Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di Note e Memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di Note e Memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963.