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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/11/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 14/11/2025
Dott.ssa AR IX Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. PISENTI FRANCESCO oggi sostituito dell'Avv. A. Esposito
APPELLANTE/I contro
CP_1
Avv. DE STEFANO RAFFAELE
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa AR IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa AR IX Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 414/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PISENTI FRANCESCO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. DE STEFANO RAFFAELE come da procura in atti CP_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società CP_1 Pt_1
(d'ora in poi, per brevità, solamente ), innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, Pt_1 lamentando l'emissione di fatture per consumi idrici abnormi, causati da una perdita occulta nella rete idrica, che non coinvolgeva tubazioni di sua competenza, bensì della rete pubblica del gestore. In particolare, l'attrice lamentava dapprima di aver ricevuto:
- la fattura n. 00000202002133154 del 04/12/2020 per € 3.716,51;
- la fattura n. 00000202100504132 del 19/03/2021 per € 8.772,03. pagina 2 di 7 In considerazione dell'inerzia serbata da rispetto alle segnalazioni tempestivamente Pt_1 inoltrate, l'utente, a fronte degli anomali e ingenti consumi riscontrati, aveva ritenuto necessario procedere autonomamente alla riparazione del guasto riscontrato mediante l'intervento di un tecnico di fiducia, sostenendo personalmente i relativi oneri, pari a euro 940,00. L'attrice deduceva, altresì, di aver ricevuto, in data 10.08.2021, una nuova fattura dell'importo pari ad € 10.335,67, nonostante le precedenti segnalazioni tempestivamente inoltrate al gestore, con le quali era stata evidenziata l'anomalia dei consumi nonché la presenza di una perdita occulta. Solo successivamente, il gestore aveva provveduto ad emettere tre note di credito datate 18/08/2021, stornando le precedenti fatture, senza, tuttavia, procedere alla liquidazione delle spese di riparazione sostenute dall'attrice. Inoltre, nonostante tale storno, la società erogatrice aveva successivamente emesso fattura di
“conguaglio” n. 0100020210147930000, per un importo pari ad € 18.185,95, ritenuto, da parte istante, del tutto sproporzionato rispetto al suo consueto fabbisogno. Sulla base delle suddette allegazioni, l'istante chiedeva fosse dichiarata la non debenza dell'importo indicato nella fattura n. 0100020210147930000, con conseguente rideterminazione dello stesso nella misura effettivamente dovuta, da quantificarsi secondo criteri presuntivi ovvero in conformità alle tariffe applicabili. Chiedeva, altresì, il rimborso della somma di euro 940,00, corrispondente al costo sostenuto per l'intervento di riparazione. Ritualmente costituita in giudizio, la società erogatrice contestava integralmente le avverse pretese, sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto. In particolare, sosteneva che i consumi idrici contestati fossero stati correttamente rilevati dal contatore installato presso l'utenza intestata alla non essendo emersa alcuna prova di CP_1 malfunzionamento dello stesso. Inoltre, eventuali perdite idriche, se effettivamente verificatesi, avrebbero, a suo dire, riguardato esclusivamente la parte dell'impianto privato situata dopo il contatore, e quindi da imputarsi alla responsabilità dell'utente. A tal proposito, si richiamava il R.S.I.I, che impone all'utente l'obbligo di controllare periodicamente il proprio impianto e di intervenire tempestivamente in caso di anomalie, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 648/2024, pubblicata il 18.10.2024, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava non dovuto l'importo della fattura contestata, disponendone la rideterminazione sulla base dei consumi effettivi e delle tariffe applicabili ratione temporis. Così deciso, regolava secondo soccombenza le spese di lite. In particolare, riteneva sulla scorta delle risultanze istruttorie e della deposizione del teste escusso, che la dispersione idrica fosse riconducibile alla rete di distribuzione pubblica e non all'impianto privato dell'utente, con conseguente condanna della società erogatrice al rimborso delle spese sostenute dall'attore per l'intervento di riparazione.
pagina 3 di 7 Rilevava, altresì, la violazione, da parte della società convenuta, degli obblighi informativi sanciti dall'art.
6.2 della Carta del Servizio Idrico Integrato, per avere la stessa omesso di segnalare tempestivamente all'utente il consumo anomalo. Avverso tale decisione ha proposto appello lamentando, con diversi motivi, una errata Pt_1 valutazione delle prove e violazione della normativa di settore, nonché l'illegittimità della detrazione totale sul fatturato. In particolare, a suo dire, la sentenza avrebbe attribuito la responsabilità della perdita idrica esclusivamente al gestore, senza considerare che la dispersione aveva interessato anche la parte privata dell'impianto, come emerso dalle dichiarazioni tecniche. Ha inoltre, a suo dire, disapplicato l'art. B.35.2 del R.S.I.I., che prevede solo riduzioni parziali e condizionate, non uno sgravio totale. Ha eccepito, altresì, che il contatore, mai contestato né verificato, rilevava consumi validi e opponibili all'utente, in base al principio di corrispettività. Si è doluta, altresì, della condanna alle spese. Regolarmente costituita, la ha resistito all'appello, contestando le doglianze e chiedendo CP_1 conferma della sentenza gravata. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame, essendo strettamente interconnessi sotto il profilo logico e giuridico, possono essere esaminati congiuntamente. L'appello proposto non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. In sede di gravame è contestata l'attribuzione esclusiva della responsabilità della perdita idrica al gestore, la disapplicazione dell'art. B.35.2 del R.S.I.I., che prevede esclusivamente riduzioni parziali dei corrispettivi in caso di perdite, nonché la validità dei consumi rilevati dal contatore, ritenuti opponibili all'utente. Tali doglianze sono prive di pregio. Risulta pacificamente accertato, senza che vi sia contestazione tra le parti, che l'utenza intestata alla ra stata interessata da una grave perdita. Risulta, altresì, che la riparazione del guasto CP_1 veniva tempestivamente affidata, su incarico della stessa, a un'impresa specializzata. È parimenti pacifico che, nel periodo indicato nella fattura oggetto di contestazione, si sia verificato un incremento anomalo dei consumi idrici, circostanza espressamente riconosciuta dalla stessa società erogatrice già nella propria comparsa di costituzione (cfr. pag. 4). Tale ammissione configura un riconoscimento esplicito della causa del sovraconsumo, imputabile non già a un uso ordinario del servizio, bensì a una situazione patologica dell'impianto. È altresì comprovato che, a seguito dell'intervento di riparazione, i consumi si siano riportati nella media. Dall'istruttoria espletata in primo grado emerge che la perdita aveva interessato “la linea dell'acquedotto”, e dunque una porzione di rete non di competenza dell'utente, bensì del gestore. Tale circostanza veniva confermata anche in sede di prova testimoniale, escussa pagina 4 di 7 all'udienza del 22/09/2023, ove il teste , tecnica dell'impresa incaricata) Testimone_1 dichiarava che la perdita era localizzata prima del contatore, nella colonnina di alimentazione, e che la parte privata era interessata solo marginalmente: “ricordo che la sig.ra mi aveva CP_1 contattato perché aveva una perdita grossa …il contatore, con rubinetti chiusi nella casa, girava poco, ma sentivo una perdita vicino al contatore, nella colonnina;
la perdita nella parte privata era poca e invece nella parte pubblica era elevata;
..i lavori li ho eseguiti sia nella parte privata sia nella parte nella parte ho riparato il tubo che perdeva;
preciso che la perdita Pt_1 Pt_1 riguardava sia la parte privata (poco) sia la parte pubblica (molto)”. Inoltre, tale circostanza è confermata dalla documentazione in atti (v. Doc. 4 e 7), non efficacemente contestata dall'appellante che si è limitato a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, priva tuttavia di qualsivoglia supporto probatorio. Rimane, infatti, del tutto indimostrata l'affermazione secondo cui la perdita idrica in oggetto si sarebbe verificata nel solo tratto privato della tubazione, e dunque in proprietà della CP_1 poiché, a detta del Gestore, “qualora la perdita riguardi la condotta pubblica, la risorsa idrica
