CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.SA Carmen Lombardi Giudice
- dott.SA Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 15/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 937/2024 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di
Parte_1 procura in atti, dall'avv. Mario Mirra
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Direttore p.t., rappresentato e difeso dalla dr.SA Mauro M. Rosaria e dal dr Luigi De Marco
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Benevento, depositato in data 30.11.2020, la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Pt_1
ingiunzione n. 119 del 30/10/2020 con la quale l' , Controparte_2 all'esito di un accesso ispettivo svoltosi in data 16.11.2019, le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 3.635,80 a titolo di sanzione amministrativa per aver impiegato irregolarmente la lavoratrice in data 16.6.2019. Persona_1
Dedotta l'infondatezza nel merito della pretesa violazione e l'errata ricostruzione del rapporto di Per_ lavoro, a dire dell'opponente inesistente, la società esponeva che la sig.ra al momento dell'accesso, non stava svolgendo alcuna attività lavorativa, ma era presente nel bar solo per tenere compagnia all'amica , dipendente della società, regolarmente assunta, e di avvisarla Persona_2
di recarsi ai tavoli del bar posti nel gazebo adiacente il locale e dunque distanziati dalla posizione della predetta lavoratrice.
Eccepita, inoltre, la nullità del verbale di accertamento per mancanza dei requisiti di legge, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e la declaratoria di non debenza delle somme determinate con eSA e con il relativo verbale unico di accertamento n. BN00001/2019-181-01 del 19.11.2019.
Si costituiva l' con memoria depositata il 29.4.2021 chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
in quanto infondata.
Espletata l'istruttoria orale, con sentenza n. 1024/2023 del 27.10.2023 il giudice di primo grado, respinta preliminarmente l'eccezione di nullità, nel merito rigettava l'opposizione e condannava la soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la pronuncia, con ricorso a questa Corte depositato in data 12.4.2024, proponeva appello la e ne invocava la riforma con accoglimento delle domande avanzate in primo Parte_1
grado e vittoria di spese.
Costituitosi l'appellato e disposto all'udienza del 9.7.2024 non luogo a provvedere CP_1 sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza, dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c., all'udienza del 15.4.2025, la Corte decideva la causa come da separato dispositivo.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Correttamente il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del verbale di accertamento sollevata dalla società.
Ed invero, contrariamente a quanto sostiene l'odierna appellante, il “Verbale unico di accertamento e notificazione”, già notificato alla società e richiamato nella successiva Ordinanza ingiunzione, risulta chiaramente motivato e completo di tutte le informazioni neceSArie, contenendo esso gli esiti dettagliati dell'accertamento, le fonti di prova, la diffida a regolarizzare le violazioni sanabili, le avvertenze circa le modalità di estinzione agevolata degli illeciti,
l'indicazione degli strumenti di difesa attivabili e degli organi ai quali gli stessi devono essere indirizzati. Il verbale contiene una specifica indicazione della violazione contestata, di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, del D.L. 12/2002, e una adeguata descrizione, circostanziata nel tempo e nello spazio, della condotta integrante gli estremi della violazione. Anche la successiva ordinanza ingiunzione risulta puntualmente motivata e completa di tutte le informazioni neceSArie.
ESA - oltre a richiamare gli esiti dell'accertamento ispettivo iniziato con l'accesso del 16.11.2019
e conclusosi con “Verbale unico di accertamento e notificazione”, già notificato alla società, e, in particolare, il paragrafo “Esiti dettagliati dell'accertamento e indicazione puntuale delle fonti di prova” (cfr. documentazione prodotta in primo grado dall' ) - contiene una specifica CP_1
indicazione della violazione contestata, di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, del D.L. 12/2002, e una adeguata e circostanziata descrizione della condotta integrante gli estremi della violazione.
3. Nel merito, la sentenza qui impugnata ha compiutamente accertato la fondatezza della violazione contestata alla società, ovvero l'avere occupato dal 16.11.2019 la lavoratrice
[...]
senza la preventiva comunicazione di assunzione, essendo stato l'Unilav inviato Persona_1
solo in data 18.11.2029, con decorrenza 16.11.2019.
