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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/10/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIANI DUCCIO PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. IMBRIACI SILVANO e dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito
MOTIVAZIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto parte resistente ha dimostrato di aver provveduto al discarico integrale delle pretese oggetto CP_1 dell'Avviso di Addebito impugnato in questa sede (cfr. doc. depositato fasc. in data 2 CP_1
ottobre 2025). Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, considerando la concorde intenzione manifestata in tal senso dal ricorrente e dalla resistente nelle note sostitutive d'udienza
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) dichiara la cessazione della materia del contendere;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, 04/10/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIANI DUCCIO PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. IMBRIACI SILVANO e dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito
MOTIVAZIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto parte resistente ha dimostrato di aver provveduto al discarico integrale delle pretese oggetto CP_1 dell'Avviso di Addebito impugnato in questa sede (cfr. doc. depositato fasc. in data 2 CP_1
ottobre 2025). Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, considerando la concorde intenzione manifestata in tal senso dal ricorrente e dalla resistente nelle note sostitutive d'udienza
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) dichiara la cessazione della materia del contendere;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, 04/10/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci