necessità di valutare caso per caso l'incidenza della clausola sulla causa concreta del contratto, verificando se la stessa assuma una funzione prevalentemente speculativa o sia strettamente necessaria per realizzare gli interessi sottostanti il contratto di finanziamento.
6.2 Le clausole di indicizzazione nei contratti di leasing costituiscono normali clausole di valore dirette alla individuazione della prestazione del debitore, la cui interpretazione deve essere condotta in modo da garantire la coerenza complessiva del regolamento contrattuale (Cass. 30063/2023); la loro inserzione nel contratto di leasing non vale ad immutarne la natura in strumento finanziario derivato, esse avendo (e, così, nello specifico, la clausola floor) la funzione di individuare la prestazione dovuta dal debitore, senza alterare in alcun modo lo scopo del contratto di leasing finanziario descritto dall'art. 1, comma 136, della l.
124/2017.
6.2 Il caso in esame non fa eccezione: la clausola floor si inserisce in un normale contratto di leasing finanziario, mantenendo una funzione meramente accessoria rispetto alla causa tipica del contratto, che rimane quella del finanziamento finalizzato all'acquisto e alla concessione in godimento di un bene;
la previsione di un tasso minimo rappresenta una clausola condizionale lecita, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una determinata soglia.
6.3 Non può pertanto essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui la clausola floor configurerebbe un derivato implicito soggetto alla disciplina del TUF. Come evidenziato dalla Cassazione n. 35476/2022, tale clausola rappresenta una legittima articolazione interna del contratto di leasing, volta a garantire una redditività minima dell'investimento, senza introdurre un profilo finanziario autonomo che possa qualificarsi come strumento derivato.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi a valori prossimi ai medi
(meramente arrotondati per difetto) del pertinente scaglione, considerate tutte le fasi in concreto espletate
(studio, introduttiva, decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
L'esito del giudizio, con l'integrale rigetto dell'appello, costituisce altresì presupposto per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 125/2023 del Tribunale di Biella, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
Euro 14.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 588/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ZANI ENNIO e Parte_1 P.IVA_1
RABBONE VALERIA ), per procura allegata all'atto di citazione in appello, ex art. C.F._1
83, 3° co., cpc parte appellante contro
(GIA' (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. BONELLO BARBARA, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente grado parte appellata
OGGETTO: leasing - sent. n. 125/2023 del Tribunale di Biella del 30.3.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“"Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis e in riforma della impugnata sentenza:
In via istruttoria e preliminare:
Ammettere la C.T.U. contabile richiesta nella memoria istruttoria di primo grado depositata in data 25/9/2019 e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, sui quesiti ivi indicati, limitatamente ai profili di errata applicazione della clausola di
pagina 1 di 10 indicizzazione e di eccepita nullità della clausola “floor”; profili che meritano un doveroso approfondimento istruttorio anche per gli opportuni ricalcoli, nell'auspicata ipotesi di accoglimento delle domande attrici.
Nel merito:
Ci si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, limitatamente ai capi di impugnazione inerenti l'errata applicazione della clausola di indicizzazione e l'eccepita nullità della clausola “floor”, che comunque di seguito si trascrivono, affinchè l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
a) Accerti e dichiari nulla e priva di effetto, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, la clausola "Floor" inserita nella previsione di indicizzazione dei canoni di cui all'art.10 delle Condizioni Generali relative al contratto di leasing finanziario stipulato dalla società attrice in data 7/8/2008 con la Controparte_2
b) accerti e dichiari, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, che la società convenuta ha comunque erroneamente, arbitrariamente e illegittimamente applicato la clausola di indicizzazione dei canoni di cui all'art.10 delle
Condizioni Generali relative al contratto di leasing finanziario di cui è causa, nel periodo che va dal 31/12/2008 al
28/4/2023, salvo gli eventuali canoni successivi;
c) condanni conseguentemente la società convenuta a restituire alla gli interessi maturati a suo favore in base Parte_1 alla clausola contrattuale di indicizzazione di cui in narrativa, per un importo complessivo di Euro 259.985,34, oltre agli interessi legali calcolati sulle minori somme non corrisposte dalla data di emissione di ciascuna nota di credito al
31/12/2017, per un importo di Euro 10.220,61, quindi per un totale complessivo di Euro 270.205,95, oltre interessi successivi al 31/12/2017 da quantificare tramite opportuna C.T.U., nonchè la perdita che l'esponente società utilizzatrice ha subito e subirà in futuro a causa della perdurante errata applicazione della suddetta clausola floor fino alla conclusione del contratto per effetto della clausola contestata, pari a Euro 121.181,82 calcolati alla data del 31/12/2017,oltre alle perdite successive al 31/12/2017, da quantificare tramite C.T.U., o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta
e/o di giustizia;
d) in ipotesi denegata, ove non venisse riconosciuta e pronunciata la nullità della citata clausola "floor", previo accertamento e declaratoria che la società convenuta ha comunque erroneamente, arbitrariamente e illegittimamente applicato la clausola contrattuale di indicizzazione dei canoni di cui all'art.10 delle Condizioni Generali relative al contratto di leasing finanziario di cui è causa, nel periodo che va dal 31/12/2008 al 31/12/2017, salvo gli eventuali canoni successivi, condanni comunque
e conseguentemente la società convenuta a restituire alla gli interessi maturati a suo favore in base alla clausola Parte_1 contrattuale di indicizzazione di cui in narrativa, per un importo di Euro 214.722,96, oltre agli interessi legali calcolati sulle minori somme non corrisposte dalla data di emissione di ciascuna nota di credito al 31/12/2017 per un importo di Euro
9.431,73, quindi per un totale complessivo di Euro 224.154,69, oltre interessi successivi al 31/12/2017 da quantificare tramite opportuna C.T.U., o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta e/o di giustizia;
Con condanna di parte convenuta alla restituzione di quanto percepito in esecuzione dell'impugnata sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 2 di 10 Per parte appellata:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Dato atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali allegazioni e domande nuove, ex adverso formulate, anche in via istruttoria, con conseguente declaratoria di inammissibilità delle medesime.
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., delle domande ex adverso formulate al punto b) e al punto c) delle conclusioni dell'atto di appello, per i motivi illustrati.
NEL MERITO Respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi illustrati e confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto:
In via principale e nel merito, respingersi ogni domanda, difesa ed eccezione ex adverso proposta, anche in via preliminare e/o subordinata, in quanto infondata in fatto e in diritto, inammissibile ed improcedibile per tutte le ragioni dedotte ed eccepite nei propri scritti difensivi, mandando conseguentemente assolta da ogni avversa pretesa e/o richiesta, nulla Controparte_1 dovendo a parte attrice per alcun titolo, ragione e/o causa. Controparte_1
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuto sussistere un credito sotto qualsiasi forma, anche risarcitorio, a favore di parte attrice ed a carico della società , compensarlo in tutto o in parte con le ragioni Controparte_1 creditorie della , odierna convenuta, relative ai canoni di locazione finanziaria non ancora scaduti relativi al Controparte_1 contratto di locazione finanziaria n. 93036 di cui è causa.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario ex lege”
FATTO E MOTIVI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La controversia sottoposta all'esame della Corte trae origine da un articolato contenzioso instaurato dalla società nei confronti di (già in relazione ad un Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato in data 7 agosto 2008. Il giudizio di primo grado, definito con sentenza n. 125/2023 del Tribunale di Biella oggetto dell'odierna impugnazione, ha visto il rigetto integrale delle domande attoree, incentrate essenzialmente su due questioni: l'interpretazione ed applicazione della clausola di indicizzazione dei canoni e la validità della clausola floor prevista nel contratto.
1.1 La vicenda processuale si è sviluppata a partire dalla citazione con cui ha convenuto in Parte_1 giudizio contestando l'interpretazione data dalla società di leasing alla clausola Controparte_1 contenuta nelle condizioni particolari del contratto secondo cui "Punti percentuali sotto i quali il tasso non può scendere 1,000". Secondo la prospettazione attorea, tale previsione doveva essere intesa nel senso che il valore del parametro Euribor non potesse scendere al di sotto della misura minima dell'1%. La società di pagina 3 di 10 leasing aveva invece applicato la clausola impedendo al valore del parametro di scendere in misura superiore ad 1 punto percentuale rispetto al tasso storico del 4,957%.
1.2 Tale divergente interpretazione aveva comportato, secondo quanto dedotto dall'attrice, l'emissione di note di credito per complessivi Euro 76.129,15 (al netto dell'IVA) nel periodo compreso tra il 31 dicembre
2008 e il 31 dicembre 2017, a fronte di un importo che avrebbe dovuto essere riconosciuto all'utilizzatrice di Euro 214.722,96, oltre interessi legali di Euro 9.431,73 sulle minori somme non corrisposte. L'attrice aveva inoltre stimato in Euro 121.181,82 la perdita che avrebbe subito fino alla conclusione del contratto
(prevista per il 7 settembre 2026) per effetto della perdurante errata applicazione della clausola contestata.
1.3 In via subordinata, era stata eccepita la nullità della clausola floor, sul presupposto che la stessa configurasse un derivato implicito, con conseguente violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF in materia di intermediazione finanziaria. In tale ipotesi, ricalcolando l'importo dovuto senza l'applicazione di alcun floor, l'attrice aveva quantificato il proprio credito in Euro 259.985,34, oltre interessi legali di Euro
10.220,61.
1.4 Nel costituirsi in giudizio, aveva contestato la fondatezza delle domande attoree, CP_1 sostenendo la correttezza della propria interpretazione ed applicazione della clausola di indicizzazione, da leggersi in combinato disposto con l'art. 10 delle Condizioni Generali di contratto, secondo cui "Non verranno rilevate le variazioni in diminuzione del tasso storico eccedenti il limite indicato nelle Condizioni
Particolari". La convenuta aveva inoltre negato che la clausola floor potesse configurare un derivato implicito, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità che qualifica tale pattuizione come mera formula di indicizzazione prevista nell'ambito di un contratto di finanziamento, come tale non soggetta alla normativa dettata dal TUF.
1.5 Il Tribunale di Biella, con la sentenza oggi impugnata, ha rigettato integralmente le domande attoree sulla base di un'articolata motivazione che ha affrontato entrambi i profili controversi. In particolare, con riferimento all'interpretazione della clausola di indicizzazione, il giudice di prime cure ha rilevato che, sebbene il tenore letterale della clausola contenuta nelle condizioni particolari di contratto potesse prima facie corroborare l'interpretazione suggerita dall'attrice, tale clausola dovesse necessariamente coordinarsi con la previsione contenuta nell'art. 10 delle Condizioni Generali. All'esito di tale operazione ermeneutica, il Tribunale è giunto alla conclusione che l'unica interpretazione corretta fosse quella per cui il tasso di indicizzazione non avrebbe potuto essere inferiore al valore percentuale dato dalla differenza tra il tasso storico (4,957%) e l'1%, quindi al 3,957%.
1.6 Quanto alla clausola floor, il Tribunale ha escluso che la stessa potesse configurare uno strumento finanziario derivato, ritenendo che rientrasse nella libera disponibilità delle parti prevedere un limite alla variazione in diminuzione del tasso di interesse, senza che ciò comportasse uno scambio di flussi finanziari discendenti dall'andamento di un indice esterno. Tale conclusione trova peraltro riscontro nella più recente pagina 4 di 10 giurisprudenza di legittimità, come evidenziato dalla Cassazione civile n. 4102/2024, che ha ulteriormente precisato la natura complessa del contratto di leasing, evidenziando come le clausole di indicizzazione costituiscano elementi accessori che non ne alterano la causa tipica.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello, articolando due motivi di gravame che Parte_1 meritano di essere analiticamente esaminati.
2.1 Con il primo motivo viene dedotta l'incongrua, erronea e insufficiente motivazione in tema di interpretazione e applicazione della clausola contrattuale di indicizzazione del tasso leasing. L'appellante sostiene che il giudice di prime cure, dopo aver apparentemente condiviso la tesi attorea circa il significato letterale della clausola, avrebbe operato un inopinato revirement sulla base di un'incomprensibile correlazione con l'art. 10 delle Condizioni Generali. In particolare, secondo l'appellante, la previsione contenuta nelle condizioni generali secondo cui "non verranno rilevate le variazioni in diminuzione del tasso storico eccedenti il limite indicato nelle Condizioni Particolari" non aggiungerebbe alcun elemento interpretativo ulteriore rispetto alla clausola particolare, che fissa chiaramente in "1,000" i "Punti percentuali sotto i quali il tasso non può scendere".
2.2 L'appellante evidenzia come il tenore letterale della clausola particolare sia inequivoco nel fissare una soglia minima assoluta dell'1%, senza alcun riferimento ad una variazione massima rispetto al tasso storico.
Tale interpretazione sarebbe inoltre coerente con la finalità tipica delle clausole floor, volte appunto a stabilire un limite minimo al di sotto del quale il tasso non può scendere, indipendentemente dal valore di partenza.
2.3 Con il secondo motivo viene censurata la sentenza per incongrua, erronea e insufficiente motivazione in tema di nullità della clausola floor, ribadendo che la stessa configurerebbe un derivato implicito, in quanto generatrice di effetti tipici dei derivati finanziari, con conseguente necessità di fornire le medesime informazioni richieste dal TUF. L'appellante richiama sul punto la giurisprudenza di merito che ha qualificato come derivati impliciti le clausole floor inserite nei contratti di finanziamento, evidenziando come tali pattuizioni realizzino nella sostanza un'operazione in derivati, richiedendo pertanto l'assolvimento degli specifici obblighi informativi previsti dalla normativa di settore.
3. Nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle domande CP_1 formulate ai punti b) e c) delle conclusioni dell'atto di appello, in quanto:
- estendono l'ambito temporale della pretesa fino al 28 aprile 2023, introducendo fatti costitutivi
(l'applicazione della clausola nel periodo successivo al 31 dicembre 2017) mai dedotti in primo grado;
- ampliano l'oggetto della domanda originaria, che era espressamente limitata al periodo fino al 31 dicembre
2017.
3.1 Nel merito, l'appellata ha contestato la fondatezza di entrambi i motivi di gravame, ribadendo la correttezza dell'interpretazione data alla clausola di indicizzazione, da leggersi necessariamente in pagina 5 di 10 combinato disposto con l'art. 10 delle Condizioni Generali. Tale lettura sistematica condurrebbe inequivocabilmente a ritenere che il limite dell'1% si riferisca alla misura massima di variazione in diminuzione rispetto al tasso storico del 4,957%.
3.2 Quanto alla clausola floor, l'appellata ha evidenziato come la stessa non configuri un derivato implicito, trattandosi di una mera modalità di determinazione del corrispettivo che non realizza alcuno scambio di flussi finanziari dipendenti dall'andamento di un indice esterno. Tale conclusione troverebbe conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la natura di strumento finanziario derivato delle clausole floor inserite nei contratti di finanziamento.
3.3 L'appellata ha inoltre contestato l'ammissibilità della richiesta di CTU formulata dall'appellante, evidenziando come:
- non sia stata impugnata l'ordinanza con cui il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di consulenza tecnica;
- l'istanza non sia stata reiterata nelle conclusioni definitive;
- la consulenza richiesta abbia natura esplorativa, essendo volta a quantificare importi relativi a periodi non compresi nella domanda originaria.
Esperiti gli incombenti di prima udienza, il consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 352 cpc (come novellato ex art.3, co. 26, d.lgs. 149/2022), disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza del
21.1.2025, sostituita mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni e, poi, le comparse conclusionali e le repliche. Sostituito il consigliere istruttore in ragione del tramutamento del primo ad altro ufficio ed altro incarico, il nuovo istruttore, scaduto il termine del 21.1.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, occorre dar conto delle questioni su cui si è formato il giudicato interno. La sentenza di primo grado aveva infatti affrontato e respinto anche le domande relative all'usurarietà del tasso degli interessi di mora, alla nullità della clausola di estinzione anticipata e all'indeterminatezza del tasso leasing. Tali statuizioni non sono state oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante, che ha limitato le proprie censure all'interpretazione della clausola di indicizzazione e alla validità della clausola floor.
4.1 Come chiarito anche recentemente dalla Suprema Corte, la mancata impugnazione di specifici capi della sentenza determina il passaggio in giudicato delle relative statuizioni, che non possono più essere rimesse in discussione neppure in via incidentale;
il giudicato interno copre non solo gli aspetti espressamente dedotti, ma anche quelli che avrebbero potuto essere dedotti (c.d. deducibile;
Cassazione n. 7655/2023). Ne consegue che le questioni relative all'usurarietà degli interessi di mora, alla nullità della clausola di estinzione pagina 6 di 10 anticipata e all'indeterminatezza del tasso di leasing devono considerarsi definitivamente accertate e non possono essere nuovamente sottoposte a vaglio giudiziale nel presente grado di giudizio.