L'ordinanza di ingiunzione n. 119 del 30/10/2020 è scaturita da un accesso ispettivo eseguito in data 16.06.2019 presso il bar della ove gli ispettori rinvenivano intente al lavoro due Parte_1
unità, la signora , regolarmente assunta, e la signora (cfr. Persona_2 Persona_1
verbale unico di accertamento e notificazione).
Per_ La con dichiarazione personalmente sottoscritta, dichiarava agli ispettori che in quel momento era addetta a servire i clienti, lavoro che stava svolgendo unitamente a , Persona_3
sorella della titolare;
aggiungeva di ricevere direttive da AN NG EL;
di percepire 8 euro all'ora, corrisposti in contanti. Riferiva, infine, di recarsi lì all'occorrenza, al massimo 3-4 volte quell'anno, e di trattenersi per un paio di ore di lavoro.
Nello stesso verbale, l'ispettore dava atto di aver rilevato, nel corso dell'accesso Testimone_1
ispettivo, che era intenta a svolgere attività di addetta al bar, dotata di Persona_1 grembiule nero e nella postazione di lavoro “dietro il bancone”.
Quanto a , dipendente regolarmente assunta, anche costei rilasciava dichiarazioni e Persona_2
riferiva di essere dipendente della società con qualifica di barista, occupata part time;
aggiungeva che in quel momento era addetta a servire i clienti, lavoro che stava svolgendo unitamente a
[...]
dichiarava, altresì, di ricevere ordini e direttive da AN NG EL , sua sorella, Per_1
e di percepire la retribuzione di 8 euro all'ora corrisposta mediante bonifico.
Per_ Esaminata, quale teste, nel corso del primo grado di giudizio la da un lato si è riportata alle dichiarazioni rese in sede ispettiva e dall'altro ha dichiarato che quel sabato mattina non stava svolgendo attività lavorativa e che si trovava al bar per mera cortesia, perché c'era molta confusione e l'amica , figlia della titolare, stava da sola. Ha aggiunto di aver rappresentato più Persona_2 volte agli agenti di non avere neppure la divisa da lavoro, poiché appunto si trovava lì per cortesia e non per lavorare.
Anche la teste ha confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva, ma ha precisato Persona_2
Per_ che la non stava svolgendo attività lavorativa e che si trovava lì perché da lei chiamata in quanto quel giorno era venuta a mancare una dipendente;
non riuscendo da sola la a Per_2
Per_ controllare chi si sedesse ai tavoli (esterni), la stava fuori e la avvisava quando nuovi avventori si sedevano ai tavolini del bar, così che la potesse andare a prendere gli ordini. Per_2
Non appaiono dirimenti le dichiarazioni dei testi , fratello di , e del Testimone_2 Persona_2
dottore commercialista (“ADR: ricordo che in data 18/11/2019, trovandomi Testimone_3 fuori studio, venni contattato telefonicamente dagli ispettori, nello specifico dalla Dr.SA , Tes_1
la quale mi rappresentava la vicenda riguardante tale trovata presso il Persona_1
bar unitamente alla lavoratrice;
ADR: ricordo che la Dr.SA mi invitava a Persona_2 Tes_1
regolarizzare la lavoratrice con effetto retroattivo, cioè dalla data del controllo avvenuto in data
16.11.2019, a pena della emissione di un provvedimento di chiusura dell'attività da parte dell'ente.
ADR: quando tornai allo studio dopo alcuni giorni, venni a sapere che avevano effettuato questa procedura di assunzione con efficacia retroattiva che io non avevo mai autorizzato. … ADR: Posso riferire che la società ha sempre assunto le lavoratrici con regolari contratti di lavoro, Parte_1 anche per due o tre ore in base alle esigenze giornaliere”), in quanto entrambi non presenti al momento dell'accesso ispettivo.
Ed invero, quali che siano state le modalità e le ragioni che hanno indotto la società a formalizzare in data 18.11.2019 l'assunzione di con decorrenza 16.11.2019, occorre qui Persona_1
accertare se la violazione contestata alla società, ovvero l'aver occupato dal 16.11.2019 la lavoratrice senza la preventiva comunicazione di assunzione sia fondata o Persona_1
meno.
Ai fini di detto accertamento, osserva la Corte che correttamente il Tribunale, nel contrasto tra la Per_ versione offerta da e al momento dell'accesso ispettivo e quella esposta in sede Per_2
testimoniale, abbia ritenuto che dovessero prevalere le dichiarazioni rese al momento dell'accesso, coincidenti con quanto accertato di persona dagli ispettori.
Ed invero, come ha osservato il giudice di primo grado, le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dell'accesso appaiono più sincere e genuine di quelle rese, a distanza di tempo, in giudizio.
Per_ Reputa la Corte che poco credibile appare la circostanza che la fosse presente solo in quanto amica della in quanto in sede ispettiva la steSA nulla ha riferito in ordine alla sua Per_2
Per_ presenza in loco in virtù di un rapporto di amicizia con la piuttosto, la in quella Per_2 sede ha dichiarato, e in modo circostanziato, che per l'attività svolta percepiva una retribuzione, indicandone sia l'importo (8 euro all'ora) sia le modalità di erogazione (in contanti), elementi che Per_ escludono l'esistenza di una prestazione a titolo gratuito;
la ha reso una precisa dichiarazione anche in ordine al fatto di ricevere sul lavoro ordini e direttive da AN NG EL (“sul lavoro ricevo ordini e direttive da AN NG EL”), persona che non era neppure presente Per_ sul posto, disvelando la dichiarazione resa dalla agli ispettori una specifica ed effettiva conoscenza in capo alla predetta degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
Per_ A tanto va aggiunto che i dettagli riferiti dalla in sede ispettiva (ovvero che la persona che impartiva direttive di lavoro era AN NG EL, sorella di e che l'importo orario Per_2
della retribuzione era di 8 euro) trovano riscontro anche nelle dichiarazioni rese nella medesima sede dalla e confermate da quest'ultima anche in sede di esame testimoniale. Per_2
Per_ Al contrario, le circostanze riferite dalla quale teste esaminata in primo grado (ovvero che quel sabato mattina non stava svolgendo attività lavorativa, che si trovava al bar per mera cortesia, che aveva rappresentato più volte agli agenti di non avere neppure la divisa da lavoro, poiché appunto si trovava lì per cortesia e non per lavorare) risultano contraddette dai verbali sottoscritti Per_ dall'ispettrice , ove si dà atto che è stato rilevato che la era intenta a Testimone_1 svolgere l'attività di addetta al bar, che indoSAva un grembiule nero e che si trovava nella postazione di lavoro “dietro il bancone”.
Trattasi di circostanze, queste ultime, che possono ritenersi indubbiamente provate, in quanto ricadute sotto la diretta percezione dell'ispettrice verbalizzante.
Occorre ricordare, in ordine al valore probatorio dei verbali di accertamento ispettivo, che è noto che, per consolidata giurisprudenza, i verbali di accertamento possiedono, quanto alle circostanze in essi verbalizzate, un elevato grado di attendibilità stante la garanzia conneSA alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, per cui, in mancanza di una specifica prova contraria, possono da soli costituire prova sufficiente delle circostanze che in esse si affermano accertate.
In particolare i verbali redatti dai funzionari degli ispettorati o degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, sulla base di dichiarazioni provenienti da terzi rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. “ex multis”, Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 9251 del 19/04/2010), avvenendo del resto tale valutazione in sede processuale nella quale i predetti elementi sono sottoposti al contraddittorio tra le parti.
Con specifico riferimento ai verbali di dichiarazioni di terzi raccolte in sede ispettiva, come ha precisato la Corte di CaSAzione, l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio, mediante prova testimoniale, dei propalanti, tanto più se la controparte non alleghi e non dimostri, come nel caso in esame, eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cass., Sez. Lav. n. 10427 del 14 maggio 2014).
Oppure, come nel caso in esame, in presenza di contrasto tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e poi testimoniale dalle persone informate sui fatti, ben può il giudice, alla luce delle risultanze complessive dei fatti di causa, attribuire maggior rilievo alle dichiarazioni rese dagli intereSAti ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti piuttosto che a quelle successivamente offerte in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02).
Si consideri che i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata, ad esempio, la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)
(Cass. Ordinanza 2 novembre 2020, n. 24208).
Nel caso in esame, sulla scorta delle risultanze probatorie sopra illustrate, deve ritenersi che correttamente il Tribunale abbia concluso per l'accertamento della sussistenza della violazione contestata alla società odierna appellante.
4. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 962,00, oltre spese generali e accessori se dovuti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 15.04.2025
L'Estensore Il Presidente dott.SA Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.SA Carmen Lombardi Giudice
- dott.SA Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 15/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 937/2024 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di
Parte_1 procura in atti, dall'avv. Mario Mirra
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Direttore p.t., rappresentato e difeso dalla dr.SA Mauro M. Rosaria e dal dr Luigi De Marco
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Benevento, depositato in data 30.11.2020, la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Pt_1
ingiunzione n. 119 del 30/10/2020 con la quale l' , Controparte_2 all'esito di un accesso ispettivo svoltosi in data 16.11.2019, le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 3.635,80 a titolo di sanzione amministrativa per aver impiegato irregolarmente la lavoratrice in data 16.6.2019. Persona_1
Dedotta l'infondatezza nel merito della pretesa violazione e l'errata ricostruzione del rapporto di Per_ lavoro, a dire dell'opponente inesistente, la società esponeva che la sig.ra al momento dell'accesso, non stava svolgendo alcuna attività lavorativa, ma era presente nel bar solo per tenere compagnia all'amica , dipendente della società, regolarmente assunta, e di avvisarla Persona_2
di recarsi ai tavoli del bar posti nel gazebo adiacente il locale e dunque distanziati dalla posizione della predetta lavoratrice.
Eccepita, inoltre, la nullità del verbale di accertamento per mancanza dei requisiti di legge, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e la declaratoria di non debenza delle somme determinate con eSA e con il relativo verbale unico di accertamento n. BN00001/2019-181-01 del 19.11.2019.
Si costituiva l' con memoria depositata il 29.4.2021 chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
in quanto infondata.
Espletata l'istruttoria orale, con sentenza n. 1024/2023 del 27.10.2023 il giudice di primo grado, respinta preliminarmente l'eccezione di nullità, nel merito rigettava l'opposizione e condannava la soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la pronuncia, con ricorso a questa Corte depositato in data 12.4.2024, proponeva appello la e ne invocava la riforma con accoglimento delle domande avanzate in primo Parte_1
grado e vittoria di spese.
Costituitosi l'appellato e disposto all'udienza del 9.7.2024 non luogo a provvedere CP_1 sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza, dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c., all'udienza del 15.4.2025, la Corte decideva la causa come da separato dispositivo.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Correttamente il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del verbale di accertamento sollevata dalla società.
Ed invero, contrariamente a quanto sostiene l'odierna appellante, il “Verbale unico di accertamento e notificazione”, già notificato alla società e richiamato nella successiva Ordinanza ingiunzione, risulta chiaramente motivato e completo di tutte le informazioni neceSArie, contenendo esso gli esiti dettagliati dell'accertamento, le fonti di prova, la diffida a regolarizzare le violazioni sanabili, le avvertenze circa le modalità di estinzione agevolata degli illeciti,
l'indicazione degli strumenti di difesa attivabili e degli organi ai quali gli stessi devono essere indirizzati. Il verbale contiene una specifica indicazione della violazione contestata, di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, del D.L. 12/2002, e una adeguata descrizione, circostanziata nel tempo e nello spazio, della condotta integrante gli estremi della violazione. Anche la successiva ordinanza ingiunzione risulta puntualmente motivata e completa di tutte le informazioni neceSArie.
ESA - oltre a richiamare gli esiti dell'accertamento ispettivo iniziato con l'accesso del 16.11.2019
e conclusosi con “Verbale unico di accertamento e notificazione”, già notificato alla società, e, in particolare, il paragrafo “Esiti dettagliati dell'accertamento e indicazione puntuale delle fonti di prova” (cfr. documentazione prodotta in primo grado dall' ) - contiene una specifica CP_1
indicazione della violazione contestata, di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, del D.L. 12/2002, e una adeguata e circostanziata descrizione della condotta integrante gli estremi della violazione.
3. Nel merito, la sentenza qui impugnata ha compiutamente accertato la fondatezza della violazione contestata alla società, ovvero l'avere occupato dal 16.11.2019 la lavoratrice
[...]
senza la preventiva comunicazione di assunzione, essendo stato l'Unilav inviato Persona_1
solo in data 18.11.2029, con decorrenza 16.11.2019.
L'ordinanza di ingiunzione n. 119 del 30/10/2020 è scaturita da un accesso ispettivo eseguito in data 16.06.2019 presso il bar della ove gli ispettori rinvenivano intente al lavoro due Parte_1
unità, la signora , regolarmente assunta, e la signora (cfr. Persona_2 Persona_1
verbale unico di accertamento e notificazione).
