Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 29.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1593/2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
FABIO FANARA giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: carta elettronica del docente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18.05.2024, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di essere stato assunto con contratto annuale a tempo determinato per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/ 2024 e rilevava di non avere ricevuto, per la predetta annualità,
la somma pari ad euro 500,00 annui riservata ai docenti di ruolo (c.d. carta elettronica del docente), di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015,
finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze
Seppur regolarmente citato in giudizio, il non si costituiva. CP_2
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato in giudizio CP_1
e non costituitosi.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino
al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Inoltre, ha stabilito che: “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento
in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non
sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti
dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel
termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Dunque, è irrilevante il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché
il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la
Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento
dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in
ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce
l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto
del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere
immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di
lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato
dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo
speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è
giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr.
Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del
13.11.2023).
Il ricorrente con riferimento alle annualità richieste - 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 - ha prodotto i relativi contratti in virtù dei quali chiede la corresponsione economica per avere svolto incarico annuale conforme ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8). Pertanto, ha diritto alla corresponsione della carta del docente per le predette annualità avendo altresì provato la permanenza all'interno del sistema scolastico.
L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico,
esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma
121, L. n. 107 cit.). L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024;
condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente per le annualità 2021/2022, CP_1
2022/2023 e 2023/2024 la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente
ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
condanna altresì il al pagamento, in favore di parte Controparte_1
ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 900,00 per compensi,
oltre IVA, CPA e spese forfettarie, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 29/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo