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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 963/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 620/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400018956000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400018956000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400018956000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400018956000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato preavviso di fermo amministrativo n. 03480202400018956000 notificato il 30.11.2024 e n. 3 cartelle esattoriali in esso contenute e relative a tasse automobilistiche anni
2015-2016-2017. A sostegno della domanda proposta, il ricorrente deduceva: a) mancata notifica degli atti prodromici;
b)) prescrizione e decadenza;
mancanza del presupposto impositivo.
Si è costituita AD e GI BR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve osservarsi che:
la cartella n. 0342020017688317000 (tassa automobilistica anno 2015) risulta correttamente notificata in data 28.02.2022, risulta poi contenuta in avi n. 03420249002681873000 notificato il 13.03.2024, poi nel pfa oggetto della presente opposizione notificato in data 30.11.2024.
La cartella n. 03420210016936616000 (tassa di circolazione anno 2016) risulta correttamente notificata in data 26.07.2022, risulta poi contenuta in avi n. 03420249008594451000 notificato il 09.07.2024, poi nel pfa oggetto della presente opposizione notificato in data 30.11.2024.
La cartella n. 03420220006185387000 (tassa di circolazione anno 2017) risulta correttamente notificata in data 30.05.2022, risulta poi contenuta in avi n. 03420249005067327000 notificato il 29.06.2024, poi nel pfa oggetto della presente opposizione notificato in data 30.11.2024.
Parte ricorrente non ha promosso alcuna opposizione ai sottesi atti e non può certo pretendere di far valere in questa sede eccezioni che avrebbe potuto sollevare unicamente con l''opposizione agli atti precedenti a quello oggi impugnato. Alcuna ulteriore contestazione oggi può essere sollevata! La stessa eccezione di prescrizione appare palesemente infondata alla luce della prova della notifica di validi atti interruttivi.
Una volta provata da parte dell'AD o dell'ente impositore la corretta notifica di atti precedenti, avverso i quali non sia stata proposta alcuna impugnazione, ogni successiva censura avverso la successiva ingiunzione di pagamento, che riguardi il merito della pretesa e/o la legittimità della stessa, anche in termini di tempestività e prescrizione della pretesa dovrà considerarsi inammissibile.
Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi a impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito”.
Pertanto, non essendo stati tempestivamente impugnati nel termine di sessanta giorni dalla notificazione le cartelle e gli atti interruttivi, il credito risulta cristallizzato e l'odierna opposizione inammissibile e tardiva, ancorché infondato.
Alcuna contestazione in merito alla notifica dei sottesi può essere sollevata, risultando
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in quanto le cartelle contenute nell'atto impugnato sono state notificate nel rispetto di ogni termine prescrizionale.
Le cartelle di pagamento contestate pertanto risultano RITUALMENTE NOTIFICATE nelle date indicate e nel pieno rispetto di eventuali termini prescrizionali, prendendo in considerazione anche del periodo di interruzione della prescrizione
Peraltro il preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato e notificato in data 30.11.2024 risulta preceduto dalla notifica di tre diversi avvisi di intimazione notificati rispettivamente in data 13.03.20234,
09.07.2024 e 29.06.2024 e quindi risulta adempiuto quanto previsto dalla citata norma.
Non puo' dubitarsi della legittimazione di AD
A decorrere dal primo ottobre 2006 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, attività esercita sino al primo luglio 2017 da Società_1 s.p.a. ed attualmente secondo le disposizioni del decr. l. n. 193/2016 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa).
L'attività di esazione risulta conseguentemente unica e con valenza nazionale ed esercitata dalle strutture territoriali competenti in base alla residenza del contribuente.
A seguito della riforma della riscossione il concessionario della riscossione competente è –
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte- quello che opera nel domicilio fiscale del contribuente.
Nell'attività di riscossione è previsto che ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e che l'
ufficio (art. 24 d.P.R. n. 602/1973) consegni il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce. Cassazione Civile ordinanza n. 14364 del 24/05/2023.
L'Ader che ha emesso e notificato le cartelle è l'Ader incaricato nella provincia di
Cosenza e legittimato pertanto al recupero di quanto richiesto in questa sede.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 nei confronti di AD e della GI
BR oltre ad oneri ed accessori se dovuti e con distrazione se richiesta.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 620/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400018956000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400018956000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400018956000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400018956000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato preavviso di fermo amministrativo n. 03480202400018956000 notificato il 30.11.2024 e n. 3 cartelle esattoriali in esso contenute e relative a tasse automobilistiche anni
2015-2016-2017. A sostegno della domanda proposta, il ricorrente deduceva: a) mancata notifica degli atti prodromici;
b)) prescrizione e decadenza;
mancanza del presupposto impositivo.
Si è costituita AD e GI BR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve osservarsi che:
la cartella n. 0342020017688317000 (tassa automobilistica anno 2015) risulta correttamente notificata in data 28.02.2022, risulta poi contenuta in avi n. 03420249002681873000 notificato il 13.03.2024, poi nel pfa oggetto della presente opposizione notificato in data 30.11.2024.
La cartella n. 03420210016936616000 (tassa di circolazione anno 2016) risulta correttamente notificata in data 26.07.2022, risulta poi contenuta in avi n. 03420249008594451000 notificato il 09.07.2024, poi nel pfa oggetto della presente opposizione notificato in data 30.11.2024.
La cartella n. 03420220006185387000 (tassa di circolazione anno 2017) risulta correttamente notificata in data 30.05.2022, risulta poi contenuta in avi n. 03420249005067327000 notificato il 29.06.2024, poi nel pfa oggetto della presente opposizione notificato in data 30.11.2024.
Parte ricorrente non ha promosso alcuna opposizione ai sottesi atti e non può certo pretendere di far valere in questa sede eccezioni che avrebbe potuto sollevare unicamente con l''opposizione agli atti precedenti a quello oggi impugnato. Alcuna ulteriore contestazione oggi può essere sollevata! La stessa eccezione di prescrizione appare palesemente infondata alla luce della prova della notifica di validi atti interruttivi.
Una volta provata da parte dell'AD o dell'ente impositore la corretta notifica di atti precedenti, avverso i quali non sia stata proposta alcuna impugnazione, ogni successiva censura avverso la successiva ingiunzione di pagamento, che riguardi il merito della pretesa e/o la legittimità della stessa, anche in termini di tempestività e prescrizione della pretesa dovrà considerarsi inammissibile.
Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi a impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito”.
Pertanto, non essendo stati tempestivamente impugnati nel termine di sessanta giorni dalla notificazione le cartelle e gli atti interruttivi, il credito risulta cristallizzato e l'odierna opposizione inammissibile e tardiva, ancorché infondato.
Alcuna contestazione in merito alla notifica dei sottesi può essere sollevata, risultando
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in quanto le cartelle contenute nell'atto impugnato sono state notificate nel rispetto di ogni termine prescrizionale.
Le cartelle di pagamento contestate pertanto risultano RITUALMENTE NOTIFICATE nelle date indicate e nel pieno rispetto di eventuali termini prescrizionali, prendendo in considerazione anche del periodo di interruzione della prescrizione
Peraltro il preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato e notificato in data 30.11.2024 risulta preceduto dalla notifica di tre diversi avvisi di intimazione notificati rispettivamente in data 13.03.20234,
09.07.2024 e 29.06.2024 e quindi risulta adempiuto quanto previsto dalla citata norma.
Non puo' dubitarsi della legittimazione di AD
A decorrere dal primo ottobre 2006 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, attività esercita sino al primo luglio 2017 da Società_1 s.p.a. ed attualmente secondo le disposizioni del decr. l. n. 193/2016 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa).
L'attività di esazione risulta conseguentemente unica e con valenza nazionale ed esercitata dalle strutture territoriali competenti in base alla residenza del contribuente.
A seguito della riforma della riscossione il concessionario della riscossione competente è –
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte- quello che opera nel domicilio fiscale del contribuente.
Nell'attività di riscossione è previsto che ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e che l'
ufficio (art. 24 d.P.R. n. 602/1973) consegni il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce. Cassazione Civile ordinanza n. 14364 del 24/05/2023.
L'Ader che ha emesso e notificato le cartelle è l'Ader incaricato nella provincia di
Cosenza e legittimato pertanto al recupero di quanto richiesto in questa sede.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 nei confronti di AD e della GI
BR oltre ad oneri ed accessori se dovuti e con distrazione se richiesta.