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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3344 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...]
s.n.c., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Veronica Saitta
(c.f.: ; pec: fax: C.F._2 Email_1
090-9018752) e dall'Avv. Giuliano Saitta (c.f.: ; fax: C.F._3
090-9018752; pec: ed elettivamente Email_2
domiciliato presso i sopra indicati indirizzi di posta elettronica certificata;
E
, nata a [...] il Parte_2
16.12.1981, residente in Messina, Viale Annunziata, Contrada Mandria
s.n.c., c.f.: , rappresentata e difesa, per procura in C.F._4
atti, dall'Avv. Silvana Mannino (c.f.: ; pec: C.F._5
fax: 0906413173) ed elettivamente Email_3
domiciliata presso il sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata;
RICORRENTI
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 10/10/2024, i coniugi nato a Parte_1
Messina (ME) il 28/07/1967 e Parte_2
nata a [...] il [...], premesso che in data
05.09.2013 avevano contratto nel Comune di Messina matrimonio civile iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 124, parte 1, anno 2013; che dall'unione era nata il [...], a [...], la figlia di nome;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta Per_1
intollerabile; che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati e stabiliranno la propria residenza con le seguenti modalità: a) il si trasferirà nella mansarda del fabbricato descritto Pt_3
nelle premesse, autonoma e dotata di servizi;
b) la vivrà con il Pt_2
figlio nell'appartamento sito al piano terra del medesimo fabbricato, Per_2
che sarà reso indipendente dalle restanti abitazioni con chiusura della porta comunicante con immobile di terzi, a cura e spese del;
c) entro il Pt_3
31.3.2025 il si obbliga a creare, all'interno dell'appartamento Pt_3
assegnato alla moglie, una stanza autonoma (da adibire a camera da letto).
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
affinchè ne curino la crescita serena ed equilibrata. Considerata la stretta contiguità degli appartamenti nel quale vivranno i genitori, tra- Per_1
scorrerà di volta in volta due settimane consecutive con la madre e due settimane consecutive con il padre, fatte salve eventuali modifiche che
2 saranno preventivamente concordate tra i ge-nitori stessi. Resta inteso che la minore continuerà a pernottare nella mansarda assegnata al padre, ove è sita la sua cameretta, salvo diversi accordi da concordare preventivamente tra i genitori. Ciascun genitore adotterà autonomamente le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione nell'interesse della bambina, quando la stessa gli è affidata. Le decisioni di straordinaria amministrazione saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori. In nessun caso, la bambina potrà effettuare - con uno solo dei genitori - viaggi, spostamenti o trasferimenti al di fuori del Comune di
Messina senza il consenso scritto dell'altro genitore. Resta inteso che la carta di identità della minore sarà custodita dal , mentre il passaporto Pt_3
russo della stessa sarà custodito dalla Entrambi i genitori Pt_2
dovranno essere edotti del luogo di custodia dei predetti documenti, che dovranno essere accessibili ad ognuno di essi. Ad anni alterni, in forza di accordi tra i genitori concordati almeno trenta giorni prima, di norma Per_1
trascorrerà con un genitore la vigilia ed il giorno di Natale, il giorno di
Pasqua e il Ferragosto e con l'altro la vigilia ed il giorno di Capodanno e il lunedì dell'Angelo, affinchè la minore possa relazionarsi con entrambi gli affetti genitoriali e parentali. La minore trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno. 3. Tenuto conto dei rispettivi proventi patrimoniali, della situazione di stretta vicinanza degli appartamenti di rispettiva pertinenza e della situazione di affido condiviso della figlia come sopra modulato, il verserà l'importo di € 400,00 mensili per il Pt_3
mantenimento della moglie (che provvederà a restituire la carta di debito correlata al conto corrente di pertinenza del ); e corrisponderà altresì Pt_3
la somma di € 400,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia. Le spese straordinarie per la minore, da concordare preventivamente, saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori. Le spese correnti
3 collegate ad entrambi gli appartamenti nei quali i coniugi risiederanno
(imposte, utenze domestiche, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria) saranno pagate nella misura pari a 3/5 dal e nella Pt_3
restante misura pari a 2/5 dalla Per quanto concerne le spese Pt_2
correlate alla vettura Fiat 600 (benzina, assicurazione, riparazioni, ecc.), che resterà nella detenzione della le parti convengono che le Pt_2
stesse restano a carico esclusivo della medesima. 4. I coniugi Pt_2
dichiarano che non vi sono altri procedimenti giudiziari aventi in oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente giudizio, ovvero domande ad esse connesse;
e dichiarano altresì di non volersi riconciliare, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. All' udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo
4 coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
5 1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] Parte_2
(Uzbekistan) il 16/12/1981, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 10/10/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 05.09.2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 124, parte 1, anno 2013.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3344 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...]
s.n.c., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Veronica Saitta
(c.f.: ; pec: fax: C.F._2 Email_1
090-9018752) e dall'Avv. Giuliano Saitta (c.f.: ; fax: C.F._3
090-9018752; pec: ed elettivamente Email_2
domiciliato presso i sopra indicati indirizzi di posta elettronica certificata;
E
, nata a [...] il Parte_2
16.12.1981, residente in Messina, Viale Annunziata, Contrada Mandria
s.n.c., c.f.: , rappresentata e difesa, per procura in C.F._4
atti, dall'Avv. Silvana Mannino (c.f.: ; pec: C.F._5
fax: 0906413173) ed elettivamente Email_3
domiciliata presso il sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata;
RICORRENTI
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 10/10/2024, i coniugi nato a Parte_1
Messina (ME) il 28/07/1967 e Parte_2
nata a [...] il [...], premesso che in data
05.09.2013 avevano contratto nel Comune di Messina matrimonio civile iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 124, parte 1, anno 2013; che dall'unione era nata il [...], a [...], la figlia di nome;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta Per_1
intollerabile; che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati e stabiliranno la propria residenza con le seguenti modalità: a) il si trasferirà nella mansarda del fabbricato descritto Pt_3
nelle premesse, autonoma e dotata di servizi;
b) la vivrà con il Pt_2
figlio nell'appartamento sito al piano terra del medesimo fabbricato, Per_2
che sarà reso indipendente dalle restanti abitazioni con chiusura della porta comunicante con immobile di terzi, a cura e spese del;
c) entro il Pt_3
31.3.2025 il si obbliga a creare, all'interno dell'appartamento Pt_3
assegnato alla moglie, una stanza autonoma (da adibire a camera da letto).
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
affinchè ne curino la crescita serena ed equilibrata. Considerata la stretta contiguità degli appartamenti nel quale vivranno i genitori, tra- Per_1
scorrerà di volta in volta due settimane consecutive con la madre e due settimane consecutive con il padre, fatte salve eventuali modifiche che
2 saranno preventivamente concordate tra i ge-nitori stessi. Resta inteso che la minore continuerà a pernottare nella mansarda assegnata al padre, ove è sita la sua cameretta, salvo diversi accordi da concordare preventivamente tra i genitori. Ciascun genitore adotterà autonomamente le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione nell'interesse della bambina, quando la stessa gli è affidata. Le decisioni di straordinaria amministrazione saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori. In nessun caso, la bambina potrà effettuare - con uno solo dei genitori - viaggi, spostamenti o trasferimenti al di fuori del Comune di
Messina senza il consenso scritto dell'altro genitore. Resta inteso che la carta di identità della minore sarà custodita dal , mentre il passaporto Pt_3
russo della stessa sarà custodito dalla Entrambi i genitori Pt_2
dovranno essere edotti del luogo di custodia dei predetti documenti, che dovranno essere accessibili ad ognuno di essi. Ad anni alterni, in forza di accordi tra i genitori concordati almeno trenta giorni prima, di norma Per_1
trascorrerà con un genitore la vigilia ed il giorno di Natale, il giorno di
Pasqua e il Ferragosto e con l'altro la vigilia ed il giorno di Capodanno e il lunedì dell'Angelo, affinchè la minore possa relazionarsi con entrambi gli affetti genitoriali e parentali. La minore trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno. 3. Tenuto conto dei rispettivi proventi patrimoniali, della situazione di stretta vicinanza degli appartamenti di rispettiva pertinenza e della situazione di affido condiviso della figlia come sopra modulato, il verserà l'importo di € 400,00 mensili per il Pt_3
mantenimento della moglie (che provvederà a restituire la carta di debito correlata al conto corrente di pertinenza del ); e corrisponderà altresì Pt_3
la somma di € 400,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia. Le spese straordinarie per la minore, da concordare preventivamente, saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori. Le spese correnti
3 collegate ad entrambi gli appartamenti nei quali i coniugi risiederanno
(imposte, utenze domestiche, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria) saranno pagate nella misura pari a 3/5 dal e nella Pt_3
restante misura pari a 2/5 dalla Per quanto concerne le spese Pt_2
correlate alla vettura Fiat 600 (benzina, assicurazione, riparazioni, ecc.), che resterà nella detenzione della le parti convengono che le Pt_2
stesse restano a carico esclusivo della medesima. 4. I coniugi Pt_2
dichiarano che non vi sono altri procedimenti giudiziari aventi in oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente giudizio, ovvero domande ad esse connesse;
e dichiarano altresì di non volersi riconciliare, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. All' udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo
4 coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
5 1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] Parte_2
(Uzbekistan) il 16/12/1981, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 10/10/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 05.09.2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 124, parte 1, anno 2013.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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