“eccedente per perdita” non transita per il contatore il quale, ovviamente, non rileva altro se non il consumo ordinario”. Tali allegazioni, infatti, oltre ad essere prive di un supporto oggettivo sono smentite dalle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, ed in specie, dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso. La precitata documentazione corrobora tale circostanza, evidenziando che l'intervento era stato eseguito su tubazione in polietilene Ø 25, a 90 cm di profondità, in zona non di pertinenza dell'utente. In dettaglio, il tecnico aveva relazionato come segue (v. Doc. 7): “perdita tubazione polietilene. Alimentazione fredda acquedotto. La perdita è stata individuata alla profondità di cm 90 sotto terra il tubo polietilene Ø 25. Per la riparazione e per gli scavi e per la sistemazione della perdita ho impiegato 3 giorni lavorativi. Così che l'impianto abbia le saracinesche di chiusura per ogni utenza della casa”. In considerazione di quanto emerso, non può ritenersi idoneo a escludere la responsabilità del Gestore nemmeno l'obbligo, posto in capo all'utente, di effettuare verifiche periodiche sul proprio impianto privato, trattandosi di una struttura nella sua esclusiva disponibilità. Infatti, è stato accertato che la perdita non era visibile e che solo in minima parte aveva interessato l'impianto privato dell'utente. Invero, secondo l'art. B.35.1 del Regolamento del S.I.I. “È diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore. Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che questo possa provvedere alle
pagina 5 di 7 necessarie riparazioni o sua sostituzione. Le spese per le riparazioni o l'eventuale sostituzione dell'apparecchio di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente”. La normativa di settore distingue, quindi, chiaramente tra perdite occulte interne all'impianto privato (a valle del contatore) e guasti sulla rete pubblica e solo nel primo caso l'utente può essere chiamato a rispondere del consumo anomalo, avendo eccezionalmente diritto “ad una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria”. In ragione di ciò, l'utente dimostrava che l'eccessività dei consumi fatturati fosse, in buona parte, dovuta a fattori esterni al suo controllo: “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (cfr. Cass. n. 297/2020; n. 19154/2018). Quindi per quanto non si dubiti del fatto che (anche) l'utente, nell'esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, abbia l'obbligo di vigilare sull'efficienza del proprio impianto idrico, nel caso di specie l'individuazione del responsabile di tali costi non può prescindere dalla verifica del comportamento contrattuale della società di gestione del servizio, contrario ai principi di correttezza e buona fede. In particolare, la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'azienda fornitrice è tenuta a segnalare tempestivamente all'utente la presenza di consumi anomali, affinché questi possa attivarsi per evitare l'aggravarsi del danno (Cass. civ., ord. 15 settembre 2021, n. 24904). Il semplice invio di fatture non è sufficiente ad adempiere tale obbligo. Si aggiunga, inoltre, che l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento della società erogatrice al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno. In specie, aveva emesso fatture per importi abnormi (fino a € 18.185,95), senza alcuna Pt_1 preventiva comunicazione dell'anomalia, né forniva spiegazioni tecniche idonee a giustificare il consumo. Eppure, secondo l'art. B35 del regolamento è tenuta ad evidenziare “in Pt_1 fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente”. La relazione tecnica, nonché la ricevuta dei lavori eseguiti, venivano prontamente trasmesse ad unitamente a una formale richiesta di rettifica delle fatture e di rimborso delle spese Pt_1 sostenute. Tuttavia, nonostante la segnalazione fosse stata regolarmente protocollata, il gestore rimaneva del tutto inerte, omettendo qualsivoglia intervento o riscontro. Solo dopo reiterate segnalazioni da parte dell'utente, il gestore ha emesso note di credito parziali, senza tuttavia rimborsare alla e spese sostenute per la riparazione del guasto. CP_1
pagina 6 di 7 Alla luce di quanto sopra l'appello deve, quindi, essere rigettato e la sentenza gravata integralmente confermata. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa da € 5.200,01 ad € 26.000,00, valori minimi, stante la facilità delle questioni trattate) seguono la soccombenza della parte appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando: A) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari Parte_1
n. 648/2024 pubblicata in data 18.10.2024, che conferma integralmente;
B) condanna parte appellante alla rifusione, in favore , delle spese di lite del CP_1 presente grado, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge;
C) da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 2002 n. 115.
Così deciso in Sassari il 14.11.2025
Il Presidente est. Dott.ssa AR IX
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 14/11/2025
Dott.ssa AR IX Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. PISENTI FRANCESCO oggi sostituito dell'Avv. A. Esposito
APPELLANTE/I contro
CP_1
Avv. DE STEFANO RAFFAELE
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa AR IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa AR IX Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 414/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PISENTI FRANCESCO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. DE STEFANO RAFFAELE come da procura in atti CP_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società CP_1 Pt_1
(d'ora in poi, per brevità, solamente ), innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, Pt_1 lamentando l'emissione di fatture per consumi idrici abnormi, causati da una perdita occulta nella rete idrica, che non coinvolgeva tubazioni di sua competenza, bensì della rete pubblica del gestore. In particolare, l'attrice lamentava dapprima di aver ricevuto:
- la fattura n. 00000202002133154 del 04/12/2020 per € 3.716,51;
- la fattura n. 00000202100504132 del 19/03/2021 per € 8.772,03. pagina 2 di 7 In considerazione dell'inerzia serbata da rispetto alle segnalazioni tempestivamente Pt_1 inoltrate, l'utente, a fronte degli anomali e ingenti consumi riscontrati, aveva ritenuto necessario procedere autonomamente alla riparazione del guasto riscontrato mediante l'intervento di un tecnico di fiducia, sostenendo personalmente i relativi oneri, pari a euro 940,00. L'attrice deduceva, altresì, di aver ricevuto, in data 10.08.2021, una nuova fattura dell'importo pari ad € 10.335,67, nonostante le precedenti segnalazioni tempestivamente inoltrate al gestore, con le quali era stata evidenziata l'anomalia dei consumi nonché la presenza di una perdita occulta. Solo successivamente, il gestore aveva provveduto ad emettere tre note di credito datate 18/08/2021, stornando le precedenti fatture, senza, tuttavia, procedere alla liquidazione delle spese di riparazione sostenute dall'attrice. Inoltre, nonostante tale storno, la società erogatrice aveva successivamente emesso fattura di
“conguaglio” n. 0100020210147930000, per un importo pari ad € 18.185,95, ritenuto, da parte istante, del tutto sproporzionato rispetto al suo consueto fabbisogno. Sulla base delle suddette allegazioni, l'istante chiedeva fosse dichiarata la non debenza dell'importo indicato nella fattura n. 0100020210147930000, con conseguente rideterminazione dello stesso nella misura effettivamente dovuta, da quantificarsi secondo criteri presuntivi ovvero in conformità alle tariffe applicabili. Chiedeva, altresì, il rimborso della somma di euro 940,00, corrispondente al costo sostenuto per l'intervento di riparazione. Ritualmente costituita in giudizio, la società erogatrice contestava integralmente le avverse pretese, sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto. In particolare, sosteneva che i consumi idrici contestati fossero stati correttamente rilevati dal contatore installato presso l'utenza intestata alla non essendo emersa alcuna prova di CP_1 malfunzionamento dello stesso. Inoltre, eventuali perdite idriche, se effettivamente verificatesi, avrebbero, a suo dire, riguardato esclusivamente la parte dell'impianto privato situata dopo il contatore, e quindi da imputarsi alla responsabilità dell'utente. A tal proposito, si richiamava il R.S.I.I, che impone all'utente l'obbligo di controllare periodicamente il proprio impianto e di intervenire tempestivamente in caso di anomalie, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 648/2024, pubblicata il 18.10.2024, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava non dovuto l'importo della fattura contestata, disponendone la rideterminazione sulla base dei consumi effettivi e delle tariffe applicabili ratione temporis. Così deciso, regolava secondo soccombenza le spese di lite. In particolare, riteneva sulla scorta delle risultanze istruttorie e della deposizione del teste escusso, che la dispersione idrica fosse riconducibile alla rete di distribuzione pubblica e non all'impianto privato dell'utente, con conseguente condanna della società erogatrice al rimborso delle spese sostenute dall'attore per l'intervento di riparazione.
pagina 3 di 7 Rilevava, altresì, la violazione, da parte della società convenuta, degli obblighi informativi sanciti dall'art.
6.2 della Carta del Servizio Idrico Integrato, per avere la stessa omesso di segnalare tempestivamente all'utente il consumo anomalo. Avverso tale decisione ha proposto appello lamentando, con diversi motivi, una errata Pt_1 valutazione delle prove e violazione della normativa di settore, nonché l'illegittimità della detrazione totale sul fatturato. In particolare, a suo dire, la sentenza avrebbe attribuito la responsabilità della perdita idrica esclusivamente al gestore, senza considerare che la dispersione aveva interessato anche la parte privata dell'impianto, come emerso dalle dichiarazioni tecniche. Ha inoltre, a suo dire, disapplicato l'art. B.35.2 del R.S.I.I., che prevede solo riduzioni parziali e condizionate, non uno sgravio totale. Ha eccepito, altresì, che il contatore, mai contestato né verificato, rilevava consumi validi e opponibili all'utente, in base al principio di corrispettività. Si è doluta, altresì, della condanna alle spese. Regolarmente costituita, la ha resistito all'appello, contestando le doglianze e chiedendo CP_1 conferma della sentenza gravata. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame, essendo strettamente interconnessi sotto il profilo logico e giuridico, possono essere esaminati congiuntamente. L'appello proposto non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. In sede di gravame è contestata l'attribuzione esclusiva della responsabilità della perdita idrica al gestore, la disapplicazione dell'art. B.35.2 del R.S.I.I., che prevede esclusivamente riduzioni parziali dei corrispettivi in caso di perdite, nonché la validità dei consumi rilevati dal contatore, ritenuti opponibili all'utente. Tali doglianze sono prive di pregio. Risulta pacificamente accertato, senza che vi sia contestazione tra le parti, che l'utenza intestata alla ra stata interessata da una grave perdita. Risulta, altresì, che la riparazione del guasto CP_1 veniva tempestivamente affidata, su incarico della stessa, a un'impresa specializzata. È parimenti pacifico che, nel periodo indicato nella fattura oggetto di contestazione, si sia verificato un incremento anomalo dei consumi idrici, circostanza espressamente riconosciuta dalla stessa società erogatrice già nella propria comparsa di costituzione (cfr. pag. 4). Tale ammissione configura un riconoscimento esplicito della causa del sovraconsumo, imputabile non già a un uso ordinario del servizio, bensì a una situazione patologica dell'impianto. È altresì comprovato che, a seguito dell'intervento di riparazione, i consumi si siano riportati nella media. Dall'istruttoria espletata in primo grado emerge che la perdita aveva interessato “la linea dell'acquedotto”, e dunque una porzione di rete non di competenza dell'utente, bensì del gestore. Tale circostanza veniva confermata anche in sede di prova testimoniale, escussa pagina 4 di 7 all'udienza del 22/09/2023, ove il teste , tecnica dell'impresa incaricata) Testimone_1 dichiarava che la perdita era localizzata prima del contatore, nella colonnina di alimentazione, e che la parte privata era interessata solo marginalmente: “ricordo che la sig.ra mi aveva CP_1 contattato perché aveva una perdita grossa …il contatore, con rubinetti chiusi nella casa, girava poco, ma sentivo una perdita vicino al contatore, nella colonnina;
la perdita nella parte privata era poca e invece nella parte pubblica era elevata;
..i lavori li ho eseguiti sia nella parte privata sia nella parte nella parte ho riparato il tubo che perdeva;
preciso che la perdita Pt_1 Pt_1 riguardava sia la parte privata (poco) sia la parte pubblica (molto)”. Inoltre, tale circostanza è confermata dalla documentazione in atti (v. Doc. 4 e 7), non efficacemente contestata dall'appellante che si è limitato a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, priva tuttavia di qualsivoglia supporto probatorio. Rimane, infatti, del tutto indimostrata l'affermazione secondo cui la perdita idrica in oggetto si sarebbe verificata nel solo tratto privato della tubazione, e dunque in proprietà della CP_1 poiché, a detta del Gestore, “qualora la perdita riguardi la condotta pubblica, la risorsa idrica
“eccedente per perdita” non transita per il contatore il quale, ovviamente, non rileva altro se non il consumo ordinario”. Tali allegazioni, infatti, oltre ad essere prive di un supporto oggettivo sono smentite dalle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, ed in specie, dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso. La precitata documentazione corrobora tale circostanza, evidenziando che l'intervento era stato eseguito su tubazione in polietilene Ø 25, a 90 cm di profondità, in zona non di pertinenza dell'utente. In dettaglio, il tecnico aveva relazionato come segue (v. Doc. 7): “perdita tubazione polietilene. Alimentazione fredda acquedotto. La perdita è stata individuata alla profondità di cm 90 sotto terra il tubo polietilene Ø 25. Per la riparazione e per gli scavi e per la sistemazione della perdita ho impiegato 3 giorni lavorativi. Così che l'impianto abbia le saracinesche di chiusura per ogni utenza della casa”. In considerazione di quanto emerso, non può ritenersi idoneo a escludere la responsabilità del Gestore nemmeno l'obbligo, posto in capo all'utente, di effettuare verifiche periodiche sul proprio impianto privato, trattandosi di una struttura nella sua esclusiva disponibilità. Infatti, è stato accertato che la perdita non era visibile e che solo in minima parte aveva interessato l'impianto privato dell'utente. Invero, secondo l'art. B.35.1 del Regolamento del S.I.I. “È diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore. Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che questo possa provvedere alle
pagina 5 di 7 necessarie riparazioni o sua sostituzione. Le spese per le riparazioni o l'eventuale sostituzione dell'apparecchio di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente”. La normativa di settore distingue, quindi, chiaramente tra perdite occulte interne all'impianto privato (a valle del contatore) e guasti sulla rete pubblica e solo nel primo caso l'utente può essere chiamato a rispondere del consumo anomalo, avendo eccezionalmente diritto “ad una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria”. In ragione di ciò, l'utente dimostrava che l'eccessività dei consumi fatturati fosse, in buona parte, dovuta a fattori esterni al suo controllo: “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (cfr. Cass. n. 297/2020; n. 19154/2018). Quindi per quanto non si dubiti del fatto che (anche) l'utente, nell'esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, abbia l'obbligo di vigilare sull'efficienza del proprio impianto idrico, nel caso di specie l'individuazione del responsabile di tali costi non può prescindere dalla verifica del comportamento contrattuale della società di gestione del servizio, contrario ai principi di correttezza e buona fede. In particolare, la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'azienda fornitrice è tenuta a segnalare tempestivamente all'utente la presenza di consumi anomali, affinché questi possa attivarsi per evitare l'aggravarsi del danno (Cass. civ., ord. 15 settembre 2021, n. 24904). Il semplice invio di fatture non è sufficiente ad adempiere tale obbligo. Si aggiunga, inoltre, che l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento della società erogatrice al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno. In specie, aveva emesso fatture per importi abnormi (fino a € 18.185,95), senza alcuna Pt_1 preventiva comunicazione dell'anomalia, né forniva spiegazioni tecniche idonee a giustificare il consumo. Eppure, secondo l'art. B35 del regolamento è tenuta ad evidenziare “in Pt_1 fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente”. La relazione tecnica, nonché la ricevuta dei lavori eseguiti, venivano prontamente trasmesse ad unitamente a una formale richiesta di rettifica delle fatture e di rimborso delle spese Pt_1 sostenute. Tuttavia, nonostante la segnalazione fosse stata regolarmente protocollata, il gestore rimaneva del tutto inerte, omettendo qualsivoglia intervento o riscontro. Solo dopo reiterate segnalazioni da parte dell'utente, il gestore ha emesso note di credito parziali, senza tuttavia rimborsare alla e spese sostenute per la riparazione del guasto. CP_1
pagina 6 di 7 Alla luce di quanto sopra l'appello deve, quindi, essere rigettato e la sentenza gravata integralmente confermata. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa da € 5.200,01 ad € 26.000,00, valori minimi, stante la facilità delle questioni trattate) seguono la soccombenza della parte appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando: A) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari Parte_1
n. 648/2024 pubblicata in data 18.10.2024, che conferma integralmente;
B) condanna parte appellante alla rifusione, in favore , delle spese di lite del CP_1 presente grado, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge;
C) da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 2002 n. 115.
Così deciso in Sassari il 14.11.2025
Il Presidente est. Dott.ssa AR IX
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