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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 5004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5004 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. V.G. n. 568/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 568/2024 V.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f. , entrambi rappresentati
[...] C.F._2
e difesi dall'Avv. Domenica Nadia Trovato, giusta procura in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 6/02/2024, e premettendo di avere Parte_1 Parte_2 intrattenuto una convivenza more uxorio, da cui sono nati i figli l'11/03/2007, Per_1 Per_2
l'11/09/2013 e il 13/10/2020, hanno esposto che per continui litigi ed incomprensioni, Persona_3 la loro relazione si è interrotta.
Le parti, in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di definire il procedimento alle seguenti condizioni:
“disporre l'affidamento condiviso dei minori , e , con Persona_4 Per_2 Persona_3 collocamento prevalente preso la madre, al contempo regolando il diritto di visita da parte del
1 padre, anche in considerazione dell'età dei minori, delle loro esigenze scolastiche e ricreative, come da piano genitoriale allegato, disponendo che – in assenza di previo accordo tra i coniugi
– il padre potrà vedere e tenere con sé il minore , secondo il gradimento del figlio (ormai Per_1 adolescente e prossimo alla maggiore età), e le minori e nei fine settimana, Per_2 Persona_3 dal pomeriggio del venerdì alla sera della domenica, a settimane alterne, nonché il pomeriggio del giovedì, dall'uscita di scuola e sino all'ora di cena;
per cinque giorni consecutivi per le vacanza natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno di anno il giorni di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per 10 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi almeno un mese prima con la madre;
disporre un contributo di mantenimento a carico del genitore non collocatario (ad oggi disoccupato) ed a beneficio dei figli minori, pari ad Parte_1
€ 400,00 mensili, con decorrenza dal dì del deposito del presente ricorso e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo indici ISTAT;
disporre che le spese mediche, scolastiche e straordinarie relative alla prole siano ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuno;
assegnare la casa familiare (sita in Misterbianco, via Antonino Orlando 38, attualmente condotta in locazione senza regolare contratto) alla madre collocataria dei minori”.
All'udienza del 28/05/2025 non è comparso, ha riferito di Parte_1 Parte_2 percepire la sua parte di assegno unico pari a 250,00 euro per le figlie minori e Per_2 Persona_3 mentre , che nelle more è divenuto maggiorenne, ha cominciato dal mese di aprile a Per_1 percepire per intero la sua parte di assegno unico pari a 97,00 euro mensili;
ha anche precisato che il figlio , non ancora economicamente autonomo, convive con la stessa insieme alle due Per_1 figlie minori.
Il procuratore delle parti ha insistito nelle proprie richieste e il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Nel merito, il Collegio ritiene che le conclusioni congiunte formulate dalle parti siano meritevoli di accoglimento non essendo contrarie a norme imperative, di ordine pubblico o all'interesse della prole.
Ciò considerando che entrambe le parti si trovano in uno stato di difficoltà economica e che, a seguito dei chiarimenti richiesti, si è appreso che il figlio maggiorenne , che convive con la Per_1 madre insieme alle due sorelle minori, percepisce direttamente la propria quota dell'assegno unico.
Nulla sulle spese, tenuto conto che la domanda è stata proposta congiuntamente dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
2 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 568/2024 R.G., visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone sulle spese. Pt_3
Così deciso in Catania, il 6 giugno 2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 568/2024 V.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f. , entrambi rappresentati
[...] C.F._2
e difesi dall'Avv. Domenica Nadia Trovato, giusta procura in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 6/02/2024, e premettendo di avere Parte_1 Parte_2 intrattenuto una convivenza more uxorio, da cui sono nati i figli l'11/03/2007, Per_1 Per_2
l'11/09/2013 e il 13/10/2020, hanno esposto che per continui litigi ed incomprensioni, Persona_3 la loro relazione si è interrotta.
Le parti, in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di definire il procedimento alle seguenti condizioni:
“disporre l'affidamento condiviso dei minori , e , con Persona_4 Per_2 Persona_3 collocamento prevalente preso la madre, al contempo regolando il diritto di visita da parte del
1 padre, anche in considerazione dell'età dei minori, delle loro esigenze scolastiche e ricreative, come da piano genitoriale allegato, disponendo che – in assenza di previo accordo tra i coniugi
– il padre potrà vedere e tenere con sé il minore , secondo il gradimento del figlio (ormai Per_1 adolescente e prossimo alla maggiore età), e le minori e nei fine settimana, Per_2 Persona_3 dal pomeriggio del venerdì alla sera della domenica, a settimane alterne, nonché il pomeriggio del giovedì, dall'uscita di scuola e sino all'ora di cena;
per cinque giorni consecutivi per le vacanza natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno di anno il giorni di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per 10 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi almeno un mese prima con la madre;
disporre un contributo di mantenimento a carico del genitore non collocatario (ad oggi disoccupato) ed a beneficio dei figli minori, pari ad Parte_1
€ 400,00 mensili, con decorrenza dal dì del deposito del presente ricorso e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo indici ISTAT;
disporre che le spese mediche, scolastiche e straordinarie relative alla prole siano ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuno;
assegnare la casa familiare (sita in Misterbianco, via Antonino Orlando 38, attualmente condotta in locazione senza regolare contratto) alla madre collocataria dei minori”.
All'udienza del 28/05/2025 non è comparso, ha riferito di Parte_1 Parte_2 percepire la sua parte di assegno unico pari a 250,00 euro per le figlie minori e Per_2 Persona_3 mentre , che nelle more è divenuto maggiorenne, ha cominciato dal mese di aprile a Per_1 percepire per intero la sua parte di assegno unico pari a 97,00 euro mensili;
ha anche precisato che il figlio , non ancora economicamente autonomo, convive con la stessa insieme alle due Per_1 figlie minori.
Il procuratore delle parti ha insistito nelle proprie richieste e il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Nel merito, il Collegio ritiene che le conclusioni congiunte formulate dalle parti siano meritevoli di accoglimento non essendo contrarie a norme imperative, di ordine pubblico o all'interesse della prole.
Ciò considerando che entrambe le parti si trovano in uno stato di difficoltà economica e che, a seguito dei chiarimenti richiesti, si è appreso che il figlio maggiorenne , che convive con la Per_1 madre insieme alle due sorelle minori, percepisce direttamente la propria quota dell'assegno unico.
Nulla sulle spese, tenuto conto che la domanda è stata proposta congiuntamente dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
2 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 568/2024 R.G., visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone sulle spese. Pt_3
Così deciso in Catania, il 6 giugno 2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
3