4.2 L'eccezione di inammissibilità parziale dei motivi (nella parte in cui, contemplando un diverso arco temporale di computo rispetto a quello oggetto delle domande in primo grado) è pienamente assorbita dall'esame del merito, in applicazione del principio della ragione più liquida;
quando la questione di merito appare di immediata soluzione, il giudice può esaminare direttamente questa, tralasciando l'analisi delle questioni pregiudiziali, sia perché tendenti al medesimo risultato pratico (assorbimento proprio), sia perché inidonee a condurre a un esito diverso. Nel caso di specie, poiché i motivi di appello risultano infondati nella loro interezza, come si vedrà nell'esame del merito, diviene superfluo stabilire se la domanda sia stata parzialmente – e inammissibilmente – modificata in appello rispetto al primo grado.
5. Passando all'esame del primo motivo di appello, relativo all'interpretazione ed applicazione della clausola di indicizzazione, le censure mosse dall'appellante non possono trovare accoglimento. Il coordinamento tra la previsione contenuta nelle condizioni particolari ("Punti percentuali sotto i quali il tasso non può scendere
1,000") e l'art. 10 delle Condizioni Generali ("Non verranno rilevate le variazioni in diminuzione del tasso storico eccedenti il limite indicato nelle Condizioni Particolari") conduce alla conclusione che il limite dell'1% si riferisce alla misura massima di variazione in diminuzione rispetto al tasso storico del 4,957%, come già ritenuto dal primo giudice, sia pur con sintetica motivazione sul punto specifico, dopo ampio e condivisibile preambolo sui canoni legali d'interpretazione del contratto.
5.1 La questione interpretativa ruota attorno al coordinamento di due previsioni contrattuali:
- nelle condizioni particolari si legge testualmente: 'Punti percentuali sotto i quali il tasso non può scendere 1,000';
- l'art. 10 delle Condizioni Generali stabilisce che 'Non verranno rilevate le variazioni in diminuzione del tasso storico eccedenti il limite indicato nelle Condizioni Particolari'.
La clausola particolare, isolatamente considerata, potrebbe effettivamente prestarsi a due diverse letture: quella sostenuta dall'appellante, secondo cui l'1% rappresenterebbe una soglia minima assoluta del tasso, e quella propugnata dall'appellata, per cui l'1% indicherebbe la misura massima di variazione ammessa in diminuzione rispetto al tasso storico.
È proprio l'art. 10 delle Condizioni Generali a fornire la chiave interpretativa decisiva, laddove qualifica espressamente il 'limite indicato nelle Condizioni Particolari' come parametro per misurare le 'variazioni in diminuzione del tasso storico'. Il riferimento alle 'variazioni' chiarisce inequivocabilmente che il limite dell'1% non rappresenta un valore assoluto del tasso, bensì la misura massima dello scostamento consentito rispetto al tasso storico del 4,957%.
Tale lettura che, come già rilevato dal primo giudice nell'ampio preambolo sui criteri legali d'interpretazione del contratto e come sottolineato da Cass. n. 29994/2023, appare la sola metodologicamente appropriata, poiché l'interpretazione delle clausole contrattuali deve avvenire in modo pagina 7 di 10 unitario e coordinato, evitando letture atomistiche che potrebbero condurre a risultati distonici, risulta altresì l'unica coerente con il dato testuale complessivo, poiché:
a) collega funzionalmente le due previsioni contrattuali;
b) attribuisce un significato concreto al riferimento alle 'variazioni' contenuto nelle condizioni generali;
c) spiega la ragione per cui il limite viene espresso in 'punti percentuali' anziché come valore assoluto del tasso.
5.2 L'interpretazione sistematica delle due clausole trova ulteriore conferma nella loro struttura semantica e funzionale. Infatti, mentre la clausola delle condizioni particolari si limita a stabilire il quantum numerico
('1,000'), la clausola delle condizioni generali ne definisce la funzione operativa, qualificandolo come limite alle 'variazioni in diminuzione del tasso storico'. Tale struttura riflette la normale tecnica redazionale dei contratti bancari, dove le condizioni particolari individuano i valori numerici che vanno poi calati nel meccanismo operativo definito dalle condizioni generali. Nel caso di specie, il riferimento ai 'punti percentuali' nella clausola particolare si salda perfettamente con il concetto di 'variazioni' contenuto nelle condizioni generali, confermando che si tratta di una misura di scostamento e non di un valore assoluto.
5.3 Tale interpretazione trova significativo riscontro nel comportamento delle parti successivo alla stipulazione, che costituisce canone interpretativo concorrente per la individuazione della volontà contrattuale. Nel caso di specie, l'interpretazione sostenuta dall'appellata risulta coerente sia con il tenore letterale delle clausole, lette in modo sistematico, sia con il comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto, tradottosi in una mancata contestazione protratta nel tempo delle modalità applicative delle clausole contrattuali. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (documenti nn.
9-14 del fascicolo di primo grado dell'appellata) emerge che nelle informative periodiche trasmesse all'utilizzatore è stato costantemente specificato che 'Il tasso di riferimento potrà scendere fino a: 3,957'. Questa modalità applicativa, che si è tradotta in specifici conteggi e note di credito, non è mai stata oggetto di contestazione da parte di La circostanza che abbia tacitamente accettato per Parte_1 Parte_1 dieci anni l'applicazione del meccanismo di calcolo, ricevendo le relative note di credito senza sollevare obiezioni, costituisce quindi un comportamento concludente che conferma ulteriormente la correttezza dell'interpretazione sostenuta dall'appellata. Nel caso in esame, non solo non risulta agli atti alcuna contestazione da parte dell'utilizzatrice circa le modalità di calcolo dell'indicizzazione, ma si tratta di questioni di mero computo matematico che, in quanto tali, avrebbero richiesto una tempestiva e specifica contestazione, non essendo sufficiente una generica riserva formulata a distanza di anni
6. Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla nullità della clausola floor, anche questo deve essere respinto alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, che ha definitivamente chiarito la natura e gli effetti di tali clausole nei contratti di leasing finanziario.
pagina 8 di 10 6.1 Come evidenziato dalla Cassazione civile n. 5151/2024, la clausola floor rappresenta una legittima modalità di determinazione del tasso di interesse debitorio, escludendosi categoricamente che essa possa configurarsi come uno strumento finanziario derivato autonomo. Tale orientamento è stato ulteriormente precisato dalla Cassazione n. 8603/2022, che ha evidenziato la necessità di valutare caso per caso l'incidenza della clausola sulla causa concreta del contratto, verificando se la stessa assuma una funzione prevalentemente speculativa o sia strettamente necessaria per realizzare gli interessi sottostanti il contratto di finanziamento.
6.2 Le clausole di indicizzazione nei contratti di leasing costituiscono normali clausole di valore dirette alla individuazione della prestazione del debitore, la cui interpretazione deve essere condotta in modo da garantire la coerenza complessiva del regolamento contrattuale (Cass. 30063/2023); la loro inserzione nel contratto di leasing non vale ad immutarne la natura in strumento finanziario derivato, esse avendo (e, così, nello specifico, la clausola floor) la funzione di individuare la prestazione dovuta dal debitore, senza alterare in alcun modo lo scopo del contratto di leasing finanziario descritto dall'art. 1, comma 136, della l.
124/2017.
6.2 Il caso in esame non fa eccezione: la clausola floor si inserisce in un normale contratto di leasing finanziario, mantenendo una funzione meramente accessoria rispetto alla causa tipica del contratto, che rimane quella del finanziamento finalizzato all'acquisto e alla concessione in godimento di un bene;
la previsione di un tasso minimo rappresenta una clausola condizionale lecita, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una determinata soglia.
6.3 Non può pertanto essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui la clausola floor configurerebbe un derivato implicito soggetto alla disciplina del TUF. Come evidenziato dalla Cassazione n. 35476/2022, tale clausola rappresenta una legittima articolazione interna del contratto di leasing, volta a garantire una redditività minima dell'investimento, senza introdurre un profilo finanziario autonomo che possa qualificarsi come strumento derivato.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi a valori prossimi ai medi
(meramente arrotondati per difetto) del pertinente scaglione, considerate tutte le fasi in concreto espletate
(studio, introduttiva, decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
L'esito del giudizio, con l'integrale rigetto dell'appello, costituisce altresì presupposto per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 125/2023 del Tribunale di Biella, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
Euro 14.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10