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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16502/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, rimessa al Collegio alla udienza del 4 marzo 2025 e discussa nella camera di conSIlio del 12 marzo 2025
promossa da
(C.F. nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Maddalena, n. 1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Quinti e Stefano Andrea Zappa, presso il cui studio in Milano, Corso Magenta, n. 56, ha eletto domicilio telematico
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Simeone e
Francesca Crespi presso il cui studio in Milano, Viale Bianca Maria, n. 33, ha eletto domicilio telematico;
-Parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Conclusioni
Per : Parte_1
1. pronunciare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto in Verona, il 2 febbraio 2002 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verona (anno 2002, Parte II,
Serie C, n. 39), ordinando al predetto Comune le comunicazioni di legge;
2. disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente PE1
e residenza presso e con la madre, con frequentazione padre/figlio minore rimessa ai loro liberi accordi;
3. confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, via Marcona n. 35, a favore della PE SI.ra , che continuerà ad abitarla con il figlio minore e con il figlio Controparte_1 PE1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
4. disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e/o finché convivranno con la Madre, un importo mensile non superiore a 4.000,00 euro (2.000,00 per ciascuno), con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT e da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente;
5. disporre che le spese straordinarie dei figli vengano ad essere suddivise tra i genitori pro quota del
50%, così come individuate dalle Linee guida del Protocollo in uso presso Tribunale di Milano;
6. revocare, sin dalla prima udienza che verrà fissata avanti il Giudice Delegato, l'assegno di mantenimento attualmente previsto a favore della SI.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 CP_1
c.c.;
7. nulla statuire a titolo di reciproco assegno divorzile tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti per patrimonio e per reddito;
8. respingere ogni contraria, difforme istanza e pretesa, perché infondata in fatto e in diritto;
9. con ogni più ampia riserva e con espressa richiesta di termini per ulteriori difese, ex art. 473-bis.17,
c. 1^ e 3^ c.p.c., nonché per le nuove domande e i nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 473-bis.19 c.p.c., oltre che previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
Con ogni più ampia riserva e sempre salve sopravvenienze;
10. con vittoria di spese e compensi professionali rifusi.
Per : Controparte_1
A) In via preliminare:
Disporre la sospensione del presente procedimento, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano sub R.G. 20305/2024.
B) Assumere i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
1. Confermare i provvedimenti della separazione in punto assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e, comunque sia, porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 moglie, versando un assegno mensile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della moglie, non inferiore a € 3.000,00 mensili.
2. Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla Parte_1 madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno non inferiore a € 4.000,00, per ciascun figlio (totale € 8.000,00), ovvero in subordine confermare i provvedimenti della separazione.
3. Rigettare le istanze avversarie giacché infondate in fatto e in diritto.
4. Ammettere la prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di meglio articolare, dedurre e produrre nei termini ex art. 473-bis.17 c.p.c.
5. Ordinare a il deposito di tutta la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 Parte_1
c.p.c., nonché dal modello ICE.
***
Il Tribunale voglia
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F. Controparte_1 C.F._3
) e (C.F. in Verona, il 2 febbraio 2002 e
[...] Parte_1 CodiceFiscale_4 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verona (anno 2002, Parte II, Serie C, n. 39), ordinando agli ufficiali di stato civile di procedere con gli incombenti di rito.
2. Provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate per i provvedimenti temporanei e urgenti relativi PE a e . PE1 3. Porre a carico di con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di Parte_1 divorzio, l'obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della moglie, non inferiore a € 2.000,00 mensili. In ogni caso con rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Verona Parte_1 Controparte_1 il 2 febbraio 2002 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verona, anno 2002, Parte II,
Serie C, n. 39) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. PE Dall'unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], e , nato a [...] il 7 PE1 novembre 2006.
A seguito di ricorso iscritto a ruolo in data 29.10.2022 da è stato instaurato avanti questo Controparte_1
Tribunale il procedimento per la separazione personale dei coniugi rubricato al N. 40324/2022, l'udienza
Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 21.3.2023 e in data 30.06.2023 sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti provvisori:
1.autorizza le parti a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.affida il figlio minore , nato a Milano il [...] ad [...] i genitori con PE1 collocamento prevalente presso e con la mamma
3.assegna la casa coniugale di Milano Via Marcona n. 35 (MI) alla ricorrente, che continuerà ad abitarla PE insieme al figlio minore e al figlio maggiorenne non economicamente indipendente PE1
4.dispone che le frequentazioni padre/figli siano rimesse ai liberi accordi tra questi ultimi
5.pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (minorenne) e PE1 PE
(maggiorenne economicamente non indipendente) mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente della somma mensile complessiva di € 6.000,00 (€
3.000,00 per figlio) comprensiva del contributo abitativo, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica e mediche e al 70% delle restanti spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano;
6.pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della stessa della somma mensile di € 3.000,00 Rigetta e disattende -allo stato degli atti- tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti costituite
e non già sopra espressamente accolte;
Manda alla Cancelleria –ove i coniugi siano anche ad oggi in regime di comunione legale- di comunicare
l'odierna ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 191, II comma, c.c. come modificato dalla Legge del 06 maggio 2015 n. 55, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
Provvedimento immediatamente esecutivo
In data 13.12.2023 è stata pronunciata sentenza parziale n. 10572/2023 in ordine allo status di separazione, pubblicata in data 22.12.2023, e in data 12.2.2025 il procedimento di separazione è stato definito con sentenza del Tribunale di Milano n. 1882/2025, pubblicata in data 5.3.2025, alle seguenti condizioni:
1. Assegna la casa familiare sita in Milano, via Marcona, n. 35, alla ricorrente;
PE
2. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, e Parte_1
, maggiorenni economicamente non indipendenti, con decorrenza da ottobre 2022, nella misura PE1 di euro 6.000,00 mensili (€ 3.000,00 per figlio) comprensiva del contributo abitativo, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2023), oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica e mediche e al 70% delle restanti spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano;
3. Conferma a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della stessa, con decorrenza da ottobre 2022, della somma mensile di € 3.000,00;
4. Dispone che le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA, CPA come per legge, siano poste per 1/3 a carico del resistente e per 2/3 compensate tra le parti.
Con ricorso depositato in data 2.05.2024 parte attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1.disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente PE1
e residenza presso e con la madre, con frequentazione padre/figlio minore rimessa ai loro liberi accordi;
2. confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, via Marcona n. 35 a favore della SI.ra PE
, che continuerà ad abitarla con il figlio minore e con il figlio , Controparte_1 PE1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
3. disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e/o finché convivranno con la Madre, un importo mensile non superiore a 4.000,00 euro (2.000,00 per ciascuno), con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT e da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente;
4. disporre che le spese straordinarie dei figli vengano ad essere suddivise tra i genitori pro quota del
50%, così come individuate dalle Linee guida del Protocollo in uso presso Tribunale di Milano;
5.revocare, sin dalla prima udienza che verrà fissata avanti il Giudice Delegato, l'assegno di mantenimento attualmente previsto a favore della SI.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 CP_1
c.c.;
6.nulla statuire a titolo di reciproco assegno divorzile tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti per patrimonio e per reddito;
7.respingere ogni contraria, difforme istanza e pretesa, perché infondata in fatto e in diritto;
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 10.10.2024, chiedendo:
A) In via preliminare:
Disporre la sospensione del presente procedimento, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano sub R.G. 20305/2024.
B) Assumere i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
1. Confermare i provvedimenti della separazione in punto assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e, comunque sia, porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 moglie, versando un assegno mensile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della moglie, non inferiore a € 3.000,00 mensili.
2. Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla Parte_1 madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno non inferiore a € 4.000,00, per ciascun figlio (totale € 8.000,00), ovvero in subordine confermare i provvedimenti della separazione.
3. Rigettare le istanze avversarie giacché infondate in fatto e in diritto.
4. Ammettere la prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di meglio articolare, dedurre e produrre nei termini ex art. 473-bis.17 c.p.c.
5. Ordinare a il deposito di tutta la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 Parte_1
c.p.c., nonché dal modello ICE.
***
Il Tribunale voglia
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F. Controparte_1 C.F._3
) e (C.F. in Verona, il 2 febbraio 2002 e
[...] Parte_1 CodiceFiscale_4 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verona (anno 2002, Parte II, Serie C, n. 39), ordinando agli ufficiali di stato civile di procedere con gli incombenti di rito.
2. Provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate per i provvedimenti temporanei e urgenti relativi PE a e . PE1
3. Porre a carico di con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di Parte_1 divorzio, l'obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della moglie, non inferiore a € 2.000,00 mensili.
In ogni caso con rifusione delle spese di lite.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. celebrata in data 3.12.2024 le parti sono comparse personalmente assistite dai propri difensori. Preliminarmente il difensore di parte convenuta ha reiterato l'istanza ex art. 295 c.p.c. per le ragioni già dedotte in atti e il difensore di parte attrice ha reiterato la propria opposizione già argomentata nella prima memoria ex art. 473bis. 17 c.p.c.
Il Giudice, riservata ogni decisione in merito all'istanza di sospensione, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito i difensori, invitati ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno dichiarato quanto segue: il procuratore di parte attrice: ferma l'opposizione alla richiesta di sospensione ex art. 295 cpc, noi chiediamo la pronuncia in ordine allo status. Chiediamo in via temporanea la revoca del contributo al mantenimento in essere e la riduzione di quello dei figli. Quanto alle istanze istruttorie insistiamo per
l'ammissione delle richieste in atti.