Per_ La con dichiarazione personalmente sottoscritta, dichiarava agli ispettori che in quel momento era addetta a servire i clienti, lavoro che stava svolgendo unitamente a , Persona_3
sorella della titolare;
aggiungeva di ricevere direttive da AN NG EL;
di percepire 8 euro all'ora, corrisposti in contanti. Riferiva, infine, di recarsi lì all'occorrenza, al massimo 3-4 volte quell'anno, e di trattenersi per un paio di ore di lavoro.
Nello stesso verbale, l'ispettore dava atto di aver rilevato, nel corso dell'accesso Testimone_1
ispettivo, che era intenta a svolgere attività di addetta al bar, dotata di Persona_1 grembiule nero e nella postazione di lavoro “dietro il bancone”.
Quanto a , dipendente regolarmente assunta, anche costei rilasciava dichiarazioni e Persona_2
riferiva di essere dipendente della società con qualifica di barista, occupata part time;
aggiungeva che in quel momento era addetta a servire i clienti, lavoro che stava svolgendo unitamente a
[...]
dichiarava, altresì, di ricevere ordini e direttive da AN NG EL , sua sorella, Per_1
e di percepire la retribuzione di 8 euro all'ora corrisposta mediante bonifico.
Per_ Esaminata, quale teste, nel corso del primo grado di giudizio la da un lato si è riportata alle dichiarazioni rese in sede ispettiva e dall'altro ha dichiarato che quel sabato mattina non stava svolgendo attività lavorativa e che si trovava al bar per mera cortesia, perché c'era molta confusione e l'amica , figlia della titolare, stava da sola. Ha aggiunto di aver rappresentato più Persona_2 volte agli agenti di non avere neppure la divisa da lavoro, poiché appunto si trovava lì per cortesia e non per lavorare.
Anche la teste ha confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva, ma ha precisato Persona_2
Per_ che la non stava svolgendo attività lavorativa e che si trovava lì perché da lei chiamata in quanto quel giorno era venuta a mancare una dipendente;
non riuscendo da sola la a Per_2
Per_ controllare chi si sedesse ai tavoli (esterni), la stava fuori e la avvisava quando nuovi avventori si sedevano ai tavolini del bar, così che la potesse andare a prendere gli ordini. Per_2
Non appaiono dirimenti le dichiarazioni dei testi , fratello di , e del Testimone_2 Persona_2
dottore commercialista (“ADR: ricordo che in data 18/11/2019, trovandomi Testimone_3 fuori studio, venni contattato telefonicamente dagli ispettori, nello specifico dalla Dr.SA , Tes_1
la quale mi rappresentava la vicenda riguardante tale trovata presso il Persona_1
bar unitamente alla lavoratrice;
ADR: ricordo che la Dr.SA mi invitava a Persona_2 Tes_1
regolarizzare la lavoratrice con effetto retroattivo, cioè dalla data del controllo avvenuto in data
16.11.2019, a pena della emissione di un provvedimento di chiusura dell'attività da parte dell'ente.
ADR: quando tornai allo studio dopo alcuni giorni, venni a sapere che avevano effettuato questa procedura di assunzione con efficacia retroattiva che io non avevo mai autorizzato. … ADR: Posso riferire che la società ha sempre assunto le lavoratrici con regolari contratti di lavoro, Parte_1 anche per due o tre ore in base alle esigenze giornaliere”), in quanto entrambi non presenti al momento dell'accesso ispettivo.
Ed invero, quali che siano state le modalità e le ragioni che hanno indotto la società a formalizzare in data 18.11.2019 l'assunzione di con decorrenza 16.11.2019, occorre qui Persona_1
accertare se la violazione contestata alla società, ovvero l'aver occupato dal 16.11.2019 la lavoratrice senza la preventiva comunicazione di assunzione sia fondata o Persona_1
meno.
Ai fini di detto accertamento, osserva la Corte che correttamente il Tribunale, nel contrasto tra la Per_ versione offerta da e al momento dell'accesso ispettivo e quella esposta in sede Per_2
testimoniale, abbia ritenuto che dovessero prevalere le dichiarazioni rese al momento dell'accesso, coincidenti con quanto accertato di persona dagli ispettori.
Ed invero, come ha osservato il giudice di primo grado, le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dell'accesso appaiono più sincere e genuine di quelle rese, a distanza di tempo, in giudizio.
Per_ Reputa la Corte che poco credibile appare la circostanza che la fosse presente solo in quanto amica della in quanto in sede ispettiva la steSA nulla ha riferito in ordine alla sua Per_2
Per_ presenza in loco in virtù di un rapporto di amicizia con la piuttosto, la in quella Per_2 sede ha dichiarato, e in modo circostanziato, che per l'attività svolta percepiva una retribuzione, indicandone sia l'importo (8 euro all'ora) sia le modalità di erogazione (in contanti), elementi che Per_ escludono l'esistenza di una prestazione a titolo gratuito;
la ha reso una precisa dichiarazione anche in ordine al fatto di ricevere sul lavoro ordini e direttive da AN NG EL (“sul lavoro ricevo ordini e direttive da AN NG EL”), persona che non era neppure presente Per_ sul posto, disvelando la dichiarazione resa dalla agli ispettori una specifica ed effettiva conoscenza in capo alla predetta degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
Per_ A tanto va aggiunto che i dettagli riferiti dalla in sede ispettiva (ovvero che la persona che impartiva direttive di lavoro era AN NG EL, sorella di e che l'importo orario Per_2
della retribuzione era di 8 euro) trovano riscontro anche nelle dichiarazioni rese nella medesima sede dalla e confermate da quest'ultima anche in sede di esame testimoniale. Per_2
Per_ Al contrario, le circostanze riferite dalla quale teste esaminata in primo grado (ovvero che quel sabato mattina non stava svolgendo attività lavorativa, che si trovava al bar per mera cortesia, che aveva rappresentato più volte agli agenti di non avere neppure la divisa da lavoro, poiché appunto si trovava lì per cortesia e non per lavorare) risultano contraddette dai verbali sottoscritti Per_ dall'ispettrice , ove si dà atto che è stato rilevato che la era intenta a Testimone_1 svolgere l'attività di addetta al bar, che indoSAva un grembiule nero e che si trovava nella postazione di lavoro “dietro il bancone”.
Trattasi di circostanze, queste ultime, che possono ritenersi indubbiamente provate, in quanto ricadute sotto la diretta percezione dell'ispettrice verbalizzante.
Occorre ricordare, in ordine al valore probatorio dei verbali di accertamento ispettivo, che è noto che, per consolidata giurisprudenza, i verbali di accertamento possiedono, quanto alle circostanze in essi verbalizzate, un elevato grado di attendibilità stante la garanzia conneSA alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, per cui, in mancanza di una specifica prova contraria, possono da soli costituire prova sufficiente delle circostanze che in esse si affermano accertate.
In particolare i verbali redatti dai funzionari degli ispettorati o degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, sulla base di dichiarazioni provenienti da terzi rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. “ex multis”, Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 9251 del 19/04/2010), avvenendo del resto tale valutazione in sede processuale nella quale i predetti elementi sono sottoposti al contraddittorio tra le parti.
Con specifico riferimento ai verbali di dichiarazioni di terzi raccolte in sede ispettiva, come ha precisato la Corte di CaSAzione, l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio, mediante prova testimoniale, dei propalanti, tanto più se la controparte non alleghi e non dimostri, come nel caso in esame, eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cass., Sez. Lav. n. 10427 del 14 maggio 2014).
Oppure, come nel caso in esame, in presenza di contrasto tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e poi testimoniale dalle persone informate sui fatti, ben può il giudice, alla luce delle risultanze complessive dei fatti di causa, attribuire maggior rilievo alle dichiarazioni rese dagli intereSAti ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti piuttosto che a quelle successivamente offerte in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02).
Si consideri che i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata, ad esempio, la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)
(Cass. Ordinanza 2 novembre 2020, n. 24208).
Nel caso in esame, sulla scorta delle risultanze probatorie sopra illustrate, deve ritenersi che correttamente il Tribunale abbia concluso per l'accertamento della sussistenza della violazione contestata alla società odierna appellante.
4. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 962,00, oltre spese generali e accessori se dovuti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 15.04.2025
L'Estensore Il Presidente dott.SA Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone