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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2240/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2240/2025 promossa con ricorso depositato il 29/05/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Località Pira n. 25/A
con l'Avv. Gian Piero Maccapani
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Daniele Franzetti
con il seguente figlio minorenne: nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 29/05/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 A) Affidamento del minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso e relativa collocazione e residenza presso l'abitazione della madre in Castelveccana
(VA), Località Pira n. 25/A.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Regime di frequentazione del figlio: il Sig. potrà tenere con sé il figlio Parte_2
alternativamente per due weekend al mese, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina ora in cui dovrà portarlo a scuola e dal mercoledì pomeriggio dopo la scuola al venerdì mattina per portarlo a scuola nella settimana in cui non vedrà nel fine settimana. Per_1
E' in ogni caso, fatta salva la possibilità, di ulteriori periodi di visita/frequentazione tra il padre e il figlio, previo accordo tra i genitori e nel rispetto di tutti gli impegni dei soggetti coinvolti.
Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali verranno decise di volta in volta tra i genitori.
In ordine alle vacanze estive, ciascuno dei genitori avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 7 giorni, anche non consecutivi. Detto periodo dovrà essere individuato di volta in volta, entro il 30 maggio di ogni anno, previo comune accordo tra i genitori nel rispetto degli impegni reciproci.
C) In ordine al concorso al mantenimento del figlio: il Sig. si impegna a Pt_2
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio minore, la somma mensile di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese, da accreditarsi sul conto corrente della Sig.ra a mezzo bonifico Parte_1
bancario, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Pt_2
Sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del Parte_1
figlio previamente documentate dietro presentazione della ricevuta fiscale Per_1
pagina 2 di 4 comprovante la relativa spesa, anche in conformità delle linee guida espresse dal Tribunale di
Varese.
D) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
E) Le parti reciprocamente assentono affinché la Sig.ra in via esclusiva, Parte_1
senza cumulo reddituale percepisca l'assegno familiare relativo al figlio minore Per_1
F) Il Sig. si impegna a costituire un conto deposito postale sotto forma di Parte_2 buono fruttifero a favore del figlio minore di € 4.000,00 con il Persona_1
versamento del predetto importo entro e non oltre mesi 24 dalla sottoscrizione del presente ricorso.
G) Il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione su di essi del minore saranno subordinati all'autorizzazione di ciascun genitore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2240/2025 promossa con ricorso depositato il 29/05/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Località Pira n. 25/A
con l'Avv. Gian Piero Maccapani
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Daniele Franzetti
con il seguente figlio minorenne: nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 29/05/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 A) Affidamento del minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso e relativa collocazione e residenza presso l'abitazione della madre in Castelveccana
(VA), Località Pira n. 25/A.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Regime di frequentazione del figlio: il Sig. potrà tenere con sé il figlio Parte_2
alternativamente per due weekend al mese, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina ora in cui dovrà portarlo a scuola e dal mercoledì pomeriggio dopo la scuola al venerdì mattina per portarlo a scuola nella settimana in cui non vedrà nel fine settimana. Per_1
E' in ogni caso, fatta salva la possibilità, di ulteriori periodi di visita/frequentazione tra il padre e il figlio, previo accordo tra i genitori e nel rispetto di tutti gli impegni dei soggetti coinvolti.
Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali verranno decise di volta in volta tra i genitori.
In ordine alle vacanze estive, ciascuno dei genitori avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 7 giorni, anche non consecutivi. Detto periodo dovrà essere individuato di volta in volta, entro il 30 maggio di ogni anno, previo comune accordo tra i genitori nel rispetto degli impegni reciproci.
C) In ordine al concorso al mantenimento del figlio: il Sig. si impegna a Pt_2
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio minore, la somma mensile di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese, da accreditarsi sul conto corrente della Sig.ra a mezzo bonifico Parte_1
bancario, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Pt_2
Sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del Parte_1
figlio previamente documentate dietro presentazione della ricevuta fiscale Per_1
pagina 2 di 4 comprovante la relativa spesa, anche in conformità delle linee guida espresse dal Tribunale di
Varese.
D) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
E) Le parti reciprocamente assentono affinché la Sig.ra in via esclusiva, Parte_1
senza cumulo reddituale percepisca l'assegno familiare relativo al figlio minore Per_1
F) Il Sig. si impegna a costituire un conto deposito postale sotto forma di Parte_2 buono fruttifero a favore del figlio minore di € 4.000,00 con il Persona_1
versamento del predetto importo entro e non oltre mesi 24 dalla sottoscrizione del presente ricorso.
G) Il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione su di essi del minore saranno subordinati all'autorizzazione di ciascun genitore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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