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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4666/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 16.10.2024
TRA
, in persona del Commissario Straordinario dott. ing. , Parte_1 CP_1
(P.IVA e c.f. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura P.IVA_1
speciale alle liti per notaio rep. N. 42728 del 5.9.2019, dagli avv.ti ANNALISA Persona_1
INTORCIA (c.f. e FRANCESCO LEMBO (c.f. ) C.F._1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell'Azienda, in alla via Pt_1
Comunale del Principe 13/a;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato alle liti rilasciato su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti VINCENZO
CAPPELLO (c.f. ) e GIOVANNI TERRERI (c.f. ) C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in alla Piazza Francese n. 1/3; Pt_1
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Il Tribunale di Napoli, con decreto ingiuntivo n. 210/2015 emesso il 14.1.2015, ingiungeva Parte all' (d'ora innanzi ), il pagamento, in favore del Parte_1
[...]
(d'ora in poi ”), della somma di € 15.235,54, oltre interessi e spese di lite, Controparte_2 Pt_1
a titolo di saldo per prestazioni di laboratorio da quest'ultimo rese nei mesi da luglio a settembre
2014. Parte L dopo aver provveduto al pagamento dell'importo di € 13.148,30 (in parte nelle more del procedimento monitorio e in parte dopo la notifica del decreto ingiuntivo), con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca, sul presupposto dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto all'ingiungente (ossia del saldo del corrispettivo per le prestazioni rese dal Centro sino al 24 settembre 2014) e della non debenza del corrispettivo richiesto per le prestazioni eseguite dal 24 al 30 settembre 2014. In particolare, con riferimento a tali ultime prestazioni deduceva che il non aveva assolto all'onere probatorio Pt_1 su di esso gravante in ordine all'esistenza del contratto, al mancato superamento della C.O.M. e al mancato superamento del tetto di spesa di branca;
ad ogni modo, rilevava che la somma richiesta per il periodo contestato non era dovuta poiché relativa ad attività svolta in eccedenza rispetto al menzionato tetto di branca.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 5159/2019, pubblicata in data 20.5.2019, prendendo atto del parziale pagamento avvenuto anche a seguito della notifica del decreto ingiuntivo Parte (circostanza non contestata dal e dimostrata dall' con la produzione dei mandati di Pt_1
Parte pagamento) revocava il decreto e, rigettando per il resto l'opposizione, condannava l' al pagamento della somma residua di € 2.087,24. In particolare, il Tribunale accertava, da un lato, che il Centro opposto aveva dimostrato l'esistenza del rapporto di convenzionamento e del contratto Parte stipulato con l' in data 14.11.2014, per le prestazioni di Laboratorio relative all'anno 2014; dall'altro lato, richiamando l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità in merito alla ripartizione degli oneri probatori, accertava che l' non aveva assolto all'onere Parte_2 su di essa incombente, in quanto la documentazione prodotta all'atto della costituzione in giudizio Pa (nella specie nota del Direttore Responsabile del Distretto n. del 26.1.15 e nota del Parte_3 responsabile di comunicazione al centro non era idonea a dimostrare l'avvenuto Pt_5 CP_2
superamento del tetto di spesa di branca, mentre quella prodotta con la comparsa conclusionale
(verbali del Tavolo Tecnico e Delibera n. 751 del 8.5.2015 di determinazione della Regressione
Tariffaria relativa all'anno 2014) era tardiva e, quindi, inutilizzabile. Il Tribunale aggiungeva, poi, che, indipendentemente dalla valutazione compiuta sulla mancata prova del superamento del tetto di spesa, in base alle previsioni contrattuali, la fattispecie in esame rientrava nell'ipotesi disciplinata dall'art. 5 n. 3 lett. a) (sforamento a consuntivo del tetto di spesa in data antecedente a quella Parte indicata nelle comunicazioni preventive) e che, quindi, l'operato dell' era illegittimo, in quanto
2 aveva considerato non remunerabili le prestazioni rese tra il 24 e il 30 settembre 2014 nella loro interezza, anziché applicare ad esse la Regressione Tariffaria, prevista dal menzionato articolo.
Part Precisava, infatti, a tal proposito che “risulta, perciò, palese l'errore metodologico dell' che, anziché provvedere al calcolo della RTU (come è dovuto secondo le prescrizioni contrattuali), ha provveduto direttamente a disporre la non retribuzione delle prestazioni successive al superamento del limite di spesa accertato a consuntivo, come dedotto dall'opposto, il quale ha evidenziato come
l'importo addebitato - lungi dal costituire una RTU - non sia altro che il controvalore delle prestazioni rese dal centro successivamente alla data di sforamento effettivamente consuntiva
(24.9.2014) e prima della data di previsione di sforamento monitorata (30.9.2014), cioè il controvalore delle prestazioni rese dall'opposto nel periodo”. Parte Avverso tale decisione ha proposto appello l' chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del G.A. e, in via subordinata, di riformare l'impugnata sentenza, accogliendo interamente l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata in primo grado. A fondamento del gravame l' ha lamentato, con il primo motivo, il difetto di Parte_2 giurisdizione del giudice adito, il quale, pronunciandosi sull'iter amministrativo volto a determinare e ad applicare la regressione tariffaria, di fatto ha sindacato nel merito l'azione autoritativa della
P.A. Con il secondo motivo, ha dedotto, da un lato, l'erronea adesione da parte del primo giudice al nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di ripartizione dell'onere della prova;
e, dall'altro Parte lato, comunque, l'erronea valutazione della documentazione prodotta dall' nel primo grado di giudizio, da ritenersi non solo tutta tempestiva alla luce del predetto mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa, ma anche comprovante lo sforamento del tetto di spesa di branca. Con il terzo motivo di gravame, infine, l'appellante ha evidenziato che il tetto di spesa sanitaria costituisce un limite invalicabile e inderogabile alla remunerazione delle prestazioni, per cui erroneamente il primo giudice aveva ritenuto remunerabili anche prestazioni rese oltre tale limite.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 11.3.2020, il Centro ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevandone l'infondatezza, e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 16.10.2024, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito brevemente illustrati.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha invocato il difetto di giurisdizione Parte erroneamente non rilevato dal giudice di prime cure laddove questi, nello statuire che l' era incorsa in un “palese errore metodologico” per non aver proceduto “secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 5 del contratto, alla determinazione della regressione tariffaria opponibile al centro […]” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata), di fatto aveva compiuto una valutazione che,
3 entrando nel merito dell'azione autoritativa della P.A., era devoluta in via esclusiva al giudice amministrativo. Invero, ad avviso dell'appellante, le questioni attinenti alla corretta applicazione della regressione tariffaria, siccome involgenti valutazioni di opportunità della pubblica amministrazione nell'organizzazione della spesa sanitaria, rientrerebbero nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il motivo è infondato.
La controversia in esame ha, senza dubbio, ad oggetto la sussistenza del diritto soggettivo del
Parte
di ottenere dall' in forza del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014, il Pt_1
pagamento dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sanitario
Nazionale e, quindi, diritti devoluti alla cognizione del giudice ordinario.
Orbene, il giudice di primo grado, dopo aver accertato - in quanto fatto non contestato - che il
24.9.2014, in data antecedente a quella indicata nelle comunicazioni preventive (30.9.2024), era
Parte stato raggiunto «a consuntivo» il limite della relativa spesa, ha dichiarato che l' in base alle previsioni contrattuali, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria, anziché, come avvenuto, rifiutare interamente il pagamento. Nessun sindacato sulla legittimità o il merito di provvedimenti autoritativi espressione di pubblici poteri è stato, quindi, compiuto da primo giudice, che si è
Parte limitato ad affermare che l' sulla base dei fatti di causa, avrebbe dovuto applicare il meccanismo della Regressione Tariffaria per remunerare le prestazioni, il cui pagamento era stato richiesto dal Centro con il ricorso monitorio.
Sebbene, infatti, debba riconoscersi che il rapporto tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale abbia una natura lato sensu concessoria, rientra certamente nella sfera della giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto i corrispettivi di servizi pubblici esercitati in regime concessorio, esclusi a norma dell'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr.
Cass., SS.UU., 26200/2019 e 28053/2018; cfr. altresì Cass. n. 372/2021: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le
4 conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo”).
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l' sanitaria ha contestato la Pt_2 sentenza gravata per avere aderito all'errato orientamento giurisprudenziale, sopravvenuto in corso di causa, secondo cui il superamento del tetto di spesa, integrando un fatto estintivo/impeditivo dell'obbligazione, doveva essere dimostrato dal debitore ( In ogni caso, ha rilevato l'erronea Pt_1
valutazione della prova da parte del primo giudice, lì dove questi ha ritenuto che la documentazione
Parte prodotta dall' fosse inidonea a dimostrare l'avvenuto superamento del tetto di spesa, omettendo di considerare la documentazione depositata con la comparsa conclusionale, da ritenersi tempestiva alla luce dell'overruling giurisprudenziale, verificatosi nelle more del giudizio di opposizione, che ne aveva reso impossibile il deposito nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile.
Certamente infondata è la censura inerente all'erronea applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova da parte del primo giudice.
Il Collegio, infatti, in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, condivide l'orientamento fatto proprio anche dal giudice di prime cure ed ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato (da provarsi dalla struttura sanitaria accreditata), bensì un fatto estintivo/impeditivo dell'obbligazione, il cui onere della prova incombe sul debitore ( (cfr. in tal senso Cass., 5561/2021; Cass., 10182/2021; Cass., Pt_1
30283/2019; Cass., 16380/2019; Cass. 3403/2018; Cass., 5095/2018).
E', invece, inammissibile nella parte in cui si duole della ritenuta intempestività della documentazione prodotta con la comparsa conclusionale depositata in primo grado e, conseguentemente della mancata prova dell'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca da parte del . Sul punto, infatti, l'appellante non si è confrontato con l'intera motivazione fornita Pt_1 dal primo giudice per rigettare l'opposizione.
Orbene, il Tribunale, dopo aver affermato la tardività dei documenti depositati con la
Parte comparsa conclusionale e quindi, la mancata prova del fatto impeditivo da parte dell' ha aggiunto, quale ulteriore motivazione idonea a sorreggere la decisione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che “al di là della mancata prova dell'avvenuto superamento del tetto di spesa”, Parte versandosi nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti, l' avrebbe dovuto remunerare le prestazioni sanitarie erogate nel periodo compreso tra il 24 e il 30 settembre 2014 mediante il meccanismo della regressione tariffaria, anziché limitarsi “…a
5 richiedere l'emissione della nota di credito per l'importo corrispondente al corrispettivo delle prestazioni rese dal centro nel periodo intercorrente tra la data comunicata di presumibile sforamento del tetto di spesa e la data di effettivo superamento del tetto a consuntivo” (cfr. pag. 5 e
6 della sentenza).
Sul punto, l'appellante non ha formulato nessun motivo di doglianza, continuando - anche in tale sede - a parificare le due ipotesi previste nel contratto (lettera a e b dell'art. 5 n. 3), sul presupposto dell'inesigibilità dell'intera pretesa creditoria in ragione del superamento del tetto di spesa di branca. Per ottenere la caducazione della decisione adottata, sorretta dalla duplice Parte motivazione sopra riportata, l' con il proprio gravame, avrebbe dovuto non solo censurare l'erronea valutazione della prova, ma anche contestare che l'importo addebitato al Centro e non pagato, pari ad € 2.081,24, costituiva non l'intera remunerazione delle prestazioni rese nel periodo in oggetto (come accertato dal primo giudice), ma la somma corrispondente alla RTU. Solo a fronte di tale prodromica censura, il Collegio avrebbe potuto affrontare la questione attinente all'ammissibilità o meno della documentazione relativa alla determinazione della RTU depositata con la comparsa conclusionale.
Inammissibile è anche il terzo motivo di appello, in parte collegato a quello appena esaminato.
Con esso, l' ha lamentato l'errore compiuto dal primo giudice nell'avere Parte_2
ritenuto sostanzialmente remunerabili anche le prestazioni eccedenti il tetto di spesa, senza tener conto che, invece, il suddetto tetto costituisce un limite invalicabile ed inderogabile, operante finanche a prescindere dal suo recepimento nei contratti di cui agli artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs.
502/1992. Su tale presupposto, ha, quindi, concluso che, essendo pacifica sia la data di sforamento del tetto di spesa di branca (30.9.2014), sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni per cui è causa oltre tale data, la remunerazione rivendicata dal Centro era inesigibile.
L'appellante, anche con tale motivo, ha travisato le ragioni poste a fondamento della sentenza gravata. Invero, il giudice di primo grado non ha applicato, in contrasto con la normativa in materia, una deroga al limite invalicabile del tetto di spesa (peraltro da lui stesso riconosciuto come principio generale operante in materia), ma ha affermato che “alla luce delle previsioni contrattuali […] sebbene i tetti di spesa rappresentino un limite invalicabile nella determinazione del corrispettivo
Part annuale spettante ai centri, la deve operare nel rispetto delle norme procedimentali sopra indicate, come previste in contratto e, perciò, concordemente accettate” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata). In altri termini, il primo giudice, non ha statuito né che il tetto di spesa costituisce un
Parte limite superabile, né che l' è obbligata a pagare anche le prestazioni eseguite oltre la data in cui esso si è verificato, ma ha semplicemente affermato che, vertendosi nell'ipotesi di cui alla lett. a) del contratto (superamento del tetto di spesa prima della data presumibilmente indicata nelle
6 Parte comunicazioni preventive), l' doveva pagare le prestazioni effettuate tra la data in cui effettivamente era stato superato il menzionato limite, accertato a consuntivo, e quella data in cui era stato individuato il presumibile sforamento, secondo i criteri della regressione tariffaria come contrattualmente previsto.
Per i motivi esposti l'appello va, quindi, rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento sulla base del credito in contestazione e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta in appello, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, per averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5159/2019, pubblicata in data 20.5.2019,
[...]
nei confronti del così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, in favore della società appellata, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
962,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4666/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 16.10.2024
TRA
, in persona del Commissario Straordinario dott. ing. , Parte_1 CP_1
(P.IVA e c.f. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura P.IVA_1
speciale alle liti per notaio rep. N. 42728 del 5.9.2019, dagli avv.ti ANNALISA Persona_1
INTORCIA (c.f. e FRANCESCO LEMBO (c.f. ) C.F._1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell'Azienda, in alla via Pt_1
Comunale del Principe 13/a;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato alle liti rilasciato su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti VINCENZO
CAPPELLO (c.f. ) e GIOVANNI TERRERI (c.f. ) C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in alla Piazza Francese n. 1/3; Pt_1
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Il Tribunale di Napoli, con decreto ingiuntivo n. 210/2015 emesso il 14.1.2015, ingiungeva Parte all' (d'ora innanzi ), il pagamento, in favore del Parte_1
[...]
(d'ora in poi ”), della somma di € 15.235,54, oltre interessi e spese di lite, Controparte_2 Pt_1
a titolo di saldo per prestazioni di laboratorio da quest'ultimo rese nei mesi da luglio a settembre
2014. Parte L dopo aver provveduto al pagamento dell'importo di € 13.148,30 (in parte nelle more del procedimento monitorio e in parte dopo la notifica del decreto ingiuntivo), con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca, sul presupposto dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto all'ingiungente (ossia del saldo del corrispettivo per le prestazioni rese dal Centro sino al 24 settembre 2014) e della non debenza del corrispettivo richiesto per le prestazioni eseguite dal 24 al 30 settembre 2014. In particolare, con riferimento a tali ultime prestazioni deduceva che il non aveva assolto all'onere probatorio Pt_1 su di esso gravante in ordine all'esistenza del contratto, al mancato superamento della C.O.M. e al mancato superamento del tetto di spesa di branca;
ad ogni modo, rilevava che la somma richiesta per il periodo contestato non era dovuta poiché relativa ad attività svolta in eccedenza rispetto al menzionato tetto di branca.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 5159/2019, pubblicata in data 20.5.2019, prendendo atto del parziale pagamento avvenuto anche a seguito della notifica del decreto ingiuntivo Parte (circostanza non contestata dal e dimostrata dall' con la produzione dei mandati di Pt_1
Parte pagamento) revocava il decreto e, rigettando per il resto l'opposizione, condannava l' al pagamento della somma residua di € 2.087,24. In particolare, il Tribunale accertava, da un lato, che il Centro opposto aveva dimostrato l'esistenza del rapporto di convenzionamento e del contratto Parte stipulato con l' in data 14.11.2014, per le prestazioni di Laboratorio relative all'anno 2014; dall'altro lato, richiamando l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità in merito alla ripartizione degli oneri probatori, accertava che l' non aveva assolto all'onere Parte_2 su di essa incombente, in quanto la documentazione prodotta all'atto della costituzione in giudizio Pa (nella specie nota del Direttore Responsabile del Distretto n. del 26.1.15 e nota del Parte_3 responsabile di comunicazione al centro non era idonea a dimostrare l'avvenuto Pt_5 CP_2
superamento del tetto di spesa di branca, mentre quella prodotta con la comparsa conclusionale
(verbali del Tavolo Tecnico e Delibera n. 751 del 8.5.2015 di determinazione della Regressione
Tariffaria relativa all'anno 2014) era tardiva e, quindi, inutilizzabile. Il Tribunale aggiungeva, poi, che, indipendentemente dalla valutazione compiuta sulla mancata prova del superamento del tetto di spesa, in base alle previsioni contrattuali, la fattispecie in esame rientrava nell'ipotesi disciplinata dall'art. 5 n. 3 lett. a) (sforamento a consuntivo del tetto di spesa in data antecedente a quella Parte indicata nelle comunicazioni preventive) e che, quindi, l'operato dell' era illegittimo, in quanto
2 aveva considerato non remunerabili le prestazioni rese tra il 24 e il 30 settembre 2014 nella loro interezza, anziché applicare ad esse la Regressione Tariffaria, prevista dal menzionato articolo.
Part Precisava, infatti, a tal proposito che “risulta, perciò, palese l'errore metodologico dell' che, anziché provvedere al calcolo della RTU (come è dovuto secondo le prescrizioni contrattuali), ha provveduto direttamente a disporre la non retribuzione delle prestazioni successive al superamento del limite di spesa accertato a consuntivo, come dedotto dall'opposto, il quale ha evidenziato come
l'importo addebitato - lungi dal costituire una RTU - non sia altro che il controvalore delle prestazioni rese dal centro successivamente alla data di sforamento effettivamente consuntiva
(24.9.2014) e prima della data di previsione di sforamento monitorata (30.9.2014), cioè il controvalore delle prestazioni rese dall'opposto nel periodo”. Parte Avverso tale decisione ha proposto appello l' chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del G.A. e, in via subordinata, di riformare l'impugnata sentenza, accogliendo interamente l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata in primo grado. A fondamento del gravame l' ha lamentato, con il primo motivo, il difetto di Parte_2 giurisdizione del giudice adito, il quale, pronunciandosi sull'iter amministrativo volto a determinare e ad applicare la regressione tariffaria, di fatto ha sindacato nel merito l'azione autoritativa della
P.A. Con il secondo motivo, ha dedotto, da un lato, l'erronea adesione da parte del primo giudice al nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di ripartizione dell'onere della prova;
e, dall'altro Parte lato, comunque, l'erronea valutazione della documentazione prodotta dall' nel primo grado di giudizio, da ritenersi non solo tutta tempestiva alla luce del predetto mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa, ma anche comprovante lo sforamento del tetto di spesa di branca. Con il terzo motivo di gravame, infine, l'appellante ha evidenziato che il tetto di spesa sanitaria costituisce un limite invalicabile e inderogabile alla remunerazione delle prestazioni, per cui erroneamente il primo giudice aveva ritenuto remunerabili anche prestazioni rese oltre tale limite.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 11.3.2020, il Centro ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevandone l'infondatezza, e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 16.10.2024, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito brevemente illustrati.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha invocato il difetto di giurisdizione Parte erroneamente non rilevato dal giudice di prime cure laddove questi, nello statuire che l' era incorsa in un “palese errore metodologico” per non aver proceduto “secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 5 del contratto, alla determinazione della regressione tariffaria opponibile al centro […]” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata), di fatto aveva compiuto una valutazione che,
3 entrando nel merito dell'azione autoritativa della P.A., era devoluta in via esclusiva al giudice amministrativo. Invero, ad avviso dell'appellante, le questioni attinenti alla corretta applicazione della regressione tariffaria, siccome involgenti valutazioni di opportunità della pubblica amministrazione nell'organizzazione della spesa sanitaria, rientrerebbero nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il motivo è infondato.
La controversia in esame ha, senza dubbio, ad oggetto la sussistenza del diritto soggettivo del
Parte
di ottenere dall' in forza del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014, il Pt_1
pagamento dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sanitario
Nazionale e, quindi, diritti devoluti alla cognizione del giudice ordinario.
Orbene, il giudice di primo grado, dopo aver accertato - in quanto fatto non contestato - che il
24.9.2014, in data antecedente a quella indicata nelle comunicazioni preventive (30.9.2024), era
Parte stato raggiunto «a consuntivo» il limite della relativa spesa, ha dichiarato che l' in base alle previsioni contrattuali, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria, anziché, come avvenuto, rifiutare interamente il pagamento. Nessun sindacato sulla legittimità o il merito di provvedimenti autoritativi espressione di pubblici poteri è stato, quindi, compiuto da primo giudice, che si è
Parte limitato ad affermare che l' sulla base dei fatti di causa, avrebbe dovuto applicare il meccanismo della Regressione Tariffaria per remunerare le prestazioni, il cui pagamento era stato richiesto dal Centro con il ricorso monitorio.
Sebbene, infatti, debba riconoscersi che il rapporto tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale abbia una natura lato sensu concessoria, rientra certamente nella sfera della giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto i corrispettivi di servizi pubblici esercitati in regime concessorio, esclusi a norma dell'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr.
Cass., SS.UU., 26200/2019 e 28053/2018; cfr. altresì Cass. n. 372/2021: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le
4 conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo”).
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l' sanitaria ha contestato la Pt_2 sentenza gravata per avere aderito all'errato orientamento giurisprudenziale, sopravvenuto in corso di causa, secondo cui il superamento del tetto di spesa, integrando un fatto estintivo/impeditivo dell'obbligazione, doveva essere dimostrato dal debitore ( In ogni caso, ha rilevato l'erronea Pt_1
valutazione della prova da parte del primo giudice, lì dove questi ha ritenuto che la documentazione
Parte prodotta dall' fosse inidonea a dimostrare l'avvenuto superamento del tetto di spesa, omettendo di considerare la documentazione depositata con la comparsa conclusionale, da ritenersi tempestiva alla luce dell'overruling giurisprudenziale, verificatosi nelle more del giudizio di opposizione, che ne aveva reso impossibile il deposito nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile.
Certamente infondata è la censura inerente all'erronea applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova da parte del primo giudice.
Il Collegio, infatti, in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, condivide l'orientamento fatto proprio anche dal giudice di prime cure ed ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato (da provarsi dalla struttura sanitaria accreditata), bensì un fatto estintivo/impeditivo dell'obbligazione, il cui onere della prova incombe sul debitore ( (cfr. in tal senso Cass., 5561/2021; Cass., 10182/2021; Cass., Pt_1
30283/2019; Cass., 16380/2019; Cass. 3403/2018; Cass., 5095/2018).
E', invece, inammissibile nella parte in cui si duole della ritenuta intempestività della documentazione prodotta con la comparsa conclusionale depositata in primo grado e, conseguentemente della mancata prova dell'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca da parte del . Sul punto, infatti, l'appellante non si è confrontato con l'intera motivazione fornita Pt_1 dal primo giudice per rigettare l'opposizione.
Orbene, il Tribunale, dopo aver affermato la tardività dei documenti depositati con la
Parte comparsa conclusionale e quindi, la mancata prova del fatto impeditivo da parte dell' ha aggiunto, quale ulteriore motivazione idonea a sorreggere la decisione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che “al di là della mancata prova dell'avvenuto superamento del tetto di spesa”, Parte versandosi nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti, l' avrebbe dovuto remunerare le prestazioni sanitarie erogate nel periodo compreso tra il 24 e il 30 settembre 2014 mediante il meccanismo della regressione tariffaria, anziché limitarsi “…a
5 richiedere l'emissione della nota di credito per l'importo corrispondente al corrispettivo delle prestazioni rese dal centro nel periodo intercorrente tra la data comunicata di presumibile sforamento del tetto di spesa e la data di effettivo superamento del tetto a consuntivo” (cfr. pag. 5 e
6 della sentenza).
Sul punto, l'appellante non ha formulato nessun motivo di doglianza, continuando - anche in tale sede - a parificare le due ipotesi previste nel contratto (lettera a e b dell'art. 5 n. 3), sul presupposto dell'inesigibilità dell'intera pretesa creditoria in ragione del superamento del tetto di spesa di branca. Per ottenere la caducazione della decisione adottata, sorretta dalla duplice Parte motivazione sopra riportata, l' con il proprio gravame, avrebbe dovuto non solo censurare l'erronea valutazione della prova, ma anche contestare che l'importo addebitato al Centro e non pagato, pari ad € 2.081,24, costituiva non l'intera remunerazione delle prestazioni rese nel periodo in oggetto (come accertato dal primo giudice), ma la somma corrispondente alla RTU. Solo a fronte di tale prodromica censura, il Collegio avrebbe potuto affrontare la questione attinente all'ammissibilità o meno della documentazione relativa alla determinazione della RTU depositata con la comparsa conclusionale.
Inammissibile è anche il terzo motivo di appello, in parte collegato a quello appena esaminato.
Con esso, l' ha lamentato l'errore compiuto dal primo giudice nell'avere Parte_2
ritenuto sostanzialmente remunerabili anche le prestazioni eccedenti il tetto di spesa, senza tener conto che, invece, il suddetto tetto costituisce un limite invalicabile ed inderogabile, operante finanche a prescindere dal suo recepimento nei contratti di cui agli artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs.
502/1992. Su tale presupposto, ha, quindi, concluso che, essendo pacifica sia la data di sforamento del tetto di spesa di branca (30.9.2014), sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni per cui è causa oltre tale data, la remunerazione rivendicata dal Centro era inesigibile.
L'appellante, anche con tale motivo, ha travisato le ragioni poste a fondamento della sentenza gravata. Invero, il giudice di primo grado non ha applicato, in contrasto con la normativa in materia, una deroga al limite invalicabile del tetto di spesa (peraltro da lui stesso riconosciuto come principio generale operante in materia), ma ha affermato che “alla luce delle previsioni contrattuali […] sebbene i tetti di spesa rappresentino un limite invalicabile nella determinazione del corrispettivo
Part annuale spettante ai centri, la deve operare nel rispetto delle norme procedimentali sopra indicate, come previste in contratto e, perciò, concordemente accettate” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata). In altri termini, il primo giudice, non ha statuito né che il tetto di spesa costituisce un
Parte limite superabile, né che l' è obbligata a pagare anche le prestazioni eseguite oltre la data in cui esso si è verificato, ma ha semplicemente affermato che, vertendosi nell'ipotesi di cui alla lett. a) del contratto (superamento del tetto di spesa prima della data presumibilmente indicata nelle
6 Parte comunicazioni preventive), l' doveva pagare le prestazioni effettuate tra la data in cui effettivamente era stato superato il menzionato limite, accertato a consuntivo, e quella data in cui era stato individuato il presumibile sforamento, secondo i criteri della regressione tariffaria come contrattualmente previsto.
Per i motivi esposti l'appello va, quindi, rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento sulla base del credito in contestazione e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta in appello, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, per averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5159/2019, pubblicata in data 20.5.2019,
[...]
nei confronti del così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, in favore della società appellata, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
962,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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