Il procuratore di parte convenuta: ferma la richiesta di sospensione ex art. 295 cpc preliminarmente eccepisco l'inammissibilità della memoria ex art. 473 bis. 17 n. cpc da pag. 1 a pag. 14 terzo rigo, in quanto contenente attività deduttiva e non come prevede la norma l'indicazione di mezzi istruttori a prova contraria. In ogni caso ne contesto il contenuto e osservo che la difesa di parte ha confermato Pt_1
l'assenza di qualsivoglia contributo diretto al mantenimento dei ragazzi (pag. 8) con particolare riferimento alle vacanze, precisando altresì che il periodo di tempo che il padre ha trascorso con PE1 ad agosto 2024 è di due settimane e non di quattro. Per quanto riguarda i redditi della SInora, la difesa avversaria continua a fare confusione. Si evidenzia infatti che il presunto aumento è connesso alla percezione dell'assegno di mantenimento. Per quanto riguarda il reddito da lavoro esso ammonta, detratte le imposte, ad € 28.797,00 netti a fronte di un reddito del marito di € 60 mila netti mese, anche considerando la non provata e contestata deduzione dal reddito netto della quota parte dell'imposta IRAP rimarrebbe comunque un'elevata sperequazione. Quanto ai documenti prodotti da controparte rilevo che i doc. 50 e 57 sono in lingua inglese, il doc. 51 non prova che i versamenti siano stati effettuati tutti nella polizza poi riscattata;
il doc. 54 è irrilevante considerato che il periodo di tempo in cui avrebbe PE1 dovuto essere con il padre è di due settimane e la locazione invece è annua;
il doc 55 non prova che il padre abbia partecipato alle viste ma solo che le ha pagate;
il doc. 56 conferma che anche per l'anno in corso il padre non intende partecipare alle spese relative alle vacanze di . Mi oppongo PE1 all'ammissione dei capitoli di prova, in quanto generici, irrilevanti, suggestivi o non collocati temporalmente. Insistito in via temporanea per l'aumento della contribuzione in favore dei figli. Nulla oppongo quanto alla richiesta di pronuncia sullo status.
Il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 27.12.2024 il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta, rilevata la natura squisitamente economica della vicenda, ha formulato alle parti una proposta conciliativa, rinviando la causa per acquisire le determinazioni delle parti disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 27.01.2025.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate parte attrice ha aderito, a meri fini conciliativi, alla proposta del Giudice delegato mentre parte convenuta ha dichiarato di non aderirvi. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 24.2.2025 il Giudice delegato, con motivazione da intendersi richiamata e trascritta, ha così provveduto:
1.respinge l'istanza ex art. 295 cpc formulata da parte convenuta;
2.conferma le statuizioni attualmente vigenti tra le parti in forza dell'ordinanza del 30.06.2023 emessa nell'ambito del procedimento per la separazione personale dei coniugi N. 40324/2022, attualmente rimesso al collegio per la decisione;
3.rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti;
4.acquisice tutti i documenti prodotti dalle parti, fatta salva ogni valutazione in merito alla loro rilevanza ai fini della decisione;
5.fissa per la discussione orale della causa l'udienza del 04.03.2025 ore 09.30. All'udienza del 4 marzo 2025 il Giudice delegato, richiamata la propria ordinanza del 24.02.2025, ha dichiarato chiusa l'istruttoria e invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa. I procuratori hanno entrambi insistito per l'accoglimento delle domande formulate nei rispettivi atti difensivi e, terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in Camera di conSIlio.
***
Sull'istanza di sospensione del procedimento formulata da parte convenuta
Come anticipato parte convenuta, nel costituirsi in giudizio ha formulato istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 cpc reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, stante ritenuta pregiudizialità-logico giuridica della questione sottoposta al vaglio della V sezione civile del Tribunale di
Milano – Dott.ssa Spinnler chiamata a decidere del procedimento RG 20305/2024 promosso da
[...]
in data 27.05.2024 avente ad oggetto la richiesta di restituzione/ritrasferimento di beni Parte_1 mobili e immobili che di fatto costituiscono l'intero patrimonio intestato alla moglie l'attore assume essere stati acquistati con denari propri e che la moglie sarebbe tenuta a ritrasferirgli in forza di un allegato patto fiduciario.
Il collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte dal giudice delegato nell'ordinanza 24.02.2025 che di seguito si riportano:
“se da un lato appare difficilmente confutabile che, ragioni di economica processuale deporrebbero per la sospensione delle presente giudizio, laddove si consideri che la soluzione della predetta questione riveste portata dirimente avendo parte attrice chiesto di non riconoscere nulla in favore della moglie a titolo di assegno divorzile proprio sulla base della consistenza del patrimonio della di cui CP_1 tuttavia in altro giudizio (attualmente pendente) contesta l'effettività e parte attrice convenuta richiesto il riconoscimento del citato assegno quantificato sulla base di una consistenza patrimoniale rivendicata ma contestata , dall'altro non può sottacersi che i giudizi in materia di famiglia sono giudizi “allo stato degli atti” come tali sempre modificabili, sia in corso di causa che a procedimento definito, in presenza di sopravvenienze tali da comportare un consistente mutamento degli assetti relazionali, ovvero per quello che rileva nel caso di specie, economici posti dal tribunale a fondamento delle proprie decisioni.
Ne consegue che, in assenza di accordo delle parti che avrebbe legittimato la sospensione ex art. 296 cpc,
l'istanza di parte convenuta deve essere rigettata”.
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: l'udienza
Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 21.3.2023, in data 13.12.2023 è stata pronunciata sentenza parziale n. 10572/2023 in ordine allo status di separazione ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 2.5.2024. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, considerato il lungo tempo trascorso dalla separazione, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'assegnazione della casa familiare. Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, via Marcona, n. 35, alla madre, in quanto ivi convivente con i figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, considerato, peraltro, che parte attrice nulla ha opposto rispetto a tale assegnazione.
Sulle questioni economiche.
A. Il contributo paterno al mantenimento dei figli. PE Con riferimento al contributo paterno al mantenimento dei figli e , maggiorenni ed PE1 economicamente non autosufficienti, giova preliminarmente rammentare che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre ad essere espressamente previsto dal legislatore (art. 337 ter comma 4 c.c. e art. 337 septies c.c.), è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass Civ Sez VI I Ord.
7.9.2015 n. 17738; Cass.
Civ sez, VI 1.3.2018 n. 4811). PE Nel caso specifico è circostanza pacifica ed incontestata che e , seppur maggiorenni, non PE1 risultano aver raggiunto l'indipendenza economica: , infatti, sta ancora frequentando la scuola PE1 PE superiore St. Louis e invece, sta frequentando la facoltà di ingegneria presso il Politecnico di
Milano.
Entrambi i genitori, dunque, sono tenuti a contribuire al loro mantenimento.
A tal proposito, parte attrice, ha domandato porsi a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre della somma di euro 4.000,00 mensili (2.000,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra assegno.
Parte convenuta, invece, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato di disporre l'obbligo a PE carico del padre di contribuire al mantenimento di e versando alla madre la somma di euro PE1
8.000,00 mensili (4.000,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese mediche e di istruzione scolastica e al 100% delle restanti spese straordinarie ovvero, in subordine, porre a carico del padre l'obbligo di PE contribuire al mantenimento di e versando alla madre la somma di euro 6.000,00 (3.000,00 PE1 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese mediche e di istruzione scolastica e al 100% delle restanti spese straordinarie.
Quanto alla posizione economico/reddituale di parte attrice, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che Parte_1
- nel 1999 ha lasciato Londra, dove lavorava come praticante avvocato nello studio legale DL ER, Contr per trasferirsi in IT, dove ha iniziato a lavorare in qualità di responsabile dell'ufficio legale di
- nel 2002 è diventato partner dello studio legale Carnelutti;
- nel 2006 è diventato partner dello studio legale DL ER;
- dal 2017 e ancora oggi è partner dello studio legale EN;
- nel 2021 (cfr. PF 2022) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 723.056,00 (netto mensile pari a euro 60.254,66);
- nel 2022 (cfr. PF 2023) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 679.009,00 (netto mensile pari a euro 56.584,08); - nel 2023 (cfr. PF 2024) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 830.135,00 (netto mensile pari a euro 69.177,91);
- è titolare di un conto corrente bancario IC il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 132.797,57, al 31.12.2022 pari a euro 36.551,05, al 31.12.2023 pari a euro 85.061,35 e al 31.3.2024 pari a euro 88.484,46; di un conto corrente bancario CREDITE AGRICOLE il cui saldo attivo al
31.12.2021 risulta essere pari a euro 299.018,67, al 31.12.2022 pari a euro 132.332,88, al 31.12.2023 pari a euro 95.809,52 e al 31.3.2024 pari a euro 16.759,07; di un conto corrente deposito IC il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 221.583,94, al 31.12.2022 pari a euro 221.846,79, al
31.12.2023 pari a euro 262.477,40 e al 31.3.2024 pari a euro 289.908,04; di un conto corrente deposito
CREDIT AGRICOLE il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 51.282,64, al 31.12.2022 pari a euro 42.321,13 e al 31.12.2023 pari a euro 44.612,00; di un conto corrente deposito DEGIRO il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 4.963,61, al 31.12.2022 pari a euro 4.949,15 e al 31.12.2023 pari a euro 4.949,15;
- è titolare di n. 15 Polizze RealMutua del valore totale pari a euro 1.053.439,00 (cfr. doc. 18.34 parte attrice), di una Polizza Generali n. 31359556 del valore al 19.12.2023 pari a euro 37.461,00, di una Polizza
Generali n. 6453309 del valore al 31.12.2023 pari a euro 101.955,48, di una Polizza Generali n. 31359547 del valore al 19.12.2023 pari a euro 33.860,56, di una Polizza Generali n. 31475948 del valore al
29.1.2023 pari a euro 31.421,24, di una Polizza Generali n. 31475975 del valore al 29.5.2023 pari a euro
33.897,69, di una Polizza Generali n. 30126733 del valore al 16.9.2023 pari a euro 207.713,68, di una
Polizza Unibonus Strategy n. 3617427 aperta presso Unicredit – Allianz Vita S.p.a. del valore al 25.4.2024 pari a euro 115.017,54 e di una Polizza Equitable Life del valore al 1.4.2017 pari a euro 13.494,65. Inoltre, parte attrice ha rappresentato che ad aprile 2024 ha aperto presso Allianz un conto corrente n. 07221740 il cui saldo è pari a euro 10.000,00 e un risparmio gestito n. 28019 il cui controvalore è pari a euro 951,11, tuttavia non sono stati depositati i relativi estratti conti e saldi.
