Articolo 23 della Legge 28 luglio 1961, n. 830
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14 settembre 1961
Art. 23. Esclusione del computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotranviarie.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.
Entrata in vigore il 14 settembre 1961