Art. 3.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad oltrepassare, nella stipulazione dei contratti di noleggio vendita "Eurofima", il periodo di nove anni fissato dall'art. 12 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad oltrepassare, nella stipulazione dei contratti di noleggio vendita "Eurofima", il periodo di nove anni fissato dall'art. 12 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.