- è proprietario di un immobile sito in RA (acquistato nel 2021) in fase di ristrutturazione e di n. 4 depositi sempre in RA (sempre acquistati nel 2021). Tali immobili non sono messi a reddito;
- in data 17 febbraio 2023 ha contratto un finanziamento con AR Bank “per contribuzione fondi” allo studio legale EN (con scadenza nel 2026) pari a euro 375.700,00, aumentato a euro 528.063,00 in data 8 agosto 2023 (doc. 25 parte attrice). Giova sul punto evidenziare che il relativo documento risulta prodotto in lingua inglese e non tradotto.
Quanto alla situazione abitativa di parte attrice, è documentato che da maggio 2023 lo stesso vive in un appartamento condotto in locazione sito in Milano, via Maddalena, n. 1 (cfr. doc. 18.1 parte attrice – contratto di locazione) per cui paga un canone di locazione mensile pari a euro 2.250,00, oltre a euro
100,00 mensili di spese ordinarie condominiali.
Dalla documentazione in atti risulta, infine, che con lodo arbitrale del 25.7.2019 DL ER IT è stata condannata al pagamento in favore di del complessivo importo, a titolo di quota di Parte_1 compensi ed utili, di euro 847.531, al pagamento delle spese del procedimento pari a euro 45.448,00 e al pagamento delle spese di difesa pari a euro 38.000,00 (cfr. doc. 28) e che in data 13.9.2019 parte convenuta ha raggiunto un accordo transattivo con DL ER International per la definizione conciliativa della vertenza oggetto del procedimento arbitrale inglese, che gli ha consentito di ricevere un importo pari a 320.000 euro a titolo di rimborso parziale del lui sostenute (cfr. doc. 59 parte attrice). Parte attrice, con riguardo a questa vicenda, ha rappresentato che gli utili riconosciuti con il lodo arbitrale predetto afferiscono al solo anno 2018 (come peraltro si evincerebbe dal PF 2019 di parte convenuta), mentre parte convenuta ha rappresentato che detti utili afferiscono agli anni 2016, 2017 e 2018 (come peraltro si evincerebbe dalla lettura del lodo arbitrale prodotto in atti a pag. 26 del doc. 62 di parte convenuta).
Questa questione qui rileva del tutto marginalmente, e solo nella misura in cui può offrire una cornice utile per potersi desumere dati ed indicatori sulle potenzialità economiche di parte attrice, dal momento che si inserisce in un contesto di solidissima capacità patrimoniale e di amplissimi redditi già accertati prodotti dal SInor senza incidere sugli equilibri complessivi della decisione. Pt_1
Quanto alla posizione economico/reddituale di parte convenuta, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che : Controparte_1
- nel 2000 ha lasciato Londra (dove lavorava nella agenzia pubblicitaria Roose&Partners) e ha raggiunto il marito a Milano, dove ha iniziato a collaborare con la società di produzione Movie Farm;
- dal 2005 (quando ha lasciato la Movie Farm) al 2009 (fatta eccezione per una breve interruzione dovuta alla nascita del secondogenito ) ha lavorato a capo dell'ufficio cinema dell'agenzia pubblicitaria PE1
Video Brief;
- a partire dal 2009 ha deciso di lasciare il lavoro dipendente e di lavorare come producer freelance collaborando (dal 2009 fino ad oggi) con diverse società;
Dal PF 2022 (redditi 2021) di parte convenuta, inoltre, risultano redditi da locazione netti al mese pari a euro 1.158,66 e redditi da lavoro netti al mese pari a 3.827,00 per un totale pari a euro 4.980,00 netti al mese;
dal PF 2023 (redditi 2022) risultano redditi da locazione netti al mese pari a euro 1.158,66 e redditi da lavoro netti al mese pari a euro 4.731,75 per un totale pari a euro 5.889,75 netti al mese;
dal PF 2024
(redditi 2023) risultano redditi da locazione netti al mese pari a euro 1.580,00 e redditi da lavoro netti al mese pari a 5.917,16 per un totale pari a euro 7.497,16 netti al mese
La SInora è, altresì, titolare di un conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO il cui saldo CP_1 attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 205.064,59, al 31.12.2022 pari a euro 205.365,12, al
31.12.2023 pari a euro 131.482,47 e al 31.3.2024 pari a euro 81.793,67; di un conto corrente bancario
IC (cointestato con il marito) il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 4.566,87, al 31.12.2022 pari a euro 5,80, al 31.12.2023 pari a euro 3.176,13 e al 31.3.2024 pari a euro 85,08; di un conto corrente bancario DA AN il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro
6.499,09, al 31.12.2022 pari a euro 9.740,05, al 31.12.2023 pari a euro 16.803,70 e al 29.2.2024 pari a euro 20.098,73; di un conto corrente deposito INTESA SAN PAOLO il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 61.509,29, al 31.12.2022 pari a euro 54.828,56, al 31.12.2023 pari a euro 160.472,82 e al 31.3.2024 pari a euro 213.550,36; di un conto corrente deposito NEDGROUP INVESTMENTS il cui valore al 31.12.2024 risulta essere pari a euro 737,64; di una Polizza Generali GeneraValore n. 081375939 il cui valore di riscatto al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 155.979,77; di una Polizza Parte_2
n. 81786465 il cui valore di riscatto al 25.11.2023 risulta essere pari a euro 104.348,67; di una
[...]
Polizza pensionistica GenerAzione Previdente n. 6900508 il cui valore di riscatto al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 122.041,96; di una Polizza pensionistica n. 900592904 Intesa SanPaolo Vita il cui valore di riscatto al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 66.932, 87; di una Polizza Controparte_3
(già Equitable Life) il cui valore di riscatto al 1.4.2024 risulta essere pari a euro 9.193,48 e di una Polizza
Liberty (già Southern Charter) n. 57209367400 che, alla data di settembre 2025, garantirà alla SInora
un importo pari a euro 36.098,00. CP_1
La convenuta è, altresì, proprietaria:
- al 100% di un immobile sito in Milano, via Albertini (acquistato nel 2011 a circa euro 630.000,00, cfr. doc. 21 modello ICE pare convenuta), che loca a terzi con canone mensile nel 2021 e 2022 pari a euro
1.158,66 e nel 2023 pari a euro 1.580,00;
- al 100% di un immobile – Immobile “The Majestic” - sito in Cape Town, 124 Main Road (acquistato nel 2014 a circa euro 200.000,00, cfr. doc. 21 modello ICE parte convenuta), che loca a terzi con contratti di locazione breve per un totale annuo (al netto dei costi di agenzia) nel 2022 pari a 279.395,76 RAND
(quindi, pari a euro 14.448,00 annui e a euro 1.204,00 al mese) e nel 2023 pari a 339.664,28 RAND
(quindi, pari a euro 17.565,67 annui e a euro 1.463,80 al mese) (cfr. dichiarazione dell'Agenzia Chartfleld relativa alla gestione dal 2017 ad oggi, doc. 31, pag. 107); - al 50% di un immobile, cointestato con la madre, sito in Cape Town – Immobile “SS The Studios”
(acquistato nel 2004 a circa euro 20.000,00, cfr. doc. 21 modello ICE parte convenuta) che loca a terzi con canone totale annuo nel 2022 (al netto dei costi di agenzia) pari a 87.850,00 RAND (quindi, pari a euro 4.543,13 annui e a euro 378,00 al mese) e nel 2023/2024 pari a 93.810,00 RAND (quindi, pari a euro
4.875,26 per i due anni e a euro 203,13 al mese) (cfr. doc. 31, pag. 117).
Parte convenuta attualmente vive con i figli nella ex casa famigliare, sita in Milano, via Marcona, n. 35, da lei condotta in locazione (il contratto di locazione è intestato solo alla SInora ) con un esborso CP_1 mensile per il canone di locazione e le spese ordinarie pari a un totale di euro 2.166,00 e per le utenze pari a circa euro 400,00.
Tenuto conto delle circostanze appena esaminate e, in particolare, della disparità economico reddituale tra le parti, e considerato, in particolare, che:
- parte attrice ha redditi da lavoro di gran lunga superiori rispetto a quelli di parte attrice (nel 2023 parte attrice ha prodotto un reddito da lavoro pari a euro 69.177,91 e parte convenuta pari a euro 5.917,16);
- entrambi i genitori, e il marito più della moglie, sono titolari di un cospicuo patrimonio mobiliare che è rappresentato in parte dai risparmi accantonati in conto corrente ed in parte dagli investimenti effettuati in strumenti finanziari;
- la SInora è, altresì, titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare dal momento che è CP_1 proprietaria di n. 3 immobili (uno a Milano e due in Sud Africa, a Città del Capo) che loca a terzi con un canone mensile , quanto all'immobile di Milano, nel 2021 e nel 2022 pari a euro 1.158,66 e nel 2023 pari a euro 1.580,00; quanto all'immobile di Cape Town, di cui è proprietaria esclusiva , nel 2023 pari a euro 1.463,00; quanto all'immobile di Cape Town, di cui è comproprietaria al 50% con la di lei madre, nel
2023/2024 pari a circa euro 200,00.
Considerato, altresì, che:
- parte attrice deve sostenere un canone di locazione (oltre spese ordinarie) pari a circa euro 2.350,00 mensili e che parte convenuta deve sostenere spese abitative (canone di locazione e spese ordinarie) pari a circa euro 2.166,00 mensili;
- vive con la madre e il padre deve sostenere limitate spese di mantenimento diretto del figlio e PE1 PE attualmente sta frequentando il programma di Erasmus all'estero di sei mesi, ma abitualmente anche lui vive con la madre.
Va detto che i genitori hanno dato prospettazioni differenti rispetto ai tempi di frequentazioni del padre con i figli: la madre ha riferito che normalmente il padre vede entrambi i figli per due cene infrasettimanali e solo occasionalmente il sabato a pranzo, mentre il padre ha riferito che vede entrambi i figli per due cene infrasettimanali e sempre il sabato a pranzo e che spesso si ferma da lui anche alcuni giorni PE1
a pranzo infrasettimanalmente.
In proposito , deve essere evidenziato come il Tribunale, nel determinare il quantum del contributo perequativo, adotta un criterio di valutazione complessiva non essendo necessario un accertamento puntuale dal momento che la differenza di una/due cene o pranzi settimanali non è un elemento che incide in modo sostanziale nella determinazione dell'importo del contributo al mantenimento, peraltro in un contesto come quello in esame di solidissima capacità economica e reddituale delle parti, in particolare, di parte convenuta, in cui è pacifico che la madre è il genitore con cui i minori trascorrono la maggior parte del tempo. PE PE Considerate, infine, le concrete eSIenze di e ( continua a frequentare la facoltà di PE1 ingegneria al Politecnico di Milano con una retta annua pari a circa euro 4.000,00 e continua a PE1 frequentare la scuola superiore St. Louis di Milano con una retta annua pari a circa 20.000,00 euro), non essendo emerse sopravvenienze rispetto al quadro in fatto e in diritto considerato in sede di separazione e non essendoci modifiche sostanziali degli assetti relazioni ed economici rispetto alla sentenza di separazione - sentenza di separazione, peraltro, pronunciata in tempi recentissimi - deve essere confermato PE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , maggiorenni ed PE1 economicamente non autosufficienti, versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro
6.000,00 (euro 3.000,00 per ciascun figlio) comprensiva del contributo abitativo, oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica e mediche e al 70% delle restanti spese straordinarie individuate come da Linee
Guida del protocollo del Tribunale di Milano.
B. L'assegno divorzile.
Parte attrice ha chiesto la revoca dell'assegno posto a suo carico in favore della convenuta previsto in sede di separazione nella somma di euro 3.000,00 mensili.
A sostegno di tale richiesta lo stesso ha rappresentato che la moglie ha redditi mensili (da lavoro e da locazione) elevatissimi e un ingentissimo patrimonio mobiliare e immobiliare (addirittura superiore al suo); che la SInora ha deciso autonomamente , e non di comune accordo con il marito, di CP_1 svolgere la propria attività lavorativa da freelance per avere più tempo libero e maggiore indipendenza e non per dedicare maggior tempo ai figli e alla famiglia;
che i genitori hanno sempre usufruito di colf e baby sitter proprio perché sono sempre stati entrambi molto impegnati con il lavoro;
che anche se la SInora avesse proseguito la propria attività lavorativa a Londra o come lavoratrice dipendente, comunque, non avrebbe mai potuto formare un patrimonio considerevole come quello che ha formato in conseguenza e in connessione del matrimonio con lui.
Di contro, la resistente ha chiesto un assegno divorzile di euro 2.000,00 mensili.
A sostegno di tale richiesta la stessa ha rappresentato che vi è un notevole squilibrio tra le condizioni economico/reddituali delle parti, essendo il SInor il coniuge economicamente più forte;
che il Pt_1 PE menage famigliare è sempre stato organizzato con la SInora che si occupava di e CP_1 PE1 in via principale in modo da consentire al marito di dedicarsi completamente alla propria carriera e che il marito ha potuto raggiungere le vette professionali che ha raggiunto anche grazie al contributo morale e materiale della moglie.
Questo Tribunale ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da sia infondata Controparte_1
e, pertanto, debba essere rigettata.
Ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti in atti, il Collegio osserva quanto segue.
Valutate le condizioni economiche dei coniugi come sopra esposte, in primo luogo vale la pena ricordare che, malgrado la indubbia disparità reddituale esistente tra le parti, la funzione dell'assegno divorzile non
è quella di azzerare la disparità reddituale esistente tra gli ex coniugi equiparandone le posizioni, bensì quella di riequilibrare, in presenza di determinati presupposti previsti dalla legge, gli assetti economici tra le parti del disgregato nucleo famigliare.
Ciò detto, deve innanzitutto evidenziarsi che non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della convenuta dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, laddove si consideri che la SInora possiede mezzi più che adeguati per poter far fronte alle proprie eSIenze di vita, in CP_1 considerazione dell'attività svolta e dei redditi risultanti dalle dichiarazioni fiscali in atti.
Avuto riguardo al profilo compensativo – perequativo dell'assegno divorzile, il Collegio osserva quanto segue.
Deve innanzitutto premettersi che, pur essendo pacifico (anche considerate le tempistiche dei rispettivi trasferimenti) che la SInor (nel 2000) si sia trasferita da Londra a Milano per seguire il marito CP_1 Contr che (nel 1999) ivi aveva ricevuto una offerta di lavoro come responsabile dell'ufficio legale di nonché verosimile che la donna abbia rinunciato al lavoro dipendente per iniziare a lavorare come producer freelance al fine di avere più tempo libero da dedicare alla famiglia e ai figli, non può non tenersi in considerazione che nel corso del matrimonio l' ha effettuato in favore della moglie disposizioni Pt_1 patrimoniali, mobiliari e d immobiliari, per quasi 2 milioni di euro somma che costituisce l'intero patrimonio dell'odierna convenuta.
Tali elargizioni devono essere considerate, ad oggi, come effettive a prescindere dallo spirito con il quale sono state effettuate da parte attrice, con la conseguenza che il profilo compensativo – perequativo dell'assegno divorzile deve ritenersi ampiamente soddisfatto.
Resta inteso che – come noto – la suddetta valutazione è resa “allo stato degli atti” e, in quanto tale, rimane suscettibile di modifica, anche a procedimento definito, qualora sopravvengano circostanze idonee a determinare un SInificativo mutamento degli assetti relazionali o, per quanto di rilievo nel caso di specie, economici, posti dal Tribunale a fondamento delle proprie determinazioni.
Proprio e solo avuto riguardo a tale ultima ipotesi potrà pertanto all'evidenza assumere rilievo la definizione del procedimento attualmente pendente dinanzi alla Sezione V del Tribunale di Milano, avente ad oggetto la domanda del SInor di restituzione o ritrasferimento di beni mobili e immobili che, di Pt_1 fatto, costituiscono attualmente l'intero patrimonio intestato alla moglie
Sulle spese di lite.
Le spese relative al procedimento, quantificate come da dispositivo, devono essere compensate per la quota di 2/3, attesa la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello status, il sostanziale accordo tra le parti relativo all'assegnazione della casa familiare e la reciproca soccombenza con riguardo al PE mantenimento dei figli e la restante quota di 1/3 deve, invece, essere posta a carico della PE1 convenuta, in considerazione della sua soccombenza rispetto alla domanda di assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
16502 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
a VERONA il 2 febbraio 2002, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
[...]
Civile del Comune di VERONA (anno 2002, Parte II, Serie C, n. 39);
2. Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, via Marcona, n. 35, alla resistente;
PE
3. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, e Parte_1
, maggiorenni economicamente non indipendenti, con decorrenza da ottobre 2022 nella misura PE1 complessiva di euro 6.000,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2023), oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica e mediche e al 70% delle restanti spese straordinarie individuate come da Linee
Guida del protocollo del Tribunale di Milano;
4. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte convenuta;
5. Dispone che le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA, CPA come per legge, siano poste per 1/3 a carico di parte convenuta e per 2/3 compensate tra le parti;
6. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso, in Milano il 12 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, rimessa al Collegio alla udienza del 4 marzo 2025 e discussa nella camera di conSIlio del 12 marzo 2025
promossa da
(C.F. nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Maddalena, n. 1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Quinti e Stefano Andrea Zappa, presso il cui studio in Milano, Corso Magenta, n. 56, ha eletto domicilio telematico
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Simeone e
Francesca Crespi presso il cui studio in Milano, Viale Bianca Maria, n. 33, ha eletto domicilio telematico;
-Parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Conclusioni
Per : Parte_1
1. pronunciare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto in Verona, il 2 febbraio 2002 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verona (anno 2002, Parte II,
Serie C, n. 39), ordinando al predetto Comune le comunicazioni di legge;
2. disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente PE1
e residenza presso e con la madre, con frequentazione padre/figlio minore rimessa ai loro liberi accordi;
3. confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, via Marcona n. 35, a favore della PE SI.ra , che continuerà ad abitarla con il figlio minore e con il figlio Controparte_1 PE1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
4. disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e/o finché convivranno con la Madre, un importo mensile non superiore a 4.000,00 euro (2.000,00 per ciascuno), con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT e da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente;
5. disporre che le spese straordinarie dei figli vengano ad essere suddivise tra i genitori pro quota del
50%, così come individuate dalle Linee guida del Protocollo in uso presso Tribunale di Milano;
6. revocare, sin dalla prima udienza che verrà fissata avanti il Giudice Delegato, l'assegno di mantenimento attualmente previsto a favore della SI.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 CP_1
c.c.;
7. nulla statuire a titolo di reciproco assegno divorzile tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti per patrimonio e per reddito;
8. respingere ogni contraria, difforme istanza e pretesa, perché infondata in fatto e in diritto;
9. con ogni più ampia riserva e con espressa richiesta di termini per ulteriori difese, ex art. 473-bis.17,
c. 1^ e 3^ c.p.c., nonché per le nuove domande e i nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 473-bis.19 c.p.c., oltre che previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
Con ogni più ampia riserva e sempre salve sopravvenienze;
10. con vittoria di spese e compensi professionali rifusi.
Per : Controparte_1
A) In via preliminare:
Disporre la sospensione del presente procedimento, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano sub R.G. 20305/2024.
B) Assumere i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
1. Confermare i provvedimenti della separazione in punto assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e, comunque sia, porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 moglie, versando un assegno mensile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della moglie, non inferiore a € 3.000,00 mensili.
2. Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla Parte_1 madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno non inferiore a € 4.000,00, per ciascun figlio (totale € 8.000,00), ovvero in subordine confermare i provvedimenti della separazione.
3. Rigettare le istanze avversarie giacché infondate in fatto e in diritto.
4. Ammettere la prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di meglio articolare, dedurre e produrre nei termini ex art. 473-bis.17 c.p.c.
5. Ordinare a il deposito di tutta la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 Parte_1
c.p.c., nonché dal modello ICE.
***
Il Tribunale voglia
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F. Controparte_1 C.F._3
) e (C.F. in Verona, il 2 febbraio 2002 e
[...] Parte_1 CodiceFiscale_4 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verona (anno 2002, Parte II, Serie C, n. 39), ordinando agli ufficiali di stato civile di procedere con gli incombenti di rito.
2. Provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate per i provvedimenti temporanei e urgenti relativi PE a e . PE1 3. Porre a carico di con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di Parte_1 divorzio, l'obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della moglie, non inferiore a € 2.000,00 mensili. In ogni caso con rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Verona Parte_1 Controparte_1 il 2 febbraio 2002 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verona, anno 2002, Parte II,
Serie C, n. 39) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. PE Dall'unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], e , nato a [...] il 7 PE1 novembre 2006.
A seguito di ricorso iscritto a ruolo in data 29.10.2022 da è stato instaurato avanti questo Controparte_1
Tribunale il procedimento per la separazione personale dei coniugi rubricato al N. 40324/2022, l'udienza
Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 21.3.2023 e in data 30.06.2023 sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti provvisori:
1.autorizza le parti a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.affida il figlio minore , nato a Milano il [...] ad [...] i genitori con PE1 collocamento prevalente presso e con la mamma
3.assegna la casa coniugale di Milano Via Marcona n. 35 (MI) alla ricorrente, che continuerà ad abitarla PE insieme al figlio minore e al figlio maggiorenne non economicamente indipendente PE1
4.dispone che le frequentazioni padre/figli siano rimesse ai liberi accordi tra questi ultimi
5.pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (minorenne) e PE1 PE
(maggiorenne economicamente non indipendente) mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente della somma mensile complessiva di € 6.000,00 (€
3.000,00 per figlio) comprensiva del contributo abitativo, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica e mediche e al 70% delle restanti spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano;
6.pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della stessa della somma mensile di € 3.000,00 Rigetta e disattende -allo stato degli atti- tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti costituite
e non già sopra espressamente accolte;
Manda alla Cancelleria –ove i coniugi siano anche ad oggi in regime di comunione legale- di comunicare
l'odierna ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 191, II comma, c.c. come modificato dalla Legge del 06 maggio 2015 n. 55, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
Provvedimento immediatamente esecutivo
In data 13.12.2023 è stata pronunciata sentenza parziale n. 10572/2023 in ordine allo status di separazione, pubblicata in data 22.12.2023, e in data 12.2.2025 il procedimento di separazione è stato definito con sentenza del Tribunale di Milano n. 1882/2025, pubblicata in data 5.3.2025, alle seguenti condizioni:
1. Assegna la casa familiare sita in Milano, via Marcona, n. 35, alla ricorrente;
PE
2. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, e Parte_1
, maggiorenni economicamente non indipendenti, con decorrenza da ottobre 2022, nella misura PE1 di euro 6.000,00 mensili (€ 3.000,00 per figlio) comprensiva del contributo abitativo, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2023), oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica e mediche e al 70% delle restanti spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano;
3. Conferma a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della stessa, con decorrenza da ottobre 2022, della somma mensile di € 3.000,00;
4. Dispone che le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA, CPA come per legge, siano poste per 1/3 a carico del resistente e per 2/3 compensate tra le parti.
Con ricorso depositato in data 2.05.2024 parte attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1.disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente PE1
e residenza presso e con la madre, con frequentazione padre/figlio minore rimessa ai loro liberi accordi;
2. confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, via Marcona n. 35 a favore della SI.ra PE
, che continuerà ad abitarla con il figlio minore e con il figlio , Controparte_1 PE1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
3. disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e/o finché convivranno con la Madre, un importo mensile non superiore a 4.000,00 euro (2.000,00 per ciascuno), con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT e da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente;
4. disporre che le spese straordinarie dei figli vengano ad essere suddivise tra i genitori pro quota del
50%, così come individuate dalle Linee guida del Protocollo in uso presso Tribunale di Milano;
5.revocare, sin dalla prima udienza che verrà fissata avanti il Giudice Delegato, l'assegno di mantenimento attualmente previsto a favore della SI.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 CP_1
c.c.;
6.nulla statuire a titolo di reciproco assegno divorzile tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti per patrimonio e per reddito;
7.respingere ogni contraria, difforme istanza e pretesa, perché infondata in fatto e in diritto;
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 10.10.2024, chiedendo:
A) In via preliminare:
Disporre la sospensione del presente procedimento, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano sub R.G. 20305/2024.
B) Assumere i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
1. Confermare i provvedimenti della separazione in punto assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e, comunque sia, porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 moglie, versando un assegno mensile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della moglie, non inferiore a € 3.000,00 mensili.
2. Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla Parte_1 madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno non inferiore a € 4.000,00, per ciascun figlio (totale € 8.000,00), ovvero in subordine confermare i provvedimenti della separazione.
3. Rigettare le istanze avversarie giacché infondate in fatto e in diritto.
4. Ammettere la prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di meglio articolare, dedurre e produrre nei termini ex art. 473-bis.17 c.p.c.
5. Ordinare a il deposito di tutta la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 Parte_1
c.p.c., nonché dal modello ICE.
***
Il Tribunale voglia
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F. Controparte_1 C.F._3
) e (C.F. in Verona, il 2 febbraio 2002 e
[...] Parte_1 CodiceFiscale_4 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verona (anno 2002, Parte II, Serie C, n. 39), ordinando agli ufficiali di stato civile di procedere con gli incombenti di rito.
2. Provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate per i provvedimenti temporanei e urgenti relativi PE a e . PE1
3. Porre a carico di con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di Parte_1 divorzio, l'obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della moglie, non inferiore a € 2.000,00 mensili.
In ogni caso con rifusione delle spese di lite.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. celebrata in data 3.12.2024 le parti sono comparse personalmente assistite dai propri difensori. Preliminarmente il difensore di parte convenuta ha reiterato l'istanza ex art. 295 c.p.c. per le ragioni già dedotte in atti e il difensore di parte attrice ha reiterato la propria opposizione già argomentata nella prima memoria ex art. 473bis. 17 c.p.c.
Il Giudice, riservata ogni decisione in merito all'istanza di sospensione, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito i difensori, invitati ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno dichiarato quanto segue: il procuratore di parte attrice: ferma l'opposizione alla richiesta di sospensione ex art. 295 cpc, noi chiediamo la pronuncia in ordine allo status. Chiediamo in via temporanea la revoca del contributo al mantenimento in essere e la riduzione di quello dei figli. Quanto alle istanze istruttorie insistiamo per
l'ammissione delle richieste in atti.
Il procuratore di parte convenuta: ferma la richiesta di sospensione ex art. 295 cpc preliminarmente eccepisco l'inammissibilità della memoria ex art. 473 bis. 17 n. cpc da pag. 1 a pag. 14 terzo rigo, in quanto contenente attività deduttiva e non come prevede la norma l'indicazione di mezzi istruttori a prova contraria. In ogni caso ne contesto il contenuto e osservo che la difesa di parte ha confermato Pt_1
l'assenza di qualsivoglia contributo diretto al mantenimento dei ragazzi (pag. 8) con particolare riferimento alle vacanze, precisando altresì che il periodo di tempo che il padre ha trascorso con PE1 ad agosto 2024 è di due settimane e non di quattro. Per quanto riguarda i redditi della SInora, la difesa avversaria continua a fare confusione. Si evidenzia infatti che il presunto aumento è connesso alla percezione dell'assegno di mantenimento. Per quanto riguarda il reddito da lavoro esso ammonta, detratte le imposte, ad € 28.797,00 netti a fronte di un reddito del marito di € 60 mila netti mese, anche considerando la non provata e contestata deduzione dal reddito netto della quota parte dell'imposta IRAP rimarrebbe comunque un'elevata sperequazione. Quanto ai documenti prodotti da controparte rilevo che i doc. 50 e 57 sono in lingua inglese, il doc. 51 non prova che i versamenti siano stati effettuati tutti nella polizza poi riscattata;
il doc. 54 è irrilevante considerato che il periodo di tempo in cui avrebbe PE1 dovuto essere con il padre è di due settimane e la locazione invece è annua;
il doc 55 non prova che il padre abbia partecipato alle viste ma solo che le ha pagate;
il doc. 56 conferma che anche per l'anno in corso il padre non intende partecipare alle spese relative alle vacanze di . Mi oppongo PE1 all'ammissione dei capitoli di prova, in quanto generici, irrilevanti, suggestivi o non collocati temporalmente. Insistito in via temporanea per l'aumento della contribuzione in favore dei figli. Nulla oppongo quanto alla richiesta di pronuncia sullo status.
Il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 27.12.2024 il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta, rilevata la natura squisitamente economica della vicenda, ha formulato alle parti una proposta conciliativa, rinviando la causa per acquisire le determinazioni delle parti disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 27.01.2025.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate parte attrice ha aderito, a meri fini conciliativi, alla proposta del Giudice delegato mentre parte convenuta ha dichiarato di non aderirvi. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 24.2.2025 il Giudice delegato, con motivazione da intendersi richiamata e trascritta, ha così provveduto:
1.respinge l'istanza ex art. 295 cpc formulata da parte convenuta;
2.conferma le statuizioni attualmente vigenti tra le parti in forza dell'ordinanza del 30.06.2023 emessa nell'ambito del procedimento per la separazione personale dei coniugi N. 40324/2022, attualmente rimesso al collegio per la decisione;
3.rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti;
4.acquisice tutti i documenti prodotti dalle parti, fatta salva ogni valutazione in merito alla loro rilevanza ai fini della decisione;
5.fissa per la discussione orale della causa l'udienza del 04.03.2025 ore 09.30. All'udienza del 4 marzo 2025 il Giudice delegato, richiamata la propria ordinanza del 24.02.2025, ha dichiarato chiusa l'istruttoria e invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa. I procuratori hanno entrambi insistito per l'accoglimento delle domande formulate nei rispettivi atti difensivi e, terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in Camera di conSIlio.
***
Sull'istanza di sospensione del procedimento formulata da parte convenuta
Come anticipato parte convenuta, nel costituirsi in giudizio ha formulato istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 cpc reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, stante ritenuta pregiudizialità-logico giuridica della questione sottoposta al vaglio della V sezione civile del Tribunale di
Milano – Dott.ssa Spinnler chiamata a decidere del procedimento RG 20305/2024 promosso da
[...]
in data 27.05.2024 avente ad oggetto la richiesta di restituzione/ritrasferimento di beni Parte_1 mobili e immobili che di fatto costituiscono l'intero patrimonio intestato alla moglie l'attore assume essere stati acquistati con denari propri e che la moglie sarebbe tenuta a ritrasferirgli in forza di un allegato patto fiduciario.
Il collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte dal giudice delegato nell'ordinanza 24.02.2025 che di seguito si riportano:
“se da un lato appare difficilmente confutabile che, ragioni di economica processuale deporrebbero per la sospensione delle presente giudizio, laddove si consideri che la soluzione della predetta questione riveste portata dirimente avendo parte attrice chiesto di non riconoscere nulla in favore della moglie a titolo di assegno divorzile proprio sulla base della consistenza del patrimonio della di cui CP_1 tuttavia in altro giudizio (attualmente pendente) contesta l'effettività e parte attrice convenuta richiesto il riconoscimento del citato assegno quantificato sulla base di una consistenza patrimoniale rivendicata ma contestata , dall'altro non può sottacersi che i giudizi in materia di famiglia sono giudizi “allo stato degli atti” come tali sempre modificabili, sia in corso di causa che a procedimento definito, in presenza di sopravvenienze tali da comportare un consistente mutamento degli assetti relazionali, ovvero per quello che rileva nel caso di specie, economici posti dal tribunale a fondamento delle proprie decisioni.
Ne consegue che, in assenza di accordo delle parti che avrebbe legittimato la sospensione ex art. 296 cpc,
l'istanza di parte convenuta deve essere rigettata”.
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: l'udienza
Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 21.3.2023, in data 13.12.2023 è stata pronunciata sentenza parziale n. 10572/2023 in ordine allo status di separazione ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 2.5.2024. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, considerato il lungo tempo trascorso dalla separazione, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'assegnazione della casa familiare. Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, via Marcona, n. 35, alla madre, in quanto ivi convivente con i figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, considerato, peraltro, che parte attrice nulla ha opposto rispetto a tale assegnazione.
Sulle questioni economiche.
A. Il contributo paterno al mantenimento dei figli. PE Con riferimento al contributo paterno al mantenimento dei figli e , maggiorenni ed PE1 economicamente non autosufficienti, giova preliminarmente rammentare che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre ad essere espressamente previsto dal legislatore (art. 337 ter comma 4 c.c. e art. 337 septies c.c.), è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass Civ Sez VI I Ord.
7.9.2015 n. 17738; Cass.
Civ sez, VI 1.3.2018 n. 4811). PE Nel caso specifico è circostanza pacifica ed incontestata che e , seppur maggiorenni, non PE1 risultano aver raggiunto l'indipendenza economica: , infatti, sta ancora frequentando la scuola PE1 PE superiore St. Louis e invece, sta frequentando la facoltà di ingegneria presso il Politecnico di
Milano.
Entrambi i genitori, dunque, sono tenuti a contribuire al loro mantenimento.
A tal proposito, parte attrice, ha domandato porsi a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre della somma di euro 4.000,00 mensili (2.000,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra assegno.
Parte convenuta, invece, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato di disporre l'obbligo a PE carico del padre di contribuire al mantenimento di e versando alla madre la somma di euro PE1
8.000,00 mensili (4.000,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese mediche e di istruzione scolastica e al 100% delle restanti spese straordinarie ovvero, in subordine, porre a carico del padre l'obbligo di PE contribuire al mantenimento di e versando alla madre la somma di euro 6.000,00 (3.000,00 PE1 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese mediche e di istruzione scolastica e al 100% delle restanti spese straordinarie.
Quanto alla posizione economico/reddituale di parte attrice, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che Parte_1
- nel 1999 ha lasciato Londra, dove lavorava come praticante avvocato nello studio legale DL ER, Contr per trasferirsi in IT, dove ha iniziato a lavorare in qualità di responsabile dell'ufficio legale di
- nel 2002 è diventato partner dello studio legale Carnelutti;
- nel 2006 è diventato partner dello studio legale DL ER;
- dal 2017 e ancora oggi è partner dello studio legale EN;
- nel 2021 (cfr. PF 2022) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 723.056,00 (netto mensile pari a euro 60.254,66);
- nel 2022 (cfr. PF 2023) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 679.009,00 (netto mensile pari a euro 56.584,08); - nel 2023 (cfr. PF 2024) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 830.135,00 (netto mensile pari a euro 69.177,91);
- è titolare di un conto corrente bancario IC il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 132.797,57, al 31.12.2022 pari a euro 36.551,05, al 31.12.2023 pari a euro 85.061,35 e al 31.3.2024 pari a euro 88.484,46; di un conto corrente bancario CREDITE AGRICOLE il cui saldo attivo al
31.12.2021 risulta essere pari a euro 299.018,67, al 31.12.2022 pari a euro 132.332,88, al 31.12.2023 pari a euro 95.809,52 e al 31.3.2024 pari a euro 16.759,07; di un conto corrente deposito IC il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 221.583,94, al 31.12.2022 pari a euro 221.846,79, al
31.12.2023 pari a euro 262.477,40 e al 31.3.2024 pari a euro 289.908,04; di un conto corrente deposito
CREDIT AGRICOLE il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 51.282,64, al 31.12.2022 pari a euro 42.321,13 e al 31.12.2023 pari a euro 44.612,00; di un conto corrente deposito DEGIRO il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 4.963,61, al 31.12.2022 pari a euro 4.949,15 e al 31.12.2023 pari a euro 4.949,15;
- è titolare di n. 15 Polizze RealMutua del valore totale pari a euro 1.053.439,00 (cfr. doc. 18.34 parte attrice), di una Polizza Generali n. 31359556 del valore al 19.12.2023 pari a euro 37.461,00, di una Polizza
Generali n. 6453309 del valore al 31.12.2023 pari a euro 101.955,48, di una Polizza Generali n. 31359547 del valore al 19.12.2023 pari a euro 33.860,56, di una Polizza Generali n. 31475948 del valore al
29.1.2023 pari a euro 31.421,24, di una Polizza Generali n. 31475975 del valore al 29.5.2023 pari a euro
33.897,69, di una Polizza Generali n. 30126733 del valore al 16.9.2023 pari a euro 207.713,68, di una
Polizza Unibonus Strategy n. 3617427 aperta presso Unicredit – Allianz Vita S.p.a. del valore al 25.4.2024 pari a euro 115.017,54 e di una Polizza Equitable Life del valore al 1.4.2017 pari a euro 13.494,65. Inoltre, parte attrice ha rappresentato che ad aprile 2024 ha aperto presso Allianz un conto corrente n. 07221740 il cui saldo è pari a euro 10.000,00 e un risparmio gestito n. 28019 il cui controvalore è pari a euro 951,11, tuttavia non sono stati depositati i relativi estratti conti e saldi.
- è proprietario di un immobile sito in RA (acquistato nel 2021) in fase di ristrutturazione e di n. 4 depositi sempre in RA (sempre acquistati nel 2021). Tali immobili non sono messi a reddito;
- in data 17 febbraio 2023 ha contratto un finanziamento con AR Bank “per contribuzione fondi” allo studio legale EN (con scadenza nel 2026) pari a euro 375.700,00, aumentato a euro 528.063,00 in data 8 agosto 2023 (doc. 25 parte attrice). Giova sul punto evidenziare che il relativo documento risulta prodotto in lingua inglese e non tradotto.
Quanto alla situazione abitativa di parte attrice, è documentato che da maggio 2023 lo stesso vive in un appartamento condotto in locazione sito in Milano, via Maddalena, n. 1 (cfr. doc. 18.1 parte attrice – contratto di locazione) per cui paga un canone di locazione mensile pari a euro 2.250,00, oltre a euro
100,00 mensili di spese ordinarie condominiali.
Dalla documentazione in atti risulta, infine, che con lodo arbitrale del 25.7.2019 DL ER IT è stata condannata al pagamento in favore di del complessivo importo, a titolo di quota di Parte_1 compensi ed utili, di euro 847.531, al pagamento delle spese del procedimento pari a euro 45.448,00 e al pagamento delle spese di difesa pari a euro 38.000,00 (cfr. doc. 28) e che in data 13.9.2019 parte convenuta ha raggiunto un accordo transattivo con DL ER International per la definizione conciliativa della vertenza oggetto del procedimento arbitrale inglese, che gli ha consentito di ricevere un importo pari a 320.000 euro a titolo di rimborso parziale del lui sostenute (cfr. doc. 59 parte attrice). Parte attrice, con riguardo a questa vicenda, ha rappresentato che gli utili riconosciuti con il lodo arbitrale predetto afferiscono al solo anno 2018 (come peraltro si evincerebbe dal PF 2019 di parte convenuta), mentre parte convenuta ha rappresentato che detti utili afferiscono agli anni 2016, 2017 e 2018 (come peraltro si evincerebbe dalla lettura del lodo arbitrale prodotto in atti a pag. 26 del doc. 62 di parte convenuta).
Questa questione qui rileva del tutto marginalmente, e solo nella misura in cui può offrire una cornice utile per potersi desumere dati ed indicatori sulle potenzialità economiche di parte attrice, dal momento che si inserisce in un contesto di solidissima capacità patrimoniale e di amplissimi redditi già accertati prodotti dal SInor senza incidere sugli equilibri complessivi della decisione. Pt_1
Quanto alla posizione economico/reddituale di parte convenuta, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che : Controparte_1
- nel 2000 ha lasciato Londra (dove lavorava nella agenzia pubblicitaria Roose&Partners) e ha raggiunto il marito a Milano, dove ha iniziato a collaborare con la società di produzione Movie Farm;
- dal 2005 (quando ha lasciato la Movie Farm) al 2009 (fatta eccezione per una breve interruzione dovuta alla nascita del secondogenito ) ha lavorato a capo dell'ufficio cinema dell'agenzia pubblicitaria PE1
Video Brief;
- a partire dal 2009 ha deciso di lasciare il lavoro dipendente e di lavorare come producer freelance collaborando (dal 2009 fino ad oggi) con diverse società;
Dal PF 2022 (redditi 2021) di parte convenuta, inoltre, risultano redditi da locazione netti al mese pari a euro 1.158,66 e redditi da lavoro netti al mese pari a 3.827,00 per un totale pari a euro 4.980,00 netti al mese;
dal PF 2023 (redditi 2022) risultano redditi da locazione netti al mese pari a euro 1.158,66 e redditi da lavoro netti al mese pari a euro 4.731,75 per un totale pari a euro 5.889,75 netti al mese;
dal PF 2024
(redditi 2023) risultano redditi da locazione netti al mese pari a euro 1.580,00 e redditi da lavoro netti al mese pari a 5.917,16 per un totale pari a euro 7.497,16 netti al mese
La SInora è, altresì, titolare di un conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO il cui saldo CP_1 attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 205.064,59, al 31.12.2022 pari a euro 205.365,12, al
31.12.2023 pari a euro 131.482,47 e al 31.3.2024 pari a euro 81.793,67; di un conto corrente bancario
IC (cointestato con il marito) il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 4.566,87, al 31.12.2022 pari a euro 5,80, al 31.12.2023 pari a euro 3.176,13 e al 31.3.2024 pari a euro 85,08; di un conto corrente bancario DA AN il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro
6.499,09, al 31.12.2022 pari a euro 9.740,05, al 31.12.2023 pari a euro 16.803,70 e al 29.2.2024 pari a euro 20.098,73; di un conto corrente deposito INTESA SAN PAOLO il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 61.509,29, al 31.12.2022 pari a euro 54.828,56, al 31.12.2023 pari a euro 160.472,82 e al 31.3.2024 pari a euro 213.550,36; di un conto corrente deposito NEDGROUP INVESTMENTS il cui valore al 31.12.2024 risulta essere pari a euro 737,64; di una Polizza Generali GeneraValore n. 081375939 il cui valore di riscatto al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 155.979,77; di una Polizza Parte_2
n. 81786465 il cui valore di riscatto al 25.11.2023 risulta essere pari a euro 104.348,67; di una
[...]
Polizza pensionistica GenerAzione Previdente n. 6900508 il cui valore di riscatto al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 122.041,96; di una Polizza pensionistica n. 900592904 Intesa SanPaolo Vita il cui valore di riscatto al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 66.932, 87; di una Polizza Controparte_3
(già Equitable Life) il cui valore di riscatto al 1.4.2024 risulta essere pari a euro 9.193,48 e di una Polizza
Liberty (già Southern Charter) n. 57209367400 che, alla data di settembre 2025, garantirà alla SInora
un importo pari a euro 36.098,00. CP_1
La convenuta è, altresì, proprietaria:
- al 100% di un immobile sito in Milano, via Albertini (acquistato nel 2011 a circa euro 630.000,00, cfr. doc. 21 modello ICE pare convenuta), che loca a terzi con canone mensile nel 2021 e 2022 pari a euro
1.158,66 e nel 2023 pari a euro 1.580,00;
- al 100% di un immobile – Immobile “The Majestic” - sito in Cape Town, 124 Main Road (acquistato nel 2014 a circa euro 200.000,00, cfr. doc. 21 modello ICE parte convenuta), che loca a terzi con contratti di locazione breve per un totale annuo (al netto dei costi di agenzia) nel 2022 pari a 279.395,76 RAND
(quindi, pari a euro 14.448,00 annui e a euro 1.204,00 al mese) e nel 2023 pari a 339.664,28 RAND
(quindi, pari a euro 17.565,67 annui e a euro 1.463,80 al mese) (cfr. dichiarazione dell'Agenzia Chartfleld relativa alla gestione dal 2017 ad oggi, doc. 31, pag. 107); - al 50% di un immobile, cointestato con la madre, sito in Cape Town – Immobile “SS The Studios”
(acquistato nel 2004 a circa euro 20.000,00, cfr. doc. 21 modello ICE parte convenuta) che loca a terzi con canone totale annuo nel 2022 (al netto dei costi di agenzia) pari a 87.850,00 RAND (quindi, pari a euro 4.543,13 annui e a euro 378,00 al mese) e nel 2023/2024 pari a 93.810,00 RAND (quindi, pari a euro
4.875,26 per i due anni e a euro 203,13 al mese) (cfr. doc. 31, pag. 117).
Parte convenuta attualmente vive con i figli nella ex casa famigliare, sita in Milano, via Marcona, n. 35, da lei condotta in locazione (il contratto di locazione è intestato solo alla SInora ) con un esborso CP_1 mensile per il canone di locazione e le spese ordinarie pari a un totale di euro 2.166,00 e per le utenze pari a circa euro 400,00.
Tenuto conto delle circostanze appena esaminate e, in particolare, della disparità economico reddituale tra le parti, e considerato, in particolare, che:
- parte attrice ha redditi da lavoro di gran lunga superiori rispetto a quelli di parte attrice (nel 2023 parte attrice ha prodotto un reddito da lavoro pari a euro 69.177,91 e parte convenuta pari a euro 5.917,16);
- entrambi i genitori, e il marito più della moglie, sono titolari di un cospicuo patrimonio mobiliare che è rappresentato in parte dai risparmi accantonati in conto corrente ed in parte dagli investimenti effettuati in strumenti finanziari;
- la SInora è, altresì, titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare dal momento che è CP_1 proprietaria di n. 3 immobili (uno a Milano e due in Sud Africa, a Città del Capo) che loca a terzi con un canone mensile , quanto all'immobile di Milano, nel 2021 e nel 2022 pari a euro 1.158,66 e nel 2023 pari a euro 1.580,00; quanto all'immobile di Cape Town, di cui è proprietaria esclusiva , nel 2023 pari a euro 1.463,00; quanto all'immobile di Cape Town, di cui è comproprietaria al 50% con la di lei madre, nel
2023/2024 pari a circa euro 200,00.
Considerato, altresì, che:
- parte attrice deve sostenere un canone di locazione (oltre spese ordinarie) pari a circa euro 2.350,00 mensili e che parte convenuta deve sostenere spese abitative (canone di locazione e spese ordinarie) pari a circa euro 2.166,00 mensili;
- vive con la madre e il padre deve sostenere limitate spese di mantenimento diretto del figlio e PE1 PE attualmente sta frequentando il programma di Erasmus all'estero di sei mesi, ma abitualmente anche lui vive con la madre.
Va detto che i genitori hanno dato prospettazioni differenti rispetto ai tempi di frequentazioni del padre con i figli: la madre ha riferito che normalmente il padre vede entrambi i figli per due cene infrasettimanali e solo occasionalmente il sabato a pranzo, mentre il padre ha riferito che vede entrambi i figli per due cene infrasettimanali e sempre il sabato a pranzo e che spesso si ferma da lui anche alcuni giorni PE1
a pranzo infrasettimanalmente.
In proposito , deve essere evidenziato come il Tribunale, nel determinare il quantum del contributo perequativo, adotta un criterio di valutazione complessiva non essendo necessario un accertamento puntuale dal momento che la differenza di una/due cene o pranzi settimanali non è un elemento che incide in modo sostanziale nella determinazione dell'importo del contributo al mantenimento, peraltro in un contesto come quello in esame di solidissima capacità economica e reddituale delle parti, in particolare, di parte convenuta, in cui è pacifico che la madre è il genitore con cui i minori trascorrono la maggior parte del tempo. PE PE Considerate, infine, le concrete eSIenze di e ( continua a frequentare la facoltà di PE1 ingegneria al Politecnico di Milano con una retta annua pari a circa euro 4.000,00 e continua a PE1 frequentare la scuola superiore St. Louis di Milano con una retta annua pari a circa 20.000,00 euro), non essendo emerse sopravvenienze rispetto al quadro in fatto e in diritto considerato in sede di separazione e non essendoci modifiche sostanziali degli assetti relazioni ed economici rispetto alla sentenza di separazione - sentenza di separazione, peraltro, pronunciata in tempi recentissimi - deve essere confermato PE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , maggiorenni ed PE1 economicamente non autosufficienti, versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro
6.000,00 (euro 3.000,00 per ciascun figlio) comprensiva del contributo abitativo, oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica e mediche e al 70% delle restanti spese straordinarie individuate come da Linee
Guida del protocollo del Tribunale di Milano.
B. L'assegno divorzile.
Parte attrice ha chiesto la revoca dell'assegno posto a suo carico in favore della convenuta previsto in sede di separazione nella somma di euro 3.000,00 mensili.
A sostegno di tale richiesta lo stesso ha rappresentato che la moglie ha redditi mensili (da lavoro e da locazione) elevatissimi e un ingentissimo patrimonio mobiliare e immobiliare (addirittura superiore al suo); che la SInora ha deciso autonomamente , e non di comune accordo con il marito, di CP_1 svolgere la propria attività lavorativa da freelance per avere più tempo libero e maggiore indipendenza e non per dedicare maggior tempo ai figli e alla famiglia;
che i genitori hanno sempre usufruito di colf e baby sitter proprio perché sono sempre stati entrambi molto impegnati con il lavoro;
che anche se la SInora avesse proseguito la propria attività lavorativa a Londra o come lavoratrice dipendente, comunque, non avrebbe mai potuto formare un patrimonio considerevole come quello che ha formato in conseguenza e in connessione del matrimonio con lui.
Di contro, la resistente ha chiesto un assegno divorzile di euro 2.000,00 mensili.
A sostegno di tale richiesta la stessa ha rappresentato che vi è un notevole squilibrio tra le condizioni economico/reddituali delle parti, essendo il SInor il coniuge economicamente più forte;
che il Pt_1 PE menage famigliare è sempre stato organizzato con la SInora che si occupava di e CP_1 PE1 in via principale in modo da consentire al marito di dedicarsi completamente alla propria carriera e che il marito ha potuto raggiungere le vette professionali che ha raggiunto anche grazie al contributo morale e materiale della moglie.
Questo Tribunale ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da sia infondata Controparte_1
e, pertanto, debba essere rigettata.
Ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti in atti, il Collegio osserva quanto segue.
Valutate le condizioni economiche dei coniugi come sopra esposte, in primo luogo vale la pena ricordare che, malgrado la indubbia disparità reddituale esistente tra le parti, la funzione dell'assegno divorzile non
è quella di azzerare la disparità reddituale esistente tra gli ex coniugi equiparandone le posizioni, bensì quella di riequilibrare, in presenza di determinati presupposti previsti dalla legge, gli assetti economici tra le parti del disgregato nucleo famigliare.
Ciò detto, deve innanzitutto evidenziarsi che non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della convenuta dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, laddove si consideri che la SInora possiede mezzi più che adeguati per poter far fronte alle proprie eSIenze di vita, in CP_1 considerazione dell'attività svolta e dei redditi risultanti dalle dichiarazioni fiscali in atti.
Avuto riguardo al profilo compensativo – perequativo dell'assegno divorzile, il Collegio osserva quanto segue.
Deve innanzitutto premettersi che, pur essendo pacifico (anche considerate le tempistiche dei rispettivi trasferimenti) che la SInor (nel 2000) si sia trasferita da Londra a Milano per seguire il marito CP_1 Contr che (nel 1999) ivi aveva ricevuto una offerta di lavoro come responsabile dell'ufficio legale di nonché verosimile che la donna abbia rinunciato al lavoro dipendente per iniziare a lavorare come producer freelance al fine di avere più tempo libero da dedicare alla famiglia e ai figli, non può non tenersi in considerazione che nel corso del matrimonio l' ha effettuato in favore della moglie disposizioni Pt_1 patrimoniali, mobiliari e d immobiliari, per quasi 2 milioni di euro somma che costituisce l'intero patrimonio dell'odierna convenuta.
Tali elargizioni devono essere considerate, ad oggi, come effettive a prescindere dallo spirito con il quale sono state effettuate da parte attrice, con la conseguenza che il profilo compensativo – perequativo dell'assegno divorzile deve ritenersi ampiamente soddisfatto.
Resta inteso che – come noto – la suddetta valutazione è resa “allo stato degli atti” e, in quanto tale, rimane suscettibile di modifica, anche a procedimento definito, qualora sopravvengano circostanze idonee a determinare un SInificativo mutamento degli assetti relazionali o, per quanto di rilievo nel caso di specie, economici, posti dal Tribunale a fondamento delle proprie determinazioni.
Proprio e solo avuto riguardo a tale ultima ipotesi potrà pertanto all'evidenza assumere rilievo la definizione del procedimento attualmente pendente dinanzi alla Sezione V del Tribunale di Milano, avente ad oggetto la domanda del SInor di restituzione o ritrasferimento di beni mobili e immobili che, di Pt_1 fatto, costituiscono attualmente l'intero patrimonio intestato alla moglie
Sulle spese di lite.
Le spese relative al procedimento, quantificate come da dispositivo, devono essere compensate per la quota di 2/3, attesa la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello status, il sostanziale accordo tra le parti relativo all'assegnazione della casa familiare e la reciproca soccombenza con riguardo al PE mantenimento dei figli e la restante quota di 1/3 deve, invece, essere posta a carico della PE1 convenuta, in considerazione della sua soccombenza rispetto alla domanda di assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
16502 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
a VERONA il 2 febbraio 2002, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
[...]
Civile del Comune di VERONA (anno 2002, Parte II, Serie C, n. 39);
2. Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, via Marcona, n. 35, alla resistente;
PE
3. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, e Parte_1
, maggiorenni economicamente non indipendenti, con decorrenza da ottobre 2022 nella misura PE1 complessiva di euro 6.000,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2023), oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica e mediche e al 70% delle restanti spese straordinarie individuate come da Linee
Guida del protocollo del Tribunale di Milano;
4. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte convenuta;
5. Dispone che le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA, CPA come per legge, siano poste per 1/3 a carico di parte convenuta e per 2/3 compensate tra le parti;
6. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso, in Milano il 12 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato