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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22346/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 10.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 22346/2023
TRA
C.F. rapp.ta e difesa dall'avv. D'Ago Parte_1 C.F._1
Maurizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti;
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29.11.2023, la ricorrente, premesso di essere coniuge superstite del sig.
, deceduto il 21/07/2017, esponeva che: Persona_1
- in data 27/04/2018 presentava domanda d'indennità una tantum, essendo deceduto il coniuge senza aver maturato contributi utili al riconoscimento della pensione indiretta;
- la domanda veniva accolta in data 13/06/2019, senza emissione di provvedimento, ma con l'indicazione, nella schermata “stato della domanda”, della seguente dicitura: “accoglimento senza emissione di elaborati”;
- trascorsi alcuni mesi senza il pagamento dell'indennità spettante, si recava presso la sede di CP_1
Pozzuoli al fine di ottenere informazioni sullo stato di lavorazione della pratica;
- in quella sede apprendeva dell'esistenza di un indebito a suo carico di oltre € 88.000,00 a titolo di invalidità civile con accompagnamento, mai effettivamente corrisposti dalla stessa;
Co
- effettuava, pertanto, la richiesta di e accedendo al cassetto previdenziale on-line, apprendeva, con precisione l'importo richiesto e il titolo: € 88.629,95 con la seguente motivazione “La pensione
è stata annullata in quanto sono venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto Indebita percezione dell'indennità di accompagno”;
- già a fine 2016 riceveva un invito dalla Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di
Napoli, per essere sentita quale persona informata sui fatti nell'ambito di un'indagine sui falsi invalidi;
- successivamente presentava una richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. presso il registro generale della
Procura di Napoli, dal quale si evinceva l'assenza di procedimenti a suo carico;
- avverso il provvedimento d'indebito suindicato presentava ricorso amministrativo online al competente Comitato Provinciale, e decorreva il termine di 90 giorni senza che l' modificasse CP_1
il provvedimento;
- con ricorso ex art. 442 c.p.c., recante R.G. 17524/2020 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e
Previdenza, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'indennità una tantum quale coniuge superstite del sig. , deducendo che il pagamento della prestazione non era mai avvenuto, Persona_1 nonostante l'accoglimento della domanda, per l'esistenza del predetto debito;
- con sentenza n. 471/2023 del 25/01/2023 il Tribunale di Napoli così decideva: “- dichiara sussistere in favore di il diritto a percepire l' , di cui all'articolo 1, Parte_1 CP_3
comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto coniuge superstite del sig. Persona_1 deceduto il 21/07/2018, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo”;
- nonostante numerosi solleciti effettuati via pec, l' non provvedeva ad adempiere. CP_1
Tanto premesso, la ricorrente, evidenziando l'insussistenza dell'indebito previdenziale, non avendo mai effettivamente percepito la somma di € 88.629,95 a titolo di invalidità civile con indennità di accompagnamento e non avendo mai presentato alcuna domanda d'invalidità, non essendo affetta da alcuna patologia capace di fondare il riconoscimento del requisito sanitario utile ad alcuna prestazione d'invalidità, conveniva in giudizio l' al fine di sentir: “a) Accogliere il presente ricorso e per CP_1
l'effetto dichiarare non dovute le somme portate nel provvedimento d'indebito del 13/12/2016 di €
88.629,95; b) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
Si costituiva l' che, in via preliminare chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 CP_1
c.p.c., in attesa dell'esito del procedimento penale RG 17235/2014 PM, poiché qualora fosse stata accertata con sentenza definitiva la truffa aggravata sarebbe caduto qualsiasi diritto preteso dalla ricorrente;
contestava, altresì, la fondatezza della domanda e concludeva nel modo seguente: “- in via principale e preliminare disporsi la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'articolo 295 cpc, in attesa dell'esito del procedimento penale;
- in via subordinata disporsi l'acquisizione di tutta la documentazione agli atti del procedimento penale;
- in via gradata e nel merito rigettare la domanda in quanto del tutto infondata per i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
L'erogazione sine titulo dei ratei dell'indennità di accompagnamento emerge dalle indagini acquisite dalla Guardia di Finanza in atti che, in quanto dettagliatamente motivate, possono essere condivise e fatte proprie dal Giudicante. Dagli atti emerge che, a seguito del riconoscimento indebito dell'indennità di accompagnamento, risulta erogato a la somma di Parte_1
88.000,00 Euro;
di tale erogazione l' ha fornito sufficiente prova con i documenti da ultimo CP_1
allegati, che danno conto di vari versamenti a favore di anche allo Parte_1 sportello ( cfr. atti). L'identificazione della ricorrente allo sportello, rende sufficientemente plausibile che sia ella stessa a avere riscosso la somma per cui non sortisce effetto ai fini decisionali la denuncia per furto di identità in atti.
Nulla per le spese essendo in atti idonea dichiarazione 152 cpc
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetto il ricorso
- nulla per le spese
Si comunichi.
Napoli, il 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 10.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 22346/2023
TRA
C.F. rapp.ta e difesa dall'avv. D'Ago Parte_1 C.F._1
Maurizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti;
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29.11.2023, la ricorrente, premesso di essere coniuge superstite del sig.
, deceduto il 21/07/2017, esponeva che: Persona_1
- in data 27/04/2018 presentava domanda d'indennità una tantum, essendo deceduto il coniuge senza aver maturato contributi utili al riconoscimento della pensione indiretta;
- la domanda veniva accolta in data 13/06/2019, senza emissione di provvedimento, ma con l'indicazione, nella schermata “stato della domanda”, della seguente dicitura: “accoglimento senza emissione di elaborati”;
- trascorsi alcuni mesi senza il pagamento dell'indennità spettante, si recava presso la sede di CP_1
Pozzuoli al fine di ottenere informazioni sullo stato di lavorazione della pratica;
- in quella sede apprendeva dell'esistenza di un indebito a suo carico di oltre € 88.000,00 a titolo di invalidità civile con accompagnamento, mai effettivamente corrisposti dalla stessa;
Co
- effettuava, pertanto, la richiesta di e accedendo al cassetto previdenziale on-line, apprendeva, con precisione l'importo richiesto e il titolo: € 88.629,95 con la seguente motivazione “La pensione
è stata annullata in quanto sono venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto Indebita percezione dell'indennità di accompagno”;
- già a fine 2016 riceveva un invito dalla Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di
Napoli, per essere sentita quale persona informata sui fatti nell'ambito di un'indagine sui falsi invalidi;
- successivamente presentava una richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. presso il registro generale della
Procura di Napoli, dal quale si evinceva l'assenza di procedimenti a suo carico;
- avverso il provvedimento d'indebito suindicato presentava ricorso amministrativo online al competente Comitato Provinciale, e decorreva il termine di 90 giorni senza che l' modificasse CP_1
il provvedimento;
- con ricorso ex art. 442 c.p.c., recante R.G. 17524/2020 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e
Previdenza, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'indennità una tantum quale coniuge superstite del sig. , deducendo che il pagamento della prestazione non era mai avvenuto, Persona_1 nonostante l'accoglimento della domanda, per l'esistenza del predetto debito;
- con sentenza n. 471/2023 del 25/01/2023 il Tribunale di Napoli così decideva: “- dichiara sussistere in favore di il diritto a percepire l' , di cui all'articolo 1, Parte_1 CP_3
comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto coniuge superstite del sig. Persona_1 deceduto il 21/07/2018, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo”;
- nonostante numerosi solleciti effettuati via pec, l' non provvedeva ad adempiere. CP_1
Tanto premesso, la ricorrente, evidenziando l'insussistenza dell'indebito previdenziale, non avendo mai effettivamente percepito la somma di € 88.629,95 a titolo di invalidità civile con indennità di accompagnamento e non avendo mai presentato alcuna domanda d'invalidità, non essendo affetta da alcuna patologia capace di fondare il riconoscimento del requisito sanitario utile ad alcuna prestazione d'invalidità, conveniva in giudizio l' al fine di sentir: “a) Accogliere il presente ricorso e per CP_1
l'effetto dichiarare non dovute le somme portate nel provvedimento d'indebito del 13/12/2016 di €
88.629,95; b) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
Si costituiva l' che, in via preliminare chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 CP_1
c.p.c., in attesa dell'esito del procedimento penale RG 17235/2014 PM, poiché qualora fosse stata accertata con sentenza definitiva la truffa aggravata sarebbe caduto qualsiasi diritto preteso dalla ricorrente;
contestava, altresì, la fondatezza della domanda e concludeva nel modo seguente: “- in via principale e preliminare disporsi la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'articolo 295 cpc, in attesa dell'esito del procedimento penale;
- in via subordinata disporsi l'acquisizione di tutta la documentazione agli atti del procedimento penale;
- in via gradata e nel merito rigettare la domanda in quanto del tutto infondata per i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
L'erogazione sine titulo dei ratei dell'indennità di accompagnamento emerge dalle indagini acquisite dalla Guardia di Finanza in atti che, in quanto dettagliatamente motivate, possono essere condivise e fatte proprie dal Giudicante. Dagli atti emerge che, a seguito del riconoscimento indebito dell'indennità di accompagnamento, risulta erogato a la somma di Parte_1
88.000,00 Euro;
di tale erogazione l' ha fornito sufficiente prova con i documenti da ultimo CP_1
allegati, che danno conto di vari versamenti a favore di anche allo Parte_1 sportello ( cfr. atti). L'identificazione della ricorrente allo sportello, rende sufficientemente plausibile che sia ella stessa a avere riscosso la somma per cui non sortisce effetto ai fini decisionali la denuncia per furto di identità in atti.
Nulla per le spese essendo in atti idonea dichiarazione 152 cpc
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetto il ricorso
- nulla per le spese
Si comunichi.
Napoli, il 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia