Improcedibile
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/09/2025, n. 7175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7175 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07175/2025REG.PROV.COLL.
N. 09259/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9259 del 2023, proposto da EA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura, DE-Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Società Agricola VI SI e DA RT soc. sempl., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Alfredo Placidi sito in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione prima) n. 173 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria della società Agricola VI SI e DA RT soc. sempl.;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 26 giugno 2025 per le parti gli avvocati Paolo Botasso e Raffaella Ferrando;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado era la cartella n. 07820210002943742000, con cui l’Agenzia delle entrate-riscossione (DE) ingiungeva, per conto dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (EA), all’azienda ricorrente il pagamento della somma di € 310.422,05 per ruoli emessi da EA a titolo di prelievo supplementare quote latte per le campagne 2002/2003, 2004/2005 e 2007/2008.
2.- Avverso detta cartella la parte privata deduceva plurimi vizi di legittimità e la prescrizione del credito.
3.- Il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con sentenza n. 173 del 2023, previa espressa affermazione della propria giurisdizione ex art. 133, comma 1, lett. t) c.p.a., disponeva incombenti istruttori a carico di EA e DE (rimasti ineseguiti) e, in ragione della fondatezza del quinto motivo (e assorbite le ulteriori doglianze), accoglieva il ricorso con annullamento dell’impugnata cartella.
Il T.a.r., alla base della statuizione di accoglimento, riteneva « contraria al diritto comunitario, la scelta iniziale del legislatore nazionale di operare la compensazione previa riassegnazione dei quantitativi inutilizzati per “categorie prioritarie”, anziché “proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore”, come invece stabilito dai Regolamenti comunitari sopra richiamati, avendo il primo sistema come effetto quello di aggravare l’imputazione di quei soggetti che non rientrano nelle categorie privilegiate di compensazione stabilite dal legislatore italiano, in contrasto con quanto stabilito dalla normativa comunitaria che esclude tale possibilità per il legislatore nazionale ».
Il T.a.r. richiamava le pronunce della Corte di giustizia UE del 27 giugno 2019, del giorno 11 settembre 2019 e del 13 gennaio 2022, e, in conseguenza di tali pronunce, qualificate « immediatamente applicabili e vincolanti in tutti gli Stati membri », disapplicava « per contrasto con la normativa comunitaria, la disciplina interna sulla determinazione del prelievo dovuto da ogni allevatore, con conseguente venir meno del presupposto sul quale si reggono le relative cartelle di pagamento, per tutte le campagne fino al 2005-2006, coperte dalle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate » (§ 4.3. della sentenza appellata).
Alle medesime considerazioni il Tribunale giungeva sostanzialmente per le campagne successive.
4.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello EA e DE le quali ne hanno chiesto la riforma per violazione art. 2909 c.c., omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso in presenza del giudicato e violazione del principio di certezza del diritto.
Sostengono le appellanti amministrazioni che:
- in relazione all’annata 2002/2003, con sentenza n. 5769 del 2022 il Consiglio di Stato avrebbe accolto l’appello del produttore avverso la sentenza T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma n. 38 del 2017, con conseguente annullamento dell’intimazione n. EA.Aga.2016 e avrebbe disposto il ricalcolo della pretesa;
- in relazione all’annata 2004/2005 il Consiglio di Stato con sentenza n. 2416 del 2022 avrebbe accolto l’appello del produttore avverso la sentenza T.a.r. per il Piemonte n. 801 del 2015, con annullamento della impugnata imputazione di prelievo.
In conseguenza di tali pronunce, EA avrebbe provveduto al ‘discarico’ parziale della cartella relativamente alle due predette annualità.
In relazione all’annata 2007/2008, espongono le appellanti Amministrazioni che si sarebbe formato un giudicato favorevole all’Amministrazione sull’atto c.d. ‘a monte’, considerato che con sentenza T.a.r. per il Lazio n. 3197 del 2010 sarebbe stato dichiarato inammissibile il ricorso, proposto dalla odierna appellata, avverso la intimazione EA.Aga.2009.33136 del 19 giugno 2009, con ciò determinandosi, in mancanza di impugnazione della medesima sentenza, l’esaurimento del rapporto.
Le appellanti Amministrazioni hanno chiesto, in tal senso, ai sensi dell’art. 104 c.p.a. l’ammissione di prove documentali nuove riguardanti: a) la notifica della intimazione di pagamento del 19 giugno 2009 sempre relativa alla predetta annualità 2007/2008, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile, come si è detto, dal T.a.r. per il Lazio, intimazione avverso la quale avrebbero dovuto farsi valere le questioni qui rivolte alla cartella di pagamento; b) il diniego di accoglimento dell’istanza di rateizzazione del 12 aprile 2010, la cui impugnazione sarebbe stata respinta con sentenza T.a.r. per il Lazio n. 484 del 2018.
La ipotizzata violazione del diritto UE non sarebbe rilevabile e deducibile in ogni tempo ma necessiterebbe di rituale tempestiva impugnazione dell’atto viziato.
Nel caso di specie, peraltro, l’illegittimità c.d. comunitaria non avrebbe riguardato la norma attributiva del potere, sicché non se ne potrebbe predicare la « nullità ».
5.- Si è costituita in giudizio l’azienda agricola SI VI ed EO soc. sempl. la quale si è opposta alla produzione dei nuovi documenti ed ha sottolineato l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le norme interne anteriori o successive alla pronuncia della Corte di giustizia UE, anche di propria iniziativa.
6.- All’udienza pubblica del 26 giugno 2025, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati agli scritti difensivi, l’appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
7.- Con riferimento alle prime due annualità (2002/2003 e 2004/2005), va osservato che la cartella di pagamento impugnata in primo grado trae origine da intimazioni emesse anteriormente alle pronunce di annullamento richiamate dalla stessa Amministrazione.
Poiché tali pronunce, accogliendo le domande di parte, hanno disposto l’annullamento di atti precedenti e presupposti (e, in un caso, il conseguente ricalcolo del prelievo), la pretesa azionata con la cartella impugnata, nella parte corrispondente alle medesime annualità, deve ritenersi automaticamente caducata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 645 del 2024). In sede tributaria, con principi che possono essere estesi alla presente vicenda alla quale si applica la disciplina della riscossione (cfr. art. 1, comma 525, l. n. 228 del 2012 e rinvio ivi contenuto al d.P.R. n. 602 del 1973), l’annullamento dell’avviso di accertamento integra una invalidità ad efficacia caducante, in considerazione del legame ontologico di derivazione logica tra l’atto impositivo, che individua e cristallizza la pretesa tributaria, e tutti gli atti di riscossione o di mero sollecito del pagamento, che hanno, rispetto al primo, una funzione strumentale ed accessoria, sicché, venuto meno l’atto impositivo, perdono il proprio fondamento (in tal senso, Cass. civ., sez. trib., n. 13207 del 2024).
Ne discende la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione, in parte qua , della domanda di annullamento introdotta con il ricorso di primo grado il quale, nella corrispondente parte, va, pertanto, dichiarato improcedibile.
8.- In relazione all’annualità 2007/2008, va premesso che non incontra i limiti dell’art. 104 c.p.a. la produzione in appello di copia di pronunce giurisdizionali rese inter partes , qui ritenute indispensabili e riguardanti l’impugnazione di atti precedenti quello oggetto della odierna controversia.
Ciò consente di superare il rilevato profilo di tardività ex art. 104 c.p.a. della produzione di EA poiché l’accertamento definitivo discendente dalle precedenti pronunce, esporrebbe ogni eventuale successiva decisione con esso contrastante al rimedio della revocazione.
La sentenza T.a.r. per il Lazio n. 3197 del 2010, depositata delle parti pubbliche ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto (anche) dall’odierna appellata, all’esito del quale sono rimasti cristallizzati i presupposti della pretesa avanzata dall’Amministrazione. Detti presupposti non possono essere rimessi in discussione in occasione dell’adozione dei successivi atti applicativi, quale è la cartella qui impugnata; la successiva sentenza del medesimo T.a.r. n. 484 del 2018 ha anche rigettato il ricorso avverso il diniego di rateizzazione.
Va ribadito che « il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004 )» (Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2025, n. 3286).
La Sezione ha rilevato come « la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e FF La CH del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori) ».
Va esclusa la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale e ne consegue, qui, che i vizi dedotti – relativi al ‘merito’ della pretesa – configurano una ipotesi di annullabilità del provvedimento « impositivo », a monte, e, pertanto, avrebbero dovuto essere utilmente fatti valere nei confronti di questo e non anche nel presente contenzioso che è relativo ad atti successivi, impugnabili esclusivamente per vizi propri (Cons. Stato, sez. VI, n. 1316 del 2025 e giurisprudenza ivi citata).
Il consolidamento del provvedimento ‘impositivo’ inibisce in questa sede pure l’invocata disapplicazione la quale è, in ogni caso, demandata all’Amministrazione, i cui poteri di intervento in autotutela, come già affermato in giurisprudenza, restano fermi (Cons. Stato, sez. VI, n. 9338 del 2024).
Per l’annualità 2007/2008 l’appello va, dunque, accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado, per la corrispondente parte, va dichiarato inammissibile.
9.- Il complessivo assetto della controversia consente la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando, così statuisce:
- dichiara improcedibile, in parte qua , il ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alle annualità 2002/2003 e 2004/2005 e, conseguentemente, dichiara, per la corrispondente parte, improcedibile l’appello;
- accoglie l’appello per la parte relativa all’annualità 2007/2008 e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il ricorso di primo grado, per la corrispondente parte, inammissibile.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO