TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134-1//2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sez. CONCORSUALE Bari
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale di , in persona del Controparte_1 legale rappresentante, con sede legale in VIA MAZZINI 26 BITONTO , Cod. Fisc. - P. I.V.A.
; P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
- visto/i il ricorso/i per dichiarazione di liquidazione giudiziale presentato/i dal PM in sede;
- esaminati gli atti;
- vista la relazione del consulente del PM da ultimo depositata unitamente a memoria con la quale si prende posizione da parte del ricorrente circa le eccezioni di parte convenuta in relazione al debito fiscale ed all'insolvenza
- a scioglimento della riserva pronunciata dal Giudice relatore;
- udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenuta la propria competenza;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett.
d) e 121 c.c.i.i.;;
pagina 1 di 4 b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, atteso che esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti specie tributari), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014;
d) tenuto conto nella specie che il PM ha dedotto nel ricorso che la presentava al Controparte_1
5.06.2023 un ammontare di debiti erariali e previdenziali iscritti a ruolo, comprensivo di interessi, oneri e sanzioni, pari ad € 631.220,24, per debiti verso l'Agenzia delle Entrate per € 270.740,27, verso l'Inps per € 339.421,05, verso l'Inail per € 20.042,86 e verso altri enti per € 1.016,06, il tutto per complessivi € 631.220,24; il PM deduceva anche, sulla scorta di una relazione del suo consulente tecnico, che a. i debiti iscritti nell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, relativo all'anno 2022, ammontavano a € 180.737; b. il margine operativo lordo, che esprime la capacità dell'impresa di generare ricchezza, è mediamente pari a € 20 mila, e pertanto i flussi di cassa generati dall'attività operativa sono insufficienti a coprire l'indebitamento complessivo;
e) osservato che parte resistente si difendeva affermando che aveva presentato all'Agenzia delle Entrate la Dichiarazione di Adesione alla Definizione Agevolata dei carichi affidati all'Agente delle Entrate / Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per l'importo di €. 427.494,27, mentre l'ADE aveva poi comunicato che il dovuto agevolato consisteva in € € 295.235,20 quale “debito oggetto di definizione agevolata” da ripartire in 18 rate;
il residuo debito tributario, pari ad € 203.495,97 (€
631.220,24 - € 427.724,27), era oggetto di istanza di rateazione (unitamente a tutte le cartelle esattoriali notificate in data successiva al 05/06/2023) ai sensi dell'art.19 del DPR 602/73, che veniva a suo dire Contr regolarmente accolta dall' il debito così ristrutturato era sostenibile alla luce del valore della produzione prospettico quale media tra i due esercizi precedenti;
f) rilevato tuttavia che IL PM ha accertato a seguito della richiesta di chiarimenti di questo tribunale e con l'ausilio del suo consulente, che grazie agli strumenti di definizione attivati dalla resistente, a partire da settembre u.s. la società dovrebbe versare a rate la somma residua di € 577.965,01, senza tenere conto della debitoria non tributaria;
senonché con riguardo ai ricavi, i bilanci depositati evidenziano una rilevante riduzione: essi sono pari a € 546.080 nel 2021, € 510.555 nel 2022, € 491.389 nel 2023 e € 396.715 nel 2024; i crediti, dal cui incasso l'impresa trae flussi di denaro corrente, sono iscritti nel 2024 per € 1,08 mln ma l'importo di € 265.750 si riferisce a “crediti in contenzioso” e pertanto di “dubbio realizzo”, e l'importo di € 727.983 si riferisce a “crediti diversi” di cui la parte non ha dimostrato né la natura né la relativa esigibilità; si osserva poi che nel triennio 2022-
2024 il Mol è pari in media a € 26.468 e pertanto, pur considerando anche i ricavi ed i crediti iscritti a bilancio, le risorse generate dall'attività tipica sono del tutto insufficienti a sostenere il fabbisogno annuo per pagare i debiti, in particolare i debiti iscritti a ruolo;
g) rilevato che non sono pervenute ulteriori repliche nel merito di queste osservazioni del PM;
h) ritenuta pertanto l'insolvenza;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF Controparte_1
, con domicilio in VIA MAZZINI 26 BITONTO P.IVA_1
pagina 2 di 4 DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giuseppe Rana;
NOMINA Curatore il dott. ; Persona_1
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 23.4.2026 ore 10,15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, c.c.i.i.; il curatore dovrà versare tempestivamente quanto dovuto all'erario appena acquisito attivo;
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/11/2025 .
Il presidente est. pagina 3 di 4 (Dott. Giuseppe Rana )
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sez. CONCORSUALE Bari
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale di , in persona del Controparte_1 legale rappresentante, con sede legale in VIA MAZZINI 26 BITONTO , Cod. Fisc. - P. I.V.A.
; P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
- visto/i il ricorso/i per dichiarazione di liquidazione giudiziale presentato/i dal PM in sede;
- esaminati gli atti;
- vista la relazione del consulente del PM da ultimo depositata unitamente a memoria con la quale si prende posizione da parte del ricorrente circa le eccezioni di parte convenuta in relazione al debito fiscale ed all'insolvenza
- a scioglimento della riserva pronunciata dal Giudice relatore;
- udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenuta la propria competenza;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett.
d) e 121 c.c.i.i.;;
pagina 1 di 4 b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, atteso che esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti specie tributari), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014;
d) tenuto conto nella specie che il PM ha dedotto nel ricorso che la presentava al Controparte_1
5.06.2023 un ammontare di debiti erariali e previdenziali iscritti a ruolo, comprensivo di interessi, oneri e sanzioni, pari ad € 631.220,24, per debiti verso l'Agenzia delle Entrate per € 270.740,27, verso l'Inps per € 339.421,05, verso l'Inail per € 20.042,86 e verso altri enti per € 1.016,06, il tutto per complessivi € 631.220,24; il PM deduceva anche, sulla scorta di una relazione del suo consulente tecnico, che a. i debiti iscritti nell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, relativo all'anno 2022, ammontavano a € 180.737; b. il margine operativo lordo, che esprime la capacità dell'impresa di generare ricchezza, è mediamente pari a € 20 mila, e pertanto i flussi di cassa generati dall'attività operativa sono insufficienti a coprire l'indebitamento complessivo;
e) osservato che parte resistente si difendeva affermando che aveva presentato all'Agenzia delle Entrate la Dichiarazione di Adesione alla Definizione Agevolata dei carichi affidati all'Agente delle Entrate / Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per l'importo di €. 427.494,27, mentre l'ADE aveva poi comunicato che il dovuto agevolato consisteva in € € 295.235,20 quale “debito oggetto di definizione agevolata” da ripartire in 18 rate;
il residuo debito tributario, pari ad € 203.495,97 (€
631.220,24 - € 427.724,27), era oggetto di istanza di rateazione (unitamente a tutte le cartelle esattoriali notificate in data successiva al 05/06/2023) ai sensi dell'art.19 del DPR 602/73, che veniva a suo dire Contr regolarmente accolta dall' il debito così ristrutturato era sostenibile alla luce del valore della produzione prospettico quale media tra i due esercizi precedenti;
f) rilevato tuttavia che IL PM ha accertato a seguito della richiesta di chiarimenti di questo tribunale e con l'ausilio del suo consulente, che grazie agli strumenti di definizione attivati dalla resistente, a partire da settembre u.s. la società dovrebbe versare a rate la somma residua di € 577.965,01, senza tenere conto della debitoria non tributaria;
senonché con riguardo ai ricavi, i bilanci depositati evidenziano una rilevante riduzione: essi sono pari a € 546.080 nel 2021, € 510.555 nel 2022, € 491.389 nel 2023 e € 396.715 nel 2024; i crediti, dal cui incasso l'impresa trae flussi di denaro corrente, sono iscritti nel 2024 per € 1,08 mln ma l'importo di € 265.750 si riferisce a “crediti in contenzioso” e pertanto di “dubbio realizzo”, e l'importo di € 727.983 si riferisce a “crediti diversi” di cui la parte non ha dimostrato né la natura né la relativa esigibilità; si osserva poi che nel triennio 2022-
2024 il Mol è pari in media a € 26.468 e pertanto, pur considerando anche i ricavi ed i crediti iscritti a bilancio, le risorse generate dall'attività tipica sono del tutto insufficienti a sostenere il fabbisogno annuo per pagare i debiti, in particolare i debiti iscritti a ruolo;
g) rilevato che non sono pervenute ulteriori repliche nel merito di queste osservazioni del PM;
h) ritenuta pertanto l'insolvenza;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF Controparte_1
, con domicilio in VIA MAZZINI 26 BITONTO P.IVA_1
pagina 2 di 4 DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giuseppe Rana;
NOMINA Curatore il dott. ; Persona_1
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 23.4.2026 ore 10,15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, c.c.i.i.; il curatore dovrà versare tempestivamente quanto dovuto all'erario appena acquisito attivo;
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/11/2025 .
Il presidente est. pagina 3 di 4 (Dott. Giuseppe Rana )
pagina 4 di 4