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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa
Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 785 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Bilotta e dall'Avv. Amerigo Caruso;
ATTORE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Ferrante;
CONVENUTA
; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' ed il Parte_1 CP_3 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in
€ 36.105,66, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.05.2017 alle ore 17.00 allorquando, mentre era a bordo della bicicletta e stava percorrendo il Viale Triste nel Comune di improvvisamente un cane CP_2
randagio di media statura gli tagliava la strada, facendolo cadere con il volto in avanti sull'asfalto.
1 L ha resistito alle avverse deduzioni, eccependo il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva e deducendo l'infondatezza della domanda, sia nell'an che nel quantum debeatur.
Il regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e con Controparte_2
ordinanza del 14.11.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
All'esito dell'istruttoria deve considerarsi provata la verificazione del sinistro, nei termini descritti nell'atto di citazione.
Il testimone oculare – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che Testimone_1
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione si trovava sulla stessa via, a piedi sul marciapiede, a circa 20 metri dal punto in cui è avvenuto il sinistro – ha dichiarato di aver visto un cane piuttosto grande, senza collare, sopraggiungere all'improvviso dalla destra dell'attore e tagliargli la strada. Ha riferito che a causa della turbativa provocata dal cane l'attore è caduto con il volto sull'asfalto; poi il cane è corso via sempre sul lato destro della strada. Ha dichiarato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una ferita sanguinante sul volto e, chiamata l'ambulanza, è stato portato in Ospedale a Il teste CP_3
ha altresì confermato che nei giorni antecedenti aveva notato la presenza di cani liberi vaganti su quella strada e di aver notato lo stesso cane che ha causato la caduta dell'attore vagare liberamente su quella strada e anche su altre traverse del paese, a volte da solo a volte con altri cani.
Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese dall'altro testimone oculare, ES
, il quale ha assistito al sinistro dal balcone della propria abitazione e della cui
[...]
attendibilità non vi è motivo di dubitare. Il teste ha riferito che l'attore ha frenato e si è ribaltato con la bicicletta, ha dichiarato di aver visto un cane piuttosto grande sopraggiungere, tagliare la strada all'attore e poi correre via velocemente. Ha riferito che dopo la caduta l'attore aveva dei graffi sul volto, si lamentava che le ferite bruciavano e camminava da solo ma con fatica.
Entrambi i testimoni sono stati sentiti nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri di Petilia
Policastro e hanno confermato in udienza le dichiarazioni rese all'epoca.
Non ha formato oggetto di contestazione la natura randagia del cane.
Peraltro, la legislazione regionale affida specifici compiti agli enti convenuti con generale riferimento ai cani vaganti.
2 Nella specie, le emergenze istruttorie consentono di attribuire tale qualificazione al cane che ha provocato il sinistro, avendo i testi descritto l'animale come liberamente vagante sul territorio, senza collare e anche oggetto di precedenti avvistamenti.
Ciò posto, deve ritenersi la responsabilità sia dell' che del CP_3 [...]
CP_2
La legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281 del
1991 demanda alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo.
La L.R. Calabria n. 41 del 1990 attribuisce sia ai comuni che alle unità sanitarie locali diversi compiti volti all'attuazione degli obiettivi della medesima legge, prevedendo l'istituzione dell'anagrafe canina presso ogni unità sanitaria locale (art. 8), la realizzazione, da parte dei servizi sanitari delle di vaccinazioni e controlli sanitari (art. 3), la Pt_2
predisposizione a cura dei Comuni di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani (art. 2, lett. a), il controllo del randagismo (art. 12), lo svolgimento di attività di vigilanza a mezzo del Corpo di polizia municipale (art. 2, lett. d), o di guardie zoofile (art. 17).
Ne deriva che compiti di organizzazione, prevenzione, e controllo dei cani vaganti (siano essi "tatuati", e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero "non tatuati") spettano sia ai
Comuni (cfr., in tal senso, Cass. Civ., 17528/11, 2741/15, 16802/15) sia alle unità sanitarie locali, attuali aziende sanitarie provinciali.
Cont Peraltro, anche l' è gravata da obblighi di vigilanza (cfr. Cass. Civ., 27001/05 che tali obblighi fa discendere dai compiti di recupero dei cani vaganti), dunque deve escludersi che la stessa sia tenuta ad intervenire soltanto a seguito di segnalazione da parte del (v. CP_2
Cass. Civ., 16802/15 cit., in motivazione;
Trib. Cosenza, 2^ sez. civ., n. 307/16 dell'11.2.16).
Posto che la legge regionale attribuisce al Servizio Veterinario competente per territorio
(tramite la sua Unità operativa), compiti di cattura dei cani randagi, non può escludersi la responsabilità dell' per non avere l'attore fornito la Controparte_1
dimostrazione di alcuna previa segnalazione o di specifiche richieste di intervento inoltrate alla medesima azienda, dovendo ritenersi quest'ultima civilmente responsabile dei danni causati dai cani randagi a terzi nella sua qualità di ente titolare del servizio veterinario
3 territoriale;
e tanto, indipendentemente dalla previa ricezione di qualsivoglia segnalazione o richiesta di intervento (Trib. Crotone n. 372/2023).
Venendo ora all'esame delle conseguenze del sinistro, si evidenzia che il Ctu nominato in corso di causa, sulla scorta degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che l'attore, in conseguenza dell'evento, ha riportato un trauma cranico con ferita lacero contusa nella regione zigomatica e sopracicliare destra, una frattura paretale laterale a carico dell'orbita destra, una frattura pluriframmentaria a carico della parete posteriore laterale del seno mascellare, con persistenza di sequele dolorose, moderate limitazioni funzionale e lieve danno estetico.
Secondo il Ctu, le lesioni, ricollegabili eziologicamente al sinistro in oggetto, hanno provocato postumi permanenti determinanti una riduzione della integrità psico-fisica in misura pari all'8%. Il Ctu ha, inoltre, stimato la durata dell'inabilità temporanea totale in 30 giorni e la durata dell'inabilità temporanea (determinabile al 50%) in 34 giorni.
Le spese mediche documentate, pari ad € 97,00, sono state ritenute congrue dal Ctu.
Le conclusioni rassegnate dal Ctu, anche all'esito delle osservazioni di parte attrice, devono essere condivise da questo giudice in quanto sorrette da idonea motivazione. Rispetto alle stesse, peraltro, la convenuta non ha formulato osservazioni nei termini assegnati ai sensi dell'art. 195 c.p.c..
Per la monetizzazione del pregiudizio patito dall'attore devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano aggiornate (cfr., tra le altre,
Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). Dette tabelle, infatti, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente (cfr. Cass. 5243/2014).
4 Dunque, tenuto conto dell'accertata invalidità (8%) e dell'età dell'attore al momento del sinistro (46 anni), il danno permanente da lesione alla integrità psico-fisica deve essere quantificato in complessivi € 17.547,00 (di cui € 14.037,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale ed € 3.510,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore), oltre € 5.405,00, per inabilità temporanea ed € 97,00 per spese mediche documentate e considerate congrue dal Ctu, per un totale complessivo € 23.049,00 all'attualità.
Non può riconoscersi un incremento risarcitorio derivante dalla personalizzazione del danno, non risultando allegate né provate, in capo al danneggiato, conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinariamente derivanti da invalidità dello stesso grado di quella accertata, relative a soggetti di quella età e con quelle caratteristiche.
Va riconosciuto, inoltre, il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento. Pertanto, gli importi suindicati devono essere maggiorati degli interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, da calcolarsi su detta somma devalutata alla data del sinistro (14.05.2017), e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 1712/1995).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale di € 23.049,00, dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di Ctu, atteso che il consulente nominato non ha presentato istanza di liquidazione nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto a pena di decadenza sostanziale ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. n. 4373/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' ed il CP_3 al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attore, della Controparte_2 somma di € 23.049,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini indicati in parte motiva;
- condanna l' ed il al pagamento delle spese CP_3 Controparte_2
processuali che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Amerigo
5 Caruso e Maria Bilotta che ne hanno fatto richiesta, in € 545,00 per esborsi ed in € 3.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Crotone, il 01.04.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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