Versione
15 maggio 2005
15 maggio 2005
>
Versione
16 settembre 2010
16 settembre 2010
Art. 57. Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede 1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 .
2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi ((alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso)) e' considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullita'.
4. Una traduzione rettificata puo' essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.
5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia ((un'invenzione ovvero)) abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, puo' proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.
2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi ((alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso)) e' considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullita'.
4. Una traduzione rettificata puo' essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.
5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia ((un'invenzione ovvero)) abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, puo' proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.
Commentari • 35
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 1
È ormai acclarato che, in presenza di determinate condizioni, la forma societaria si rivela utile per la migliore soluzione della crisi. Essa consente infatti di attribuire ai creditori pretese verso la società, resa nuovamente solvibile all'esito di una ristrutturazione finanziaria che sostituisce la liquidazione del patrimonio. Questa nuova strada impone di ripensare i diritti dei soci di una società in crisi. Alcuni di tali diritti, quale quello di veto sull'emissione di nuove partecipazioni, devono essere demoliti, altri devono invece essere individuati, soprattutto in un contesto generale che sempre più spinge ad anticipare il momento di emersione della crisi e dunque rende meno …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/10/2024Provvedimento: Corte d'Appello di Brescia Sezione Prima civile La corte, composta dai Sigg.: PE AG Presidente rel. Vittoria Gabriele Consigliere Annamaria Laneri Consigliere, nel procedimento civile di volontaria giurisdizione n. 114/2023 promosso avverso il decreto 9/02/2023 del Tribunale di Brescia col quale è stato rigettato il ricorso dell'odierna reclamante Pt_1 col quale quest'ultimo aveva richiesto omologarsi l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.57 CCII, invocando la disciplina di cui all'art.61 CCII in tema di accordi ad efficacia estesa, ha emesso il seguente DECRETO FATTO e DIRITTO Con decreto 9/02/2023 il Tribunale di Brescia ha respinto la richiesta da parte …Leggi di più...
- Corte d'Appello di Brescia·
- diritto civile·
- esigenze organizzative·
- fissazione udienza·
- modifica ordinanza·
- udienza in presenza