Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 115/2025 P.U. CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 115/2024 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata su ricorso di:
- nato a [...] il [...] (C.F. ed ivi residente CP_1 C.F._1
in Via delle Panche n. 56/C
letto il ricorso depositato il 31.3.2025;
letta la relazione ex art. 269 CCI del dott. gestore della crisi nominato Persona_1
dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'OCF Firenze
convocati il debitore e il gestore della crisi all'udienza del 29.4.2025;
ritenuta la propria competenza ex art. 27 CCI, risiedendo il debitore in Firenze;
rilevato che il ricorrente è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI;
1
484.016,75 verso Agenzia , enti locali, fisco e istituti previdenziali e Controparte_2
assistenziali;
ritenuto che la proposta sia ammissibile;
rilevato, inoltre, che il ricorrente:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale (essendo egli lavoratore dipendente, ed essendo la società di persone di cui era socio cancellata dal registro delle imprese a far data dal 16.12.2024, società che comunque rientrava nei requisiti dimensionali di cui all'art. 2,
comma 1, lett. b), CCII) ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
osservato che il gestore della crisi nella propria relazione ha espresso giudizio positivo in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione a corredo della domanda;
rilevato che, quanto ai crediti non compresi nella liquidazione, la determinazione degli stessi è
rimessa al G.D., previa istanza del liquidatore;
rilevato che nella formazione dello stato passivo, non potranno essere ammessi in prededuzione i crediti – se presenti – dei soggetti che hanno assistito il debitore, tenendo conto che l'art. 6 CCI non ricomprende nell'elenco dei prededucibili tali crediti, né vi è altra specifica previsione di legge, e che l'art. 277 CCI riguarda – come da rubrica dell'articolo – i crediti “posteriori” alla liquidazione,
facendo riferimento ai “crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione”, e non ai crediti soriti in funzione della presentazione della domanda liquidazione controllata, secondo la formula linguistica impiegata dall'art. 6 CCII per i crediti professionali;
considerato che quanto alla nomina del liquidatore, può confermarsi il professionista svolgente funzioni di gestore della crisi in ossequio al disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di - nato a [...] il CP_1
15.10.1962 (C.F. ed ivi residente in [...] e, per l'effetto, C.F._1
2 nomina
giudice delegato il dott. Cristian Soscia e liquidatore la dott.ssa la quale farà Persona_2
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni strumentali eventualmente destinati all'esercizio dell'attività lavorativa, autorizzando l'utilizzo degli stessi;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero
della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì
effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
manda
al G.D., previa istanza del liquidatore, per la determinazione dei limiti di cui all'art. 268, comma 4,
CCII;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
3 IL RELATORE ED ESTENSORE
Cristian Soscia
LA PRESIDENTE
Maria Novella Legnaioli
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