2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi ((alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso)) e' considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullita'.
4. Una traduzione rettificata puo' essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.
5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia ((un'invenzione ovvero)) abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, puo' proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.